Ordinanza cautelare 6 aprile 2021
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 18/04/2023, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/04/2023
N. 00346/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ALNA
IN NOME DEL POPOLO ALNO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CONAD CENTRO NORD SOCIETÀ COOPERATIVA, rappresentata e difesa dall'avv. Wanessa Ferrario, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI ISEO, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
nei confronti
SVILUPPO 4.0 SRL, IMMOBILIAREVI SRL, ARENA SRL, non costituitesi in giudizio;
ID AL SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Righetti, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
per l'annullamento
(a) nel ricorso introduttivo:
- della deliberazione della giunta n. 156 di data 9 ottobre 2020, con la quale è stato approvato il piano attuativo per la realizzazione di una media struttura di vendita in viale Europa;
- delle controdeduzioni allegate alla suddetta deliberazione;
- della deliberazione della giunta n. 93 di data 16 luglio 2020, con la quale il piano attuativo è stato adottato;
- della deliberazione consiliare n. 24 di data 27 giugno 2019, con la quale è stata approvata l’interpretazione autentica dell’art. 5-e delle NTA del Piano delle Regole relativamente alla sottoposizione dei piani attuativi alle procedure di VAS e VIC;
(b) nei motivi aggiunti:
- del permesso di costruire n. 6/2021 di data 12 febbraio 2021, rilasciato a Sviluppo 4.0 RL e poi volturato a LI LI RL, riguardante la realizzazione di un fabbricato commerciale classificato come media struttura di vendita, nonché l’esecuzione di opere di urbanizzazione interne al comparto e la riqualificazione del parcheggio pubblico esistente esterno al comparto;
- dell’autorizzazione rilasciata dal Comune per l'apertura al pubblico di una media struttura di vendita;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli art. 35 comma 2-c, 84 e 85 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Iseo, con deliberazione della giunta n. 156 di data 9 ottobre 2020, ha approvato il piano attuativo per la realizzazione di una media struttura di vendita in viale Europa. Con permesso di costruire n. 6/2021 di data 12 febbraio 2021, rilasciato a Sviluppo 4.0 RL e poi volturato a LI LI RL, il Comune ha autorizzato la realizzazione del fabbricato commerciale destinato a ospitare la media struttura di vendita. Con il medesimo titolo è stata autorizzata anche l’esecuzione di opere di urbanizzazione interne al comparto, assieme alla riqualificazione del parcheggio pubblico esistente esterno al comparto.
2. L’intervento edificatorio si colloca in zona D2 ( Terziaria-commerciale consolidata e di completamento ), disciplinata dall’art. 33 delle NTA. Tale norma considera ammissibili le attrezzature terziarie e di servizio di cui ai punti A-B-C-D dell’art. 6.5 delle NTA. È richiesto un rapporto di permeabilità minimo del 30%.
3. Sotto il profilo ambientale, deve essere segnalata la vicinanza al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e alla Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT2070020 “Torbiere d’Iseo” . Il sedime scelto per l’edificazione ricade nel perimetro dell’Areale di Potenziale Influenza sul SIC, disciplinato dall’art. 42.b delle NTA ( “All’interno di tale perimetro, ogni progetto di intervento edilizio e/o piano attuativo previsto dal PGT dovrà essere sottoposto all’esame del CTS [Comitato Tecnico Scientifico] per valutare la necessità di richiedere anche lo studio di incidenza specifico, in relazione alla particolare immissione di acque superficiali nel SIC” ).
4. Come esposto nella relazione illustrativa e nella tavola 5.agg del progetto (v. doc. 8 e 9 di parte ricorrente), il nuovo edificio ha una SLP pari a 2.006,57 mq, e richiede il reperimento di aree a standard in misura pari al 150% della SLP (di cui almeno il 50% per parcheggi pubblici), oltre ai parcheggi pertinenziali. Non essendovi la disponibilità di aree sufficienti, il Comune ha concesso la parziale monetizzazione. La superficie di vendita autorizzata dal Comune in data 12 febbraio 2021 è pari a 1.224 mq, per il settore alimentare e non alimentare.
5. Contro l’approvazione del piano attuativo, e contro il permesso di costruire, ha proposto impugnazione la cooperativa ON Centro Nord, titolare di una media struttura di vendita situata a breve distanza. Le censure riguardano (i) aspetti urbanistici (contrasto con l’art. 6.5-A.3 delle NTA, che limiterebbe la superficie di vendita ammissibile); (ii) aspetti ambientali (violazione dell’art. 5-e delle NTA sulla necessità della VAS e della VIC; omessa acquisizione del parere del CTS); (iii) aspetti edilizi (insufficiente dotazione di parcheggi ed eccesso di monetizzazione; violazione del rapporto minimo di permeabilità; insufficiente valutazione dell’impatto del nuovo insediamento su traffico e viabilità).
6. Il Comune e LI LI RL si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
7. Questo TAR, con ordinanza n. 114 del 6 aprile 2021, ha respinto la domanda cautelare, formulando le seguenti considerazioni:
(a) sotto il profilo urbanistico, la tesi del ricorso è che il piano attuativo sarebbe in variante al PGT, in quanto la superficie di vendita autorizzata (1.224 mq) è superiore al limite previsto dall’art. 6.5-A.3 delle NTA (250 mq). Occorre però evidenziare che il progetto in esame ricade nella più ampia previsione dell’art. 6.5-B delle NTA, come integrato dall’art. 16 delle NTA (1.500 mq);
(b) l’elenco di esercizi commerciali contenuto nell’art. 6.5-B delle NTA ( “attrezzature espositive, paracommerciali e commerciali al dettaglio di superficie superiore a mq 400 di SLP […] attrezzature per la grande distribuzione e il commercio all'ingrosso” ) è sufficientemente ampio da ricomprendere le medie strutture di vendita, la cui disciplina è completata, come si è visto, dall’art. 16 delle NTA;
(c) non vi è alcuna contraddizione tra la previsione dell’art. 6.5-A.3 delle NTA, che fissa un limite alla superficie di vendita pari a 250 mq, e la previsione dell’art. 6.5-B delle NTA, che supera il predetto limite. Nella tecnica di redazione delle NTA, l’art. 6.5 elenca in via generale i diritti edificatori relativi alle attrezzature terziarie e di servizio, suddividendoli in pacchetti di diverso contenuto (A, B, C, D). Le disposizioni relative alle singole zone associano poi a ciascuna zona uno o più di questi pacchetti, definendo i diritti edificatori concretamente riconosciuti. Per la zona D2 l’art. 33 delle NTA richiama l’intera gamma delle destinazioni d’uso commerciali, consegnando quindi ai singoli proprietari la scelta se collocarsi, quanto a superficie di vendita, al di sopra o al di sotto della soglia di 250 mq;
(d) relativamente al profilo ambientale, è vero che, nella sua formulazione letterale, l’art. 5-e delle NTA richiede lo svolgimento delle procedure di VAS e di VIC indistintamente per tutti i piani attuativi. Il Comune, con deliberazione consiliare n. 24 di data 27 giugno 2019, ha però introdotto un’interpretazione autentica, limitando le suddette procedure ai piani attuativi in variante al PGT, e a quelli riguardanti ambiti di trasformazione per i quali la VAS del PGT abbia previsto ulteriori approfondimenti di natura ambientale o paesistica. Il Comune si è quindi sciolto dal vincolo apparentemente assunto con l’art. 5-e delle NTA, allineando la propria disciplina a quella dell’art. 4 comma 2-ter della LR 11 marzo 2005 n. 12. La possibilità di approvare atti di interpretazione autentica degli strumenti urbanistici senza necessità di ricorrere a una variante urbanistica è espressamente prevista dall’art. 13 comma 14- bis della LR 12/2005;
(e) nello specifico, il piano attuativo non è in variante al PGT, come si è visto sopra a proposito della superficie di vendita. Inoltre, nella VIC collegata alla VAS del PGT (v. doc. 13 del Comune, pag. 124) l’edificazione del lotto in esame (PR21) non è subordinata a ulteriori approfondimenti;
(f) costituisce invece rilevante omissione procedurale l’assenza del parere del CTS, necessario in base all’art. 42.b delle NTA. Questo vizio è stato però sanato successivamente, con effetto di convalida del piano attuativo, in quanto il CTS ha rilasciato il proprio parere in data 23 gennaio 2021 (v. doc. 14 del Comune). Il suddetto parere conferma che il nuovo fabbricato non determina problemi sotto il profilo dell’immissione di acque superficiali nel SIC, in quanto il progetto di invarianza idraulica prevede la realizzazione di una vasca di volano per la raccolta delle acque bianche provenienti dal lotto e la successiva immissione in fognatura, previo trattamento di disoleazione. Inoltre, non viene modificato il reticolo idrico minore esistente. Su questi presupposti, il CTS ritiene che il piano attuativo non sia da assoggettare a nuova VIC, essendo sufficiente quella redatta nel corso della VAS del PGT;
(g) per quanto riguarda il dimensionamento dei parcheggi, una volta soddisfatti i minimi richiesti dal PGT, l’amministrazione decide sulla monetizzazione utilizzando l’ampia discrezionalità riconosciuta dall’art. 46 comma 1-a della LR 12/2005 (impossibilità di reperimento delle aree, inopportunità dell’acquisizione). In una valutazione complessiva, può quindi essere apprezzata anche la disponibilità di parcheggi pubblici realizzati in base a precedenti lottizzazioni sulla stessa area o su aree vicine (nello specifico, v. riferimenti nella motivazione del permesso di costruire n. 6/2021);
(h) per il piano attuativo in esame, come evidenziato dal Comune nelle controdeduzioni (v. doc. 2 di parte ricorrente), la dotazione minima di parcheggi, non monetizzabile, è pari a 1.507,50 mq, secondo quanto previsto dall’art. 16 delle NTA. La soglia è stata raggiunta e superata con la cessione di 905 mq di parcheggi pubblici e con la realizzazione di 627 mq di parcheggi pertinenziali (di cui 538 mq riservati ai clienti e 89 mq riservati al carico-scarico delle merci), per un totale di 1.532 mq. L’utilizzo dei parcheggi pertinenziali per soddisfare lo standard urbanistico appare in questo caso corretto, in quanto il permesso di costruire n. 6/2021 vincola tali parcheggi al servizio della clientela, e dunque li rende idonei a gestire le esigenze di sosta indotte dalla media struttura di vendita, determinando un’equiparazione funzionale ai parcheggi pubblici;
(i) il rapporto minimo di permeabilità stabilito dall’art. 33 delle NTA (30%) è stato raggiunto considerando filtrante il 100% delle aree verdi, il 50% della superficie coperta con asfalto drenante, e il 100% dei posti auto pavimentati con massetti drenanti. Tale soluzione appare corretta, in quanto il risultato della permeabilità può essere raggiunto anche in modo indiretto, purché equivalente, utilizzando materiali evoluti che consentano alla superficie di svolgere sia la funzione drenante sia una seconda funzione (strada interna, posto macchina);
(j) per quanto riguarda l’impatto del nuovo insediamento su traffico e viabilità, non sembra esservi un difetto di istruttoria. Occorre infatti sottolineare che uno specifico studio preventivo sulla viabilità e sui parcheggi è previsto dall’art. 16 delle NTA solo per gli esercizi commerciali in zona A ( Centri storici ). Per le altre zone valgono, e si devono presumere sufficienti, le analisi contenute nello studio del traffico del PGT. Eventuali problemi relativi alle manovre dei mezzi pesanti all’interno delle aree a parcheggio dovranno essere valutati in concreto, in quanto riguardano l’organizzazione degli spazi.
8. Con memoria depositata il 10 gennaio 2023 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, prendendo atto dell’esito di un ricorso gemello deciso dal TAR SC con sentenza n. 7 del 4 gennaio 2022, e del fatto che la media struttura di vendita è stata nel frattempo realizzata, ed è aperta al pubblico dal luglio 2022.
9. A questo punto, è necessario dichiarare l’estinzione del giudizio.
10. La complessità della vicenda consente la compensazione delle spese di lite per la fase di merito. Resta però ferma la condanna alle spese relativa alla fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) dichiara estinto il giudizio;
(b) compensa le spese di lite per la fase di merito, mantenendo ferma la condanna alle spese della fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC, nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Pedron | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO