Decreto cautelare 28 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto cautelare 28/12/2022, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/12/2022
N. 00637/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01422/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosaria Pasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Min. Giust. - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. -OMISSIS- notificato al ricorrente in data 25.11.2022, a firma del Direttore della Direzione Generale del Personale e delle Risorse Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, recante la disposizione di spostamento presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-;
di ogni altro atto lesivo al predetto comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso l’elenco degli ammessi alla sanatoria nella parte in cui non figura il nome del ricorrente; nonché del provvedimento relativo al riconoscimento del punteggio utile per il trasferimento, nella parte in cui è non figura il valore relativo alla sede di Lecce;
nonché per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad ottenere il provvedimento di sanatoria richiesto e ciò in virtù del procedimento di “Stabilizzazione del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria distaccato da lungo tempo negli Istituti Penitenziari per motivi di servizio e per gravi motivi”, attivato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sia ravvisabile la presenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire dilazione nemmeno sino alla data della prossima camera di consiglio, da fissarsi nel rispetto dei termini di legge;
P.Q.M.
Accoglie la su indicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali e, per l’effetto, sospende, nelle more, il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone “l’inderogabile rientro alla sede di appartenenza” del ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 26 gennaio 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce il giorno 28 dicembre 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.