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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1502/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione consensuale
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...] e C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...] C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Gisella D'Amora presso il cui studio eleggono domicilio in Castellammare di Stabia alla Via Pozzillo n. 106, giusta procura in atti;
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.07.2025, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso, chiedendo che questo Tribunale omologhi la loro separazione personale. Il P.M., in data 10.02.2025, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso congiunto depositato in data 16.07.2024, e Parte_1 hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda, hanno dichiarato di avere contratto matrimonio concordatario in Torre Annunziata il giorno 27.09.2008 (n. 127, Parte 2, Serie A, anno 2008) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dalla loro unione erano nate due figlie, ad oggi entrambe minorenni: , nata Persona_1
a Castellammare di Stabia il 10.05.2011 (C.F. e C.F._3 Parte_3
, nata a [...] il [...] (C.F.
[...]
). C.F._4 Il venir meno dell'affectio coniugalis e la sopravvenuta incompatibilità rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza tanto da determinare la separazione dei coniugi.
Dal punto di vista patrimoniale, le parti hanno dichiarato quanto segue: il sig. è titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato con un Parte_1 reddito annuo lordo di circa € 18.883,85, non è proprietario di immobili;
la sig.ra
è inoccupata. Parte_2
Veniva fissata, con decreto del 22.07.2024, l'udienza del 28.01.2025, sostituita, per concorde volontà delle parti, con il deposito di note scritte con le quali i ricorrenti si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza cartolare del 28.01.2025, dato atto che le parti avevano ritualmente depositato note di trattazione scritta, non essendo pervenuto il parere del P.M., questo Tribunale rinviava alla successiva udienza del 15.07.2025, poi rinviata di ufficio al 16.07.2025, confermando la modalità di trattazione scritta.
Acquisito il parere favorevole del P.M. in data 07.02.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2.- Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, avendo le parti concordemente dedotto che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, la convivenza era ormai divenuta intollerabile.
3.- Quanto alle statuizioni accessorie, consacrate negli accordi per la separazione consensuale, si osserva che nulla osta alla omologazione degli stessi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle figlie minori.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla legge.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, stante la natura della causa e la proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 16.07.2024 da Parte_1
e così provvede:
[...] Parte_2
A) Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a
[...] Parte_2
Castellammare di Stabia il 03.09.1977, alle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in Boscoreale alla Via Andreulli II n. 9, di proprietà esclusiva della Sig.ra viene assegnata alla moglie la quale Parte_2 continuerà a viverci unitamente alle figlie, con i beni e gli arredi ivi contenuti;
il ricorrente trasferirà la propria residenza altrove asportando i propri effetti personali;
3. Le figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad entrambi Per_1 Pt_3
i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé osservando quanto convenuto nel piano genitoriale allegato al ricorso;
4. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorrerà con le figlie minori: a) n. 3 giorni infrasettimanali (il lunedì, il mercoledì e il venerdì), dall'uscita della scuola (o dalle 16.00) sino alle ore 20.30 nella settimana in cui le figlie non devono pernottare il weekend con lui e n. 2 giorni infrasettimanali (il lunedì e mercoledì dall'uscita della scuola (o dalle 16.00) sino alle ore 20.30) quando le minori devono pernottare con lui durante il weekend, come da piano genitoriale;
b) un fine settimana alternato con l'altro genitore, con possibilità di pernottamento presso il padre, dalle ore 09.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica;
c) 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) dal 2024 i giorni 24, 25 e 26 dicembre e per gli anni successivi alternandosi di anno in anno con la madre;
e) il 31 dicembre 2024 e il 1 e il 6 gennaio 2025 e per gli anni successivi alternandosi di anno in anno con la madre;
f) la Pasqua dell'anno 2025 e per gli anni successivi alternandosi di anno in anno con la madre;
g) la Pasquetta dell'anno 2025 e per gli anni successivi alternandosi di anno in anno con la madre;
h) le altre festività e ricorrenze come da piano genitoriale sottoscritto dai ricorrenti e allegato;
5. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento di entrambe le figlie, verserà all'altro genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 (seicento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2026; contribuirà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per le figlie, come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata prot. n. 1568/2021;
6. Il sig. a titolo di concorso al mantenimento della Parte_1 coniuge, verserà alla medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2026;
7. l'assegno unico familiare sarà suddiviso al 50%;
8. i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto consentendo l'inserimento dei figli minori negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza entro 30 giorni.
9. i presenti accordi di separazione sono operanti dalla sottoscrizione del ricorso. B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (n. 127, Parte 2, Serie A, anno 2008).
Torre Annunziata, camera di consiglio del 07-10-2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1502/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione consensuale
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...] e C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...] C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Gisella D'Amora presso il cui studio eleggono domicilio in Castellammare di Stabia alla Via Pozzillo n. 106, giusta procura in atti;
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.07.2025, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso, chiedendo che questo Tribunale omologhi la loro separazione personale. Il P.M., in data 10.02.2025, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso congiunto depositato in data 16.07.2024, e Parte_1 hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda, hanno dichiarato di avere contratto matrimonio concordatario in Torre Annunziata il giorno 27.09.2008 (n. 127, Parte 2, Serie A, anno 2008) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dalla loro unione erano nate due figlie, ad oggi entrambe minorenni: , nata Persona_1
a Castellammare di Stabia il 10.05.2011 (C.F. e C.F._3 Parte_3
, nata a [...] il [...] (C.F.
[...]
). C.F._4 Il venir meno dell'affectio coniugalis e la sopravvenuta incompatibilità rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza tanto da determinare la separazione dei coniugi.
Dal punto di vista patrimoniale, le parti hanno dichiarato quanto segue: il sig. è titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato con un Parte_1 reddito annuo lordo di circa € 18.883,85, non è proprietario di immobili;
la sig.ra
è inoccupata. Parte_2
Veniva fissata, con decreto del 22.07.2024, l'udienza del 28.01.2025, sostituita, per concorde volontà delle parti, con il deposito di note scritte con le quali i ricorrenti si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza cartolare del 28.01.2025, dato atto che le parti avevano ritualmente depositato note di trattazione scritta, non essendo pervenuto il parere del P.M., questo Tribunale rinviava alla successiva udienza del 15.07.2025, poi rinviata di ufficio al 16.07.2025, confermando la modalità di trattazione scritta.
Acquisito il parere favorevole del P.M. in data 07.02.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2.- Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, avendo le parti concordemente dedotto che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, la convivenza era ormai divenuta intollerabile.
3.- Quanto alle statuizioni accessorie, consacrate negli accordi per la separazione consensuale, si osserva che nulla osta alla omologazione degli stessi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle figlie minori.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla legge.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, stante la natura della causa e la proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 16.07.2024 da Parte_1
e così provvede:
[...] Parte_2
A) Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a
[...] Parte_2
Castellammare di Stabia il 03.09.1977, alle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in Boscoreale alla Via Andreulli II n. 9, di proprietà esclusiva della Sig.ra viene assegnata alla moglie la quale Parte_2 continuerà a viverci unitamente alle figlie, con i beni e gli arredi ivi contenuti;
il ricorrente trasferirà la propria residenza altrove asportando i propri effetti personali;
3. Le figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad entrambi Per_1 Pt_3
i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé osservando quanto convenuto nel piano genitoriale allegato al ricorso;
4. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorrerà con le figlie minori: a) n. 3 giorni infrasettimanali (il lunedì, il mercoledì e il venerdì), dall'uscita della scuola (o dalle 16.00) sino alle ore 20.30 nella settimana in cui le figlie non devono pernottare il weekend con lui e n. 2 giorni infrasettimanali (il lunedì e mercoledì dall'uscita della scuola (o dalle 16.00) sino alle ore 20.30) quando le minori devono pernottare con lui durante il weekend, come da piano genitoriale;
b) un fine settimana alternato con l'altro genitore, con possibilità di pernottamento presso il padre, dalle ore 09.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica;
c) 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) dal 2024 i giorni 24, 25 e 26 dicembre e per gli anni successivi alternandosi di anno in anno con la madre;
e) il 31 dicembre 2024 e il 1 e il 6 gennaio 2025 e per gli anni successivi alternandosi di anno in anno con la madre;
f) la Pasqua dell'anno 2025 e per gli anni successivi alternandosi di anno in anno con la madre;
g) la Pasquetta dell'anno 2025 e per gli anni successivi alternandosi di anno in anno con la madre;
h) le altre festività e ricorrenze come da piano genitoriale sottoscritto dai ricorrenti e allegato;
5. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento di entrambe le figlie, verserà all'altro genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 (seicento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2026; contribuirà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per le figlie, come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata prot. n. 1568/2021;
6. Il sig. a titolo di concorso al mantenimento della Parte_1 coniuge, verserà alla medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2026;
7. l'assegno unico familiare sarà suddiviso al 50%;
8. i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto consentendo l'inserimento dei figli minori negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza entro 30 giorni.
9. i presenti accordi di separazione sono operanti dalla sottoscrizione del ricorso. B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (n. 127, Parte 2, Serie A, anno 2008).
Torre Annunziata, camera di consiglio del 07-10-2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Marianna Lopiano