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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13959 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
nella causa civile iscritta col n. 63416/2020 R.G. il 14.12.2020 e vertente tra
(già , in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e
GI DO, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo CP_1
Richter Mapelli Mozzi, giusta procura ad lites per notaio da del 1.7.2020 Persona_1 CP_1
(Rep. n. 1353, Racc. n. 930)
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.11.2020, la (già Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di cessionaria dalla Hera
[...]
Comm s.r.l., dalla dalla dalla Eurosanità s.p.a., dalla RSA Controparte_2 Controparte_3
Flaminia, dalla Eni Gas e Luce s.p.a., dalla dalla Controparte_4 [...]
dalla dalla , dalla e dalla CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
dei crediti di cui alle fatture insolute elencate in atti, chiedeva condannarsi al
[...] CP_1
pagamento della sorte capitale delle fatture per € 1.087.991,53, degli interessi moratori maturati e maturandi ex art. 2 d.lgs. n. 231/2002, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati, dell'importo di € 47.880,00 ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002 e degli ulteriori interessi di mora, maturati in ragione del tardivo pagamento di crediti diversi dalla sorte capitale;
si costituiva in giudizio , in persona del Sindaco pro tempore, che, CP_1
nell'eccepire l'avvenuto parziale pagamento della sorte capitale delle fatture in oggetto e nel contestare la domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto.
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie,
veniva disposto l'espletamento di CTU contabile per la verifica dell'effettivo rapporto di dare/avere tra le parti, tenuto conto dei pagamenti medio tempore effettuati da parte convenuta;
acquisito l'elaborato peritale e precisate le conclusioni all'udienza del 7.5.2025 (svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa, riservata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Preliminarmente alla disamina del merito della presente controversia si rileva che, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., parte attrice ha limitato la propria domanda alla minor somma di € 718.814,30 e, in sede di scritti conclusionali, al minore importo di € 364.449,79 per sorte capitale;
ancora in via preliminare si rileva l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione,
sollevata da parte convenuta soltanto in sede di scritti conclusionali ed a seguito del rilievo in tal senso operato dal consulente tecnico d'ufficio, in riferimento alle due fatture, n. 1169/2007 e
798/2008, emesse dalla Fiogeri Sanità s.r.l.: detta eccezione non è stata ritualmente proposta in sede di comparsa di costituzione e risposta, con la conseguente decadenza di cui all'art. 167 c.p.c.
Nel merito, si osserva che non risultano contestate le circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda attorea in riferimento alla avvenuta cessione, in favore della Parte_1
dei crediti di cui alle fatture in atti ed al mancato pagamento dei relativi importi, con gli
[...]
accessori di legge.
E' noto che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n. 2387; Cassazione civile, sez.
III, n. 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925;
Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2006, n.
13674); nel caso di specie, parte attrice, nel dedurre l'inadempimento di parte convenuta nel pagamento delle fatture oggetto di causa, ha pienamente assolto all'onere gravante sulla cessionaria di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, versando in atti le cessioni intercorse con gli originari creditori e pertanto, essendo provati il titolo dal quale il credito origina e l'entità della prestazione rimasta inadempiuta, sarebbe spettato all'ente convenuto di fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
A fronte dei parziali pagamenti effettuati in corso di giudizio, gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio hanno consentito di ricostruire analiticamente il rapporto di dare/avere tra le parti in riferimento ai crediti oggetto del presente giudizio;
in particolare, secondo le valutazioni espresse dall'ausiliare “…sulla base dei documenti esaminati, in relazione al contenuto dell'incarico, e alle
modalità di svolgimento illustrate nei precedenti paragrafi, si può ragionevolmente affermare che
l'importo dovuto nei confronti di parte attrice a titolo di sorte capitale, tenuto conto dei pagamenti
medio tempore intervenuti e della riduzione della domanda, come formulata da parte attrice in
sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., ammonti ad…Euro 359.916,70 qualora S.V. ritenga che
i crediti relativi alle fatture Fiogeri Srl n. 1169/2007 e 798/2008 siano non prescritti e, pertanto, i
relativi importi dovuti.
E che gli importi dovuti a titolo di interessi di mora ex art. 2 D.Lgs. n. 231/2002 ammontino ad €
Euro 198.248,08 (come riportate nella tabella a pag. 97).
Pertanto, si ritiene, che l'importo complessivo dovuto a favore di parte attrice a titolo di sorte
capitale e interessi moratori, tenuto conto dei pagamenti medio tempore intervenuti e della
riduzione della domanda, come formulata da parte attrice in sede di prima memoria ex art. 183
c.p.c., nonché delle osservazioni dei CTP ammonti…ad Euro 558.164,78…
Inoltre, considerato che il quesito dispone il calcolo dell'effettivo rapporto di dare/avere tra le parti
per “i titoli di cui in atto di citazione (sorte capitale e interessi di mora ex art. 2 d.lgs. n. 231/2002 calcolati su tutte le fatture, ad esclusione delle fatture relative al Dipartimento delle Politiche
Sociali)…gli importi dovuti a titolo di interessi anatocistici ammonterebbero ad € 17.321,52. (come
riportate nella tabella a pag. 111). Gli importi dovuti a titolo di risarcimento delle spese di
recupero di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/2002 ammonterebbero ad € 46.320…”; sono queste le conclusioni cui perviene l'ausiliare a seguito di ampia ed esaustiva disamina e che questo giudice ritiene di poter pienamente condividere e porre a fondamento della presente decisione.
E pertanto, dalle considerazioni che precedono discende la condanna dell'ente convenuto al pagamento dell'importo € 558.164,78 a titolo di sorte capitale ed interessi moratori ex art. 2
d.lgs. n. 231/2002, cui si aggiungono gli ulteriori interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto di citazione (ossia dal
6.11.2020) erano già scaduti da sei mesi e nella misura determinata dall'art. 1284 comma IV c.c.,
per l'importo di € 17.321,52, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
spetta, infine, la ulteriore somma di euro 46.320,00 a titolo di risarcimento delle spese di recupero pari all'importo forfettario di euro 40,00 previsto dalla normativa innanzi richiamata moltiplicato per il numero di fatture ai sensi dell'art. 6, comma II, d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 9 novembre
2012, n. 192 che ha recepito la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
L'avvenuto pagamento di parte del credito azionato dalla società attrice, con la conseguente riduzione dell'importo oggetto di domanda, giustifica la compensazione, in ragione un terzo, delle spese di giudizio tra le parti;
le spese residue, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
le spese di CTU,
liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla (già Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto Parte_2 di citazione notificato in data 6.11.2020 nei confronti di in persona del Sindaco CP_1
pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:
. in parziale accoglimento della domanda, condanna in persona del Sindaco CP_1
pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 621.806,30 per i titoli di cui in atto di citazione, con decorrenza degli ulteriori interessi anatocistici come indicata in parte motiva;
---
- condanna in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento di due terzi CP_1
delle spese di giudizio, che liquida (quanto ai due terzi) in complessivi € 19.467,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
---
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.---
Roma, 10.10.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi