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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE PRIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.R.C.C. N. 2757 /2025
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante -Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-letto il ricorso depositato congiuntamente in data 07/03/2025 da rappresentato e difeso dall'avv. Stella Parte_1
Alessandra, e da , rappresentata e difesa dall' avv. Parte_2
Stefanutto Simona, che hanno chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio tra i coniugi n. 305/2016 di questo Tribunale, di data
11.02.2016, instando congiuntamente come in ricorso;
-acquisito il parere del Pubblico Ministero;
-visto l'art. 473 -bis 51;
-ritenendo meritevoli di accoglimento le modifiche pattuite tra le parti;
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P.Q.M.
-a modifica delle condizioni di divorzio di cui sopra, così provvede:
1) A titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5, 8° co. L. 898/70 e successive modifiche, dà atto che il SI. si obbliga a trasferire alla SI.ra Pt_1
senza corrispettivo e con termine per la formalizzazione del Parte_2
rogito notarile entro due mesi dal deposito della presente sentenza di modifica delle condizioni di divorzio, l'intera sua quota di proprietà pari al
50% della casa familiare sita a Udine, Via Leonardo da Vinci n. 103/1. Dà
atto che le spese notarili, nonché tutte le spese necessarie e funzionali al trasferimento di proprietà (spese professionali/tecniche, certificazioni,
pratiche edilizie e catastali ecc.) saranno sostenute al 50% tra le parti. Dà
atto che la predetta unità immobiliare verrà trasferita con i relativi arredi e suppellettili.
2) Dà atto che, nel caso in cui le parti di comune accordo, entro due mesi dalla sottoscrizione del ricorso, alienassero a terzi la casa familiare,
l'obbligazione indicata al punto 1) si intenderà sostituita dalla seguente: dà
atto che il SI. trasferirà alla SI.ra la quota parte del Pt_1 Parte_2
prezzo, risultante dall'atto notarile di compravendita e incassato per la vendita della sua quota di proprietà pari al 50% della casa familiare, sita a
Udine, Viale Leonardo da Vinci n.103/1.
3) Dà atto che eventuali spese ordinarie o straordinarie relative all'immobile e maturate antecedentemente il trasferimento della proprietà rimarranno ad esclusivo carico della SI.ra . Parte_2
2 4) Con decorrenza il mese in cui il bene verrà trasferito alla SI.ra ovvero ceduto a terzi, dispone che il contributo per il Parte_2
mantenimento della stessa versato dal SI. errà revocato. Pt_1
5) Dà atto che le parti dichiarano che le condizioni sopra indicate sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare, con conseguente applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 19
L. 74/1987, anche agli atti posti in essere in esecuzione dei presenti accordi.
Dà atto che i coniugi dichiarano altresì che non appena tali condizioni saranno adempiute, ogni questione economica e patrimoniale sarà tra loro risolta e definita, non avendo null'altro da pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, neppure a carattere risarcitorio e/o indennitario.
6) Dispone che a far data da settembre 2025, nell'ipotesi in cui , Per_1
trentaduenne, non avesse reperito attività lavorativa ed ove ritenuto ancora necessario, sarà mantenuto a titolo ordinario e straordinario dalla madre,
con la quale convive. Dà atto che le parti dichiarano altresì che il padre, dalla data di sottoscrizione del ricorso, ha già rifuso ogni spesa straordinaria necessaria per il figlio e che nulla è più dovuto ad alcun titolo o ragione a detto titolo dal padre.
7) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio dd. 27.02.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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