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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12146 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11002/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Luigia Stravino, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11002/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli Parte_1 C.F._1
alla via Nuova Toscanella, n. 47 presso lo studio dell'Avv. VACCARO PASQUALE
(c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in calce al C.F._2
ricorso introduttivo
- RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA ATELLANA 81031 AVERSA C.F._3 presso lo studio dell'Avv. SAGLIOCCO ALFREDO (c.f.: ) dal C.F._4
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE
OGGETTO: appalto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato in data 17.05.2024 e notificato uni- tamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 13.09.2024, Parte_1 ha citato in giudizio l' (d'ora Controparte_1 in poi anche “l'impresa” o “l'impresa ) deducendo che: CP_1
- in data 01.07.2021, il ricorrente ha commissionato all'impresa resistente lavori di ri- strutturazione dell'immobile sito in Quarto alla via Aldo Moro n. 7, di cui lo stesso è proprietario, per un importo pari ad euro 25.000,00;
- in seguito al conferimento dell'incarico, il ha aderito al bonus ristruttura- Parte_1
zione, al fine di garantirsi uno sconto diretto pari alla metà della somma dovuta per i la- vori;
1
- l'esborso della somma dovuta è stato effettuato in tre tranches tramite bonifici, deposi- tati in atti, per un importo totale di euro 12.650,00;
- in seguito alla realizzazione dei lavori, il ne ha contestato tuttavia la dif- Parte_1
formità, in contrasto al principio e ai canoni di realizzazione ad opera d'arte, con riguar- do in particolare a talune difformità elencate negli atti di causa;
- conseguentemente, in data 15.11.2022 lo stesso ha inoltrato all'impresa regolare ri- chiesta di risarcimento danni con contestazioni;
- non ricevendo nessun riscontro, in data 12.12.2022, nel tentativo di pervenire ad una conclusione bonaria della controversia, ha dunque inoltrato alla stessa istanza di invito alla negoziazione assistita, alla quale la ditta resistente, per il tramite del suo legale, ha tuttavia affermato di non aderire, per mancanza di responsabilità;
- conseguentemente, il ha incaricato lo studio di ingegneria D'Amico di ef- Parte_1 fettuare una perizia relativa all'immobile in questione, depositata in atti, dalla quale so- no risultate ulteriori difformità;
- preliminarmente all'instaurazione del presente giudizio, parte attrice ha quindi instau- rato procedimento cautelare ATP, anche ai fini dell'art. 696-bis c.p.c., incardinato dinan- zi al Giudice dott.ssa Bonavita con R.G.n. 13781/2023, il quale si è concluso a seguito del deposito della relazione da parte del CTU, che ha quantificato le lavorazioni neces- sarie per eliminare le difformità riscontrate in euro 6.962,35, e liquidazione del relativo compenso, saldato da parte ricorrente;
- in seguito alle predette vicende, il ricorrente non può più accedere al bonus ristruttura- zione per poter ristrutturare a regola d'arte l'immobile di sua proprietà.
Alla luce di tutto quanto esposto, il ha dunque citato in giudizio l'impresa Parte_1
edile al fine di vederla condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto CP_1
del cattivo esito dei lavori di ristrutturazione, alla stessa imputabile, quantificati in euro
6.962,35 oltre iva, più spese anche relative al giudizio di ATP ed interessi, nonché al ri- sarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ha inoltre chiesto, ai sensi degli artt.
186-bis e 186-quater c.p.c., pronunciarsi ordinanza di pagamento delle somme non con- testate e ordinanza anticipatoria di condanna quando, esaurita l'istruttoria, il Giudice avesse ritenuto raggiunta la prova.
2. In data 30.05.2025 si è costituita l'impresa deducendo l'infondatezza, sia in CP_1
fatto che in diritto, della domanda giudiziale, in particolare eccependo:
- che l'integrale pagamento del corrispettivo pattuito per i lavori, ammesso da parte ri- corrente, ed in particolare l'ultimo bonifico effettuato “a saldo” in data 22.09.2021, di-
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mostrano che i lavori fossero già terminati ed accettati senza riserve – quantomeno taci- tamente – dal committente in tale data;
- che, comunque, la prima denuncia degli asseriti vizi è stata effettuata dal Parte_1
soltanto in data 15.11.2022, oltre 14 mesi dopo la fine dei lavori;
- che, quindi, il non ha contestato formalmente i lavori nei termini di legge, Parte_1
né ha avanzato alcuna richiesta di verifica o contestazione tempestiva ai sensi dell'art. 1667 c.c., dovendosi quindi ritenere che l'impresa resistente non sia tenuta ad alcuna ga- ranzia per presunti vizi e/o difformità dell'opera;
- che la CILA versata in atti dal ricorrente, datata 05.12.2022, non ha valore probatorio rispetto all'attestazione della data di conclusione dei lavori, trattandosi di dichiarazione unilaterale del committente;
alla luce di tali circostanze, l'impresa resistente ha dunque chiesto il rigetto dell'avversa domanda, con condanna del ricorrente alle spese, incluse quelle del giudizio di ATP.
3. Con ordinanza del 19.06.2025, il Giudice, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i termini di cui all'art. 281-duodecies, co. 4 c.p.c., rinviando all'udienza del
24.11.2025.
4. Con ordinanza del 01.12.2025, infine, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno dell'assunzione dei mezzi di prova, ha rinviato la stessa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 22.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
5. Tanto premesso, la domanda è infondata per le ragioni che seguono.
6. In primo luogo, va accolta l'eccezione di parte resistente secondo cui il ricorrente, avendo accettato tacitamente l'opera, è decaduto dalla facoltà di contestarne i vizi pale- si, ai sensi dell'art. 1667, co. 1 c.c.
A tale proposito, difatti, la giurisprudenza ritiene, con orientamento consolidato, che “in tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non equivale, ipso facto, ad accettazione della medesima senza riserve, con conseguente rinunzia all'azione per i difetti conosciuti o conoscibili della stessa, atteso che, integrando la ri- cezione senza riserve della res una ipotesi di accettazione tacita, occorre in concreto stabilire se, nel comportamento delle parti, siano o meno ravvisabili elementi contra- stanti con la presunta volontà di accettare l'opera” (Cass. civ., sez. II, 22 maggio 1998,
n. 5121).
Partendo da tale premessa, sul punto si è poi specificato che “mentre la consegna costi- tuisce un atto puramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione del
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bene a favore del committente, l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima, anche per facta concludentia, il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per le difformità e i vizi palesi dell'opera e il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo” (Cass. Sez. 2, n. 11349 del
17/06/2004; Sez. 2, n. 7260 del 12/05/2003; Sez. 2, n. 9567 del 02/07/2002; Sez. 2, n.
5121 del 22/05/1998; Sez. 2, n. 10314 del 22/11/1996; Sez. 2, n. 830 del 29/01/1983;
Sez. 2, n. 972 del 17/02/1981).
Ne deriva che l'accertamento dell'eventuale accettazione tacita dell'opera da parte del committente, a fronte della consegna della stessa, costituisce una “quaestio facti” rimes- sa all'apprezzamento del giudice di merito (Cass. civ., 7 aprile 2000, n. 4353), nell'ambito del quale è possibile tenere conto di tutta una serie di elementi, tra cui può annoverarsi anche la corresponsione integrale del corrispettivo pattuito nei confronti dell'appaltatore, che dunque nel caso di specie costituisce un primo indice suscettibile di assumere rilievo laddove accompagnato da qualsiasi altra condotta del committente che, valutata nel complesso, lasci trasparire una concreta volontà di accettare ed utiliz- zare l'opera.
La questione, peraltro, è stata recentemente oggetto di ulteriore approfondimento da parte della Cassazione, la quale, con pronuncia n. 18409 del 7 luglio 2025, ha chiarito che, ai fini dell'accettazione tacita, “al ricevimento del bene deve associarsi, dunque, un contegno dell'appaltante che sia significativo della volontà di non sollevare riserve: la dichiarazione di riserva neutralizza, infatti, gli effetti propri dell'accettazione. Non si ha, invece, accettazione tacita se il committente prende in consegna l'opera, dopo l'ef- fettuazione della verifica, riservandosi al contempo di far valere difformità o vizi in un momento successivo, oppure se la presa in consegna da parte del committente, nel caso in cui la verifica non abbia ancora avuto luogo, avvenga con l'espressa riserva di effet- tuare la verifica medesima o proprio allo scopo di effettuarla”.
Proprio tale ultimo inciso assume rilievo rispetto al caso di specie, e consente, argomen- tando a contrario, di ritenere che la presa in consegna dell'opera da parte del Pt_2
in assenza di qualsiasi riserva di effettuare in seguito la suddetta verifica, accom-
[...]
pagnata dal pagamento integrale del corrispettivo, costituisca nel complesso un indice sufficiente per ritenere integrata l'accettazione tacita da parte del committente.
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L'accoglimento dell'eccezione comporta dunque la decadenza del ricorrente, ai sensi dell'art. 1667, co. 1 c.c., rispetto a tutti i vizi palesi dell'opera fatti valere nel presente giudizio.
7. Tale conclusione comporta delle ripercussioni anche in relazione all'eccezione avente ad oggetto l'intervenuta decadenza prevista dall'art. 1667, co. 2 c.c., operante in rela- zione ai vizi occulti dedotti dalla parte.
La stessa pronuncia da ultimo richiamata, difatti, ha chiarito altresì che “A) In base al primo comma, secondo periodo, dell'art. 1667 c.c., la garanzia non è dovuta se il com- mittente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano ri- conoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Tale norma si riferisce evidentemente ai vizi palesi o apparenti, che devono essere ri- scontrati al momento della verifica o dell'accettazione, sicché, una volta che sia avve- nuta l'accettazione nonostante il riconoscimento o la riconoscibilità dei vizi, la garanzia non è dovuta. A contrario, pertanto, il committente che non abbia accettato l'opera me- desima non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la ga- ranzia dell'appaltatore. Per converso l'art. 1667, secondo comma, primo periodo, c.c., nel prevedere che il committente debba, a pena di decadenza, denunciare all'appaltato- re le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, regola la disciplina dei vizi occulti, ossia dei vizi non riconosciuti e non riconoscibili fino al momento dell'accetta- zione e che siano scoperti in epoca successiva. Dunque, l'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera appaltata presuppone che vi sia stata un'accettazione dell'opera, espressa, tacita o pre- sunta, avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1177 del 14/04/1972), prima della scoperta. Ove, dunque, all'accettazione dell'opera segua la scoperta dei vizi, essi devono essere denunciati dall'ordinante, a pena di decadenza, nei sessanta giorni dalla scoperta, a pena di deca- denza”.
Ne deriva che, nel caso di specie, l'accettazione tacita dell'opera da parte del Pt_2
ha comportato l'operatività del termine di decadenza previsto dall'art. 1667, co.
[...]
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cui all'art.1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azio- ne" (Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2012, n. 10579).
Nel presente giudizio, a fronte della denuncia formale dei vizi inoltrata dal Parte_1 nei confronti dell'impresa resistente in data 15.11.2022, quest'ultima ne ha eccepito la tardività, deducendo che conclusione dei lavori sia in realtà avvenuta – quantomeno – in data 22.09.2021, data del pagamento dell'ultima fattura a saldo.
Conseguentemente, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza richiamata, affinché tale denuncia possa ritenersi tempestiva occorrerebbe la prova, fornita dal ricorrente, che la conclusione dei lavori sia in realtà avvenuta in un momento successivo, o che comunque la scoperta dei vizi occulti non sia stata contestuale alla riconsegna dell'opera, dovendosi in tal caso dimostrare la relativa circostanza sia con riguardo al carattere occulto dei vizi, sia con riguardo al momento della predetta scoperta.
7.1. Ebbene, a tale proposito va osservato che, in realtà, nel corso dell'intero giudizio il ricorrente non ha mai efficacemente contestato che i lavori in questione si siano effetti- vamente conclusi nel settembre del 2021.
Innanzitutto, quanto alla CILA depositata in atti – la quale attesta l'avvenuto completa- mento delle opere alla data del 5 dicembre 2022 – può evidenziarsi che la stessa costi- tuisce elemento liberamente valutabile dal Giudice nel suo contenuto, avendo la giuri- sprudenza chiarito che “tale dichiarazione, sebbene non costituisca elemento probatorio dirimente in ordine alla data di ultimazione dei lavori, rappresenta un importante ele- mento di valutazione che, unitamente ad altri elementi, anche indiziari, possono indurre
a concludere per l'accoglimento dell'una o dell'altra interpretazione” (Cass. civ., sez. I,
21 maggio 2014, n. 11223).
A tale proposito, alla luce delle circostanze emerse nel corso del giudizio, appare possi- bile osservare che se, da un lato, tale dichiarazione può considerarsi quale prova suffi- ciente della circostanza che nel dicembre 2022 i lavori erano senz'altro ultimati, dall'altro non basta a dimostrare che essi non lo fossero prima di tale data, trattandosi di documentazione la cui produzione è rimessa all'iniziativa unilaterale del committente.
Ciò posto, va altresì osservato che, a fronte della dichiarazione di parte resistente, se- condo cui – come detto – i lavori erano stati ultimati e riconsegnati nel settembre 2021, parte ricorrente, pur contestando tale dato, da un lato non ha mai indicato una data alter- nativa in cui i lavori si sarebbero effettivamente conclusi, dall'altro ripetutamente ha af- fermato di aver preso con l'impresa, tra la fine del 2021 ed il corso di tutto il 2022, “ap-
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puntamenti per effettuare sopralluogo e rimediare ai vizi contestati, appuntamenti sem- pre posticipati e rinviati”; appare tuttavia evidente che la necessità di prendere appun- tamenti per effettuare sopralluoghi, onde appurare la sussistenza di eventuali vizi, sia logicamente incompatibile con la perdurante prosecuzione dei lavori, presupponendo, evidentemente, che il cantiere fosse stato ormai riconsegnato al da parte Parte_1 dell'impresa appaltatrice.
Ed invero, la stessa parte ricorrente, per la prima volta, nella memoria depositata ai sen- si dell'art. 281-duodecies, co. 4 c.p.c. ha fatto riferimento ad una consegna avvenuta nel mese di ottobre 2021, avente ad oggetto l'immobile “incompleto”, circostanza mai de- dotta in precedenza.
Al riguardo, è d'uopo chiarire che, secondo la giurisprudenza, "in caso di omesso com- pletamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o diffor- me, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità del- le opere di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiedono necessariamente il totale com- pimento dell'opera, ma, in applicazione della disciplina generale, il committente può rifiutare l'adempimento parziale oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trat- tenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo poi legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno" (Cass sent. nn. 7861/2021, 3786/2010).
Ne deriva che, laddove effettivamente l'impresa avesse riconsegnato l'opera incompleta al committente, lo stesso avrebbe dovuto agire non sulla base del rimedio di cui all'art. 1667 c.c., fatto valere in questa sede, bensì sulla base della disciplina generale richiama- ta dalla giurisprudenza appena citata.
Pur precisandosi che, a rigore, in astratto rientrerebbe tra i poteri del Giudice riqualifica- re la domanda quando la stessa appaia erroneamente formulata dalla parte in diritto ed il reale petitum emerga dagli atti di causa, nel caso di specie non si ritiene che sussistano i relativi presupposti, rilevato che il ricorrente, come detto, ha menzionato la predetta cir- costanza per la prima volta ed in via isolata esclusivamente nell'ambito delle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 281-duodecies, co. 4 c.p.c. (nello specifico, in uno dei capitoli dell'interrogatorio formale deferito alla controparte), avendo, invece, nell'ambito dell'intero giudizio fatto riferimento alla disciplina dei vizi di cui all'art. 7
1667 c.c., sul presupposto di un avvenuto completamento dei lavori, seppur in presenza di difformità.
E, del resto, proprio la CILA depositata in atti smentisce per tabulas la suddetta circo- stanza, posto che, nella stessa, il D.L. ing. D'Amico nel mese di dicembre 2022 asseve- ra “di aver accertato l'ultimazione delle opere e che le stesse sono conformi al progetto, nonché alla relazione tecnica ed alle tavole tecniche allegate”, e non essendo, nelle mo- re, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, intervenuti ulteriori lavori (né ad opera della ditta resistente, né di terzi) sull'immobile per cui è causa.
Alla luce di tutto quanto esposto, è possibile ritenere sufficientemente provato che i la- vori di cui si tratta si siano effettivamente conclusi, con conseguente riconsegna del can- tiere, tra il settembre e l'ottobre del 2021.
7.2. Resta, dunque, da verificare se il ricorrente abbia offerto la prova del carattere occulto dei vizi fatti valere o, comunque, del momento in cui ne sarebbe avvenuta la scoperta, successivamente alla riconsegna dell'opera.
Sotto tale profilo, può osservarsi che il tanto nella richiesta di risarcimento Parte_1 inoltrata all'impresa in data 15.11.2022, quanto in tutti gli atti di causa del presente giu- dizio, ripetutamente afferma che “i vizi occulti, non riconoscibili con la normale dili- genza, sono divenuti noti solo in seguito ad accertamento di proprio tecnico” (cfr. me- moria ex art. 281-duodecies, co. 4 c.p.c.), senza tuttavia indicare mai, in nessuna circo- stanza, neanche genericamente la data in cui tale accertamento avrebbe avuto luogo, e senza depositarne le relative risultanze.
Posto che, come già osservato, ai fini del rimedio di cui all'art. 1667 c.c. è onere della parte ricorrente dimostrare la tempestività della propria domanda, costituente condizio- ne dell'azione, in assenza di prova contraria è dato presumere che, in realtà, la scoperta di eventuali vizi dell'opera sia avvenuta contestualmente alla riconsegna della stessa, sicché, nel caso di specie, la richiesta di risarcimento formale del novembre 2022 con riguardo ai vizi occulti deve ritenersi tardiva e come tale inidonea ad impedire la deca- denza di cui all'art. 1667, co. 2 c.c.
Tale conclusione, peraltro, non può ritenersi scalfita dall'eccezione sollevata dal ricor- rente, secondo cui l'impresa non avrebbe mai contestato, prima del presente giudizio, la tardività delle contestazioni mosse dal committente quanto ai lavori eseguiti;
il mecca- nismo della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., difatti, opera esclusivamente in sede processuale, non assumendo a tal fine rilievo dirimente il contegno delle parti an- tecedente all'instaurazione della controversia, se non ai fini di una libera valutazione di
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merito del Giudice, da effettuarsi avendo riguardo al complesso degli elementi emersi in corso di causa. Nel caso di specie, non si ritiene che il contegno di parte resistente in se- de stragiudiziale, costituito in un generico diniego della propria responsabilità per i vizi lamentati dal ricorrente, possa consentire di desumere che l'impresa abbia inequivoca- bilmente inteso in qualche modo ammettere una propria responsabilità in relazione ai fatti per cui è causa.
8. Parte ricorrente sostiene, in ogni caso, che a prescindere dall'esaminata contestazione formale, già in precedenza – dal settembre 2021 in poi – essa avrebbe sollevato, sia pure in via informale, numerose contestazioni all'impresa quanto all'esecuzione dei lavori.
A questo punto occorre, dunque, verificare se tali contestazioni possano comunque rite- nersi idonee a costituire valida denuncia dei vizi ai fini dell'art. 1667 c.c.
In proposito, la giurisprudenza ritiene difatti che, rispetto alla denuncia dei vizi ai fini dell'art. 1667 c.c., “la forma non è soggetta a requisiti particolari: pertanto la comuni- cazione può essere anche orale, ad esempio telefonica, solo dovendo risultare in modo univoco il suo scopo di denuncia dei vizi. Non è necessaria una esposizione specifica od analitica delle difformità o dei vizi, essendo rituale anche una indicazione sintetica, su- scettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accer- tabili, nella loro reale esistenza, solo in un momento successivo” (Cass. civ. nn.
644/1999, 6479/1981).
Ne deriva che, se da un lato la denuncia ai fini dell'art. 1667 c.c. non è soggetta a parti- colari formalità, dall'altro lato la stessa deve tuttavia rivestire dei caratteri di specificità tali da consentire di ritenere che il committente abbia inteso far valere uno specifico vi- zio, e non un'assenza di conformità genericamente intesa.
Ebbene, esaminando la documentazione depositata da parte ricorrente con riguardo alle chat di Whatsapp intercorse con l'impresa, a ben vedere, la stessa risulta assolutamente generica, non emergendo dalle trascrizioni e dagli screenshot acquisiti agli atti alcuna contestazione specifica, e tenuto conto che, in particolare con riguardo agli audio relati- vi al periodo “dal 7 ottobre 2021 a seguire”, non è dato in alcun modo risalire alla effet- tiva data di invio degli stessi.
Ne deriva che, sulla base delle produzioni della parte, non può ritenersi che sia stata raggiunta una sufficiente prova di una tempestiva denuncia dei vizi formulata nei con- fronti dell'impresa entro i termini di decadenza previsti dall'art. 1667, co. 2 c.c., sia pu- re in via informale.
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Né, peraltro, la relativa prova si sarebbe potuta raggiungere sulla base dei capitoli di prova formulati da parte ricorrente all'interno della memoria ex art. 281-duodecies, co.
4 c.p.c., essendo gli stessi per un verso, con riguardo all'interrogatorio formale deferito a ed alla prova testimoniale di generici, valuta- Controparte_1 Testimone_1
tivi, attinenti a circostanze mai dedotte in precedenza o comunque riferiti a circostanze incontestate, e come tali inammissibili;
per altro verso, con riguardo alla prova testimo- niale di , irrilevanti, tenuto conto – avendo riguardo in particolare Controparte_2
al capo n. 3) – che eventuali segnalazioni dei vizi, pur essendo consentite anche in via orale, ai fini dell'operatività del meccanismo di cui all'art. 1667 c.c. devono comunque provenire dal committente e non da soggetti terzi, quale è appunto il Raf- Parte_1
faele.
9. Conseguentemente, dovendosi ritenere la denuncia dei vizi del 15.11.2022 tardiva rispetto al termine di decadenza di cui all'art. 1667, co. 2 c.c., non interrotto, prima del suo spirare, da alcun valido atto di denuncia da parte del ricorrente, il ricorso va rigetta- to.
Il rigetto della domanda comporta altresì il rigetto delle domande accessorie di risarci- mento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché di incremento delle spese di giudizio per man- cata adesione alla negoziazione assistita.
10. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'impresa resistente, spese che si liquidano, in dispositivo, di ufficio, in man- canza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M.
55/2014 come aggiornato ex D.M. n.147/2022, determinando gli onorari nei valori me- di, con attribuzione all'Avv. Alfredo Sagliocco, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
11. Le spese del giudizio di ATP restano definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contra- ria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-respinge la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 cpc, avanzata dal ri- corrente;
- condanna al pagamento, nei confronti dell' Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in Euro Controparte_3
10
5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Alfredo Sagliocco, anticipatario.
Napoli, 22-12-2025 Il Giudice
(dott. Luigia Stravino)
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 c.c., con la conseguenza che lo stesso, ai fini della garanzia prevista dalla legge, avrebbe dovuto denunciare i suddetti vizi entro il termine di decadenza di sessanta gior- ni dalla relativa scoperta.
A tale proposito, più nello specifico, la giurisprudenza ha precisato che "In tema di ap- palto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Luigia Stravino, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11002/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli Parte_1 C.F._1
alla via Nuova Toscanella, n. 47 presso lo studio dell'Avv. VACCARO PASQUALE
(c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in calce al C.F._2
ricorso introduttivo
- RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA ATELLANA 81031 AVERSA C.F._3 presso lo studio dell'Avv. SAGLIOCCO ALFREDO (c.f.: ) dal C.F._4
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE
OGGETTO: appalto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato in data 17.05.2024 e notificato uni- tamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 13.09.2024, Parte_1 ha citato in giudizio l' (d'ora Controparte_1 in poi anche “l'impresa” o “l'impresa ) deducendo che: CP_1
- in data 01.07.2021, il ricorrente ha commissionato all'impresa resistente lavori di ri- strutturazione dell'immobile sito in Quarto alla via Aldo Moro n. 7, di cui lo stesso è proprietario, per un importo pari ad euro 25.000,00;
- in seguito al conferimento dell'incarico, il ha aderito al bonus ristruttura- Parte_1
zione, al fine di garantirsi uno sconto diretto pari alla metà della somma dovuta per i la- vori;
1
- l'esborso della somma dovuta è stato effettuato in tre tranches tramite bonifici, deposi- tati in atti, per un importo totale di euro 12.650,00;
- in seguito alla realizzazione dei lavori, il ne ha contestato tuttavia la dif- Parte_1
formità, in contrasto al principio e ai canoni di realizzazione ad opera d'arte, con riguar- do in particolare a talune difformità elencate negli atti di causa;
- conseguentemente, in data 15.11.2022 lo stesso ha inoltrato all'impresa regolare ri- chiesta di risarcimento danni con contestazioni;
- non ricevendo nessun riscontro, in data 12.12.2022, nel tentativo di pervenire ad una conclusione bonaria della controversia, ha dunque inoltrato alla stessa istanza di invito alla negoziazione assistita, alla quale la ditta resistente, per il tramite del suo legale, ha tuttavia affermato di non aderire, per mancanza di responsabilità;
- conseguentemente, il ha incaricato lo studio di ingegneria D'Amico di ef- Parte_1 fettuare una perizia relativa all'immobile in questione, depositata in atti, dalla quale so- no risultate ulteriori difformità;
- preliminarmente all'instaurazione del presente giudizio, parte attrice ha quindi instau- rato procedimento cautelare ATP, anche ai fini dell'art. 696-bis c.p.c., incardinato dinan- zi al Giudice dott.ssa Bonavita con R.G.n. 13781/2023, il quale si è concluso a seguito del deposito della relazione da parte del CTU, che ha quantificato le lavorazioni neces- sarie per eliminare le difformità riscontrate in euro 6.962,35, e liquidazione del relativo compenso, saldato da parte ricorrente;
- in seguito alle predette vicende, il ricorrente non può più accedere al bonus ristruttura- zione per poter ristrutturare a regola d'arte l'immobile di sua proprietà.
Alla luce di tutto quanto esposto, il ha dunque citato in giudizio l'impresa Parte_1
edile al fine di vederla condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto CP_1
del cattivo esito dei lavori di ristrutturazione, alla stessa imputabile, quantificati in euro
6.962,35 oltre iva, più spese anche relative al giudizio di ATP ed interessi, nonché al ri- sarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ha inoltre chiesto, ai sensi degli artt.
186-bis e 186-quater c.p.c., pronunciarsi ordinanza di pagamento delle somme non con- testate e ordinanza anticipatoria di condanna quando, esaurita l'istruttoria, il Giudice avesse ritenuto raggiunta la prova.
2. In data 30.05.2025 si è costituita l'impresa deducendo l'infondatezza, sia in CP_1
fatto che in diritto, della domanda giudiziale, in particolare eccependo:
- che l'integrale pagamento del corrispettivo pattuito per i lavori, ammesso da parte ri- corrente, ed in particolare l'ultimo bonifico effettuato “a saldo” in data 22.09.2021, di-
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mostrano che i lavori fossero già terminati ed accettati senza riserve – quantomeno taci- tamente – dal committente in tale data;
- che, comunque, la prima denuncia degli asseriti vizi è stata effettuata dal Parte_1
soltanto in data 15.11.2022, oltre 14 mesi dopo la fine dei lavori;
- che, quindi, il non ha contestato formalmente i lavori nei termini di legge, Parte_1
né ha avanzato alcuna richiesta di verifica o contestazione tempestiva ai sensi dell'art. 1667 c.c., dovendosi quindi ritenere che l'impresa resistente non sia tenuta ad alcuna ga- ranzia per presunti vizi e/o difformità dell'opera;
- che la CILA versata in atti dal ricorrente, datata 05.12.2022, non ha valore probatorio rispetto all'attestazione della data di conclusione dei lavori, trattandosi di dichiarazione unilaterale del committente;
alla luce di tali circostanze, l'impresa resistente ha dunque chiesto il rigetto dell'avversa domanda, con condanna del ricorrente alle spese, incluse quelle del giudizio di ATP.
3. Con ordinanza del 19.06.2025, il Giudice, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i termini di cui all'art. 281-duodecies, co. 4 c.p.c., rinviando all'udienza del
24.11.2025.
4. Con ordinanza del 01.12.2025, infine, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno dell'assunzione dei mezzi di prova, ha rinviato la stessa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 22.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
5. Tanto premesso, la domanda è infondata per le ragioni che seguono.
6. In primo luogo, va accolta l'eccezione di parte resistente secondo cui il ricorrente, avendo accettato tacitamente l'opera, è decaduto dalla facoltà di contestarne i vizi pale- si, ai sensi dell'art. 1667, co. 1 c.c.
A tale proposito, difatti, la giurisprudenza ritiene, con orientamento consolidato, che “in tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non equivale, ipso facto, ad accettazione della medesima senza riserve, con conseguente rinunzia all'azione per i difetti conosciuti o conoscibili della stessa, atteso che, integrando la ri- cezione senza riserve della res una ipotesi di accettazione tacita, occorre in concreto stabilire se, nel comportamento delle parti, siano o meno ravvisabili elementi contra- stanti con la presunta volontà di accettare l'opera” (Cass. civ., sez. II, 22 maggio 1998,
n. 5121).
Partendo da tale premessa, sul punto si è poi specificato che “mentre la consegna costi- tuisce un atto puramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione del
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bene a favore del committente, l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima, anche per facta concludentia, il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per le difformità e i vizi palesi dell'opera e il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo” (Cass. Sez. 2, n. 11349 del
17/06/2004; Sez. 2, n. 7260 del 12/05/2003; Sez. 2, n. 9567 del 02/07/2002; Sez. 2, n.
5121 del 22/05/1998; Sez. 2, n. 10314 del 22/11/1996; Sez. 2, n. 830 del 29/01/1983;
Sez. 2, n. 972 del 17/02/1981).
Ne deriva che l'accertamento dell'eventuale accettazione tacita dell'opera da parte del committente, a fronte della consegna della stessa, costituisce una “quaestio facti” rimes- sa all'apprezzamento del giudice di merito (Cass. civ., 7 aprile 2000, n. 4353), nell'ambito del quale è possibile tenere conto di tutta una serie di elementi, tra cui può annoverarsi anche la corresponsione integrale del corrispettivo pattuito nei confronti dell'appaltatore, che dunque nel caso di specie costituisce un primo indice suscettibile di assumere rilievo laddove accompagnato da qualsiasi altra condotta del committente che, valutata nel complesso, lasci trasparire una concreta volontà di accettare ed utiliz- zare l'opera.
La questione, peraltro, è stata recentemente oggetto di ulteriore approfondimento da parte della Cassazione, la quale, con pronuncia n. 18409 del 7 luglio 2025, ha chiarito che, ai fini dell'accettazione tacita, “al ricevimento del bene deve associarsi, dunque, un contegno dell'appaltante che sia significativo della volontà di non sollevare riserve: la dichiarazione di riserva neutralizza, infatti, gli effetti propri dell'accettazione. Non si ha, invece, accettazione tacita se il committente prende in consegna l'opera, dopo l'ef- fettuazione della verifica, riservandosi al contempo di far valere difformità o vizi in un momento successivo, oppure se la presa in consegna da parte del committente, nel caso in cui la verifica non abbia ancora avuto luogo, avvenga con l'espressa riserva di effet- tuare la verifica medesima o proprio allo scopo di effettuarla”.
Proprio tale ultimo inciso assume rilievo rispetto al caso di specie, e consente, argomen- tando a contrario, di ritenere che la presa in consegna dell'opera da parte del Pt_2
in assenza di qualsiasi riserva di effettuare in seguito la suddetta verifica, accom-
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pagnata dal pagamento integrale del corrispettivo, costituisca nel complesso un indice sufficiente per ritenere integrata l'accettazione tacita da parte del committente.
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L'accoglimento dell'eccezione comporta dunque la decadenza del ricorrente, ai sensi dell'art. 1667, co. 1 c.c., rispetto a tutti i vizi palesi dell'opera fatti valere nel presente giudizio.
7. Tale conclusione comporta delle ripercussioni anche in relazione all'eccezione avente ad oggetto l'intervenuta decadenza prevista dall'art. 1667, co. 2 c.c., operante in rela- zione ai vizi occulti dedotti dalla parte.
La stessa pronuncia da ultimo richiamata, difatti, ha chiarito altresì che “A) In base al primo comma, secondo periodo, dell'art. 1667 c.c., la garanzia non è dovuta se il com- mittente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano ri- conoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Tale norma si riferisce evidentemente ai vizi palesi o apparenti, che devono essere ri- scontrati al momento della verifica o dell'accettazione, sicché, una volta che sia avve- nuta l'accettazione nonostante il riconoscimento o la riconoscibilità dei vizi, la garanzia non è dovuta. A contrario, pertanto, il committente che non abbia accettato l'opera me- desima non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la ga- ranzia dell'appaltatore. Per converso l'art. 1667, secondo comma, primo periodo, c.c., nel prevedere che il committente debba, a pena di decadenza, denunciare all'appaltato- re le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, regola la disciplina dei vizi occulti, ossia dei vizi non riconosciuti e non riconoscibili fino al momento dell'accetta- zione e che siano scoperti in epoca successiva. Dunque, l'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera appaltata presuppone che vi sia stata un'accettazione dell'opera, espressa, tacita o pre- sunta, avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1177 del 14/04/1972), prima della scoperta. Ove, dunque, all'accettazione dell'opera segua la scoperta dei vizi, essi devono essere denunciati dall'ordinante, a pena di decadenza, nei sessanta giorni dalla scoperta, a pena di deca- denza”.
Ne deriva che, nel caso di specie, l'accettazione tacita dell'opera da parte del Pt_2
ha comportato l'operatività del termine di decadenza previsto dall'art. 1667, co.
[...]
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cui all'art.1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azio- ne" (Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2012, n. 10579).
Nel presente giudizio, a fronte della denuncia formale dei vizi inoltrata dal Parte_1 nei confronti dell'impresa resistente in data 15.11.2022, quest'ultima ne ha eccepito la tardività, deducendo che conclusione dei lavori sia in realtà avvenuta – quantomeno – in data 22.09.2021, data del pagamento dell'ultima fattura a saldo.
Conseguentemente, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza richiamata, affinché tale denuncia possa ritenersi tempestiva occorrerebbe la prova, fornita dal ricorrente, che la conclusione dei lavori sia in realtà avvenuta in un momento successivo, o che comunque la scoperta dei vizi occulti non sia stata contestuale alla riconsegna dell'opera, dovendosi in tal caso dimostrare la relativa circostanza sia con riguardo al carattere occulto dei vizi, sia con riguardo al momento della predetta scoperta.
7.1. Ebbene, a tale proposito va osservato che, in realtà, nel corso dell'intero giudizio il ricorrente non ha mai efficacemente contestato che i lavori in questione si siano effetti- vamente conclusi nel settembre del 2021.
Innanzitutto, quanto alla CILA depositata in atti – la quale attesta l'avvenuto completa- mento delle opere alla data del 5 dicembre 2022 – può evidenziarsi che la stessa costi- tuisce elemento liberamente valutabile dal Giudice nel suo contenuto, avendo la giuri- sprudenza chiarito che “tale dichiarazione, sebbene non costituisca elemento probatorio dirimente in ordine alla data di ultimazione dei lavori, rappresenta un importante ele- mento di valutazione che, unitamente ad altri elementi, anche indiziari, possono indurre
a concludere per l'accoglimento dell'una o dell'altra interpretazione” (Cass. civ., sez. I,
21 maggio 2014, n. 11223).
A tale proposito, alla luce delle circostanze emerse nel corso del giudizio, appare possi- bile osservare che se, da un lato, tale dichiarazione può considerarsi quale prova suffi- ciente della circostanza che nel dicembre 2022 i lavori erano senz'altro ultimati, dall'altro non basta a dimostrare che essi non lo fossero prima di tale data, trattandosi di documentazione la cui produzione è rimessa all'iniziativa unilaterale del committente.
Ciò posto, va altresì osservato che, a fronte della dichiarazione di parte resistente, se- condo cui – come detto – i lavori erano stati ultimati e riconsegnati nel settembre 2021, parte ricorrente, pur contestando tale dato, da un lato non ha mai indicato una data alter- nativa in cui i lavori si sarebbero effettivamente conclusi, dall'altro ripetutamente ha af- fermato di aver preso con l'impresa, tra la fine del 2021 ed il corso di tutto il 2022, “ap-
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puntamenti per effettuare sopralluogo e rimediare ai vizi contestati, appuntamenti sem- pre posticipati e rinviati”; appare tuttavia evidente che la necessità di prendere appun- tamenti per effettuare sopralluoghi, onde appurare la sussistenza di eventuali vizi, sia logicamente incompatibile con la perdurante prosecuzione dei lavori, presupponendo, evidentemente, che il cantiere fosse stato ormai riconsegnato al da parte Parte_1 dell'impresa appaltatrice.
Ed invero, la stessa parte ricorrente, per la prima volta, nella memoria depositata ai sen- si dell'art. 281-duodecies, co. 4 c.p.c. ha fatto riferimento ad una consegna avvenuta nel mese di ottobre 2021, avente ad oggetto l'immobile “incompleto”, circostanza mai de- dotta in precedenza.
Al riguardo, è d'uopo chiarire che, secondo la giurisprudenza, "in caso di omesso com- pletamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o diffor- me, non può farsi applicazione delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità del- le opere di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiedono necessariamente il totale com- pimento dell'opera, ma, in applicazione della disciplina generale, il committente può rifiutare l'adempimento parziale oppure accettarlo secondo la sua convenienza e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trat- tenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo poi legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno" (Cass sent. nn. 7861/2021, 3786/2010).
Ne deriva che, laddove effettivamente l'impresa avesse riconsegnato l'opera incompleta al committente, lo stesso avrebbe dovuto agire non sulla base del rimedio di cui all'art. 1667 c.c., fatto valere in questa sede, bensì sulla base della disciplina generale richiama- ta dalla giurisprudenza appena citata.
Pur precisandosi che, a rigore, in astratto rientrerebbe tra i poteri del Giudice riqualifica- re la domanda quando la stessa appaia erroneamente formulata dalla parte in diritto ed il reale petitum emerga dagli atti di causa, nel caso di specie non si ritiene che sussistano i relativi presupposti, rilevato che il ricorrente, come detto, ha menzionato la predetta cir- costanza per la prima volta ed in via isolata esclusivamente nell'ambito delle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 281-duodecies, co. 4 c.p.c. (nello specifico, in uno dei capitoli dell'interrogatorio formale deferito alla controparte), avendo, invece, nell'ambito dell'intero giudizio fatto riferimento alla disciplina dei vizi di cui all'art. 7
1667 c.c., sul presupposto di un avvenuto completamento dei lavori, seppur in presenza di difformità.
E, del resto, proprio la CILA depositata in atti smentisce per tabulas la suddetta circo- stanza, posto che, nella stessa, il D.L. ing. D'Amico nel mese di dicembre 2022 asseve- ra “di aver accertato l'ultimazione delle opere e che le stesse sono conformi al progetto, nonché alla relazione tecnica ed alle tavole tecniche allegate”, e non essendo, nelle mo- re, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, intervenuti ulteriori lavori (né ad opera della ditta resistente, né di terzi) sull'immobile per cui è causa.
Alla luce di tutto quanto esposto, è possibile ritenere sufficientemente provato che i la- vori di cui si tratta si siano effettivamente conclusi, con conseguente riconsegna del can- tiere, tra il settembre e l'ottobre del 2021.
7.2. Resta, dunque, da verificare se il ricorrente abbia offerto la prova del carattere occulto dei vizi fatti valere o, comunque, del momento in cui ne sarebbe avvenuta la scoperta, successivamente alla riconsegna dell'opera.
Sotto tale profilo, può osservarsi che il tanto nella richiesta di risarcimento Parte_1 inoltrata all'impresa in data 15.11.2022, quanto in tutti gli atti di causa del presente giu- dizio, ripetutamente afferma che “i vizi occulti, non riconoscibili con la normale dili- genza, sono divenuti noti solo in seguito ad accertamento di proprio tecnico” (cfr. me- moria ex art. 281-duodecies, co. 4 c.p.c.), senza tuttavia indicare mai, in nessuna circo- stanza, neanche genericamente la data in cui tale accertamento avrebbe avuto luogo, e senza depositarne le relative risultanze.
Posto che, come già osservato, ai fini del rimedio di cui all'art. 1667 c.c. è onere della parte ricorrente dimostrare la tempestività della propria domanda, costituente condizio- ne dell'azione, in assenza di prova contraria è dato presumere che, in realtà, la scoperta di eventuali vizi dell'opera sia avvenuta contestualmente alla riconsegna della stessa, sicché, nel caso di specie, la richiesta di risarcimento formale del novembre 2022 con riguardo ai vizi occulti deve ritenersi tardiva e come tale inidonea ad impedire la deca- denza di cui all'art. 1667, co. 2 c.c.
Tale conclusione, peraltro, non può ritenersi scalfita dall'eccezione sollevata dal ricor- rente, secondo cui l'impresa non avrebbe mai contestato, prima del presente giudizio, la tardività delle contestazioni mosse dal committente quanto ai lavori eseguiti;
il mecca- nismo della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., difatti, opera esclusivamente in sede processuale, non assumendo a tal fine rilievo dirimente il contegno delle parti an- tecedente all'instaurazione della controversia, se non ai fini di una libera valutazione di
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merito del Giudice, da effettuarsi avendo riguardo al complesso degli elementi emersi in corso di causa. Nel caso di specie, non si ritiene che il contegno di parte resistente in se- de stragiudiziale, costituito in un generico diniego della propria responsabilità per i vizi lamentati dal ricorrente, possa consentire di desumere che l'impresa abbia inequivoca- bilmente inteso in qualche modo ammettere una propria responsabilità in relazione ai fatti per cui è causa.
8. Parte ricorrente sostiene, in ogni caso, che a prescindere dall'esaminata contestazione formale, già in precedenza – dal settembre 2021 in poi – essa avrebbe sollevato, sia pure in via informale, numerose contestazioni all'impresa quanto all'esecuzione dei lavori.
A questo punto occorre, dunque, verificare se tali contestazioni possano comunque rite- nersi idonee a costituire valida denuncia dei vizi ai fini dell'art. 1667 c.c.
In proposito, la giurisprudenza ritiene difatti che, rispetto alla denuncia dei vizi ai fini dell'art. 1667 c.c., “la forma non è soggetta a requisiti particolari: pertanto la comuni- cazione può essere anche orale, ad esempio telefonica, solo dovendo risultare in modo univoco il suo scopo di denuncia dei vizi. Non è necessaria una esposizione specifica od analitica delle difformità o dei vizi, essendo rituale anche una indicazione sintetica, su- scettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accer- tabili, nella loro reale esistenza, solo in un momento successivo” (Cass. civ. nn.
644/1999, 6479/1981).
Ne deriva che, se da un lato la denuncia ai fini dell'art. 1667 c.c. non è soggetta a parti- colari formalità, dall'altro lato la stessa deve tuttavia rivestire dei caratteri di specificità tali da consentire di ritenere che il committente abbia inteso far valere uno specifico vi- zio, e non un'assenza di conformità genericamente intesa.
Ebbene, esaminando la documentazione depositata da parte ricorrente con riguardo alle chat di Whatsapp intercorse con l'impresa, a ben vedere, la stessa risulta assolutamente generica, non emergendo dalle trascrizioni e dagli screenshot acquisiti agli atti alcuna contestazione specifica, e tenuto conto che, in particolare con riguardo agli audio relati- vi al periodo “dal 7 ottobre 2021 a seguire”, non è dato in alcun modo risalire alla effet- tiva data di invio degli stessi.
Ne deriva che, sulla base delle produzioni della parte, non può ritenersi che sia stata raggiunta una sufficiente prova di una tempestiva denuncia dei vizi formulata nei con- fronti dell'impresa entro i termini di decadenza previsti dall'art. 1667, co. 2 c.c., sia pu- re in via informale.
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Né, peraltro, la relativa prova si sarebbe potuta raggiungere sulla base dei capitoli di prova formulati da parte ricorrente all'interno della memoria ex art. 281-duodecies, co.
4 c.p.c., essendo gli stessi per un verso, con riguardo all'interrogatorio formale deferito a ed alla prova testimoniale di generici, valuta- Controparte_1 Testimone_1
tivi, attinenti a circostanze mai dedotte in precedenza o comunque riferiti a circostanze incontestate, e come tali inammissibili;
per altro verso, con riguardo alla prova testimo- niale di , irrilevanti, tenuto conto – avendo riguardo in particolare Controparte_2
al capo n. 3) – che eventuali segnalazioni dei vizi, pur essendo consentite anche in via orale, ai fini dell'operatività del meccanismo di cui all'art. 1667 c.c. devono comunque provenire dal committente e non da soggetti terzi, quale è appunto il Raf- Parte_1
faele.
9. Conseguentemente, dovendosi ritenere la denuncia dei vizi del 15.11.2022 tardiva rispetto al termine di decadenza di cui all'art. 1667, co. 2 c.c., non interrotto, prima del suo spirare, da alcun valido atto di denuncia da parte del ricorrente, il ricorso va rigetta- to.
Il rigetto della domanda comporta altresì il rigetto delle domande accessorie di risarci- mento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché di incremento delle spese di giudizio per man- cata adesione alla negoziazione assistita.
10. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'impresa resistente, spese che si liquidano, in dispositivo, di ufficio, in man- canza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M.
55/2014 come aggiornato ex D.M. n.147/2022, determinando gli onorari nei valori me- di, con attribuzione all'Avv. Alfredo Sagliocco, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
11. Le spese del giudizio di ATP restano definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contra- ria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-respinge la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 cpc, avanzata dal ri- corrente;
- condanna al pagamento, nei confronti dell' Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in Euro Controparte_3
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5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Alfredo Sagliocco, anticipatario.
Napoli, 22-12-2025 Il Giudice
(dott. Luigia Stravino)
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2 c.c., con la conseguenza che lo stesso, ai fini della garanzia prevista dalla legge, avrebbe dovuto denunciare i suddetti vizi entro il termine di decadenza di sessanta gior- ni dalla relativa scoperta.
A tale proposito, più nello specifico, la giurisprudenza ha precisato che "In tema di ap- palto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di