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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 15/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, riunito in camera di consi- glio in persona dei signori magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli - Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale - Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari conten- ziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 1450 (al quale è stato riunito il fascicolo iscritto al R.G. n. 1 679/2023), avente per oggetto modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliat a in Crotone, al Lar- C.F._1
go Umberto I, n. 58, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Falcone
(cod. fisc. – pec: C.F._2 Email_1
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce
[...] al ricorso;
– ricorrente nel fascicolo 1450/2023
e resistente nel fascicolo R.G. n. 1679/2023 –
E
nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
1 elettivamente domiciliato in Mesoraca, alla C.F._3
via M.F. Rocca n. 3, presso lo studio dell'avv. Domenico Lioi (pec:
, che lo rappresenta e difende per procura in Email_2
calce alla comparsa di costituzione;
– ricorrente nel fascicolo 1679/2023
e resistente nel fascicolo R.G. n. 1450/2023 –
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
I. Con ricorso depositato il 23.10.2023 , premesso: Parte_1
• Di aver contratto matrimonio con rito concordatario con
[...]
il 30.6.2012 e di aver avuto la figlia in CP_2 Per_1
data 22.11.2014;
• Che con decreto del Tribunale di Roma n. 24018 del 2.10.2018 era stata omologata la separazione dei coniugi;
• Che con sentenza n. 16350/2019 il Tribunale di Roma aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, su domanda congiunta;
• Che ella si era sempre adoperata per agevolare i ra pporti tra padre e figlia minore ma il non aveva ottemperato al- CP_1
la previsione della sentenza di divorzio con la quale si era impegnato a far visita alla minore a Crotone ogni due mesi, tanto che in due anni l'aveva portata con sé a Roma solo quattro volte mentre ella aveva portato la figlia a Ro ma dal padre due volte l'anno;
• Che il non versava l'assegno di divorzio in suo favo- CP_1
re e non corrispondeva regolarmente il mantenimento per la figlia;
ciò premesso, chiedeva a questo Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
2 1) Accertare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste alla base della sentenza di divorzio e a parziale modifica delle stes- se revocare l'obbligo della di recarsi almeno una volta PT
ogni tre mesi a Roma;
2) Con vittoria di spese.
II. si costituiva con propria comparsa, deducen- Controparte_1
do: che pendeva altro ricorso, dallo stesso inst aurato, e recante
R.N. n. 1679/2023, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio del quale chiedeva la riunione al presente;
che egli aveva già chiesto in via stragiudiziale alla controparte di consenti- re alla figlia di recarsi per incontrarlo nella sua nuova resi- Per_1
denza a Monaco a spese del padre, richiesta alla quale la madre aveva risposto negativamente, insistendo perché padre e figlia si incontrassero a Roma o Crotone;
che egli aveva sempre ottem pera- to alle previsioni di cui alla sentenza di divorzio. Chiedeva, per- tanto, la riunione dei procedimenti e si riportava alle sue istanze formulate nell'altro procedimento.
III. Riuniti i fascicoli, all'udienza del 9.7.2024 erano sentite le par- ti;
all'esito, dato atto dell'accordo tra le parti raggiunto in udienza
(“il sig. o suo padre verrà a prendere la CP_1 CP_3
bambina a Crotone, per portarla a Monaco o in Corsica, dal padre, dove trascorrerà 15 giorni di vacanza, in date da concordare”), il giudice delegato disponeva accertamenti a cura della Guardia di
Finanza di Crotone sulla situazione del con riferimento al CP_1 periodo 2022-2024.
IV. Dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, la stessa era rimessa sul ruolo in quanto non era stata ancora depositata la rela- zione della Guardia di Finanza.
V. Acquisita la relazione della Guardia di Finanza, all'udienza del
25.2.2025 i difensori precisavano le conclusioni e la c ausa era trat-
3 tenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELL A DECISIONE
VI. La presente domanda è volta, in sostanza, ad ottenere da parte della ricorrente la modifica delle condizioni di divorzio;
la ricor- rente chiede che sia modificata la previsione come da sentenza se- condo la quale ella dovrebbe portare la figlia minore a Roma una volta ogni tre mesi, in quanto non ha la disponibilità economica di affrontare il relativo esborso ed in quanto lamenta caren ze del Ma- riani che non ottempererebbe alle previsioni sulle visite alla figlia e sul contributo economico che deve versare in suo favore.
Dal canto suo, il resistente – il quale ha formulato autonomo ricor- so per la modifica delle condizioni di divorzio (R.G. n. 1679/2023)
– chiede la revoca dell'assegno di mantenimento che corrisponde per l'ex moglie, pari ad € 50,00 mensili, e la riduzione dell'assegno per il mantenimento della figlia, da € 500,00 a d € 250,00 mensili
(tenuto conto che con decreto del Tribunale di Crotone del 9.2.2021
l'assegno in favore della minore era stato ridotto da € 650,00 men- sili ad € 500,00 mensili).
Innanzitutto è opportuno ricordare che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate al momento della loro emissione.
Infatti la legge attribuisce al procedimento di revisione delle con- dizioni di divorzio disciplinato ex art. 473.bis.29 c.p.c., applicabile al presente procedimento, l'accertamento della esistenza dei “giu- stificati motivi” che autorizzano la modificazione delle condizioni del divorzio, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativ i del- la situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o
4 gli accordi erano stati stipulati. Trattasi di procedimento con natu- ra non di revisio prioris instantiae e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di meri to, bensì di novum iudicium, in quanto finalizzato ad adeguare la reg o- lamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento d ella situa- zione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni (patrimoniali e personali), determinan- done uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciut a facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giu- dice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verifica- tosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un rie- quilibrio delle rispettive posizioni (C.App. Roma, n. 600/2003).
Deve premettersi, tuttavia, che le parti, in relazione alla domand a formulata dalla ricorrente, hanno trovato un accordo, nel senso che hanno stabilito che per gli spostamenti che la minore dovrà Per_1
sostenere per recarsi in visita dal padre tutte le spese saranno so- stenute dal il quale si occuperà anche degli spostamenti CP_1 senza alcun onere a carico materno.
Quanto alla domanda di modifica delle condizioni economiche vi- genti tra le parti, il ricorrente ha – dopo la pronuncia di divorzio – avuto un'altra bambina, in data 27.1.2022 ed in data 21.11.2022 ha rassegnato le dimissioni volontar ie;
in seguito ha trasferito la sua residenza nel Principato di Monaco do ve convive con la nuova compagna e sostiene costi per la locazione d i un appartamento, per
€ 1.200,00, in condivisione con la compagna;
ha dimostrato inoltre di essere disoccupato ed in cerca di occupazione, esi bendo il certi-
5 ficato con data 13.6.2023.
Dal canto suo la ricorrente percepisce circa € 500,00 mensili quale provento dell'attività lavorativa che svolge.
Dalla relazione depositata dalla G uardia di Finanza si evince che: nell'anno 2022 il ha percepito le somme di € 29.497,18 a ti- CP_1 tolo di emolumenti ed € 3.500,00 dall nel 2023 le somme di € CP_4
19.524,96 per emolumenti ed € 13.720,65 come redditi da lavoro di- pendente ed € 1.825,00 per redditi esenti dall mentre nulla ri- CP_4 sulta aver percepito per il 2024. Egli inoltre è proprietario di alcuni terreni e fabbricati in Monterosi (VT) e Nepi (V T) per la quota di
2/6 e per la quota di 2/12 di un immobile in Roma.
Deve rilevarsi che il ha pertanto solo parzialmente dimo- CP_1
strato una situazione di peggioramento delle condizioni economi- che, derivante dall'aver lasciato il lavoro (tuttavia volontariamen- te) e dalla convivenza con la nuova compagna e due altre figlie piccole, mentre la circostanza che egli risulti proprietario di alcuni immobili pro quota non è valorizzabile a i fini del presente giudi- zio, considerato che è ben noto che la propr ietà immobiliare, so- prattutto quando è condivisa con altri soggetti e nell'attuale situa- zione di crisi economica, non sempre è redditizia come si potreb be pensare dalla consultazione di una mera visu ra.
Egli ha inoltre dimostrato di essere di soccupato. Tuttavia nulla ha dichiarato o dimostrato in ordine alle condizioni della nuova co m- pagna, con la quale costituisce nuovo nucleo fami liare. La circo- stanza che egli abbia dichiarato che la compagna lavora e che egli rimane a casa con le figlie e che non abbia dimostrato che egli sia in cerca di lavoro fa presumere che il nuovo nucleo abbia sufficien- ti redditi per mantenersi anche senza che egli cerchi lavoro.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato, al ri- guardo che, tali tipi di sopravvenienze non sono di per sé sole in
6 grado di giustificare una riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio avuto da precedente relazione. Tale conseguenza non può, infatti, ritenersi frutto di un automatismo, ma la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento dovrà essere vagliata alla luce di valutazioni contingenti e complessive, che investano l'intera situazione economico-reddituale della parte istante, tenen- do conto anche della capacità economica degli altri componenti del nuovo nucleo familiare.
Nello specifico, la Suprema Corte ha ritenuto che “a seguito della separazione o del divorzio, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse eco- nomiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza;
il solo cambiamento della condizione fami- liare del genitore tenuto all'assegno, per la formazione di una nuo- va famiglia, e le sue accresciute responsabilità non legittimano di per sè una diminuzione del contributo per il mantenimento dei fi- gli nati in precedenza, poiché la costituzione di un nuovo nucleo familiare è espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole”
(cfr. Cass. n. 1562/2020; conf. n. 15065/2000).
Dunque, dinanzi alla costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del genitore obbligato al mantenimento, la riduzione dell'assegno per la prole nata da precedente relazione, lungi dal costituire un automatismo, dovrà essere oggetto di specifica valu- tazione da parte del giudice, alla luce delle circostanze specifica- mente dedotte e provate dall'istante in relazione alle proprie com- plessive capacità patrimoniali e reddituali, da valutarsi unitamente a quelle del nuovo partner (Cfr. Cass. 14175/2016 ).
Dal canto suo la , pur dichiarando di non essere in condi- PT zioni floride, comunque lavora e percepisce un reddito dignitoso.
7 Tenuto conto della situazione complessiva delle parti, il Tribunale stima opportuno revocare l'assegno di mantenimento che il CP_1 versa in favore della , in ragione del peggioramento delle PT
sue condizioni.
Quanto, invece, all'importo dell'assegno che egli versa in favore della figlia , tenuto conto che si tratta di una somma neces- Per_1
saria per il suo mantenimento, e tenuto conto che il padre riesce a vedere la figlia non regolarmente, in ragione della distanza geogra- fica e delle difficoltà connesse agli spostamenti ed alle spese che deve sostenere, tenuto conto che il non ha addotto alcun- CP_1 chè rispetto ai redditi del nuovo nucleo familiare, il Collegio stima opportuno confermare l'importo del contributo per il mantenimen- to della figlia Per_1
VII. Considerata la peculiarità della fattispecie, tenuto conto dell'accordo sulla domanda della ricorrente, con sostanziale acco- glimento delle sue richieste e dell'accoglimento solo parziale della domanda del ricorrente, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, de- finitivamente pronunciando sulle domande proposte da PT
, nata a [...] il [...], cod. fisc.
[...]
, e da nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
28.9.1979, cod. fisc. (R.G. n. 1450/2023 e C.F._3
1679/2023), ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. Dà atto dell'accordo raggiunto dalle parti in merito all a modi- fica delle condizioni di divorzio quanto al regime di visite pa- terne della minore nel senso che il padre Per_1 CP_1 [...]
si occuperà integralmente delle spese necessarie per con- Pt_2
8 sentire alla figlia di visitarlo nella sua residenza;
2. Accoglie parzialmente la domanda formulata da CP_5
di modifica delle condizioni di divorzio vigenti tra le par-
[...]
ti e per l'effetto revoca l'assegno di mantenimento che il
[...]
deve versare alla con decorrenza dal deposito CP_2 Pt_3 della presente sentenza;
3. Conferma per il resto le condizioni di divorzio di cui alla sen- tenza del Tribunale di Roma n. 16350/20 19, come modificato quanto all'importo dell'assegno per la minore (in € 500,00 men- sili) dal decreto del Tribunale di Crotone del 9.3.2 021;
4. compensa interamente le spese del procedimento .
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione ci- vile del Tribunale, in data 8 maggio 2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA ANGIULI
9
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, riunito in camera di consi- glio in persona dei signori magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli - Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale - Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari conten- ziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 1450 (al quale è stato riunito il fascicolo iscritto al R.G. n. 1 679/2023), avente per oggetto modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliat a in Crotone, al Lar- C.F._1
go Umberto I, n. 58, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Falcone
(cod. fisc. – pec: C.F._2 Email_1
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce
[...] al ricorso;
– ricorrente nel fascicolo 1450/2023
e resistente nel fascicolo R.G. n. 1679/2023 –
E
nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
1 elettivamente domiciliato in Mesoraca, alla C.F._3
via M.F. Rocca n. 3, presso lo studio dell'avv. Domenico Lioi (pec:
, che lo rappresenta e difende per procura in Email_2
calce alla comparsa di costituzione;
– ricorrente nel fascicolo 1679/2023
e resistente nel fascicolo R.G. n. 1450/2023 –
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
I. Con ricorso depositato il 23.10.2023 , premesso: Parte_1
• Di aver contratto matrimonio con rito concordatario con
[...]
il 30.6.2012 e di aver avuto la figlia in CP_2 Per_1
data 22.11.2014;
• Che con decreto del Tribunale di Roma n. 24018 del 2.10.2018 era stata omologata la separazione dei coniugi;
• Che con sentenza n. 16350/2019 il Tribunale di Roma aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, su domanda congiunta;
• Che ella si era sempre adoperata per agevolare i ra pporti tra padre e figlia minore ma il non aveva ottemperato al- CP_1
la previsione della sentenza di divorzio con la quale si era impegnato a far visita alla minore a Crotone ogni due mesi, tanto che in due anni l'aveva portata con sé a Roma solo quattro volte mentre ella aveva portato la figlia a Ro ma dal padre due volte l'anno;
• Che il non versava l'assegno di divorzio in suo favo- CP_1
re e non corrispondeva regolarmente il mantenimento per la figlia;
ciò premesso, chiedeva a questo Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
2 1) Accertare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste alla base della sentenza di divorzio e a parziale modifica delle stes- se revocare l'obbligo della di recarsi almeno una volta PT
ogni tre mesi a Roma;
2) Con vittoria di spese.
II. si costituiva con propria comparsa, deducen- Controparte_1
do: che pendeva altro ricorso, dallo stesso inst aurato, e recante
R.N. n. 1679/2023, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio del quale chiedeva la riunione al presente;
che egli aveva già chiesto in via stragiudiziale alla controparte di consenti- re alla figlia di recarsi per incontrarlo nella sua nuova resi- Per_1
denza a Monaco a spese del padre, richiesta alla quale la madre aveva risposto negativamente, insistendo perché padre e figlia si incontrassero a Roma o Crotone;
che egli aveva sempre ottem pera- to alle previsioni di cui alla sentenza di divorzio. Chiedeva, per- tanto, la riunione dei procedimenti e si riportava alle sue istanze formulate nell'altro procedimento.
III. Riuniti i fascicoli, all'udienza del 9.7.2024 erano sentite le par- ti;
all'esito, dato atto dell'accordo tra le parti raggiunto in udienza
(“il sig. o suo padre verrà a prendere la CP_1 CP_3
bambina a Crotone, per portarla a Monaco o in Corsica, dal padre, dove trascorrerà 15 giorni di vacanza, in date da concordare”), il giudice delegato disponeva accertamenti a cura della Guardia di
Finanza di Crotone sulla situazione del con riferimento al CP_1 periodo 2022-2024.
IV. Dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, la stessa era rimessa sul ruolo in quanto non era stata ancora depositata la rela- zione della Guardia di Finanza.
V. Acquisita la relazione della Guardia di Finanza, all'udienza del
25.2.2025 i difensori precisavano le conclusioni e la c ausa era trat-
3 tenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELL A DECISIONE
VI. La presente domanda è volta, in sostanza, ad ottenere da parte della ricorrente la modifica delle condizioni di divorzio;
la ricor- rente chiede che sia modificata la previsione come da sentenza se- condo la quale ella dovrebbe portare la figlia minore a Roma una volta ogni tre mesi, in quanto non ha la disponibilità economica di affrontare il relativo esborso ed in quanto lamenta caren ze del Ma- riani che non ottempererebbe alle previsioni sulle visite alla figlia e sul contributo economico che deve versare in suo favore.
Dal canto suo, il resistente – il quale ha formulato autonomo ricor- so per la modifica delle condizioni di divorzio (R.G. n. 1679/2023)
– chiede la revoca dell'assegno di mantenimento che corrisponde per l'ex moglie, pari ad € 50,00 mensili, e la riduzione dell'assegno per il mantenimento della figlia, da € 500,00 a d € 250,00 mensili
(tenuto conto che con decreto del Tribunale di Crotone del 9.2.2021
l'assegno in favore della minore era stato ridotto da € 650,00 men- sili ad € 500,00 mensili).
Innanzitutto è opportuno ricordare che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate al momento della loro emissione.
Infatti la legge attribuisce al procedimento di revisione delle con- dizioni di divorzio disciplinato ex art. 473.bis.29 c.p.c., applicabile al presente procedimento, l'accertamento della esistenza dei “giu- stificati motivi” che autorizzano la modificazione delle condizioni del divorzio, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativ i del- la situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o
4 gli accordi erano stati stipulati. Trattasi di procedimento con natu- ra non di revisio prioris instantiae e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di meri to, bensì di novum iudicium, in quanto finalizzato ad adeguare la reg o- lamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento d ella situa- zione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni (patrimoniali e personali), determinan- done uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciut a facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giu- dice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verifica- tosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un rie- quilibrio delle rispettive posizioni (C.App. Roma, n. 600/2003).
Deve premettersi, tuttavia, che le parti, in relazione alla domand a formulata dalla ricorrente, hanno trovato un accordo, nel senso che hanno stabilito che per gli spostamenti che la minore dovrà Per_1
sostenere per recarsi in visita dal padre tutte le spese saranno so- stenute dal il quale si occuperà anche degli spostamenti CP_1 senza alcun onere a carico materno.
Quanto alla domanda di modifica delle condizioni economiche vi- genti tra le parti, il ricorrente ha – dopo la pronuncia di divorzio – avuto un'altra bambina, in data 27.1.2022 ed in data 21.11.2022 ha rassegnato le dimissioni volontar ie;
in seguito ha trasferito la sua residenza nel Principato di Monaco do ve convive con la nuova compagna e sostiene costi per la locazione d i un appartamento, per
€ 1.200,00, in condivisione con la compagna;
ha dimostrato inoltre di essere disoccupato ed in cerca di occupazione, esi bendo il certi-
5 ficato con data 13.6.2023.
Dal canto suo la ricorrente percepisce circa € 500,00 mensili quale provento dell'attività lavorativa che svolge.
Dalla relazione depositata dalla G uardia di Finanza si evince che: nell'anno 2022 il ha percepito le somme di € 29.497,18 a ti- CP_1 tolo di emolumenti ed € 3.500,00 dall nel 2023 le somme di € CP_4
19.524,96 per emolumenti ed € 13.720,65 come redditi da lavoro di- pendente ed € 1.825,00 per redditi esenti dall mentre nulla ri- CP_4 sulta aver percepito per il 2024. Egli inoltre è proprietario di alcuni terreni e fabbricati in Monterosi (VT) e Nepi (V T) per la quota di
2/6 e per la quota di 2/12 di un immobile in Roma.
Deve rilevarsi che il ha pertanto solo parzialmente dimo- CP_1
strato una situazione di peggioramento delle condizioni economi- che, derivante dall'aver lasciato il lavoro (tuttavia volontariamen- te) e dalla convivenza con la nuova compagna e due altre figlie piccole, mentre la circostanza che egli risulti proprietario di alcuni immobili pro quota non è valorizzabile a i fini del presente giudi- zio, considerato che è ben noto che la propr ietà immobiliare, so- prattutto quando è condivisa con altri soggetti e nell'attuale situa- zione di crisi economica, non sempre è redditizia come si potreb be pensare dalla consultazione di una mera visu ra.
Egli ha inoltre dimostrato di essere di soccupato. Tuttavia nulla ha dichiarato o dimostrato in ordine alle condizioni della nuova co m- pagna, con la quale costituisce nuovo nucleo fami liare. La circo- stanza che egli abbia dichiarato che la compagna lavora e che egli rimane a casa con le figlie e che non abbia dimostrato che egli sia in cerca di lavoro fa presumere che il nuovo nucleo abbia sufficien- ti redditi per mantenersi anche senza che egli cerchi lavoro.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato, al ri- guardo che, tali tipi di sopravvenienze non sono di per sé sole in
6 grado di giustificare una riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio avuto da precedente relazione. Tale conseguenza non può, infatti, ritenersi frutto di un automatismo, ma la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento dovrà essere vagliata alla luce di valutazioni contingenti e complessive, che investano l'intera situazione economico-reddituale della parte istante, tenen- do conto anche della capacità economica degli altri componenti del nuovo nucleo familiare.
Nello specifico, la Suprema Corte ha ritenuto che “a seguito della separazione o del divorzio, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse eco- nomiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza;
il solo cambiamento della condizione fami- liare del genitore tenuto all'assegno, per la formazione di una nuo- va famiglia, e le sue accresciute responsabilità non legittimano di per sè una diminuzione del contributo per il mantenimento dei fi- gli nati in precedenza, poiché la costituzione di un nuovo nucleo familiare è espressione di una scelta e non di una necessità e lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti della prole”
(cfr. Cass. n. 1562/2020; conf. n. 15065/2000).
Dunque, dinanzi alla costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del genitore obbligato al mantenimento, la riduzione dell'assegno per la prole nata da precedente relazione, lungi dal costituire un automatismo, dovrà essere oggetto di specifica valu- tazione da parte del giudice, alla luce delle circostanze specifica- mente dedotte e provate dall'istante in relazione alle proprie com- plessive capacità patrimoniali e reddituali, da valutarsi unitamente a quelle del nuovo partner (Cfr. Cass. 14175/2016 ).
Dal canto suo la , pur dichiarando di non essere in condi- PT zioni floride, comunque lavora e percepisce un reddito dignitoso.
7 Tenuto conto della situazione complessiva delle parti, il Tribunale stima opportuno revocare l'assegno di mantenimento che il CP_1 versa in favore della , in ragione del peggioramento delle PT
sue condizioni.
Quanto, invece, all'importo dell'assegno che egli versa in favore della figlia , tenuto conto che si tratta di una somma neces- Per_1
saria per il suo mantenimento, e tenuto conto che il padre riesce a vedere la figlia non regolarmente, in ragione della distanza geogra- fica e delle difficoltà connesse agli spostamenti ed alle spese che deve sostenere, tenuto conto che il non ha addotto alcun- CP_1 chè rispetto ai redditi del nuovo nucleo familiare, il Collegio stima opportuno confermare l'importo del contributo per il mantenimen- to della figlia Per_1
VII. Considerata la peculiarità della fattispecie, tenuto conto dell'accordo sulla domanda della ricorrente, con sostanziale acco- glimento delle sue richieste e dell'accoglimento solo parziale della domanda del ricorrente, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, de- finitivamente pronunciando sulle domande proposte da PT
, nata a [...] il [...], cod. fisc.
[...]
, e da nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
28.9.1979, cod. fisc. (R.G. n. 1450/2023 e C.F._3
1679/2023), ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. Dà atto dell'accordo raggiunto dalle parti in merito all a modi- fica delle condizioni di divorzio quanto al regime di visite pa- terne della minore nel senso che il padre Per_1 CP_1 [...]
si occuperà integralmente delle spese necessarie per con- Pt_2
8 sentire alla figlia di visitarlo nella sua residenza;
2. Accoglie parzialmente la domanda formulata da CP_5
di modifica delle condizioni di divorzio vigenti tra le par-
[...]
ti e per l'effetto revoca l'assegno di mantenimento che il
[...]
deve versare alla con decorrenza dal deposito CP_2 Pt_3 della presente sentenza;
3. Conferma per il resto le condizioni di divorzio di cui alla sen- tenza del Tribunale di Roma n. 16350/20 19, come modificato quanto all'importo dell'assegno per la minore (in € 500,00 men- sili) dal decreto del Tribunale di Crotone del 9.3.2 021;
4. compensa interamente le spese del procedimento .
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione ci- vile del Tribunale, in data 8 maggio 2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA ANGIULI
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