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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/12/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1041/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Seconda sezione civile
composta dai magistrati:
dott.ssa Cecilia Marino Presidente
dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
dott. Andrea Crema Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1041/2023 promossa da
, , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), nata RI (FG) il 11.4.1955, entrambi residenti in [...]
Giovanni XXIII n. 13/5, rappresentati e difesi dall'Avv. Mariacristina MACRI' ( ) C.F._3
APPELLANTI
contro
) nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._4
e difesa dall'avv. Marina Spandre del Foro di Ivrea
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 330/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea, Sezione civile, in composizione monocratica, in data 11 aprile 2023 e in pari data depositata,
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellanti:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
1 Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita:
Previi gli opportuni accertamenti e le declaratorie di rito,
In totale riforma della sentenza appellata, n.330/2023, resa tra le parti dal Tribunale Ordinario di
Ivrea, Giudice monocratico Dott.Giancarlo Longo, pubblicata in data 11 aprile 2023 e notificata il 28 giugno 2023,
accogliere il presente appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere:
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Previi gli incombenti istruttori e le declaratorie del caso e, segnatamente, previa ammissione delle prove per interpello e testi dedotte e non ammesse in primo grado e di tutte le altre prove o documenti prodotti di cui si è richiesta l'ammissione e, segnatamente della dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma (dante causa degli appellanti) per le oggettive ragioni e la Persona_1 rilevanza esposte in narrativa,
confermati gli accordi intercorsi tra le parti in sede di CTU - consistenti nella determinazione congiunta della definizione dei confini tra i mappali 6-8 e 241 di proprietà di parte attrice in primo grado e i mappali 9 e 10 di proprietà dei convenuti in primo grado, realizzati da entrambe le parti e tali da rendere ultronea la decisione di cui al punto 5 della sentenza impugnata - e valutato l'esito della CTU medesima e dell'integrazione all'elaborato peritale,
in relazione al capo 1, respingere tutte le domande della riferite al balcone, ai gradini, al CP_1 muretto e al pianerottolo, (che è parte della scala e non può essere considerato prosecuzione del lastrico solare, ma deve intendersi come zona di arrivo della rampa di gradini e di sosta obbligatoria per procedere al necessario cambio di direzione e accedere al terrazzo), e, per l'effetto, dichiarare in capo agli appellanti il diritto al mantenimento del medesimo fabbricato nelle stesse condizioni e caratteristiche sussistenti al momento dell'acquisto e, con specifico riferimento ai gradini – accertato che sono stati modificati negli anni 1994/1995 - dichiarare usucapito in capo ai convenuti il diritto al mantenimento dei medesimi con le modifiche che sono state apportate entro l'anno 1995 allo scopo di evitare di esercitare il diritto di passaggio sulla proprietà per accedere al terrazzo CP_1 soprastante di proprietà ; Pt_1
o, in subordine,
respingere le domande proposte su balcone gradini, muretto, pianerottolo dalla Signora CP_1 accolte al capo 1 dell'impugnata sentenza perché tali domande sono, comunque, in aperto contrasto con l'accordo intervenuto tra le stesse parti con verbale di conciliazione 2 ottobre 2013 in cui si sono riconosciute il reciproco diritto a mantenere inalterate le loro costruzioni nelle condizioni allora esistenti e, con riferimento allo stato dei luoghi, hanno dichiarato di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi ragione o causa,
quanto al capo 6, ritenuta utilizzabile soltanto la documentazione acquisita dal CTU presso il Comune di Locana (Regolamento edilizio, Norme Tecniche di Attuazione e delibere di approvazione) e non quella irritualmente e tardivamente prodotta dall'attrice in quanto non verificabile, accertare e
2 dichiarare che anche il basso fabbricato baracca/legnaia è ivi esistente da epoca molto precedente all'acquisto dell'immobile da parte dei convenuti e, per l'effetto, in via riconvenzionale, dichiarare usucapito in capo ai medesimi il diritto al mantenimento del medesimo fabbricato alla minore distanza – rispetto a quella di legge - dal fondo di proprietà revocando la condanna dei CP_1
Signori e l versamento di € 4.000,00, in quanto infondata in fatto e Parte_1 Parte_2 in diritto, oltre che sproporzionata nel quantum
in relazione al capo 7, respingere la richiesta di usucapione della striscia di terreno posta lungo il confine delle proprietà avanzata da all'udienza dell'11 gennaio 2017, in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto, nonché sostenuta su presupposti inveritieri, apodittici e non provati e, peraltro, già oggetto di giudicato, in quanto respinta dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino, Sezione II
Civile, depositata l'8.08.2001 nell'ambito della causa civile n.38/2001 e dalla sentenza Trib.Ivrea
n.442/2005, resa nell'ambito del giudizio civile n. 1327/2005 G.I. dott.Mastropietro e depositata
l'8.11.2005. La porzione di proprietà e è regolarmente utilizzata dai medesimi ed è Pt_1 Pt_2 delimitata dalla rete metallica e dal cancello di accesso posto dai Signori e a tutela della Pt_1 Pt_2 loro proprietà, presidi evidenti e tali da attestare il diritto di proprietà da parte dei Signori e Pt_1 da escludere la possibilità di usucapione da parte della Signora che non ha dimostrato (né CP_1 avrebbe potuto farlo), in ogni caso, l'utilizzo esclusivo;
e, per l'effetto, sempre in relazione al capo 7, condannare la Signora a rimuovere le recinzioni CP_1 apposte nel 2014 e nel 2016 sul retro della proprietà e al confine tra il mappale 10 e Pt_1 Pt_2
241 in corrispondenza del muretto con soprastante rete metallica e alla rimessione in pristino a sue spese;
quanto al capo senza numero alla ventitreesima pagina dell'impugnata sentenza, accertato che la posizione della pista fatta realizzare dalla Signora raffigurata dal CTU nella figura 5 a pagina CP_1
16 dell'elaborato 14.9.2018 nelle planimetrie, attraversa illegittimamente la proprietà dei convenuti
e il suo percorso non coincide con la strada comunale di Chiampendola, che è chiaramente stata raffigurata dal CTU nella planimetria dopo il descritto rilievo effettuato il 19 marzo 2018, condannare alla rimozione della pista e alla rimessione in pristino dei luoghi Controparte_2 danneggiati a seguito di accessi illegittimi nella proprietà e distruzione di una roccia Pt_1 Pt_2 secolare, abbattimento di piante e posa di pietre per edificare la pista medesima con pari riduzione dell'area di proprietà degli appellanti, come risulta documentalmente
condannando, altresì, oltre che alla rimessione in pristino - anche al Controparte_2 risarcimento dei danni procurati ai convenuti in conseguenza del suo illecito comportamento: danni da liquidarsi in via equitativa in una somma che si propone nella misura di Euro 20.000,00 in considerazione dei gravi pregiudizi subiti e della limitata possibilità di rimessione in pristino dell'ambiente naturale danneggiato nella relativa porzione di proprietà e Pt_1 Pt_2
Con il favore delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio con gli accessori di legge.”
Appellata:
3 “In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 n. 3
c.p.c.
Nel merito: respingere l'appello proposto da parte E- e confermare i capi della sentenza impugnata (capo 1-6-7) e gli ulteriori motivi di impugnazione;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in caso anche solo di parziale accoglimento dell'appello formulato da controparte riformare la sentenza n. 330/2023 in relazione ai capi oggetto di impugnazione, accogliendo le relative domande formulate in primo grado, ed in particolare:
1) accertare la natura meramente emulativa dell'apposizione del telo scuro (geo tessuto) lungo la ringhiera posta a confine tra i balconi frontistanti le due proprietà e la lesione del diritto di veduta, di luce e di aria e condannare i convenuti al risarcimento dei danni cagionati a er Controparte_2
l'illegittima violazione del diritto di veduta e della possibilità di ricevere luce ed aria ai locali destinati ad abitazione liquidati in via equitativa e comunque entro il limite di € 20.000,00 compresa la somma già liquidata con la sentenza di primo grado;
2) accertare e dichiarare l'illegittima apposizione di n. 2 lamiere sagomate destinate a convogliare le acque piovane e di scolo su beni e sulla proprietà attorea, ordinandone la rimozione, condannando
i convenuti al risarcimento del danno.
3) riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui accoglie la domanda di risarcimento danni
a favore dei convenuti per l'asserito taglio del masso e degli alberi sulla proprietà Parte_3
(pag. 23 e 24 della sentenza) e ne liquida l'ammontare, respingendo le domande sul punto proposte in quanto sfornite di prova ed infondate;
4) riformare la sentenza in punto spese di lite di primo grado, disponendo il rimborso quantomeno nella misura del 70% a favore di parte attrice.
In ogni caso con il favore delle spese di primo e di secondo grado.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, e segnatamente nella seconda e terza memoria istruttoria, non ammesse nel giudizio di primo grado, che qui si intendono tutte espressamente richiamate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
itava in giudizio davanti al Tribunale di Ivrea i confinanti e Controparte_2 Parte_1 [...] er ottenere, per quanto ancora rileva della materia del contendere in base all'appello Parte_2 principale e a quello incidentale, la loro condanna ad eliminare delle scale con relativo muretto di contenimento realizzate a distanza inferiore a quella legale dalla sua porzione di immobile, ingenerando così un'illegittima servitù di veduta, ad eliminare due lamiere che scolavano sulla sua proprietà, ad accertare la servitù di veduta dal primo piano del proprio fabbricato che era stata lesa dall'apposizione meramente emulativa da parte dei convenuti di un telo ombreggiante sulla ringhiera del loro balcone, a far retrocedere una recinzione fatta apporre dai vicini (previo
4 accertamento dei confini), a far arretrare a distanza legale due manufatti accessori, a condannare i vicini a risarcirle i danni derivanti da tutte le violazioni lamentate.
Si costituivano e hiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in Parte_1 Parte_2 via riconvenzionale, l'accertamento di aver usucapito il diritto a mantenere le scale e gli altri due manufatti a distanza inferiore a quella legale, dell'occupazione di parte della loro proprietà da parte della mediante recinzioni fatte apporre tra il 2014 e il 2016, l'occupazione di un'altra parte CP_1 della loro proprietà nel 2015 a mezzo della realizzazione di una strada di collegamento tra la proprietà e una strada comunale, con conseguenti domande risarcitorie e di rimessione in CP_1 pristino.
La in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento dell'avvenuta usucapione della porzione CP_1 di terreno che aveva fatto recintare tra il 2014 e il 2016.
Istruita la causa a mezzo interrogatorio formale delle parti, testi e c.t.u., con la sentenza impugnata il Tribunale:
• disponeva l'eliminazione delle scale e l'arretramento di uno dei due manufatti in quanto posti a distanza inferiore a quella legale e non ritenendo usucapito il diritto a mantenerli a distanza inferiore;
• condannava i a risarcire alla € 4.000 per tali violazioni;
Pt_1 CP_1
• condannava i ad arretrare sino al confine la recinzione che sconfinava sul mappale Pt_1 di proprietà della CP_1
• dichiarava accertato il diritto di veduta dal primo piano della propria abitazione rivendicato dalla CP_1
• ritenendo quest'ultima responsabile della modificazione di un masso e del taglio di alberi nella proprietà , la condannava a risarcire ai convenuti € 1.000; Pt_1
• compensava integralmente le spese di lite (ponendo quelle di c.t.u. a carico per metà di ciascuna parte).
I signori proponeva appello, lamentando: Parte_3
▪ l'erroneità della condanna ad eliminare le scale, ritenendo che il rigetto della loro domanda di usucapione e di intervenuta transazione fosse dovuto ad un'erronea valutazione dell'istruttoria orale e documentale;
▪ l'erroneità della condanna ad arretrare la legnaia, ritenendo che il rigetto della loro domanda di usucapione fosse dovuta parimenti ad un'erronea valutazione dell'istruttoria orale e alla mancata ammissione e valutazione di una dichiarazione scritta di una vicina;
lamentavano, inoltre, l'eccessività del danno liquidato alla controparte;
▪ l'erroneità dell'accoglimento della domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale dalla non avendo i convenuti mai cessato di accedere alla porzione dichiarata CP_1
5 usucapita e, conseguentemente, l'erroneità dell'omessa condanna della ad CP_1 arretrare le recinzioni che aveva fatto apporre nel 2014 e 2016 a delimitazione di quella porzione;
▪ l'omessa valutazione della loro domanda di accertamento dell'occupazione di parte del proprio fondo da parte della all'atto della realizzazione di una “pista” di CP_1 collegamento alla via comunale e di condanna della stessa a ripristinare lo stato dei luoghi.
Nel costituirsi confutando le richieste avversarie, la proponeva appello incidentale, CP_1 lamentando:
- l'omessa pronuncia sulla sua domanda di accertamento della natura meramente emulativa dell'apposizione del telo ombreggiante e su quella connessa risarcitoria;
- l'omessa pronuncia sulla sua domanda di rimozione delle lamiere di scolo e su quella connessa risarcitoria;
- l'erronea sua condanna al risarcimento del danno derivante dalla modifica del sasso e dal taglio degli alberi;
- l'erronea compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Primo motivo di appello: “Erronea motivazione circa la ritenuta mancata decorrenza del termine di usucapione delle opere costruite dai Signori e nell'anno 1995 e, in Pt_1 Pt_2 particolare, della rampa di scala e del muretto a sostegno degli scalini posti sul balcone di proprietà di parte appellata e della distanza del pianerottolo degli appellanti rispetto al fabbricato di proprietà ” CP_1
Va preliminarmente osservato che non sussiste l'inammissibilità dei motivi di appello denunciata dalla dovendo l'art. 342 c.p.c. essere interpretato nel senso che è necessario e CP_1 sufficiente che dalla formulazione in maniera specifica e chiara del motivo di impugnazione si desumano senza incertezze le norme sostanziali e/o processuali che si assumono violate.
Il primo motivo di impugnazione di e tuttavia, non merita Parte_1 Parte_2 accoglimento.
Il giudice di primo grado, ritenuto che la realizzazione delle scale di collegamento tra il balcone e il terrazzo della proprietà costituisse “costruzione” agli effetti del rispetto delle Parte_3 distanze legali e preso atto che si trovavano a distanza inferiore a quella legale (valutazioni che non hanno formato di impugnazione), ha richiamato e valutato comparativamente gli esiti delle prove orali espletate e, considerato insanabile il contrasto tra i testi dedotti dai ( Pt_1 Tes_1
e ), che avevano asserito che la realizzazione delle scale era stata fatta entro il 1995, e i Tes_2 testi dedotti dalla ( , , , ), CP_1 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Testimone_6 che avevano detto che erano state realizzate dopo tale anno, ha valorizzato una tavola grafica
6 allegata ad una pratica edilizia del 2004 presentata dai , che ritraeva le scale prima della Pt_1 modifica, per ritenere non sufficientemente provata la domanda di usucapione dei . Pt_1
Con il primo motivo di impugnazione si è contestato il fatto che il giudice di primo grado non aveva ritenuto usucapito da parte dei il diritto a mantenere a distanza inferiore a quella Pt_1 legale la rampa di scale, il relativo muretto di sostegno e il pianerottolo di arrivo sulla base di un'erronea valutazione dell'istruttoria orale, avendo posto sullo stesso piano i testi dei Pt_1 con quelli della nonostante quest'ultimi dovessero ritenersi inattendibili. CP_1
Contestavano, inoltre, la concludenza della documentazione fotografica e planimetrica in base alla quale il c.t.u. aveva dedotto che le opere dovessero essere state eseguite dopo il 1995.
In ogni caso, eccepivano che tali opere avevano formato oggetto di una conciliazione giudiziale nel 2013.
La conclusione cui è giunto il giudice di primo grado è condivisibile, poiché, quanto alla invocata inattendibilità dei testi dedotti dalla va osservato che i procedimenti giudiziari nei CP_1 confronti di e erano originati dalle denunce degli stessi appellanti, Tes_5 Controparte_3 onde l'unica cosa che si può ricavarne – non potendosi apprezzare in questa sede la veridicità degli episodi denunciati - è l'esistenza di un sentimento di inimicizia dei nei confronti di Pt_1 alcuni familiari della il che non integra quell'interesse concreto e attuale dei testimoni CP_1 all'esito della controversia che avrebbe potuto condurre a farne presumere l'inattendibilità.
La valutazione di inattendibilità dei testi della non può poggiare acriticamente nemmeno CP_1 sulle valutazioni fatte da altre sentenze penali, in primo luogo perché, metodologicamente, non sono state riversate in questo giudizio le dichiarazioni rese dai testi in quei processi (e le altre risultanze istruttorie) per consentire in sede civile un autonomo apprezzamento di quelle testimonianze.
Peraltro, nella sentenza penale del Tribunale di Ivrea n. 236/2003 che vedeva imputati la CP_1 suo figlio e per reati commessi in danno reciproco si ritenevano Testimone_3 Pt_1 Tes_ attendibili i testi , e ai fini della valutazione di responsabilità della Per_1 Tes_7 CP_1 mentre – diversamente da quanto indicato nell'atto di appello - si sollevavano dubbi sull'attendibilità proprio del teste dedotto in questo giudizio dai (non Tes_1 Pt_1 richiamato in quella sentenza infatti, a differenza degli altri tre, a fondamento del giudizio di responsabilità della su di un episodio tra l'altro occorso circa quattro anni prima di CP_1 quella decisione, onde la testimonianza del in questa vicenda molti anni dopo, su opere Tes_1 asseritamente realizzate nel 1995, era, come peraltro tutte le testimonianze, da valutare con particolare prudenza, tanto più che con riferimento ad un'altra porzione dell'immobile (la
“legnaia” oggetto del secondo motivo di impugnazione) gli appellanti pretenderebbero di valorizzare un documento tardivamente prodotto che smentirebbe, come si dirà, quanto detto in questo giudizio dal teste proprio sull'epoca di realizzazione di quel manufatto. Tes_1
7 Va osservato incidentalmente che nella predetta sentenza del Tribunale di Ivrea si assolveva il figlio della , in quanto le dichiarazioni del erano risultate CP_1 Testimone_3 Pt_1 sfornite di prova.
Non si può assumere l'inattendibilità dei testi dedotti dalla – e con ciò travolgere quella CP_1 valutazione di insuperabilità della contrapposizione tra i testi ritenuta dal primo giudice - sulla base della sentenza penale della Corte di Appello di Torino n. 3707/2021 perché, al di là che non sono stati prodotti gli atti e la sentenza di primo grado per consentirne un'autonoma valutazione incidentale in sede civile, a fronte di una corposa istruttoria svolta in primo grado che aveva condotto alla condanna dei per atti persecutori in danno della (onde, Pt_1 CP_1 necessariamente i testi dovevano essere stati ritenuti attendibili), in maniera molto sommaria, senza criticare nello specifico alcun passaggio di alcuna testimonianza, la sentenza di appello si era limitata a dire che i testi dell'accusa non sarebbero stati attendibili in virtù delle posizioni non neutrali di cui erano portatori.
La genericità di quella motivazione – e con essa la sua scarsa utilità euristica nel presente giudizio
- emerge evidente dal fatto che la Corte aveva necessariamente investito nel suo generico giudizio negativo persino i plurimi appartenenti alle forze dell'ordine che erano stati escussi in primo grado.
Proprio per l'insuperabilità, se non con decisioni arbitrarie, della contrapposizione delle propalazioni dei testimoni di parte attrice e di parte convenuta, il giudice di prime cure aveva correttamente e condivisibilmente valorizzato il fatto, accertato dal c.t.u., “che la costruzione della rampa di scale e del muretto di sostegno può presumersi avvenuta tra il 2004 e il 2012 in quanto tali manufatti non erano presenti negli elaborati grafici allegati al permesso di costruire in sanatoria presentato dai convenuti al Comune di Locana nel 2004, mentre sono raffigurati in una fotografia allegata a un altro permesso di costruire in sanatoria, da essi presentato nell'anno
2012.”
Peraltro, come osservato dall'appellata, a confutazione dell'allegazione di inattendibilità dei testi della (fondata dagli appellanti anche sull'improbabilità che il teste potesse CP_1 Tes_9 ricordarsi l'anno in cui era stata scattata la fotografia che lo ritraeva con indosso le scarpe Dr.
, va osservato che non risulta contestato né in conclusionale, né nella replica, che Per_2
l'originale della fotografia di cui al doc. 22 prodotta dalla in primo grado (raffigurante i CP_1 suoi figli e loro cugino riporti sul retro la data del 1996 (anno corrispondente al ricordo di Tes_9
essendogli state regalate quelle scarpe per la promozione di quell'anno): da quella foto si Tes_9 evince, dunque, che in quell'anno le scale avevano ancora l'originaria conformazione.
Tra l'altro che sia stato un teste genuino si desume dal fatto che, anziché mentire, aveva Tes_9 dichiarato di non ricordare quando fossero state modificate le scale e solo indirettamente, attraverso la datazione della fotografia che lo ritraeva, si è potuto evincere che ancora nel 1996 non erano state modificate.
8 Quanto all'eccezione di transazione, il giudice, nel ritenere che ne fossero escluse le scale, aveva correttamente valutato l'accordo conciliativo raggiunto nel 2013 nell'ambito del processo
1714/2008.
Sul punto è sufficiente osservare che nello stesso atto di appello si riconosce che la CP_1 nell'introdurre quella causa chiedendo l'abbattimento degli ampliamenti “non avesse ricompreso nella descrizione delle opere proprio i gradini, la rampa e il pianerottolo”, con il che, considerato che nell'accordo non si faceva una descrizione analitica delle porzioni oggetto dello stesso, non vi è un appiglio documentale per ritenere che vi fossero ricomprese anche le scale.
Anzi, in senso contrario va osservato che nell'atto introduttivo di quella causa proposta dalla
(doc. 7 allegato alla memoria di replica , come opere costruite in violazione delle CP_1 CP_1 distanze, si citavano “un servizio igienico, due disimpegni e un ripostiglio”.
Inconferenti poi sono i rilievi degli appellanti circa la qualificazione da dare alla porzione culminale degli scalini, posto che, come osservato dal primo giudice, è evidente dalle fotografie in atti (doc. 5 allegato all'atto di citazione di primo grado), senza necessità di valutazioni di tipo tecnico, che è una parte sporgente dell'edificio munita di parapetto, da cui ci si può affacciare sul fondo della CP_1
Il fatto che costituisca anche la parte terminale delle scale – ma, invero, non vi è bisogno di essere tecnici per osservare che vi è una porzione di tale piano orizzontale addirittura più sporgente verso la proprietà della dell'ingombro della pedata stessa delle scale - non elide la CP_1 possibilità di affaccio.
Peraltro, non si è impugnata la valutazione di “costruzione” agli effetti delle distanze legali data in sentenza al manufatto costituito dalle scale e dal muretto che le sostiene (né si sarebbe potuto ragionevolmente farlo), onde sostenere, come fanno gli appellanti (e il loro c.t.p.), che la porzione orizzontale sommitale faccia parte delle scale, al di là della violazione delle norme sulle vedute, porta con sé, una volta respinte le eccezioni di usucapione e transazione, la violazione della distanza legale insita nelle scale stesse.
2. Secondo motivo di appello: “Erronea motivazione circa il parziale accoglimento della domanda di eliminazione o di arretramento del fabbricato in lamiera baracca/legnaia.
Mancato riconoscimento dell'intervenuta usucapione.”
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda della di eliminazione di due CP_1 manufatti realizzati dai a distanza dal confine inferiore a quella legale, ritenendo che la Pt_1 costruzione in lamiera non costituisse “costruzione” in quanto non infissa stabilmente al suolo (e, pertanto, rigettava la domanda di arretramento per tale opera), mentre che tale dovesse ritenersi la
“legnaia”, in quanto necessariamente sostenuta da pali infissi al suolo e, non essendo stata provata dai l'usucapione del diritto a mantenerla a distanza inferiore, ne ordinava l'arretramento. Pt_1
In ordine alle censure dei relative al rigetto della loro eccezione di usucapione, si deve Pt_1 richiamare quanto sopra detto circa l'apoditticità della pretesa di inattendibilità tout court dei testi
9 dedotti dall'attrice (e puntualmente richiamati in sentenza), mentre, come osservato dal primo giudice, il teste – su chi massimamente dovrebbe fondarsi la domanda di usucapione Tes_1 nell'impostazione degli appellanti - aveva indicato come anno di realizzazione del manufatto il 1994, in contrasto persino con quanto dichiarato dagli stessi appellanti, che in sede di interrogatorio formale avevano fatto risalire i lavori all'anno seguente (sebbene, contraddittoriamente, nella comparsa di costituzione avessero invece sostenuto che era già sussistente al momento dell'acquisto dell'immobile nel 1994).
Indiscussa la tardività della produzione in primo grado della dichiarazione di in quanto Persona_1 avvenuta oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c. - tardività che gli appellanti pretenderebbero di superare solo con argomentazioni metagiuridiche – va osservato che le stesse rivelerebbero l'inattendibilità sia del , che degli stessi appellanti, poiché la donna nel 2009 aveva Tes_1 sottoscritto una dichiarazione che datava ad oltre quaranta anni prima la legnaia.
Quel documento, peraltro, avrebbe avuto una scarsa efficacia probatoria anche se tempestivamente prodotto, non solo perché non si è potuto sottoporre la dichiarante ad esame nel contraddittorio delle parti per saggiarne l'attendibilità del ricordo, ma anche perché non appaiono per nulla peregrine le considerazioni della (cui si rinvia) sul fatto che verosimilmente la si CP_1 Per_1 riferiva ad un altro manufatto, questo sì risalente, adibito a legnaia presente in appoggio alla casa dei e che era stato sostituito dagli appellanti con un locale adibito a deposito (e in seguito Pt_1 oggetto di una domanda di sanatoria, in prospettiva della quale sarebbe dunque stata raccolta la dichiarazione della ). Per_1
Va osservato incidentalmente che meno concludenti risultano invece le osservazioni svolte dalla sul fatto che alcune delle fotografie in atti – successive al 1995 - non ritrarrebbero la legnaia CP_1
(come avrebbero invece dovuto fare se fosse già esistita nel 1994 o prima), non emergendo evidente che ritraggono la specifica porzione dove attualmente sorge la legnaia.
In assenza dell'indicazione in sentenza di criteri di quantificazione più puntuali e, a monte, dell'allegazione da parte della dei danni subiti, va tuttavia accolta la domanda dei CP_1 Pt_1 di riduzione del danno riconosciuto alla per la violazione delle distanze legali da parte delle CP_1 scale e della legnaia, considerato che, per funzione, le prime hanno uno scopo di collegamento che rende pressoché impensabile che vi ci si sostasse se non per il tempo strettamente funzionale a salire sul terrazzo (rendendo dunque minimo il pregiudizio al fondo dominante), mentre la legnaia era ubicata in un area defilata rispetto al restante caseggiato.
Il Collegio, sulla base di tali due fattori, ritiene di poter ridurre in via equitativa il danno ad € 2.000.
3. Terzo motivo di appello: “Erronea motivazione circa l'accoglimento della domanda di usucapione in via riconvenzionale”
4. Quarto motivo di appello: “Erronea motivazione circa il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dai Signori e per la rimozione delle recinzioni apposte Pt_1 Pt_2 dalla Signora nel 2014 e nel 2016” CP_1
Il terzo e il quarto motivo di impugnazione vanno esaminati congiuntamente.
10 Con essi gli appellanti lamentano che il giudice avrebbe ritenuto erroneamente usucapita da parte della la proprietà di una porzione di terreno pacificamente insistente sulla proprietà CP_1
, porzione che la aveva provveduto a recintare nel 2014 e nel 2016, e aveva Pt_1 CP_1 conseguentemente accolto la domanda riconvenzionale dell'attrice e rigettato la loro domanda di eliminazione delle recinzioni.
I motivi di impugnazione vanno accolti.
Non è stata, infatti, raggiunta nel primo grado di giudizio sufficiente prova di un possesso ultraventennale uti dominus da parte della della porzione di terreno che aveva fatto CP_1 recintare tra il 2014 e il 2016.
Va sul punto osservato che solo quel confinamento, pacificamente risalente ad epoca inferiore al ventennio, costituisce chiara manifestazione di una disponibilità in via esclusiva con animus escludendi di quella porzione di terreno da parte della mentre il pregresso utilizzo per il CP_1 deposito della legna non costituisce comportamento utile a tale fine, sia per la necessaria stagionalità di quella condotta, sia perché non era idonea a manifestare al proprietario l'esclusività d'uso (che, va ricordato, per la giurisprudenza di legittimità può non ricorrere nemmeno in presenza di attività ben più continuative e pregnanti come la coltivazione del fondo).
Vero è che i testi dedotti dall'attrice, nel rispondere al capitolo 25, avevano confermato una
“disponibilità esclusiva” da parte della di quella porzione, ma a ben vedere avevano fornito CP_1 una valutazione e non esplicitato eventuali elementi fattuali da considerarsi manifestazione di quella disponibilità diversi dall'accumulo di legna – questo sì costituente un fatto - di cui ai successivi capitoli di prova.
Che i non avessero mai smesso di utilizzare anche quella porzione di loro proprietà Pt_1
(sebbene lasciata al di fuori della propria recinzione) e che, dunque, il contemporaneo utilizzo da parte della fosse riconducibile a mera tolleranza, si ricava dalle stesse allegazioni CP_1 dell'attrice, confermate in sede di interrogatorio formale, sul fatto che aveva fatto recintare perché il vicino le continuava a rubare la legna accatastata in quella porzione, onde necessariamente i continuavano a farvi accesso. Pt_1
A conferma di tale conclusione, va osservato che la teste , dedotta dalla aveva Tes_6 CP_1 dichiarato, riferendosi a quell'area, nel rispondere a prova contraria sul capo 12, che “il Ponente può sempre andare nel suo pezzettino, noi non l'abbiamo chiuso, c'ha la sua porticina e va lì dentro. Le foto raffigurano il terreno della signora e il sig. che ha messo una rete per conto della Tes_10 signora nel suo terreno, Questo perché il gli entrava in casa a portar via la roba, CP_1 Pt_1 gli ha tolto la legna e l'ha messa nel garage” e, rispondendo sul capitolo 14, “abbiamo recintato per impedirgli di accedere al terrazzo”, dal che si desume che continuava a fare accesso alla Pt_1 porzione di sua proprietà lasciata fuori dalla propria recinzione e che attraversava l'area, in seguito recintata dalla per andare in terrazzo. CP_1
Dalla riforma della sentenza di primo grado sul punto discende l'accoglimento della domanda dei convenuti di rimozione della recinzione esistente a confine tra il map. 10 dei e il map. 241 Pt_1 della nelle porzioni – evincibili dalle foto n. 7 della c.t.u. dell'11/07/2022 e nn.
3-4 della CP_1
c.t.u. del 22/05/2019 – che insistono sul mappale di proprietà dei . Pt_1
11 5. Quinto motivo di appello: “Omessa decisione in ordine alla domanda di rimozione della pista fatta costruire dalla Signora sulla proprietà e di rimessione in pristino dei CP_1 Pt_1 luoghi danneggiati, nonché insufficiente valutazione dei danni dalla medesima procurati.”
6. Secondo motivo di appello incidentale: “Capo (non numerato) riferito alla determinazione del danno da risarcire a favore dei Sigg. - Violazione degli artt. 2967 c.c. e Parte_3
115 c.p.c. da pag. 27 a pag. 31”
7. Terzo motivo di appello incidentale: “Capo della sentenza senza numerazione, su trascritto al II motivo di impugnazione per la parte in cui assume provato l'asserito taglio di alberi, da parte della Sig.ra entro i confini del mappale n. 10, ed al conseguente CP_1 riconoscimento al risarcimento del danno, per violazione degli artt. 2967 c.c. e 115 c.p.c. da pag. 31 a pag. 33”
Con il quinto motivo di appello ci si lamenta che il giudice avrebbe del tutto omesso di valutare la domanda dei di rimozione della “pista” e di ripristino dello stato luoghi. Parte_3
Il quinto motivo di impugnazione va logicamente esaminato con il secondo e terzo motivo dell'appello incidentale con cui la ha, invece, lamentato di essere stata ingiustamente CP_1 condannata a risarcire dei danni per il danneggiamento di un masso e il taglio di piante all'atto di realizzare la “pista”, a causa di una erronea valutazione della prova orale da parte del primo giudice.
Va premesso che oggetto della domanda di primo grado dei era stata la realizzazione della Pt_1
“pista”, asseritamente insistente sul map. 10 di proprietà (nella porzione individuata con un Pt_1 tratteggio nella planimetria che era stata allegata: doc. 10 fasc. di primo grado), di collegamento tra la proprietà della e la strada comunale di Chiampendola e non, dunque, relativamente ad CP_1 altri lavori fatti eseguire dalla su diverse porzioni del tracciato della strada comunale che CP_1 attraversa la proprietà . Pt_1
Così perimetrata l'originaria domanda dei convenuti, va osservato che il c.t.u. aveva accertato che il collegamento fatto realizzare dalla alla strada comunale aveva occupato una modesta CP_1 porzione della proprietà . Pt_1
Nel corso del sopralluogo del 21/04/2022 il c.t.u. aveva constatato che, dopo l'accertamento del confine, la staccionata in legno fatta apporre dalla lungo il sentiero era stata arretrata sino CP_1 al confine (ciò di cui si dava atto al punto 5 della motivazione della sentenza).
Ne consegue che, in ordine a quello sconfinamento, al momento della decisione non vi era più alcun ordine da dare, essendo già stati gli appellanti pienamente reintegrati della loro proprietà.
Va, inoltre, osservato che non risulta impugnato da alcuna delle parti il punto della decisione in cui il giudice, nel trattare le risultanze dell'accertamento dei confini su cui le parti avevano concordato, aveva ritenuto di non accogliere le reciproche domande di “risarcimento dei danni avanzate dalle parti in conseguenza delle occupazioni conseguenti ai reciproci sconfinamenti posti in essere all'atto della recinzione dei rispettivi fondi…stante l'esiguità delle porzioni di terreno oggetto dei suddetti sconfinamenti siccome accertati dal CTU” (punto 7 della decisione).
12 Se è pacifico che la avesse creato un percorso nel 2015 per collegarsi alla strada comunale CP_1 che, in giudizio, è risultato insistere – per una piccola porzione - sulla proprietà degli appellanti, non può ritenersi raggiunta la prova che il masso e il taglio degli alberi avessero riguardato anche tale porzione.
In sentenza, si sono valorizzate in tale senso le risposte date ai relativi capitoli di prova dai testi e a visto il modesto sconfinamento accertato dal c.t.u. (da 51 a 23 cm a Tes_11 Tes_12 seconda dei punti) è pressoché impossibile che i testi – che tra l'altro non vivevano in quell'abitato - potessero avere un'idea precisa di dove corressero i confini (a ben vedere, non l'avevano nemmeno gli stessi proprietari, visti i piccoli reciproci sconfinamenti accertati dal c.t.u.) e, in particolare, se la roccia e le piante che la aveva fatto tagliare insistessero proprio sulla modesta porzione CP_1 oggetto di sconfinamento.
Nessuna delle fotografie in atti consente di apprezzare con chiarezza l'esistenza di alberi o massi proprio su quella modesta striscia di terreno prima del 2015, mentre le fotografie di cui al doc. 27 di parte attrice, oltre a testimoniare che la porzione di masso rimasta insiste nella proprietà CP_1 non evidenziano ceppaie sul lato della proprietà . Pt_1
E' possibile che anche la modesta porzione di proprietà in cui la era sconfinata Pt_1 CP_1 avesse subito una qualche, seppur marginale, modifica materiale, ma proprio per la sua modesta dimensione non può ritenersi il danno in re ipsa e gli appellanti avrebbero dovuto dare una specifica prova di un'apprezzabile modifica dei luoghi involgente anche tale porzione, anche alla luce del fatto che il punto della sentenza in cui erano stati ritenuti “compensati” i danni derivanti in sé dai reciprochi sconfinamenti non è stato, come si è detto, impugnato da nessuno.
Va dunque riformata la condanna della a pagare agli appellanti la somma di € 1.000 a titolo CP_1 di risarcimento del danno per la distruzione parziale del masso e il taglio degli alberi.
8. Primo motivo di appello incidentale: “CAPO 4 in relazione al capo (non numerato) relativo al mancato accertamento della natura emulativa dell'apposizione del telo scuro, della lesione del diritto di veduta per un tempo rilevante e alla mancata liquidazione del conseguente risarcimento del danno. Violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 907-
1062-1158 c.c. ed agli art. 2043 e 1226 c.c. da pag. 24 a pag. 27”
La ha lamentato, con il primo motivo dell'appello incidentale, che il giudice, pur dichiarando CP_1 che aveva diritto di veduta dalla propria abitazione (non essendo stato tale diritto nemmeno oggetto di contestazione da parte dei ), non aveva accertato la natura emulativa dell'applicazione di Pt_1 una rete ombreggiante lungo la ringhiera del loro balcone e disposto a suo favore il risarcimento dei danni per gli otto anni in cui era rimasta applicata (essendo stata tolta solo nel corso del giudizio). Sul punto va osservato che se è dubbia la natura esclusivamente emulativa dell'applicazione della rete, poiché gli inveterati rapporti di inimicizia tra le parti potevano persino rendere opportuna una forma di separazione che desse l'impressione di un minimo di rispetto della reciproca privacy nell'ambito di quel coacervo immobiliare che è costituito dai luoghi di causa, che li esponeva a doversi diuturnamente vedere e tollerare, è tuttavia incontestata la circostanza che la rete fosse rimasta applicata dal luglio 2014 al settembre 2022.
13 Per lo stato dei luoghi, che vede la ringhiera del balcone dei su cui era stata apposta la rete Pt_1 in posizione dominante rispetto al balcone e al piano di abitazione della vi era CP_1 effettivamente stata una lesione del diritto di veduta della – e in particolare una diminuzione CP_1 della luce, piuttosto che dell'aria, assicurata all'immobile della dalla precedente ringhiera CP_1 non oscurata - che non può che ritenersi, tuttavia, alla luce delle fotografie versate in atti sullo stato dei luoghi, di minima entità. In via necessariamente equitativa, tale danno va liquidato in € 700.
9. Quarto motivo di appello incidentale: “Omessa pronuncia su una domanda formulata da parte attrice- Violazione dell'art. 112 c.p.c.”
La ha lamentato che il giudice di primo grado non aveva disposto l'eliminazione di due CP_1 lamiere che, poste dai per funzioni di scolo di acque piovane, convogliavano l'acqua sulla Pt_1 sua proprietà ed erano poste a distanza inferiore a quella legale.
Non risulta agli atti che i abbiano modificato lo scolo delle lamiere (come preannunciato Pt_1 dal loro c.t.p. nel corso delle operazioni peritali: cfr. p. 2 c.t.u. 22/05/2019), onde dovranno essere condannati a riportarle alla distanza legale di cui all'art. 889 c.c., avendo tali lamiere la funzione di convogliare le acque piovane e farle defluire verso il basso, come le grondaie, che per la giurisprudenza di legittimità sono assimilabili ai tubi di acqua (pura o lurida) citati dalla norma (cfr. Cass. 2964/2007).
Va, infatti, osservato che, indipendente dal fatto che scolino o meno sulla proprietà della CP_1 le lamiere de quibus sono sicuramente poste - e sul punto è sufficiente vedere le foto (n. 17 a p. 17 della c.t.u. del 22/05/2019 e nn. 14-15 a pp. 24-25 della c.t.u. del 16/10/2918) - a distanza inferiore ad un metro, l'una rispetto alle scale (ché, anzi, per una minuta porzione, le invadono: cfr. foto n. 15 cit.), l'altra rispetto al balcone e alla sottostante proprietà della (cfr. foto n. 10 a p. 14 CP_1 della c.t.u. del 21/06/22).
Il danno da riconoscere per tale violazione delle distanze legali, tuttavia, non potrà che ritenersi minimo, considerato che è incontroverso che una delle lamiere (quella prospicente il balcone della scola in realtà su quella porzione della proprietà oggetto della domanda di CP_1 Pt_1 usucapione che è stata riformata in questo grado, mentre il c.t.u. si esprimeva in termini dubitativi sul fatto che l'altra lamiera in concreto convogliasse l'acqua piovana sulle scale dell'appellata.
In via necessariamente equitativa, va riconosciuta a titolo risarcitorio alla la somma di € CP_1
300.
10. Quinto motivo di appello incidentale: “Capo (non numerato) relativo alla regolamentazione delle spese di lite (pag. 24 della sentenza) – Violazione degli artt. 91 capoverso e 92 c.p.c.”
Le censure avanzate dalla in ordine alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado CP_1 non possono essere condivise e la compensazione delle spese di lite si impone anche per il presente grado di giudizio.
Tra i due gradi di giudizio vi sono state soccombenze reciproche parziali di entrambe le parti e una disciplina delle spese lite che fosse frutto di un'aritmetica e asettica comparazione delle reciproche soccombenze (come sollecitato nel motivo di appello incidentale) non considererebbe che le
14 violazioni e le condotte denunciate riversate in giudizio sono il profondo precipitato di un inveterato conflitto di vicinato verosimilmente alimentato, secondo l'id quod plerumque accidit e per quanto si può ricavare dai pregressi procedimenti civili e penali e dalle stesse allegazioni delle parti, da reciproci e alternati atti unilaterali, arroccamenti, provocazioni, ritorsioni a cui non può dirsi estranea alcuna delle parti.
Conseguentemente, resta ferma anche la ripartizione a metà delle spese di c.t.u. decisa dal primo giudice.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione II civile, definitivamente pronunciando, a parziale riforma della sentenza n. 330/2023 emessa l'11/04/2023 dal Tribunale di Ivrea:
- riduce ad € 2.000 l'entità della somma oggetto della condanna di e Parte_1 Parte_2
a favore di per le violazioni delle distanze legali e della servitù di veduta relative alla Controparte_2 rampa di scale e alla legnaia;
- rigetta la domanda di usucapione proposta da con riferimento alla striscia di Controparte_2 terreno del mappale 10 raffigurata nelle foto n. 7 della c.t.u. dell'11/07/2022 e nn.
3-4 della c.t.u. del 22/05/2019 di proprietà dei , per l'effetto, condanna ad arretrare Parte_3 Controparte_2 le porzioni della recinzione che delimita tale striscia sino al confine tra i mappali 10 di proprietà
e il mappale 241 di sua proprietà; Parte_3
- condanna e ad arretrare a distanza legale le lamiere di scolo di cui Parte_1 Parte_2 alle fotografie n. 17 a p. 17 della c.t.u. del 22/05/2019 e nn. 14-15 a pp. 24-25 della c.t.u. del
16/10/2918;
- condanna in solido e a pagare a somma di € 700 Parte_1 Parte_2 Controparte_4
a titolo di risarcimento del danno derivante dalla violazione della servitù di veduta a mezzo apposizione di telo oscurante e la somma di € 300 per la violazione delle distanze legali da parte delle lamiere di scolo;
- rigetta le altre domande di riforma della sentenza appellata proposte dalle parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di patrocinio legale per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Andrea Crema dott.ssa Cecilia Marino
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Seconda sezione civile
composta dai magistrati:
dott.ssa Cecilia Marino Presidente
dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
dott. Andrea Crema Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1041/2023 promossa da
, , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), nata RI (FG) il 11.4.1955, entrambi residenti in [...]
Giovanni XXIII n. 13/5, rappresentati e difesi dall'Avv. Mariacristina MACRI' ( ) C.F._3
APPELLANTI
contro
) nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._4
e difesa dall'avv. Marina Spandre del Foro di Ivrea
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 330/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea, Sezione civile, in composizione monocratica, in data 11 aprile 2023 e in pari data depositata,
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellanti:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
1 Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita:
Previi gli opportuni accertamenti e le declaratorie di rito,
In totale riforma della sentenza appellata, n.330/2023, resa tra le parti dal Tribunale Ordinario di
Ivrea, Giudice monocratico Dott.Giancarlo Longo, pubblicata in data 11 aprile 2023 e notificata il 28 giugno 2023,
accogliere il presente appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere:
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Previi gli incombenti istruttori e le declaratorie del caso e, segnatamente, previa ammissione delle prove per interpello e testi dedotte e non ammesse in primo grado e di tutte le altre prove o documenti prodotti di cui si è richiesta l'ammissione e, segnatamente della dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma (dante causa degli appellanti) per le oggettive ragioni e la Persona_1 rilevanza esposte in narrativa,
confermati gli accordi intercorsi tra le parti in sede di CTU - consistenti nella determinazione congiunta della definizione dei confini tra i mappali 6-8 e 241 di proprietà di parte attrice in primo grado e i mappali 9 e 10 di proprietà dei convenuti in primo grado, realizzati da entrambe le parti e tali da rendere ultronea la decisione di cui al punto 5 della sentenza impugnata - e valutato l'esito della CTU medesima e dell'integrazione all'elaborato peritale,
in relazione al capo 1, respingere tutte le domande della riferite al balcone, ai gradini, al CP_1 muretto e al pianerottolo, (che è parte della scala e non può essere considerato prosecuzione del lastrico solare, ma deve intendersi come zona di arrivo della rampa di gradini e di sosta obbligatoria per procedere al necessario cambio di direzione e accedere al terrazzo), e, per l'effetto, dichiarare in capo agli appellanti il diritto al mantenimento del medesimo fabbricato nelle stesse condizioni e caratteristiche sussistenti al momento dell'acquisto e, con specifico riferimento ai gradini – accertato che sono stati modificati negli anni 1994/1995 - dichiarare usucapito in capo ai convenuti il diritto al mantenimento dei medesimi con le modifiche che sono state apportate entro l'anno 1995 allo scopo di evitare di esercitare il diritto di passaggio sulla proprietà per accedere al terrazzo CP_1 soprastante di proprietà ; Pt_1
o, in subordine,
respingere le domande proposte su balcone gradini, muretto, pianerottolo dalla Signora CP_1 accolte al capo 1 dell'impugnata sentenza perché tali domande sono, comunque, in aperto contrasto con l'accordo intervenuto tra le stesse parti con verbale di conciliazione 2 ottobre 2013 in cui si sono riconosciute il reciproco diritto a mantenere inalterate le loro costruzioni nelle condizioni allora esistenti e, con riferimento allo stato dei luoghi, hanno dichiarato di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi ragione o causa,
quanto al capo 6, ritenuta utilizzabile soltanto la documentazione acquisita dal CTU presso il Comune di Locana (Regolamento edilizio, Norme Tecniche di Attuazione e delibere di approvazione) e non quella irritualmente e tardivamente prodotta dall'attrice in quanto non verificabile, accertare e
2 dichiarare che anche il basso fabbricato baracca/legnaia è ivi esistente da epoca molto precedente all'acquisto dell'immobile da parte dei convenuti e, per l'effetto, in via riconvenzionale, dichiarare usucapito in capo ai medesimi il diritto al mantenimento del medesimo fabbricato alla minore distanza – rispetto a quella di legge - dal fondo di proprietà revocando la condanna dei CP_1
Signori e l versamento di € 4.000,00, in quanto infondata in fatto e Parte_1 Parte_2 in diritto, oltre che sproporzionata nel quantum
in relazione al capo 7, respingere la richiesta di usucapione della striscia di terreno posta lungo il confine delle proprietà avanzata da all'udienza dell'11 gennaio 2017, in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto, nonché sostenuta su presupposti inveritieri, apodittici e non provati e, peraltro, già oggetto di giudicato, in quanto respinta dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino, Sezione II
Civile, depositata l'8.08.2001 nell'ambito della causa civile n.38/2001 e dalla sentenza Trib.Ivrea
n.442/2005, resa nell'ambito del giudizio civile n. 1327/2005 G.I. dott.Mastropietro e depositata
l'8.11.2005. La porzione di proprietà e è regolarmente utilizzata dai medesimi ed è Pt_1 Pt_2 delimitata dalla rete metallica e dal cancello di accesso posto dai Signori e a tutela della Pt_1 Pt_2 loro proprietà, presidi evidenti e tali da attestare il diritto di proprietà da parte dei Signori e Pt_1 da escludere la possibilità di usucapione da parte della Signora che non ha dimostrato (né CP_1 avrebbe potuto farlo), in ogni caso, l'utilizzo esclusivo;
e, per l'effetto, sempre in relazione al capo 7, condannare la Signora a rimuovere le recinzioni CP_1 apposte nel 2014 e nel 2016 sul retro della proprietà e al confine tra il mappale 10 e Pt_1 Pt_2
241 in corrispondenza del muretto con soprastante rete metallica e alla rimessione in pristino a sue spese;
quanto al capo senza numero alla ventitreesima pagina dell'impugnata sentenza, accertato che la posizione della pista fatta realizzare dalla Signora raffigurata dal CTU nella figura 5 a pagina CP_1
16 dell'elaborato 14.9.2018 nelle planimetrie, attraversa illegittimamente la proprietà dei convenuti
e il suo percorso non coincide con la strada comunale di Chiampendola, che è chiaramente stata raffigurata dal CTU nella planimetria dopo il descritto rilievo effettuato il 19 marzo 2018, condannare alla rimozione della pista e alla rimessione in pristino dei luoghi Controparte_2 danneggiati a seguito di accessi illegittimi nella proprietà e distruzione di una roccia Pt_1 Pt_2 secolare, abbattimento di piante e posa di pietre per edificare la pista medesima con pari riduzione dell'area di proprietà degli appellanti, come risulta documentalmente
condannando, altresì, oltre che alla rimessione in pristino - anche al Controparte_2 risarcimento dei danni procurati ai convenuti in conseguenza del suo illecito comportamento: danni da liquidarsi in via equitativa in una somma che si propone nella misura di Euro 20.000,00 in considerazione dei gravi pregiudizi subiti e della limitata possibilità di rimessione in pristino dell'ambiente naturale danneggiato nella relativa porzione di proprietà e Pt_1 Pt_2
Con il favore delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio con gli accessori di legge.”
Appellata:
3 “In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 n. 3
c.p.c.
Nel merito: respingere l'appello proposto da parte E- e confermare i capi della sentenza impugnata (capo 1-6-7) e gli ulteriori motivi di impugnazione;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in caso anche solo di parziale accoglimento dell'appello formulato da controparte riformare la sentenza n. 330/2023 in relazione ai capi oggetto di impugnazione, accogliendo le relative domande formulate in primo grado, ed in particolare:
1) accertare la natura meramente emulativa dell'apposizione del telo scuro (geo tessuto) lungo la ringhiera posta a confine tra i balconi frontistanti le due proprietà e la lesione del diritto di veduta, di luce e di aria e condannare i convenuti al risarcimento dei danni cagionati a er Controparte_2
l'illegittima violazione del diritto di veduta e della possibilità di ricevere luce ed aria ai locali destinati ad abitazione liquidati in via equitativa e comunque entro il limite di € 20.000,00 compresa la somma già liquidata con la sentenza di primo grado;
2) accertare e dichiarare l'illegittima apposizione di n. 2 lamiere sagomate destinate a convogliare le acque piovane e di scolo su beni e sulla proprietà attorea, ordinandone la rimozione, condannando
i convenuti al risarcimento del danno.
3) riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui accoglie la domanda di risarcimento danni
a favore dei convenuti per l'asserito taglio del masso e degli alberi sulla proprietà Parte_3
(pag. 23 e 24 della sentenza) e ne liquida l'ammontare, respingendo le domande sul punto proposte in quanto sfornite di prova ed infondate;
4) riformare la sentenza in punto spese di lite di primo grado, disponendo il rimborso quantomeno nella misura del 70% a favore di parte attrice.
In ogni caso con il favore delle spese di primo e di secondo grado.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado, e segnatamente nella seconda e terza memoria istruttoria, non ammesse nel giudizio di primo grado, che qui si intendono tutte espressamente richiamate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
itava in giudizio davanti al Tribunale di Ivrea i confinanti e Controparte_2 Parte_1 [...] er ottenere, per quanto ancora rileva della materia del contendere in base all'appello Parte_2 principale e a quello incidentale, la loro condanna ad eliminare delle scale con relativo muretto di contenimento realizzate a distanza inferiore a quella legale dalla sua porzione di immobile, ingenerando così un'illegittima servitù di veduta, ad eliminare due lamiere che scolavano sulla sua proprietà, ad accertare la servitù di veduta dal primo piano del proprio fabbricato che era stata lesa dall'apposizione meramente emulativa da parte dei convenuti di un telo ombreggiante sulla ringhiera del loro balcone, a far retrocedere una recinzione fatta apporre dai vicini (previo
4 accertamento dei confini), a far arretrare a distanza legale due manufatti accessori, a condannare i vicini a risarcirle i danni derivanti da tutte le violazioni lamentate.
Si costituivano e hiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in Parte_1 Parte_2 via riconvenzionale, l'accertamento di aver usucapito il diritto a mantenere le scale e gli altri due manufatti a distanza inferiore a quella legale, dell'occupazione di parte della loro proprietà da parte della mediante recinzioni fatte apporre tra il 2014 e il 2016, l'occupazione di un'altra parte CP_1 della loro proprietà nel 2015 a mezzo della realizzazione di una strada di collegamento tra la proprietà e una strada comunale, con conseguenti domande risarcitorie e di rimessione in CP_1 pristino.
La in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento dell'avvenuta usucapione della porzione CP_1 di terreno che aveva fatto recintare tra il 2014 e il 2016.
Istruita la causa a mezzo interrogatorio formale delle parti, testi e c.t.u., con la sentenza impugnata il Tribunale:
• disponeva l'eliminazione delle scale e l'arretramento di uno dei due manufatti in quanto posti a distanza inferiore a quella legale e non ritenendo usucapito il diritto a mantenerli a distanza inferiore;
• condannava i a risarcire alla € 4.000 per tali violazioni;
Pt_1 CP_1
• condannava i ad arretrare sino al confine la recinzione che sconfinava sul mappale Pt_1 di proprietà della CP_1
• dichiarava accertato il diritto di veduta dal primo piano della propria abitazione rivendicato dalla CP_1
• ritenendo quest'ultima responsabile della modificazione di un masso e del taglio di alberi nella proprietà , la condannava a risarcire ai convenuti € 1.000; Pt_1
• compensava integralmente le spese di lite (ponendo quelle di c.t.u. a carico per metà di ciascuna parte).
I signori proponeva appello, lamentando: Parte_3
▪ l'erroneità della condanna ad eliminare le scale, ritenendo che il rigetto della loro domanda di usucapione e di intervenuta transazione fosse dovuto ad un'erronea valutazione dell'istruttoria orale e documentale;
▪ l'erroneità della condanna ad arretrare la legnaia, ritenendo che il rigetto della loro domanda di usucapione fosse dovuta parimenti ad un'erronea valutazione dell'istruttoria orale e alla mancata ammissione e valutazione di una dichiarazione scritta di una vicina;
lamentavano, inoltre, l'eccessività del danno liquidato alla controparte;
▪ l'erroneità dell'accoglimento della domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale dalla non avendo i convenuti mai cessato di accedere alla porzione dichiarata CP_1
5 usucapita e, conseguentemente, l'erroneità dell'omessa condanna della ad CP_1 arretrare le recinzioni che aveva fatto apporre nel 2014 e 2016 a delimitazione di quella porzione;
▪ l'omessa valutazione della loro domanda di accertamento dell'occupazione di parte del proprio fondo da parte della all'atto della realizzazione di una “pista” di CP_1 collegamento alla via comunale e di condanna della stessa a ripristinare lo stato dei luoghi.
Nel costituirsi confutando le richieste avversarie, la proponeva appello incidentale, CP_1 lamentando:
- l'omessa pronuncia sulla sua domanda di accertamento della natura meramente emulativa dell'apposizione del telo ombreggiante e su quella connessa risarcitoria;
- l'omessa pronuncia sulla sua domanda di rimozione delle lamiere di scolo e su quella connessa risarcitoria;
- l'erronea sua condanna al risarcimento del danno derivante dalla modifica del sasso e dal taglio degli alberi;
- l'erronea compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Primo motivo di appello: “Erronea motivazione circa la ritenuta mancata decorrenza del termine di usucapione delle opere costruite dai Signori e nell'anno 1995 e, in Pt_1 Pt_2 particolare, della rampa di scala e del muretto a sostegno degli scalini posti sul balcone di proprietà di parte appellata e della distanza del pianerottolo degli appellanti rispetto al fabbricato di proprietà ” CP_1
Va preliminarmente osservato che non sussiste l'inammissibilità dei motivi di appello denunciata dalla dovendo l'art. 342 c.p.c. essere interpretato nel senso che è necessario e CP_1 sufficiente che dalla formulazione in maniera specifica e chiara del motivo di impugnazione si desumano senza incertezze le norme sostanziali e/o processuali che si assumono violate.
Il primo motivo di impugnazione di e tuttavia, non merita Parte_1 Parte_2 accoglimento.
Il giudice di primo grado, ritenuto che la realizzazione delle scale di collegamento tra il balcone e il terrazzo della proprietà costituisse “costruzione” agli effetti del rispetto delle Parte_3 distanze legali e preso atto che si trovavano a distanza inferiore a quella legale (valutazioni che non hanno formato di impugnazione), ha richiamato e valutato comparativamente gli esiti delle prove orali espletate e, considerato insanabile il contrasto tra i testi dedotti dai ( Pt_1 Tes_1
e ), che avevano asserito che la realizzazione delle scale era stata fatta entro il 1995, e i Tes_2 testi dedotti dalla ( , , , ), CP_1 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Testimone_6 che avevano detto che erano state realizzate dopo tale anno, ha valorizzato una tavola grafica
6 allegata ad una pratica edilizia del 2004 presentata dai , che ritraeva le scale prima della Pt_1 modifica, per ritenere non sufficientemente provata la domanda di usucapione dei . Pt_1
Con il primo motivo di impugnazione si è contestato il fatto che il giudice di primo grado non aveva ritenuto usucapito da parte dei il diritto a mantenere a distanza inferiore a quella Pt_1 legale la rampa di scale, il relativo muretto di sostegno e il pianerottolo di arrivo sulla base di un'erronea valutazione dell'istruttoria orale, avendo posto sullo stesso piano i testi dei Pt_1 con quelli della nonostante quest'ultimi dovessero ritenersi inattendibili. CP_1
Contestavano, inoltre, la concludenza della documentazione fotografica e planimetrica in base alla quale il c.t.u. aveva dedotto che le opere dovessero essere state eseguite dopo il 1995.
In ogni caso, eccepivano che tali opere avevano formato oggetto di una conciliazione giudiziale nel 2013.
La conclusione cui è giunto il giudice di primo grado è condivisibile, poiché, quanto alla invocata inattendibilità dei testi dedotti dalla va osservato che i procedimenti giudiziari nei CP_1 confronti di e erano originati dalle denunce degli stessi appellanti, Tes_5 Controparte_3 onde l'unica cosa che si può ricavarne – non potendosi apprezzare in questa sede la veridicità degli episodi denunciati - è l'esistenza di un sentimento di inimicizia dei nei confronti di Pt_1 alcuni familiari della il che non integra quell'interesse concreto e attuale dei testimoni CP_1 all'esito della controversia che avrebbe potuto condurre a farne presumere l'inattendibilità.
La valutazione di inattendibilità dei testi della non può poggiare acriticamente nemmeno CP_1 sulle valutazioni fatte da altre sentenze penali, in primo luogo perché, metodologicamente, non sono state riversate in questo giudizio le dichiarazioni rese dai testi in quei processi (e le altre risultanze istruttorie) per consentire in sede civile un autonomo apprezzamento di quelle testimonianze.
Peraltro, nella sentenza penale del Tribunale di Ivrea n. 236/2003 che vedeva imputati la CP_1 suo figlio e per reati commessi in danno reciproco si ritenevano Testimone_3 Pt_1 Tes_ attendibili i testi , e ai fini della valutazione di responsabilità della Per_1 Tes_7 CP_1 mentre – diversamente da quanto indicato nell'atto di appello - si sollevavano dubbi sull'attendibilità proprio del teste dedotto in questo giudizio dai (non Tes_1 Pt_1 richiamato in quella sentenza infatti, a differenza degli altri tre, a fondamento del giudizio di responsabilità della su di un episodio tra l'altro occorso circa quattro anni prima di CP_1 quella decisione, onde la testimonianza del in questa vicenda molti anni dopo, su opere Tes_1 asseritamente realizzate nel 1995, era, come peraltro tutte le testimonianze, da valutare con particolare prudenza, tanto più che con riferimento ad un'altra porzione dell'immobile (la
“legnaia” oggetto del secondo motivo di impugnazione) gli appellanti pretenderebbero di valorizzare un documento tardivamente prodotto che smentirebbe, come si dirà, quanto detto in questo giudizio dal teste proprio sull'epoca di realizzazione di quel manufatto. Tes_1
7 Va osservato incidentalmente che nella predetta sentenza del Tribunale di Ivrea si assolveva il figlio della , in quanto le dichiarazioni del erano risultate CP_1 Testimone_3 Pt_1 sfornite di prova.
Non si può assumere l'inattendibilità dei testi dedotti dalla – e con ciò travolgere quella CP_1 valutazione di insuperabilità della contrapposizione tra i testi ritenuta dal primo giudice - sulla base della sentenza penale della Corte di Appello di Torino n. 3707/2021 perché, al di là che non sono stati prodotti gli atti e la sentenza di primo grado per consentirne un'autonoma valutazione incidentale in sede civile, a fronte di una corposa istruttoria svolta in primo grado che aveva condotto alla condanna dei per atti persecutori in danno della (onde, Pt_1 CP_1 necessariamente i testi dovevano essere stati ritenuti attendibili), in maniera molto sommaria, senza criticare nello specifico alcun passaggio di alcuna testimonianza, la sentenza di appello si era limitata a dire che i testi dell'accusa non sarebbero stati attendibili in virtù delle posizioni non neutrali di cui erano portatori.
La genericità di quella motivazione – e con essa la sua scarsa utilità euristica nel presente giudizio
- emerge evidente dal fatto che la Corte aveva necessariamente investito nel suo generico giudizio negativo persino i plurimi appartenenti alle forze dell'ordine che erano stati escussi in primo grado.
Proprio per l'insuperabilità, se non con decisioni arbitrarie, della contrapposizione delle propalazioni dei testimoni di parte attrice e di parte convenuta, il giudice di prime cure aveva correttamente e condivisibilmente valorizzato il fatto, accertato dal c.t.u., “che la costruzione della rampa di scale e del muretto di sostegno può presumersi avvenuta tra il 2004 e il 2012 in quanto tali manufatti non erano presenti negli elaborati grafici allegati al permesso di costruire in sanatoria presentato dai convenuti al Comune di Locana nel 2004, mentre sono raffigurati in una fotografia allegata a un altro permesso di costruire in sanatoria, da essi presentato nell'anno
2012.”
Peraltro, come osservato dall'appellata, a confutazione dell'allegazione di inattendibilità dei testi della (fondata dagli appellanti anche sull'improbabilità che il teste potesse CP_1 Tes_9 ricordarsi l'anno in cui era stata scattata la fotografia che lo ritraeva con indosso le scarpe Dr.
, va osservato che non risulta contestato né in conclusionale, né nella replica, che Per_2
l'originale della fotografia di cui al doc. 22 prodotta dalla in primo grado (raffigurante i CP_1 suoi figli e loro cugino riporti sul retro la data del 1996 (anno corrispondente al ricordo di Tes_9
essendogli state regalate quelle scarpe per la promozione di quell'anno): da quella foto si Tes_9 evince, dunque, che in quell'anno le scale avevano ancora l'originaria conformazione.
Tra l'altro che sia stato un teste genuino si desume dal fatto che, anziché mentire, aveva Tes_9 dichiarato di non ricordare quando fossero state modificate le scale e solo indirettamente, attraverso la datazione della fotografia che lo ritraeva, si è potuto evincere che ancora nel 1996 non erano state modificate.
8 Quanto all'eccezione di transazione, il giudice, nel ritenere che ne fossero escluse le scale, aveva correttamente valutato l'accordo conciliativo raggiunto nel 2013 nell'ambito del processo
1714/2008.
Sul punto è sufficiente osservare che nello stesso atto di appello si riconosce che la CP_1 nell'introdurre quella causa chiedendo l'abbattimento degli ampliamenti “non avesse ricompreso nella descrizione delle opere proprio i gradini, la rampa e il pianerottolo”, con il che, considerato che nell'accordo non si faceva una descrizione analitica delle porzioni oggetto dello stesso, non vi è un appiglio documentale per ritenere che vi fossero ricomprese anche le scale.
Anzi, in senso contrario va osservato che nell'atto introduttivo di quella causa proposta dalla
(doc. 7 allegato alla memoria di replica , come opere costruite in violazione delle CP_1 CP_1 distanze, si citavano “un servizio igienico, due disimpegni e un ripostiglio”.
Inconferenti poi sono i rilievi degli appellanti circa la qualificazione da dare alla porzione culminale degli scalini, posto che, come osservato dal primo giudice, è evidente dalle fotografie in atti (doc. 5 allegato all'atto di citazione di primo grado), senza necessità di valutazioni di tipo tecnico, che è una parte sporgente dell'edificio munita di parapetto, da cui ci si può affacciare sul fondo della CP_1
Il fatto che costituisca anche la parte terminale delle scale – ma, invero, non vi è bisogno di essere tecnici per osservare che vi è una porzione di tale piano orizzontale addirittura più sporgente verso la proprietà della dell'ingombro della pedata stessa delle scale - non elide la CP_1 possibilità di affaccio.
Peraltro, non si è impugnata la valutazione di “costruzione” agli effetti delle distanze legali data in sentenza al manufatto costituito dalle scale e dal muretto che le sostiene (né si sarebbe potuto ragionevolmente farlo), onde sostenere, come fanno gli appellanti (e il loro c.t.p.), che la porzione orizzontale sommitale faccia parte delle scale, al di là della violazione delle norme sulle vedute, porta con sé, una volta respinte le eccezioni di usucapione e transazione, la violazione della distanza legale insita nelle scale stesse.
2. Secondo motivo di appello: “Erronea motivazione circa il parziale accoglimento della domanda di eliminazione o di arretramento del fabbricato in lamiera baracca/legnaia.
Mancato riconoscimento dell'intervenuta usucapione.”
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda della di eliminazione di due CP_1 manufatti realizzati dai a distanza dal confine inferiore a quella legale, ritenendo che la Pt_1 costruzione in lamiera non costituisse “costruzione” in quanto non infissa stabilmente al suolo (e, pertanto, rigettava la domanda di arretramento per tale opera), mentre che tale dovesse ritenersi la
“legnaia”, in quanto necessariamente sostenuta da pali infissi al suolo e, non essendo stata provata dai l'usucapione del diritto a mantenerla a distanza inferiore, ne ordinava l'arretramento. Pt_1
In ordine alle censure dei relative al rigetto della loro eccezione di usucapione, si deve Pt_1 richiamare quanto sopra detto circa l'apoditticità della pretesa di inattendibilità tout court dei testi
9 dedotti dall'attrice (e puntualmente richiamati in sentenza), mentre, come osservato dal primo giudice, il teste – su chi massimamente dovrebbe fondarsi la domanda di usucapione Tes_1 nell'impostazione degli appellanti - aveva indicato come anno di realizzazione del manufatto il 1994, in contrasto persino con quanto dichiarato dagli stessi appellanti, che in sede di interrogatorio formale avevano fatto risalire i lavori all'anno seguente (sebbene, contraddittoriamente, nella comparsa di costituzione avessero invece sostenuto che era già sussistente al momento dell'acquisto dell'immobile nel 1994).
Indiscussa la tardività della produzione in primo grado della dichiarazione di in quanto Persona_1 avvenuta oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c. - tardività che gli appellanti pretenderebbero di superare solo con argomentazioni metagiuridiche – va osservato che le stesse rivelerebbero l'inattendibilità sia del , che degli stessi appellanti, poiché la donna nel 2009 aveva Tes_1 sottoscritto una dichiarazione che datava ad oltre quaranta anni prima la legnaia.
Quel documento, peraltro, avrebbe avuto una scarsa efficacia probatoria anche se tempestivamente prodotto, non solo perché non si è potuto sottoporre la dichiarante ad esame nel contraddittorio delle parti per saggiarne l'attendibilità del ricordo, ma anche perché non appaiono per nulla peregrine le considerazioni della (cui si rinvia) sul fatto che verosimilmente la si CP_1 Per_1 riferiva ad un altro manufatto, questo sì risalente, adibito a legnaia presente in appoggio alla casa dei e che era stato sostituito dagli appellanti con un locale adibito a deposito (e in seguito Pt_1 oggetto di una domanda di sanatoria, in prospettiva della quale sarebbe dunque stata raccolta la dichiarazione della ). Per_1
Va osservato incidentalmente che meno concludenti risultano invece le osservazioni svolte dalla sul fatto che alcune delle fotografie in atti – successive al 1995 - non ritrarrebbero la legnaia CP_1
(come avrebbero invece dovuto fare se fosse già esistita nel 1994 o prima), non emergendo evidente che ritraggono la specifica porzione dove attualmente sorge la legnaia.
In assenza dell'indicazione in sentenza di criteri di quantificazione più puntuali e, a monte, dell'allegazione da parte della dei danni subiti, va tuttavia accolta la domanda dei CP_1 Pt_1 di riduzione del danno riconosciuto alla per la violazione delle distanze legali da parte delle CP_1 scale e della legnaia, considerato che, per funzione, le prime hanno uno scopo di collegamento che rende pressoché impensabile che vi ci si sostasse se non per il tempo strettamente funzionale a salire sul terrazzo (rendendo dunque minimo il pregiudizio al fondo dominante), mentre la legnaia era ubicata in un area defilata rispetto al restante caseggiato.
Il Collegio, sulla base di tali due fattori, ritiene di poter ridurre in via equitativa il danno ad € 2.000.
3. Terzo motivo di appello: “Erronea motivazione circa l'accoglimento della domanda di usucapione in via riconvenzionale”
4. Quarto motivo di appello: “Erronea motivazione circa il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dai Signori e per la rimozione delle recinzioni apposte Pt_1 Pt_2 dalla Signora nel 2014 e nel 2016” CP_1
Il terzo e il quarto motivo di impugnazione vanno esaminati congiuntamente.
10 Con essi gli appellanti lamentano che il giudice avrebbe ritenuto erroneamente usucapita da parte della la proprietà di una porzione di terreno pacificamente insistente sulla proprietà CP_1
, porzione che la aveva provveduto a recintare nel 2014 e nel 2016, e aveva Pt_1 CP_1 conseguentemente accolto la domanda riconvenzionale dell'attrice e rigettato la loro domanda di eliminazione delle recinzioni.
I motivi di impugnazione vanno accolti.
Non è stata, infatti, raggiunta nel primo grado di giudizio sufficiente prova di un possesso ultraventennale uti dominus da parte della della porzione di terreno che aveva fatto CP_1 recintare tra il 2014 e il 2016.
Va sul punto osservato che solo quel confinamento, pacificamente risalente ad epoca inferiore al ventennio, costituisce chiara manifestazione di una disponibilità in via esclusiva con animus escludendi di quella porzione di terreno da parte della mentre il pregresso utilizzo per il CP_1 deposito della legna non costituisce comportamento utile a tale fine, sia per la necessaria stagionalità di quella condotta, sia perché non era idonea a manifestare al proprietario l'esclusività d'uso (che, va ricordato, per la giurisprudenza di legittimità può non ricorrere nemmeno in presenza di attività ben più continuative e pregnanti come la coltivazione del fondo).
Vero è che i testi dedotti dall'attrice, nel rispondere al capitolo 25, avevano confermato una
“disponibilità esclusiva” da parte della di quella porzione, ma a ben vedere avevano fornito CP_1 una valutazione e non esplicitato eventuali elementi fattuali da considerarsi manifestazione di quella disponibilità diversi dall'accumulo di legna – questo sì costituente un fatto - di cui ai successivi capitoli di prova.
Che i non avessero mai smesso di utilizzare anche quella porzione di loro proprietà Pt_1
(sebbene lasciata al di fuori della propria recinzione) e che, dunque, il contemporaneo utilizzo da parte della fosse riconducibile a mera tolleranza, si ricava dalle stesse allegazioni CP_1 dell'attrice, confermate in sede di interrogatorio formale, sul fatto che aveva fatto recintare perché il vicino le continuava a rubare la legna accatastata in quella porzione, onde necessariamente i continuavano a farvi accesso. Pt_1
A conferma di tale conclusione, va osservato che la teste , dedotta dalla aveva Tes_6 CP_1 dichiarato, riferendosi a quell'area, nel rispondere a prova contraria sul capo 12, che “il Ponente può sempre andare nel suo pezzettino, noi non l'abbiamo chiuso, c'ha la sua porticina e va lì dentro. Le foto raffigurano il terreno della signora e il sig. che ha messo una rete per conto della Tes_10 signora nel suo terreno, Questo perché il gli entrava in casa a portar via la roba, CP_1 Pt_1 gli ha tolto la legna e l'ha messa nel garage” e, rispondendo sul capitolo 14, “abbiamo recintato per impedirgli di accedere al terrazzo”, dal che si desume che continuava a fare accesso alla Pt_1 porzione di sua proprietà lasciata fuori dalla propria recinzione e che attraversava l'area, in seguito recintata dalla per andare in terrazzo. CP_1
Dalla riforma della sentenza di primo grado sul punto discende l'accoglimento della domanda dei convenuti di rimozione della recinzione esistente a confine tra il map. 10 dei e il map. 241 Pt_1 della nelle porzioni – evincibili dalle foto n. 7 della c.t.u. dell'11/07/2022 e nn.
3-4 della CP_1
c.t.u. del 22/05/2019 – che insistono sul mappale di proprietà dei . Pt_1
11 5. Quinto motivo di appello: “Omessa decisione in ordine alla domanda di rimozione della pista fatta costruire dalla Signora sulla proprietà e di rimessione in pristino dei CP_1 Pt_1 luoghi danneggiati, nonché insufficiente valutazione dei danni dalla medesima procurati.”
6. Secondo motivo di appello incidentale: “Capo (non numerato) riferito alla determinazione del danno da risarcire a favore dei Sigg. - Violazione degli artt. 2967 c.c. e Parte_3
115 c.p.c. da pag. 27 a pag. 31”
7. Terzo motivo di appello incidentale: “Capo della sentenza senza numerazione, su trascritto al II motivo di impugnazione per la parte in cui assume provato l'asserito taglio di alberi, da parte della Sig.ra entro i confini del mappale n. 10, ed al conseguente CP_1 riconoscimento al risarcimento del danno, per violazione degli artt. 2967 c.c. e 115 c.p.c. da pag. 31 a pag. 33”
Con il quinto motivo di appello ci si lamenta che il giudice avrebbe del tutto omesso di valutare la domanda dei di rimozione della “pista” e di ripristino dello stato luoghi. Parte_3
Il quinto motivo di impugnazione va logicamente esaminato con il secondo e terzo motivo dell'appello incidentale con cui la ha, invece, lamentato di essere stata ingiustamente CP_1 condannata a risarcire dei danni per il danneggiamento di un masso e il taglio di piante all'atto di realizzare la “pista”, a causa di una erronea valutazione della prova orale da parte del primo giudice.
Va premesso che oggetto della domanda di primo grado dei era stata la realizzazione della Pt_1
“pista”, asseritamente insistente sul map. 10 di proprietà (nella porzione individuata con un Pt_1 tratteggio nella planimetria che era stata allegata: doc. 10 fasc. di primo grado), di collegamento tra la proprietà della e la strada comunale di Chiampendola e non, dunque, relativamente ad CP_1 altri lavori fatti eseguire dalla su diverse porzioni del tracciato della strada comunale che CP_1 attraversa la proprietà . Pt_1
Così perimetrata l'originaria domanda dei convenuti, va osservato che il c.t.u. aveva accertato che il collegamento fatto realizzare dalla alla strada comunale aveva occupato una modesta CP_1 porzione della proprietà . Pt_1
Nel corso del sopralluogo del 21/04/2022 il c.t.u. aveva constatato che, dopo l'accertamento del confine, la staccionata in legno fatta apporre dalla lungo il sentiero era stata arretrata sino CP_1 al confine (ciò di cui si dava atto al punto 5 della motivazione della sentenza).
Ne consegue che, in ordine a quello sconfinamento, al momento della decisione non vi era più alcun ordine da dare, essendo già stati gli appellanti pienamente reintegrati della loro proprietà.
Va, inoltre, osservato che non risulta impugnato da alcuna delle parti il punto della decisione in cui il giudice, nel trattare le risultanze dell'accertamento dei confini su cui le parti avevano concordato, aveva ritenuto di non accogliere le reciproche domande di “risarcimento dei danni avanzate dalle parti in conseguenza delle occupazioni conseguenti ai reciproci sconfinamenti posti in essere all'atto della recinzione dei rispettivi fondi…stante l'esiguità delle porzioni di terreno oggetto dei suddetti sconfinamenti siccome accertati dal CTU” (punto 7 della decisione).
12 Se è pacifico che la avesse creato un percorso nel 2015 per collegarsi alla strada comunale CP_1 che, in giudizio, è risultato insistere – per una piccola porzione - sulla proprietà degli appellanti, non può ritenersi raggiunta la prova che il masso e il taglio degli alberi avessero riguardato anche tale porzione.
In sentenza, si sono valorizzate in tale senso le risposte date ai relativi capitoli di prova dai testi e a visto il modesto sconfinamento accertato dal c.t.u. (da 51 a 23 cm a Tes_11 Tes_12 seconda dei punti) è pressoché impossibile che i testi – che tra l'altro non vivevano in quell'abitato - potessero avere un'idea precisa di dove corressero i confini (a ben vedere, non l'avevano nemmeno gli stessi proprietari, visti i piccoli reciproci sconfinamenti accertati dal c.t.u.) e, in particolare, se la roccia e le piante che la aveva fatto tagliare insistessero proprio sulla modesta porzione CP_1 oggetto di sconfinamento.
Nessuna delle fotografie in atti consente di apprezzare con chiarezza l'esistenza di alberi o massi proprio su quella modesta striscia di terreno prima del 2015, mentre le fotografie di cui al doc. 27 di parte attrice, oltre a testimoniare che la porzione di masso rimasta insiste nella proprietà CP_1 non evidenziano ceppaie sul lato della proprietà . Pt_1
E' possibile che anche la modesta porzione di proprietà in cui la era sconfinata Pt_1 CP_1 avesse subito una qualche, seppur marginale, modifica materiale, ma proprio per la sua modesta dimensione non può ritenersi il danno in re ipsa e gli appellanti avrebbero dovuto dare una specifica prova di un'apprezzabile modifica dei luoghi involgente anche tale porzione, anche alla luce del fatto che il punto della sentenza in cui erano stati ritenuti “compensati” i danni derivanti in sé dai reciprochi sconfinamenti non è stato, come si è detto, impugnato da nessuno.
Va dunque riformata la condanna della a pagare agli appellanti la somma di € 1.000 a titolo CP_1 di risarcimento del danno per la distruzione parziale del masso e il taglio degli alberi.
8. Primo motivo di appello incidentale: “CAPO 4 in relazione al capo (non numerato) relativo al mancato accertamento della natura emulativa dell'apposizione del telo scuro, della lesione del diritto di veduta per un tempo rilevante e alla mancata liquidazione del conseguente risarcimento del danno. Violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 907-
1062-1158 c.c. ed agli art. 2043 e 1226 c.c. da pag. 24 a pag. 27”
La ha lamentato, con il primo motivo dell'appello incidentale, che il giudice, pur dichiarando CP_1 che aveva diritto di veduta dalla propria abitazione (non essendo stato tale diritto nemmeno oggetto di contestazione da parte dei ), non aveva accertato la natura emulativa dell'applicazione di Pt_1 una rete ombreggiante lungo la ringhiera del loro balcone e disposto a suo favore il risarcimento dei danni per gli otto anni in cui era rimasta applicata (essendo stata tolta solo nel corso del giudizio). Sul punto va osservato che se è dubbia la natura esclusivamente emulativa dell'applicazione della rete, poiché gli inveterati rapporti di inimicizia tra le parti potevano persino rendere opportuna una forma di separazione che desse l'impressione di un minimo di rispetto della reciproca privacy nell'ambito di quel coacervo immobiliare che è costituito dai luoghi di causa, che li esponeva a doversi diuturnamente vedere e tollerare, è tuttavia incontestata la circostanza che la rete fosse rimasta applicata dal luglio 2014 al settembre 2022.
13 Per lo stato dei luoghi, che vede la ringhiera del balcone dei su cui era stata apposta la rete Pt_1 in posizione dominante rispetto al balcone e al piano di abitazione della vi era CP_1 effettivamente stata una lesione del diritto di veduta della – e in particolare una diminuzione CP_1 della luce, piuttosto che dell'aria, assicurata all'immobile della dalla precedente ringhiera CP_1 non oscurata - che non può che ritenersi, tuttavia, alla luce delle fotografie versate in atti sullo stato dei luoghi, di minima entità. In via necessariamente equitativa, tale danno va liquidato in € 700.
9. Quarto motivo di appello incidentale: “Omessa pronuncia su una domanda formulata da parte attrice- Violazione dell'art. 112 c.p.c.”
La ha lamentato che il giudice di primo grado non aveva disposto l'eliminazione di due CP_1 lamiere che, poste dai per funzioni di scolo di acque piovane, convogliavano l'acqua sulla Pt_1 sua proprietà ed erano poste a distanza inferiore a quella legale.
Non risulta agli atti che i abbiano modificato lo scolo delle lamiere (come preannunciato Pt_1 dal loro c.t.p. nel corso delle operazioni peritali: cfr. p. 2 c.t.u. 22/05/2019), onde dovranno essere condannati a riportarle alla distanza legale di cui all'art. 889 c.c., avendo tali lamiere la funzione di convogliare le acque piovane e farle defluire verso il basso, come le grondaie, che per la giurisprudenza di legittimità sono assimilabili ai tubi di acqua (pura o lurida) citati dalla norma (cfr. Cass. 2964/2007).
Va, infatti, osservato che, indipendente dal fatto che scolino o meno sulla proprietà della CP_1 le lamiere de quibus sono sicuramente poste - e sul punto è sufficiente vedere le foto (n. 17 a p. 17 della c.t.u. del 22/05/2019 e nn. 14-15 a pp. 24-25 della c.t.u. del 16/10/2918) - a distanza inferiore ad un metro, l'una rispetto alle scale (ché, anzi, per una minuta porzione, le invadono: cfr. foto n. 15 cit.), l'altra rispetto al balcone e alla sottostante proprietà della (cfr. foto n. 10 a p. 14 CP_1 della c.t.u. del 21/06/22).
Il danno da riconoscere per tale violazione delle distanze legali, tuttavia, non potrà che ritenersi minimo, considerato che è incontroverso che una delle lamiere (quella prospicente il balcone della scola in realtà su quella porzione della proprietà oggetto della domanda di CP_1 Pt_1 usucapione che è stata riformata in questo grado, mentre il c.t.u. si esprimeva in termini dubitativi sul fatto che l'altra lamiera in concreto convogliasse l'acqua piovana sulle scale dell'appellata.
In via necessariamente equitativa, va riconosciuta a titolo risarcitorio alla la somma di € CP_1
300.
10. Quinto motivo di appello incidentale: “Capo (non numerato) relativo alla regolamentazione delle spese di lite (pag. 24 della sentenza) – Violazione degli artt. 91 capoverso e 92 c.p.c.”
Le censure avanzate dalla in ordine alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado CP_1 non possono essere condivise e la compensazione delle spese di lite si impone anche per il presente grado di giudizio.
Tra i due gradi di giudizio vi sono state soccombenze reciproche parziali di entrambe le parti e una disciplina delle spese lite che fosse frutto di un'aritmetica e asettica comparazione delle reciproche soccombenze (come sollecitato nel motivo di appello incidentale) non considererebbe che le
14 violazioni e le condotte denunciate riversate in giudizio sono il profondo precipitato di un inveterato conflitto di vicinato verosimilmente alimentato, secondo l'id quod plerumque accidit e per quanto si può ricavare dai pregressi procedimenti civili e penali e dalle stesse allegazioni delle parti, da reciproci e alternati atti unilaterali, arroccamenti, provocazioni, ritorsioni a cui non può dirsi estranea alcuna delle parti.
Conseguentemente, resta ferma anche la ripartizione a metà delle spese di c.t.u. decisa dal primo giudice.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione II civile, definitivamente pronunciando, a parziale riforma della sentenza n. 330/2023 emessa l'11/04/2023 dal Tribunale di Ivrea:
- riduce ad € 2.000 l'entità della somma oggetto della condanna di e Parte_1 Parte_2
a favore di per le violazioni delle distanze legali e della servitù di veduta relative alla Controparte_2 rampa di scale e alla legnaia;
- rigetta la domanda di usucapione proposta da con riferimento alla striscia di Controparte_2 terreno del mappale 10 raffigurata nelle foto n. 7 della c.t.u. dell'11/07/2022 e nn.
3-4 della c.t.u. del 22/05/2019 di proprietà dei , per l'effetto, condanna ad arretrare Parte_3 Controparte_2 le porzioni della recinzione che delimita tale striscia sino al confine tra i mappali 10 di proprietà
e il mappale 241 di sua proprietà; Parte_3
- condanna e ad arretrare a distanza legale le lamiere di scolo di cui Parte_1 Parte_2 alle fotografie n. 17 a p. 17 della c.t.u. del 22/05/2019 e nn. 14-15 a pp. 24-25 della c.t.u. del
16/10/2918;
- condanna in solido e a pagare a somma di € 700 Parte_1 Parte_2 Controparte_4
a titolo di risarcimento del danno derivante dalla violazione della servitù di veduta a mezzo apposizione di telo oscurante e la somma di € 300 per la violazione delle distanze legali da parte delle lamiere di scolo;
- rigetta le altre domande di riforma della sentenza appellata proposte dalle parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di patrocinio legale per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Andrea Crema dott.ssa Cecilia Marino
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