Corte d'Appello Torino, sentenza 26/12/2025, n. 1158
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Sentenza 26 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Usucapione del diritto a mantenere le scale e il muretto a distanza inferiore

    La Corte ha ritenuto non provata l'usucapione, valorizzando le risultanze del CTU che indicavano la realizzazione delle opere tra il 2004 e il 2012, data successiva all'acquisto dell'immobile da parte degli appellanti. Inoltre, la Corte ha ritenuto che la conciliazione giudiziale del 2013 non includesse le scale.

  • Rigettato
    Usucapione del diritto a mantenere la legnaia a distanza inferiore

    La Corte ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo inattendibili le argomentazioni degli appellanti sull'usucapione e valorizzando le testimonianze che indicavano una realizzazione successiva all'acquisto. La Corte ha inoltre ridotto il risarcimento danni ad € 2.000,00, considerando la funzione delle scale e la posizione defilata della legnaia.

  • Accolto
    Usucapione della porzione di terreno recintata

    La Corte ha accolto il motivo di appello, ritenendo non raggiunta la prova di un possesso ultraventennale da parte della Controparte_1. Il confinamento del 2014/2016 è considerato manifestazione esclusiva di disponibilità, ma il pregresso utilizzo per deposito legna non è sufficiente a dimostrare l'esclusività d'uso. La Corte ha ordinato la rimozione delle recinzioni.

  • Rigettato
    Sconfinamento e danneggiamento per realizzazione di pista

    La Corte ha ritenuto che la pista occupasse una modesta porzione della proprietà degli appellanti e che, al momento della decisione, la staccionata fosse stata arretrata al confine. Non è stata raggiunta la prova che il masso e il taglio degli alberi riguardassero tale porzione. La condanna al risarcimento danni è stata riformata.

  • Accolto
    Lesione del diritto di veduta per apposizione di telo oscurante

    La Corte ha ritenuto che, sebbene dubbia la natura esclusivamente emulativa, la rete ombreggiante sia rimasta applicata per un lungo periodo, causando una lesione del diritto di veduta (diminuzione di luce). Il danno è stato liquidato equitativamente in € 700.

  • Accolto
    Violazione delle distanze legali per lamiere di scolo

    La Corte ha ordinato l'arretramento delle lamiere a distanza legale, assimilando le stesse alle grondaie ai sensi dell'art. 889 c.c. Il danno è stato liquidato equitativamente in € 300, considerando la funzione delle lamiere e il dubbio sulla reale canalizzazione delle acque sulla proprietà della Controparte_1.

  • Rigettato
    Danno da taglio masso e alberi

    La Corte ha riformato la condanna al risarcimento dei danni per la distruzione parziale del masso e il taglio degli alberi, ritenendo non raggiunta la prova che tali interventi avessero riguardato la porzione di proprietà oggetto di sconfinamento da parte della Controparte_1. La modesta dimensione dello sconfinamento e l'incertezza dei testi hanno portato a tale decisione.

  • Accolto
    Violazione distanze legali e servitù di veduta

    La Corte ha ridotto ad € 2.000 l'entità della somma oggetto della condanna a favore della Controparte_2 per le violazioni delle distanze legali e della servitù di veduta relative alla rampa di scale e alla legnaia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Torino, sentenza 26/12/2025, n. 1158
    Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
    Numero : 1158
    Data del deposito : 26 dicembre 2025

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