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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
Seconda Sezione Civile
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati:
dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Alberto Binetti Consigliere
dott. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 914 R.G. 2021, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 201/2021, resa dal Tribunale di Trani il 27/01/2021, avente ad oggetto: pagamento aiuti compensativi all'agricoltura
T R A
e , rappresentati e difesi dall'avv. Oronzo Parte_1 E_
Panebianco, per mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliati nel suo studio, in Altamura (BA)
=Appellanti=
E in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, in Bari, è elettivamente domiciliata
=Appellata=
All'udienza collegiale del 14 aprile 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19 e del disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del
Pagina 1 procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con atto di citazione, notificato in data 27.11.2017, Parte_1 [...]
e convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale E_ Parte_3 di Trani, l' esponendo che: (a) in Controparte_1 data 8.11.2006 era deceduto , di cui essi attori erano eredi legittimi Parte_1
(rispettivamente moglie, la prima, e figli gli altri due) il quale aveva presentato all' , per le annualità 2005 e 2006 domande di compensazione al reddito, dirette P_ all'ottenimento dei contributi comunitari, in base alle quali, ai sensi del Reg. CEE n. 1782/2003 e successive modifiche, per le quali aveva diritto a percepire € 27.298,46 per l'anno 2005 e di € 49.740,48 per l'anno 2006; (b) detti importi non gli erano stati erogati in quanto, con provvedimento 31.01.2006, era stata disposta la sospensione del procedimento di erogazione dei contributi in suo favore, fino alla concorrenza €
296.133,78, in conseguenza dell'avvio di un procedimento penale a suo carico per una ipotizzata indebita percezione di detti contributi per l'importo suindicato;
(c) che, sebbene il procedimento penale fosse stato archiviato per il decesso dell'indagato, l'AGEA, in data 28.4.2014, aveva emesso, nei confronti di essi attori, un provvedimento di accertamento definitivo del credito per indebiti contributi comunitari relativi alle annualità 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 pari ad €. 135.172,274, oltre interessi per €. 36.353,87, trattenendo anche le somme, a diverso titolo, dovute in favore di , per un importo di € 169.350,64; (d) E_ il provvedimento era stato annullato dal TAR Puglia con sentenza n. 1321/2016 ma l' , sebbene richiestone, non aveva provveduto ad erogare gli importi trattenuti, P_ dovuti sia al dante causa di essi attori che a . E_
Premesso quanto innanzi, gli attori chiesero la condanna della convenuta al pagamento delle suddette somme oltre interessi e rivalutazione monetaria
La convenuta, costituendosi con comparsa del 27.03.2018, dedusse di aver disposto il pagamento (di fatto poi effettuato in data 18.04.2018) delle somme relative alle domande uniche 2005 e 2006 presentate dal de cuius , ammontanti Persona_1 ad € 27.298,46 per la campagna 2005 e ad € 49.740,48 per la campagna 2006.
Riguardo, invece, agli importi trattenuti a , rilevò che con nota E_ del 13.06.2017, nelle more della definizione del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato (promosso dall avverso la sentenza del TAR Puglia), gli attori con nota P_ del 13.06.2017 avevano richiesto ad essa convenuta di trattenere le somme contestate con il provvedimento di accertamento definitivo del 28.04.2014 sui crediti maturati sulle domande di contributi presentate dalla stessa. Quindi, con Determine n. 9003 e
9004 del 11.07.2017 essa Agenzia aveva provveduto ad incamerare la somma
Pagina 2 indebitamente percepita, pari ad € 135.172,27 oltre interessi, ed a restituire a
[...]
la somma trattenuta in eccesso pari ad € 37.821,24. E_
Chiese, pertanto, che fosse disposta la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quello pendente innanzi al Consiglio di Stato e, in via gradata, che, preso atto delle somme dalla stessa riconosciute come dovute, che fosse rigettata la domanda.
Così radicatosi il contraddittorio, gi attori diedero atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di € 77.038,94, corrispondente alla sorte capitale dei contributi relativi alle campagne 2005 e 2006, trattenuti al loro dante causa. Dedussero, tuttavia, che l'importo avrebbe dovuto maggiorarsi degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data della messa in mora, effettuata con nota dell'8.12.2009.
Ribadirono, altresì, la debenza degli importi trattenuti a , atteso E_ che con la nota del 13.06.2017 non avevano affatto autorizzato l a trattenere le P_ somme trattenute alla stessa ma semplicemente avevano richiesto lo svincolo delle somme trattenute in eccesso rispetto a quelle di cui al provvedimento del 28.4.2014, peraltro annullato dal TAR.
Acquisita la documentazione in atti, il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, preso atto dell'intervenuto pagamento per sorte capitale dei contributi già dovuti al dante causa degli attori per le campagne
2005 e 2006, ha riconosciuto come dovuti sul relativo importo soltanto gli interessi legali a far data dalla domanda giudiziale, non potendosi riconoscere valenza di atto di messa in mora alla nota dell'8.12.2009; nemmeno era dovuta la svalutazione monetaria, in quanto, trattandosi nella specie di debito di valuta, gli attori avrebbero dovuto allegare di aver subito il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., non limitarsi a chiedere la condanna della debitrice al pagamento del capitale e della rivalutazione monetaria.
Ha altresì rigettato la domanda volta a conseguire il pagamento di € 169.350,64 in favore di , ritenendo che gli attori, con la nota del 13.06.2017, vi E_ avessero rinunciato.
Infine, ha compensato integralmente le spese del giudizio sul presupposto dell'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 4.06.2021, e Parte_1
, nel dare atto che in data 25/03/2021 era deceduta E_ Parte_3
, madre di essi appellanti e anch'essa parte del giudizio di prime cure, hanno
[...] proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la parziale riforma con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pagina 3 << • Accertare e dichiarare il diritto degli odierni appellanti, in qualità di eredi del SI. , all'ottenimento degli interessi sulla somma liquidata di €. Persona_1
77.038,94, con decorrenza dal 18.12.2009, sino alla data del pagamento 18.4.2018, ai sensi dell'art. 1224 c.c.;
• Per l'effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante p.t., al P_ pagamento in favore di , degli interessi, sulla Parte_1 E_ somma liquidata di €. 77.038,94, con decorrenza dal 18.12.2009 sino alla data del pagamento 18.4.2018, ai sensi dell'art. 1224 c.c.;
• Accertare e dichiarare il diritto della SI.ra all'ottenimento E_ del contributo comunitario, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. CE n. 1782/2003 e successive modifiche ed integrazioni, a titolo di aiuti illegittimamente sospesi;
• Per l'effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante p.t., al P_ pagamento in favore della SI.ra , della somma di €. E_
169.350,64, a titolo di aiuti comunitari dovuti ed illegittimamente sospesi, oltre interessi e svalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
1224, secondo comma c.c. e 1284, prima comma c.c.;
• Condannare in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle P_ spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori per fattane anticipazione personale, oltre accessori di legge>>.
L in data 12.10.2021 ha depositato la comparsa di costituzione già P_ depositata in prime cure senza alcun riferimento al giudizio di gravame introdotto dalla parte avversa. Solo con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.04.2023 ha dato atto dell'errore, allegando alle stesse la comparsa di costituzione in appello, con la quale ha contestato i motivi di gravame, chiedendone il rigetto.
Quindi, acquisita la documentazione in atti, alla suddetta udienza, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Preliminarmente, si osserva che l' , all'iniziale irrituale costituzione P_ nella presente fase di gravame, mediante deposito della stessa comparsa depositata in primo grado, ha posto rimedio, depositando, in sede di precisazione delle conclusioni, rituale comparsa di costituzione riferita al giudizio di gravame, con la quale si è limitata a contrastare le avverse doglianze chiedendone il rigetto.
Va poi rilevato, sempre in rito, che in data 13.06.2023 è stata depositato da parte appellante nota con la quale si deduceva che l'originario codifensore degli appellanti,
Pagina 4 avv. Marilena Pepe, in data 23.05.2023 era stata cancellata, su sua richiesta, dall'albo degli avvocati di Bari mentre con nota depositata il 13.05.2024 l'altro difensore degli appellanti, avv. Oronzo Panebianco, ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di distrazione in suo favore delle spese di giudizio per l'ipotesi di accoglimento del gravame.
Passando quindi all'esame del gravame, affidato a due motivi, con il primo, gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento degli interessi legali sulle somme dovute al loro dante causa a titolo di contributi comunitari per le compagne agrarie
2005 e 2006 a decorrere dalla data in cui era stata recapitata la nota 18.12.2009 -con la quale , madre degli odierni appellanti e coerede (unitamente Parte_3 agli stessi appellanti) di , aveva chiesto all l'emissione di un Persona_1 P_ atto di estinzione del provvedimento di sospensione dei pagamenti datato 31.01.2006- dovendosi qualificare, detta nota, come valido atto di messa in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c., in applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte, in base al quale l'atto di costituzione in mora non richiede particolari formalità ed in considerazione del fatto che dalla revoca del suddetto provvedimento di sospensione sarebbe conseguita, quale effetto automatico, la ripresa dei pagamenti, sino a quel momento sospesi ex art. 33, comma 1, D.Lgs. 228/2001, in favore di e, per esso, Persona_1 dei suoi eredi. Il Giudice di primo grado aveva, pertanto, errato nel ritenere che gli interessi sulla somma liquidata per le annualità 2005-2006, pari ad € 77.038,94, fossero dovuti solo a decorrere dalla data della domanda sino a quella dell'avvenuto pagamento
(18.04.2018) successivo all'introduzione del giudizio.
Il motivo, ad avviso della Corte, è infondato.
È vero che per pacifica giurisprudenza, l'atto di costituzione in mora, di cui all'art. 1219 c.c., non richiede particolari formalità, purché sia fatto per iscritto, portato adeguatamente a conoscenza del destinatario e contenga oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora
(elemento oggettivo), requisito quest'ultimo che non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e che, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto
(cfr. Cass. n. 16465/17; Cass. n. 24054/2015).
È pur vero, tuttavia, che, nel caso di specie, come condivisibilmente ritenuto dal
Giudice di prime cure, i suddetti requisiti non sono riscontrabili nella nota del
18.12.2009.
Pagina 5 Con essa gli originari attori si sono limitati a chiedere all'AGEA “l'emissione di un atto di estinzione del provvedimento di sospensione emanato”, invitando e diffidando l' a fornire immediatamente, e comunque nei termini di legge, notizie in merito P_ alla formulata richiesta, con espresso avvertimento che in mancanza sarebbero state adite le opportune sedi giudiziarie.
Nessuna richiesta di pagamento dei contributi in questione è stata espressamente formulata, riferendosi quella nota, non al pagamento dei detti contributi bensì all'adozione di un provvedimento che accertasse l'avvenuta estinzione di quello con il quale ne era stata disposta la sospensione, propedeutica ad ogni ulteriore determinazione dell riguardo al pagamento dei contributi sospesi. P_
Manca quindi il richiamato requisito oggettivo, stante la natura meramente sollecitatoria della nota in esame, priva del carattere di intimazione e di espressa richiesta al debitore di effettuare l'adempimento dovuto (cfr. ex multis: Cass.
3.12.2004, n. 2275; Cass. 30/03/2006, n. 7524, pure richiamate nella pronuncia impugnata).
Deve pertanto convenirsi, conformemente a quanto già opinato dal Tribunale, che la nota in esame, avendo ad oggetto la richiesta all'AGEA di emissione di un provvedimento amministrativo e non già la richiesta di pagamento delle somme oggetto di causa, contenga un'espressione che per genericità non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver disatteso la domanda di volta a conseguire il pagamento di € E_
169.350,64, alla stessa dovuti a titolo di aiuti comunitari maturati a titolo personale, illegittimamente sospesi in forza del provvedimento emesso dall in data P_
28.4.2014, con il quale era stato accertato, in via definitiva, il credito vantato nei confronti del loro dante causa, , per indebiti contributi comunitari Persona_1 relativi alle annualità 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, pari ad €.
135.172,274, oltre interessi per €. 36.353,87.
Si osserva al riguardo che, in forza del detto provvedimento, l' con nota del P_
22.05.2014 (in atti) aveva intimato agli originari attori il pagamento delle suddette somme, delle quali essi eredi ed in tale qualità erano debitori entro i limiti delle rispettive quote. Infatti, in forza del precedente provvedimento del 9.01.2006, l' P_ al fine di assicurare il recupero delle somme dovute dal de cuius, aveva sospeso l'erogazione di tutti i contributi maturati sulle posizioni personali di Persona_2
e del coerede .
[...] Parte_1
Il provvedimento del 18.04.2014 era stato inizialmente impugnato dinanzi al TAR
Lazio, ma, a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio, il relativo giudizio
Pagina 6 era stato riassunto dinanzi al TAR Puglia che con sentenza n. 2321/2016 del
21.06/20.09.2016 lo aveva annullato.
In pendenza del giudizio di appello proposto dall innanzi al Consiglio di Stato, P_ con nota del 13.06.2017, i GE , nel dedurre che con l'anzidetto Pt_2 provvedimento del 18.04.2014 l'asserito importo indebitamente percepito dal loro dante causa era stato definitivamente accertato in €. 135.172,274, oltre interessi per €.
36.353,87, laddove l'Agenzia aveva trattenuto, sospendendone l'erogazione, contributi a titolo personale di essi deducenti in misura superiore al dovuto, avevano chiesto alla medesima di “…ricalcolare l'eccesso recuperato in capo alla posizione P_
con restituzione di quanto non imputabile al debito indicato E_ con il provvedimento definitivo di accertamento del 22 maggio 2014 di cui sopra…”.
In esito a tale nota, l' preso atto che aveva P_ E_ integralmente soddisfatto il debito del de cuius con imputazione del corrispondente importo al credito ad essa spettante per contributi alla stessa dovuti a titolo personale, aveva disposto la restituzione in suo favore delle somme trattenute in eccesso rispetto a quelle dovute dal suo dante causa, come innanzi accertate e quantificate (cfr. nota del 10.07.2017, in atti). P_
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che con la citata nota del E_
13.06.2017 avesse rinunciato implicitamente alla erogazione dei contributi in suo favore nella misura corrispondente al debito accertato a carico del de cuius, mediante compensazione dei relativi importi, avendo assunto un comportamento concludente che aveva rivelato in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa del diritto alla restituzione della somma in questione, donde l'infondatezza della domanda volta a conseguirne il pagamento.
Con il motivo in esame, gli appellanti deducono l'erroneità di siffatta statuizione atteso che, con la nota in questione, nessuna rinuncia era stata manifestata da E_
, nemmeno implicitamente, atteso che, con detta nota, ella aveva esclusivamente
[...] chiesto all' di ricalcolare la somma in eccesso recuperata in capo alla sua P_ posizione con restituzione di quanto non imputabile al debito intimato con il provvedimento definitivo di accertamento del 22 maggio 2014.
La doglianza è giuridicamente fondata e merita accoglimento.
Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, con la nota in questione non dichiarò affatto di rinunciare definitivamente agli E_ importi trattenuti a suo carico a definizione della debitoria del suo dante causa ma si limitò a chiedere l'erogazione di quelli trattenuti in eccesso a tale debito, la cui misura era stata definitivamente accertata con il provvedimento del 22 maggio 2014.
A parte la considerazione che detta nota venne redatta e sottoscritta non da
[...]
bensì dai suoi difensori dell'epoca, avv.ti Oronzo Panebianco e E_
Pagina 7 Michelina Pepe, in forza di mandato dell'8.06.2017 trasmesso all' (pure allegato P_ in atti) che non abilitava affatto i suddetti difensori a rinunciare al credito ma soltanto
“a discutere delle posizioni in proprio e in qualità di eredi del de cuius Persona_1 relative ai rapporti ed ai procedimenti in corso con codesto Organismo pagatore”, va poi rilevato che in essa manca un'espressa manifestazione della volontà di rinunciare al credito, né tale volontà può rinvenirsi in un comportamento concludente in tal senso.
Va infatti evidenziato che all'epoca in cui la nota fu inoltrata era ancora pendente innanzi al Consiglio di Stato il giudizio di appello avverso la sentenza del TAR che aveva annullato il più volte citato provvedimento del 22 maggio 2014. Sicché, in presenza di un provvedimento di prime cure favorevole agli odierni appellanti, non può fondatamente ritenersi che gli stessi, pur di definire il contenzioso, avessero interesse a prestare acquiescenza a quel provvedimento nonostante il suo annullamento da parte del TAR.
Più plausibile, anche sotto il profilo logico, è invece ritenere che, con quella nota, gli eredi di abbiano inteso conseguire, in attesa della definitività del Persona_1 giudizio sulla legittimità dell'anzidetto provvedimento, quanto meno la l'erogazione delle somme in eccesso trattenute dall' P_
Ne consegue che, essendo stata accertata la definitività dell'annullamento del provvedimento del 22 maggio 2014, per essere andato perento il giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato (cfr. decreto di perenzione del 27 dicembre 2022, prodotto dagli appellanti) con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e non essendo contestato l'importo trattenuto a nella misura di E_
€ 169.350,64, in accoglimento del motivo di gravame in esame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l' va condannata al suo pagamento in favore di P_ [...]
, maggiorato degli interessi legali dalla domanda al soddisfo. E_
L'accoglimento del gravame, nei termini suindicati, comportando la riforma del decisum, impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., una nuova regolazione delle spese del doppio grado di giudizio. Queste, tenuto conto dell'esito complessivo della causa, favorevole agli appellanti, ed in ragione del principio della soccombenza, devono far carico sull'appellata, nella misura liquidata in dispositivo, a mente del DM n. 55/2014 e s.m..
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e , nei confronti di
[...] E_ Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...] sentenza n. 201/2021, resa dal Tribunale di Trani il 27/01/2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)- accoglie l'appello per i motivi di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l Controparte_1
Pagina 8 ( ) al pagamento in favore di della somma di € 169.350,64, P_ E_ oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2)- condanna l'appellata a corrispondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi del giudizio che, per compensi e per ciascun grado, si liquidano in €. 10.000,00, oltre al
15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta, ed al rimborso dei contributi unificati versati per ciascun grado del giudizio;
3)- conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, in videoconferenza, della seconda sezione civile della Corte d'Appello, in data 28 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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