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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/09/2024, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 24 settembre 2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2943/2017 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_3
e , nata a [...] il [...], c.f. C.F._3 Parte_4
, nella qualità di eredi del , nato a C.F._4 Persona_1
Longi il 27.07.1930 ed ivi deceduto il 04.01.2015, tutti elettivamente domiciliati in Capri Leone - Fraz. Rocca, Via San Francesco snc, presso lo studio dell'Avv.
Maria Catena Costanzo che li rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrenti -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Oliviero Atzeni giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
- resistente -
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02.08.2017 parte ricorrente esponeva che il defunto aveva presentato domanda amministrativa in data Persona_1
07.05.2014 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto all'indennità d'accompagnamento, nonché di essere riconosciuto persona portatrice di handicap ex art. 3, comma 3, legge 104/1992; che visitato in data 05.07.2014 era stata ritenuto invalido medio-grave 67%-99%, nonché persona portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, legge 104/1992 e che pertanto aveva depositato in data 23.12.2014 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. 3955/2014 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva accertato un grado di invalidità pari al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento, né ai benefici della legge 104/1992, art. 3, comma 3. Nelle more del giudizio il decedeva in data 04.01.2015. Gli odierni Persona_1
ricorrenti, quindi, avevano depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata, a far data dalla domanda amministrativa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il diritto al riconoscimento in capo al all'indennità di Persona_1
accompagnamento, nonché il riconoscimento dello stato di persona portatrice di handicap ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre CP_1
accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 01.07.2020 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione, nonché l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo rinnovo di CTU ed assegnata allo scrivente alla luce del provvedimento con cui questo Giudice ha
2 preso servizio presso il Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il Decreto
Presidenziale n. 50 del 2022.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento, che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n.508/88, spetta “ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
La domanda subordinata è costituita dal riconoscimento dello stato di handicap grave, che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, spetta
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte ricorrente va fatta. L'art. 445, comma 6, c.p.c., prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che
l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art.
445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto
3 sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez. VI,
Ordinanza 10.11.2016 n. 22949). E men che mai una pronuncia giudiziale “può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la
CP_ domanda di condanna dell' previdenziale alla liquidazione ed erogazione dei benefici economici inerenti all'indennità di accompagnamento formulata da parte ricorrente.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente Persona_1 nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui lo stesso risultava affetto, evidenziando la sua condizione di invalida al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, nonché persona portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, legge 104/1992. (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
In definitiva, va dichiarato che era invalido nella Persona_1 misura del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento, nonché persona portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, legge 104/1992.
Il ricorso non merita accoglimento.
In assenza di dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. c.p.c., le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014,
4 parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate.
Non può, infatti, essere ritenuta una valida dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. quella contenuta nel corpo del ricorso, poiché a firma del difensore e non della singola parte dichiarante. Né, allo stesso tempo, potrebbe darsi valore ad un'eventuale dichiarazione fatta dal beneficiario, la cui efficacia non si estenderebbe anche agli eredi.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si pongono in via definitiva a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , Parte_1
, e , nella qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi del con ricorso depositato in data 02.08.2017 nei Persona_1
CP_ confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che era invalido nella misura del 100% Persona_1 senza diritto all'indennità di accompagnamento, nonché persona portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, legge 104/1992;
- Rigetta il ricorso;
- Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell' , delle spese del CP_1
giudizio, che liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15% come per legge;
- Pone definitivamente a carico diei ricorrenti gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Patti, 14.05.2024
Il Giudice del Lavoro
5 (dott. Carmelo Proiti)
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