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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 13/08/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1064/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di TO riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1064/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28.05.2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Carducci n.3/G, rappresentato e difeso dall'Avv.Barbara Di Nicola ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in OL (PG) Via Monte Acuto n.49 presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
nata a [...] il [...] residente in [...]
Velle Cupa n.15/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Palini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti in OL (PG) Piazza Santa Angela n.3, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 luglio 2024, esponeva che aveva contratto matrimonio Parte_1 civile, celebrato a Montefalco in data 19.06.2010, con , che dall'unione erano nate due CP_1
Per_ figlie (24.11.2011) e (16.05.2017) ; che con decreto del 22.12.2021 il Tribunale di Per_2
pagina 1 di 7 TO , nell'ambito del procedimento n. 833/2021, omologava la separazione personale tra i predetti;
che da allora non vi era più stata alcuna riconciliazione;
che erano decorsi i termini di legge;
chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che , a modifica di quanto era stato stabilito in sede di separazione, venisse ridotto il contributo mensile al mantenimento per le figlie minori ad euro 220,00 mensili (euro 110,00 ciascuna ), rispetto a euro 400.00 mensili
(euro 200 cadauno) , fermo restando la misura del 50% per le spese straordinarie e l'assegnazione unicamente alla dell'assegno unico delle figlie per un importo mensile di euro 500,00; che, Pt_2 inoltre, fosse previsto che lo stesso potesse prendere e tenere con sé le figlie , anziché tutti i giorni dall'ora di pranzo fino alle 18,30 , soltanto il mercoledì dall'uscita di scuola, o comunque da ora di pranzo, alle ore 18,00, quando la madre le riprenderà con sé ; con conferma di tutte le altre statuizioni;
con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 27.11.2024 concedendo termini per la notifica a;
all'udienza fissata si costituiva aderendo alla richiesta di CP_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo , per il resto , il rigetto delle domande avanzate dal sia per quanto concerne la modifica della frequentazione padre – figlie , che per Parte_1 quanto concerne il contributo al mantenimento anzi;
sotto tale profilo , anzi, chiedeva un aumento del contributo al mantenimento ad euro 350,00 per ciascuna figlia nonché una diversa ripartizione delle spese straordinarie nel senso di attribuire a lei 30% e porre a carico del il 70% ; con Parte_1 conferma di tutte le altre statuizioni adottate in sede di separazione e con vittoria di spese e onorari di lite.
La precisava che all'epoca della separazione era stato previsto l'affidamento condiviso delle CP_1 figlie e il collocamento prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre , nel periodo scolastico
, dal lunedì al giovedì dall'uscita da scuola, fino alle 18.30 (pranzo compreso); nel periodo estivo, dal lunedì al venerdì dall'ora di pranzo, fino alle 18.30 (pranzo compreso), in quanto il padre aveva un orario di lavoro che gli permetteva di tenere con sé le bambine tutti i pomeriggi, in quanto lavorava dalle ore 6.00 alle ore 12,20 dal lunedì al sabato, con turnazioni domenicali;
che non risultava alcun fatto nuovo utile a determinare la modifica di tale frequentazione;
evidenziava , inoltre, che già da tempo il non prendeva con sé le figlie durante la settimana e, quando era capitato che le stesse Parte_1 fossero state con lui nel week end, l'orario era sempre stato ridotto dalle ore 12.30 alle ore 17.00 , anziché alle 21.00 , con la conseguenza che le richieste formulate nel presente giudizio erano solo finalizzate a formalizzare e tentare di legittimare un modus operandi ormai radicato, dettato dalla pagina 2 di 7 sostanziale perdita di interesse verso le proprie figlie e consistente nel progressivo allontanamento da parte del padre;
insisteva, pertanto, nella conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione.
Riguardo al contributo al mantenimento precisava che l'importo era stato liberamente concordato ed accettato dalle parti in sede di separazione e le condizioni economiche patrimoniali del da Parte_1 allora non erano mutate in quanto come risultava dalla dichiarazioni dei redditi prodotte il suo reddito continuava ad aggirarsi intorno ai 27.000-28.000 euro annui e cioè oltre 2.000 euro netti mensili;
che era sempre impiegato presso Valle Umbra Servizi s.p.a. con contratto a tempo indeterminato, che nel tempo non aveva subito variazioni di rilievo;
che risultava essersi trasferito presso l'abitazione della nuova compagna in OL ed aver concesso in locazione l'ex casa coniugale di sua proprietà, dalla quale percepiva un ulteriore reddito mensile di euro 480,00 ; al contrario erano peggiorate le sue condizioni in quanto aveva perso il lavoro e non era ancora riuscita a reperire una nuova occupazione;
che, pertanto, percepiva il sussidio di disoccupazione, nella misura di € 1.023,00 netti mensili;
che era titolare esclusiva di un immobile sito in Montefalco, via Giacomo Leopardi, 24, per il quale aveva contratto un mutuo fondiario pari ad € 75.000,00, tasso fisso, con rata mensile di euro 291,77 ; che tale immobile era attualmente locato per euro 400,00 mensili;
che si prendeva cura a tempo pieno delle figlie anche negli spazi riservati al padre, stante il disinteresse di quest'ultimo .
Sulla base di tali considerazioni e tenuto conto del tempo che le figlie trascorrevano con la medesima , chiedeva, un aumento del contributo al mantenimento delle figlie minori, da porre a carico del nella misura di euro 350,00 mensili ciascuna, oltre rivalutazione ISTAT, ferma la percezione Parte_1 integrale degli assegni familiari INPS in favore della madre, come già stabilito in sede di separazione;
oltre ad una differente ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del Parte_1
e del 30% a carico suo , più rispondente alle attuali condizioni economiche patrimoniali delle parti.
All'udienza del 27 novembre comparivano personalmente e Parte_1 CP_1 riportandosi ai rispettivi atti .
Il ricorrente dichiarava di corrispondere per le figlie un contributo al mantenimento mensile di euro
200 per ciascuna;
di avere già proposto alla resistente di prendere integralmente l'assegno unico e di ridurre il contributo al mantenimento , senza esito positivo, di lavorare come operatore ecologico e di guadagnare 1400.00 euro al mese;
di avere una nuova compagna con cui convive a OL in un appartamento in locazione per un canone mensile di euro 400.00 ; di non poter fare affidamento sulla compagna dal momento che la stessa lavora , con contratto a tempo determinato, in un pastificio con un reddito mensile di euro 1300.00 con il quale deve anche mantenere due figli;
di avere concesso in pagina 3 di 7 locazione la vecchia casa coniugale che era rimasta a lui in sede di separazione e di percepire un canone mensile di euro 480.00 .
La resistente dichiarava di percepire per assegno unico per euro 114.00 per entrambe le figlie, mentre in sede di separazione consensuale era previsto che percepisse integralmente gli assegni familiari;
di essere disoccupata e percepire la Naspi per circa 1100.00 euro al mese;
aggiungeva che le figlie avevano desiderio di andare e stare con il padre ma che si rifiutavano di andare nella nuova abitazione dove non erano previsti spazi per le stesse .
Con provvedimento emesso in data 29.12.2024 , ai sensi dell'art. 473 bis . 22 c.p.c., il Giudice , su accordo delle parti , confermava le condizioni della separazione in punto di affidamento , collocamento e mantenimento delle figlie minori ed inoltre stabiliva che il padre prendesse e tenesse con sé le figlie minori un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi con la madre e che in mancanza di accordo , si indicava nel mercoledi , e che le riconducesse a casa della madre dopo l'ora di cena nonché a weekend alternati con TO , nel week end di spettanza del padre, presso la nonna paterna.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
In primo luogo occorre precisare che le parti hanno raggiunto un accordo per quanto riguarda i tempi di frequentazione padre – figlie, così come riportato nel provvedimento sopra citato di questo Tribunale del
29.12.2024 . Per_ Alla luce dei diversi tempi di permanenza di ed presso il padre , rispetto a quelli concordati Per_2 in sede di separazione, risulta evidente come il maggior carico del mantenimento delle stesse sia venuto a ricadere sulla con la quale, praticamente , entrambe le figlie trascorrono quasi la totalità del CP_1 tempo andando dal padre un solo pomeriggio infrasettimanale comprensivo della cena e due week end al mese con TO presso la nonna paterna.
Già questo è un elemento nuovo ai fini della valutazione del contributo al mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario che dovrà sostenere spese molto limitate nei tempi di permanenza delle figlie presso di sé.
Sotto il profilo delle condizioni economiche patrimoniali delle parti , elemento nuovo è lo stato di disoccupazione di la quale , attualmente, può fare affidamento soltanto sulla NASPI CP_1 pagata dall'INPS per un importo di circa euro 1100.00 mensili come risulta dalla documentazione in atti.
Al contrario le condizioni economiche patrimoniali del non si sono modificate e , come Parte_1 risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, lo stesso può fare affidamento su un reddito mensile di pagina 4 di 7 circa euro 1700.00 oltre il canone di locazione di quella che era stata la casa coniugale di sua esclusiva proprietà.
Nessuna rilevanza può avere in questo contesto la circostanza del pagamento da parte sua di un canone di locazione per la casa sita in OL dove si è trasferito con la nuova compagna in quanto le scelte di vita private del singolo genitore non possono riflettersi negativamente sui figli .
Ne deriva che deve sicuramente escludersi una riduzione del contributo al mantenimento per le figlie minori posto a carico del tenuto anche conto che la determinazione del relativo importo era Parte_1 stato frutto di un accordo raggiunto tra le parti in sede di separazione nella previsione anche che il padre avrebbe preso e tenuto con sé entrambe le figlie tutti i giorni includendo il pranzo .
Per quanto attiene l'assegno unico, lo stesso deve continuare ad essere percepito dalla come , CP_1
d'altro canto, era stato previsto in sede di separazione per gli assegni familiari , se pure raggiunge un importo maggiore rispetto a questi ultimi;
ciò in quanto , avendo quale finalità, un sussidio proprio riferito alle esigenze dei figli , deve necessariamente andare a quel genitore che si occupa di tali esigenze nella quotidianità .
La percezione, comunque, dell'intero assegno unico dell'importo di euro 467.00 mensili va , comunque, a compensare quell'aumento del contributo al mantenimento richiesto dalla in CP_1 considerazione , da un lato, ai maggiori tempi di permanenza delle figlie con la stessa, dall'altro le sue peggiorate condizioni economiche patrimoniali .
Ed, infatti, tenuto conto di un contributo mensile complessive per entrambe le figlie di euro 400.00 , la può fare affidamento per le esigenze delle stesse su un importo totale mensile di euro 867.00 , CP_1 adeguato, al momento , con riguardo alla generale situazione di entrambi i genitori .
Per quanto attiene le spese straordinarie , in considerazione delle peggiorate condizioni reddituali e patrimoniali della rispetto ai tempi della separazione , vi sono i presupposti per una CP_1 rimodulazione delle stesse ponendone il 60% a carico del e il 30% a carico della predetta Parte_1
CP_1
Stante la soccombenza reciproca delle parti, sussistono giusti motivi epr compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa e rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 19.6.2010
pagina 5 di 7 tra e registrato presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Parte_1 CP_1
Montefalco ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Montefalco di procedere alla trascrizione dell a presente sentenza;
Per_ DISPONE che prenda con sé le figlie minori e un pomeriggio Parte_1 Per_2 infrasettimanale da concordarsi con la madre e in mancanza di accordo , il mercoledi pomeriggio , dopo la scuola e nel periodo estivo alle ore 15.00 , riportandole a casa della madre dopo l'ora di cena nonché a weekend alternati dal sabato all'uscita da scuola e nel periodo estivo dalle opre 15.00 fino alla domenica alle ore 18.00 con TO , nel week end di spettanza del padre, presso la nonna paterna ,
RIGETTA la domanda svolta da di riduzione del contributo al mantenimento delle Parte_1 figlie minori;
RIGETTA la domanda svolta da di aumento del contributo al mantenimento per le figlie CP_1 minori;
Per_ DISPONE che l'assegno unico per le figlie e venga percepito interamente da Per_2 [...]
; CP_1
CONFERMA nel resto le statuizioni di cui al decreto di omologa della separazione del 22.12.2021 ; compensa le spese tra le parti.
TO 4.8.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 6 di 7
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di TO riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1064/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 28.05.2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Carducci n.3/G, rappresentato e difeso dall'Avv.Barbara Di Nicola ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in OL (PG) Via Monte Acuto n.49 presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
nata a [...] il [...] residente in [...]
Velle Cupa n.15/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Palini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti in OL (PG) Piazza Santa Angela n.3, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 luglio 2024, esponeva che aveva contratto matrimonio Parte_1 civile, celebrato a Montefalco in data 19.06.2010, con , che dall'unione erano nate due CP_1
Per_ figlie (24.11.2011) e (16.05.2017) ; che con decreto del 22.12.2021 il Tribunale di Per_2
pagina 1 di 7 TO , nell'ambito del procedimento n. 833/2021, omologava la separazione personale tra i predetti;
che da allora non vi era più stata alcuna riconciliazione;
che erano decorsi i termini di legge;
chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che , a modifica di quanto era stato stabilito in sede di separazione, venisse ridotto il contributo mensile al mantenimento per le figlie minori ad euro 220,00 mensili (euro 110,00 ciascuna ), rispetto a euro 400.00 mensili
(euro 200 cadauno) , fermo restando la misura del 50% per le spese straordinarie e l'assegnazione unicamente alla dell'assegno unico delle figlie per un importo mensile di euro 500,00; che, Pt_2 inoltre, fosse previsto che lo stesso potesse prendere e tenere con sé le figlie , anziché tutti i giorni dall'ora di pranzo fino alle 18,30 , soltanto il mercoledì dall'uscita di scuola, o comunque da ora di pranzo, alle ore 18,00, quando la madre le riprenderà con sé ; con conferma di tutte le altre statuizioni;
con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 27.11.2024 concedendo termini per la notifica a;
all'udienza fissata si costituiva aderendo alla richiesta di CP_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo , per il resto , il rigetto delle domande avanzate dal sia per quanto concerne la modifica della frequentazione padre – figlie , che per Parte_1 quanto concerne il contributo al mantenimento anzi;
sotto tale profilo , anzi, chiedeva un aumento del contributo al mantenimento ad euro 350,00 per ciascuna figlia nonché una diversa ripartizione delle spese straordinarie nel senso di attribuire a lei 30% e porre a carico del il 70% ; con Parte_1 conferma di tutte le altre statuizioni adottate in sede di separazione e con vittoria di spese e onorari di lite.
La precisava che all'epoca della separazione era stato previsto l'affidamento condiviso delle CP_1 figlie e il collocamento prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre , nel periodo scolastico
, dal lunedì al giovedì dall'uscita da scuola, fino alle 18.30 (pranzo compreso); nel periodo estivo, dal lunedì al venerdì dall'ora di pranzo, fino alle 18.30 (pranzo compreso), in quanto il padre aveva un orario di lavoro che gli permetteva di tenere con sé le bambine tutti i pomeriggi, in quanto lavorava dalle ore 6.00 alle ore 12,20 dal lunedì al sabato, con turnazioni domenicali;
che non risultava alcun fatto nuovo utile a determinare la modifica di tale frequentazione;
evidenziava , inoltre, che già da tempo il non prendeva con sé le figlie durante la settimana e, quando era capitato che le stesse Parte_1 fossero state con lui nel week end, l'orario era sempre stato ridotto dalle ore 12.30 alle ore 17.00 , anziché alle 21.00 , con la conseguenza che le richieste formulate nel presente giudizio erano solo finalizzate a formalizzare e tentare di legittimare un modus operandi ormai radicato, dettato dalla pagina 2 di 7 sostanziale perdita di interesse verso le proprie figlie e consistente nel progressivo allontanamento da parte del padre;
insisteva, pertanto, nella conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione.
Riguardo al contributo al mantenimento precisava che l'importo era stato liberamente concordato ed accettato dalle parti in sede di separazione e le condizioni economiche patrimoniali del da Parte_1 allora non erano mutate in quanto come risultava dalla dichiarazioni dei redditi prodotte il suo reddito continuava ad aggirarsi intorno ai 27.000-28.000 euro annui e cioè oltre 2.000 euro netti mensili;
che era sempre impiegato presso Valle Umbra Servizi s.p.a. con contratto a tempo indeterminato, che nel tempo non aveva subito variazioni di rilievo;
che risultava essersi trasferito presso l'abitazione della nuova compagna in OL ed aver concesso in locazione l'ex casa coniugale di sua proprietà, dalla quale percepiva un ulteriore reddito mensile di euro 480,00 ; al contrario erano peggiorate le sue condizioni in quanto aveva perso il lavoro e non era ancora riuscita a reperire una nuova occupazione;
che, pertanto, percepiva il sussidio di disoccupazione, nella misura di € 1.023,00 netti mensili;
che era titolare esclusiva di un immobile sito in Montefalco, via Giacomo Leopardi, 24, per il quale aveva contratto un mutuo fondiario pari ad € 75.000,00, tasso fisso, con rata mensile di euro 291,77 ; che tale immobile era attualmente locato per euro 400,00 mensili;
che si prendeva cura a tempo pieno delle figlie anche negli spazi riservati al padre, stante il disinteresse di quest'ultimo .
Sulla base di tali considerazioni e tenuto conto del tempo che le figlie trascorrevano con la medesima , chiedeva, un aumento del contributo al mantenimento delle figlie minori, da porre a carico del nella misura di euro 350,00 mensili ciascuna, oltre rivalutazione ISTAT, ferma la percezione Parte_1 integrale degli assegni familiari INPS in favore della madre, come già stabilito in sede di separazione;
oltre ad una differente ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del Parte_1
e del 30% a carico suo , più rispondente alle attuali condizioni economiche patrimoniali delle parti.
All'udienza del 27 novembre comparivano personalmente e Parte_1 CP_1 riportandosi ai rispettivi atti .
Il ricorrente dichiarava di corrispondere per le figlie un contributo al mantenimento mensile di euro
200 per ciascuna;
di avere già proposto alla resistente di prendere integralmente l'assegno unico e di ridurre il contributo al mantenimento , senza esito positivo, di lavorare come operatore ecologico e di guadagnare 1400.00 euro al mese;
di avere una nuova compagna con cui convive a OL in un appartamento in locazione per un canone mensile di euro 400.00 ; di non poter fare affidamento sulla compagna dal momento che la stessa lavora , con contratto a tempo determinato, in un pastificio con un reddito mensile di euro 1300.00 con il quale deve anche mantenere due figli;
di avere concesso in pagina 3 di 7 locazione la vecchia casa coniugale che era rimasta a lui in sede di separazione e di percepire un canone mensile di euro 480.00 .
La resistente dichiarava di percepire per assegno unico per euro 114.00 per entrambe le figlie, mentre in sede di separazione consensuale era previsto che percepisse integralmente gli assegni familiari;
di essere disoccupata e percepire la Naspi per circa 1100.00 euro al mese;
aggiungeva che le figlie avevano desiderio di andare e stare con il padre ma che si rifiutavano di andare nella nuova abitazione dove non erano previsti spazi per le stesse .
Con provvedimento emesso in data 29.12.2024 , ai sensi dell'art. 473 bis . 22 c.p.c., il Giudice , su accordo delle parti , confermava le condizioni della separazione in punto di affidamento , collocamento e mantenimento delle figlie minori ed inoltre stabiliva che il padre prendesse e tenesse con sé le figlie minori un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi con la madre e che in mancanza di accordo , si indicava nel mercoledi , e che le riconducesse a casa della madre dopo l'ora di cena nonché a weekend alternati con TO , nel week end di spettanza del padre, presso la nonna paterna.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
In primo luogo occorre precisare che le parti hanno raggiunto un accordo per quanto riguarda i tempi di frequentazione padre – figlie, così come riportato nel provvedimento sopra citato di questo Tribunale del
29.12.2024 . Per_ Alla luce dei diversi tempi di permanenza di ed presso il padre , rispetto a quelli concordati Per_2 in sede di separazione, risulta evidente come il maggior carico del mantenimento delle stesse sia venuto a ricadere sulla con la quale, praticamente , entrambe le figlie trascorrono quasi la totalità del CP_1 tempo andando dal padre un solo pomeriggio infrasettimanale comprensivo della cena e due week end al mese con TO presso la nonna paterna.
Già questo è un elemento nuovo ai fini della valutazione del contributo al mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario che dovrà sostenere spese molto limitate nei tempi di permanenza delle figlie presso di sé.
Sotto il profilo delle condizioni economiche patrimoniali delle parti , elemento nuovo è lo stato di disoccupazione di la quale , attualmente, può fare affidamento soltanto sulla NASPI CP_1 pagata dall'INPS per un importo di circa euro 1100.00 mensili come risulta dalla documentazione in atti.
Al contrario le condizioni economiche patrimoniali del non si sono modificate e , come Parte_1 risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, lo stesso può fare affidamento su un reddito mensile di pagina 4 di 7 circa euro 1700.00 oltre il canone di locazione di quella che era stata la casa coniugale di sua esclusiva proprietà.
Nessuna rilevanza può avere in questo contesto la circostanza del pagamento da parte sua di un canone di locazione per la casa sita in OL dove si è trasferito con la nuova compagna in quanto le scelte di vita private del singolo genitore non possono riflettersi negativamente sui figli .
Ne deriva che deve sicuramente escludersi una riduzione del contributo al mantenimento per le figlie minori posto a carico del tenuto anche conto che la determinazione del relativo importo era Parte_1 stato frutto di un accordo raggiunto tra le parti in sede di separazione nella previsione anche che il padre avrebbe preso e tenuto con sé entrambe le figlie tutti i giorni includendo il pranzo .
Per quanto attiene l'assegno unico, lo stesso deve continuare ad essere percepito dalla come , CP_1
d'altro canto, era stato previsto in sede di separazione per gli assegni familiari , se pure raggiunge un importo maggiore rispetto a questi ultimi;
ciò in quanto , avendo quale finalità, un sussidio proprio riferito alle esigenze dei figli , deve necessariamente andare a quel genitore che si occupa di tali esigenze nella quotidianità .
La percezione, comunque, dell'intero assegno unico dell'importo di euro 467.00 mensili va , comunque, a compensare quell'aumento del contributo al mantenimento richiesto dalla in CP_1 considerazione , da un lato, ai maggiori tempi di permanenza delle figlie con la stessa, dall'altro le sue peggiorate condizioni economiche patrimoniali .
Ed, infatti, tenuto conto di un contributo mensile complessive per entrambe le figlie di euro 400.00 , la può fare affidamento per le esigenze delle stesse su un importo totale mensile di euro 867.00 , CP_1 adeguato, al momento , con riguardo alla generale situazione di entrambi i genitori .
Per quanto attiene le spese straordinarie , in considerazione delle peggiorate condizioni reddituali e patrimoniali della rispetto ai tempi della separazione , vi sono i presupposti per una CP_1 rimodulazione delle stesse ponendone il 60% a carico del e il 30% a carico della predetta Parte_1
CP_1
Stante la soccombenza reciproca delle parti, sussistono giusti motivi epr compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa e rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 19.6.2010
pagina 5 di 7 tra e registrato presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Parte_1 CP_1
Montefalco ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Montefalco di procedere alla trascrizione dell a presente sentenza;
Per_ DISPONE che prenda con sé le figlie minori e un pomeriggio Parte_1 Per_2 infrasettimanale da concordarsi con la madre e in mancanza di accordo , il mercoledi pomeriggio , dopo la scuola e nel periodo estivo alle ore 15.00 , riportandole a casa della madre dopo l'ora di cena nonché a weekend alternati dal sabato all'uscita da scuola e nel periodo estivo dalle opre 15.00 fino alla domenica alle ore 18.00 con TO , nel week end di spettanza del padre, presso la nonna paterna ,
RIGETTA la domanda svolta da di riduzione del contributo al mantenimento delle Parte_1 figlie minori;
RIGETTA la domanda svolta da di aumento del contributo al mantenimento per le figlie CP_1 minori;
Per_ DISPONE che l'assegno unico per le figlie e venga percepito interamente da Per_2 [...]
; CP_1
CONFERMA nel resto le statuizioni di cui al decreto di omologa della separazione del 22.12.2021 ; compensa le spese tra le parti.
TO 4.8.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
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