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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/11/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2312/2024
Verbale di Udienza
Oggi 27 novembre 2025, alle ore 12,30, dinanzi al Giudice dott.ssa Carmen Misasi sono comparsi i procuratori delle parti.
Il giudice, disposto il mutamento del rito ex artt. 447 bis e 426 c.p.c., invita le parti alla discussione della causa.
Le parti discutono la causa riportandosi agli atti rispettivi e chiedendo l'accoglimento delle richieste ivi formulate.
All'esito il giudice decide la causa come da provvedimento che segue, di cui viene data contestuale lettura.
L'assistente giudiziario (dott. Andrea Ferretti)
Il giudice (dott. Carmen Misasi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2312/2024, trattenuta in decisione in data 25.9.2025 e decisa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione ex art. 429 e 447 bis c.p.c., promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Martina Parte_1 C.F._1
Vetere
Attrice in riassunzione contro
- in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Gaspare Aiello
e pagina 1 di 4 – in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore –rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina Citrigno
Convenuti in riassunzione
OGGETTO: SS GI TE -Decadenza -
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
A seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal TAR di Catanzaro con sentenza n.
1196/2024 del 22/07/2024, ha convenuto in riassunzione dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il e l' onde chiedere l'annullamento del provvedimento reso Controparte_1 CP_3 dall'amministrazione comunale in data 7.4.2023 con n. 8915, con il quale è stata dichiarata la sua decadenza dall'assegnazione di alloggio ex art. 47 L.R.n. 32/96 e di ogni altro atto connesso per CP_4 presupposizione e/o consequenzialità ed, in particolare, della comunicazione di avvio procedimento ai sensi della l. 241/90 di diffida al rilascio dell'alloggio ex art. 52 L.R. n. 32/96 – c.u. 14097 – prot. n.
0020342 del 25.10.2022, notificata il 17/05/2023.
Il e l'TE hanno resistito alla domanda chiedendone la reiezione. Controparte_1
Disposto il mutamento del rito ex art. ex art. 426 c.p.c., vertendosi in materia di rapporto di locazione, la causa, istruita in via documentale, è stata decisa mediante lettura del provvedimento.
******************
La ricorrente ha in primo luogo denunciato l'illegittimità della declaratoria di decadenza per violazione dell'art. 47 lett. B della L.R. n. 32 del 1996, lamentando che l'amministrazione ha ritenuto la ricorrenza dell'ipotesi ivi contemplata “ seppur la mancata occupazione e custodia dell'alloggio sia dovuta a circostanze antigiuridiche e penalmente rilevanti, estranee alla volontà della ricorrente, e tutte note sia all'ente gestore sia al sindaco in quanto tempestivamente denunziate e/o per cognizione diretta
….ovverosia a causa dell'occupazione abusiva dell'immobile ad opera dei coniugi Parte_2 ed ”. CP_5
La contestazione non risulta fondata, considerato che il venir meno della stabile abitazione dell'alloggio, espressamente previsto come causa di decadenza dalla norma sopra richiamata, risale ad epoca assai precedente alla occupazione dell'immobile da parte dei signori avvenuta Parte_3 nel marzo 2021.
Di ciò vi è puntuale evidenza, considerato che costituiscono fatti dedotti e non adeguatamente contestati sia la residenza effettiva dell'attrice in via Allende 2 del Comune di sia la CP_1 circostanza che l'alloggio oggetto di causa non era fruibile come abitazione ben prima CP_3
pagina 2 di 4 dell'occupazione da parte dei coniugi in quanto sfornito di energia elettrica sin dal 2019, a CP_5 seguito di cessazione dell'utenza da parte della stessa , e di acqua potabile, per come appurato Parte_1 dai Carabinieri di in data 10.3.2021 (cfr. verbale informativa al PM all.n. 13 fasc. parte CP_1 attrice); né rilevano l'esito e le emergenze del procedimento possessorio intentato dalla ai Parte_1 danni degli occupanti, considerato che la tutela interdittale accordata all'attrice in quella sede ha trovato fondamento nell'accertamento, sufficiente ai fini della chiesta reintegra nella detenzione qualificata, della sussistenza, allora, di idoneo titolo (incontroverso tra le parti in causa ed all'epoca non interessato dalla declaratoria oggi opposta) e della permanenza del rapporto detentivo solo animo in ragione della mantenuta disponibilità dell'accesso all'immobile, assicurata dal possesso delle chiavi, e del riscontro di sporadiche attività di pulizia e controllo per il tramite di terzi, circostanze che non possono invece essere utilmente invocate nel presente giudizio, dovendosi qui verificare la ben diversa persistenza della stabile abitazione dell'unità immobiliare ex art. 47 lett. b) L.R. n.32/96.
L'accertamento della ricorrenza di causa idonea a giustificare la risoluzione del contratto locativo e la sua certa riconducibilità al paradigma dell'art. 47 lett. b) l.r. 32/1996 esimono il Tribunale dall'esame delle contestazioni formali sollevate dall'opponente.
Ciò è a dirsi anche per la censura di omessa preventiva comunicazione di diffida alla regolarizzazione della voltura del contratto locativo, in quanto riferita ad irregolarità assorbita dal prevalente inadempimento contestato alla conduttrice ai sensi della norma richiamata, sufficiente a supportare la declaratoria di decadenza.
Va infine esclusa la illegittimità del provvedimento decadenziale per eccesso di potere ed incongruenza della motivazione, considerato che, a dispetto di quanto assunto da parte attrice, la comunicazione dell' del 13.1.2023 non illustra affatto la volontà dell'ente di assegnare l'unità immobiliare CP_3 oggetto di causa ai sig. ivi dandosi esclusivamente atto della domanda di cambio Parte_4 alloggio inoltrata dall' CP_5
La peculiare natura della vertenza e delle questioni interpretative connesse giustifica però la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; compensa le spese di lite.
Cosenza, 27 novembre 2025
Il Giudice (dott. Carmen Misasi) pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
Verbale di Udienza
Oggi 27 novembre 2025, alle ore 12,30, dinanzi al Giudice dott.ssa Carmen Misasi sono comparsi i procuratori delle parti.
Il giudice, disposto il mutamento del rito ex artt. 447 bis e 426 c.p.c., invita le parti alla discussione della causa.
Le parti discutono la causa riportandosi agli atti rispettivi e chiedendo l'accoglimento delle richieste ivi formulate.
All'esito il giudice decide la causa come da provvedimento che segue, di cui viene data contestuale lettura.
L'assistente giudiziario (dott. Andrea Ferretti)
Il giudice (dott. Carmen Misasi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2312/2024, trattenuta in decisione in data 25.9.2025 e decisa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione ex art. 429 e 447 bis c.p.c., promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Martina Parte_1 C.F._1
Vetere
Attrice in riassunzione contro
- in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Gaspare Aiello
e pagina 1 di 4 – in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore –rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina Citrigno
Convenuti in riassunzione
OGGETTO: SS GI TE -Decadenza -
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
A seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal TAR di Catanzaro con sentenza n.
1196/2024 del 22/07/2024, ha convenuto in riassunzione dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il e l' onde chiedere l'annullamento del provvedimento reso Controparte_1 CP_3 dall'amministrazione comunale in data 7.4.2023 con n. 8915, con il quale è stata dichiarata la sua decadenza dall'assegnazione di alloggio ex art. 47 L.R.n. 32/96 e di ogni altro atto connesso per CP_4 presupposizione e/o consequenzialità ed, in particolare, della comunicazione di avvio procedimento ai sensi della l. 241/90 di diffida al rilascio dell'alloggio ex art. 52 L.R. n. 32/96 – c.u. 14097 – prot. n.
0020342 del 25.10.2022, notificata il 17/05/2023.
Il e l'TE hanno resistito alla domanda chiedendone la reiezione. Controparte_1
Disposto il mutamento del rito ex art. ex art. 426 c.p.c., vertendosi in materia di rapporto di locazione, la causa, istruita in via documentale, è stata decisa mediante lettura del provvedimento.
******************
La ricorrente ha in primo luogo denunciato l'illegittimità della declaratoria di decadenza per violazione dell'art. 47 lett. B della L.R. n. 32 del 1996, lamentando che l'amministrazione ha ritenuto la ricorrenza dell'ipotesi ivi contemplata “ seppur la mancata occupazione e custodia dell'alloggio sia dovuta a circostanze antigiuridiche e penalmente rilevanti, estranee alla volontà della ricorrente, e tutte note sia all'ente gestore sia al sindaco in quanto tempestivamente denunziate e/o per cognizione diretta
….ovverosia a causa dell'occupazione abusiva dell'immobile ad opera dei coniugi Parte_2 ed ”. CP_5
La contestazione non risulta fondata, considerato che il venir meno della stabile abitazione dell'alloggio, espressamente previsto come causa di decadenza dalla norma sopra richiamata, risale ad epoca assai precedente alla occupazione dell'immobile da parte dei signori avvenuta Parte_3 nel marzo 2021.
Di ciò vi è puntuale evidenza, considerato che costituiscono fatti dedotti e non adeguatamente contestati sia la residenza effettiva dell'attrice in via Allende 2 del Comune di sia la CP_1 circostanza che l'alloggio oggetto di causa non era fruibile come abitazione ben prima CP_3
pagina 2 di 4 dell'occupazione da parte dei coniugi in quanto sfornito di energia elettrica sin dal 2019, a CP_5 seguito di cessazione dell'utenza da parte della stessa , e di acqua potabile, per come appurato Parte_1 dai Carabinieri di in data 10.3.2021 (cfr. verbale informativa al PM all.n. 13 fasc. parte CP_1 attrice); né rilevano l'esito e le emergenze del procedimento possessorio intentato dalla ai Parte_1 danni degli occupanti, considerato che la tutela interdittale accordata all'attrice in quella sede ha trovato fondamento nell'accertamento, sufficiente ai fini della chiesta reintegra nella detenzione qualificata, della sussistenza, allora, di idoneo titolo (incontroverso tra le parti in causa ed all'epoca non interessato dalla declaratoria oggi opposta) e della permanenza del rapporto detentivo solo animo in ragione della mantenuta disponibilità dell'accesso all'immobile, assicurata dal possesso delle chiavi, e del riscontro di sporadiche attività di pulizia e controllo per il tramite di terzi, circostanze che non possono invece essere utilmente invocate nel presente giudizio, dovendosi qui verificare la ben diversa persistenza della stabile abitazione dell'unità immobiliare ex art. 47 lett. b) L.R. n.32/96.
L'accertamento della ricorrenza di causa idonea a giustificare la risoluzione del contratto locativo e la sua certa riconducibilità al paradigma dell'art. 47 lett. b) l.r. 32/1996 esimono il Tribunale dall'esame delle contestazioni formali sollevate dall'opponente.
Ciò è a dirsi anche per la censura di omessa preventiva comunicazione di diffida alla regolarizzazione della voltura del contratto locativo, in quanto riferita ad irregolarità assorbita dal prevalente inadempimento contestato alla conduttrice ai sensi della norma richiamata, sufficiente a supportare la declaratoria di decadenza.
Va infine esclusa la illegittimità del provvedimento decadenziale per eccesso di potere ed incongruenza della motivazione, considerato che, a dispetto di quanto assunto da parte attrice, la comunicazione dell' del 13.1.2023 non illustra affatto la volontà dell'ente di assegnare l'unità immobiliare CP_3 oggetto di causa ai sig. ivi dandosi esclusivamente atto della domanda di cambio Parte_4 alloggio inoltrata dall' CP_5
La peculiare natura della vertenza e delle questioni interpretative connesse giustifica però la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; compensa le spese di lite.
Cosenza, 27 novembre 2025
Il Giudice (dott. Carmen Misasi) pagina 3 di 4 pagina 4 di 4