TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/09/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. n. 1117/2024
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 1117/ 2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARAPELLE ROBERTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo come da delega in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Cont
(Dirigente ) e dai dottori , e CP_2 Controparte_4 CP_5
(funzionari e dipendenti del ), legalmente domiciliato Controparte_6 CP_1 presso l' di , in Via Coazze, n. 18 come da Controparte_7 CP_1 memoria difensiva;
RESISTENTE
-
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile – area Lavoro
Con ricorso depositato in data 16.07.2024, la signora ha Parte_1 convenuto in giudizio il , affermando di essere Controparte_1 docente assunta a tempo determinato dall'as 2019/2020 all'as 2020/2021; di non aver usufruito dell'erogazione della somma di euro 500 annui di cui all'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM del 23.09.2015, finalizzati
1 R.g. Lav. n. 1117/2024
all'acquisito di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. Carta elettronica del docente) in quanto assunta a tempo determinato.
Tanto esposto in fatto, la ricorrente ha affermato in diritto l'illegittimità dell'esclusione del personale docente non di ruolo dai destinatari del suddetto beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 e pertanto ha chiesto al giudice di accertare il suo diritto alla “carta del docente” per gli aa.ss. sopraindicati e Cont conseguentemente di condannare il alla corresponsione del suddetto beneficio.
Si è costituito in giudizio il mediante il Controparte_1 deposito di una memoria difensiva con cui ha eccepito la prescrizione con riferimento all'a.s. 2019/2020 e chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
***
In fatto, è pacifico oltreché documentale che la ricorrente ha stipulato i seguenti contratti a tempo determinato con l'amministrazione convenuta: nel corso dell'a.s. 2019/2020, contratto a tempo determinato dal 5.09.2019 al
31.08.2020 presso l'I.C. Ciriè II;
nel corso dell'a.s. 2020/2021, contratto a tempo determinato dal 17.09.2020 al
31.08.2021 presso l'I.C. Lanzo.
L'art. 1, commi 121 – 124, della Legge n. 107/2015 prevede che: «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea CP_8 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
2 R.g. Lav. n. 1117/2024
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e CP_8 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le CP_8 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.»
L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, stabilisce che: «1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile. … 4. La
Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il CP_8 disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.»
3 R.g. Lav. n. 1117/2024
La parte ricorrente ha affermato che la soprariportata normativa si porrebbe in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70.
Ciò posto, la questione è stata affrontata dal Consiglio di Stato con la sentenza n.
1842/2022 e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza
18.5.2022 causa C-450/2021, entrambi pronunciatisi in senso favorevole alla ricorrente.
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato come la scelta del di CP_1 escludere il personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della “carta del docente” riconosciuto ai soli docenti immessi in ruolo si ponga in contrasto con i principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. e dunque con i precetti degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione. Pertanto, il giudice amministrativo in accoglimento del ricorso ha annullato la nota del n. 15219 del 15 CP_8 ottobre 2015 e il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della “carta elettronica del docente”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pronunciatasi a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Vercelli, ha affermato che l'indennità in esame rientra tra le “condizioni di impiego” che, sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e ha concluso affermando che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
4 R.g. Lav. n. 1117/2024
professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., ha chiarito che (cfr. sent. n. 29961/2023) “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza 2023 o, se
5 R.g. Lav. n. 1117/2024
posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Ebbene, facendo applicazione dei summenzionati principi al caso di specie, la domanda della ricorrente deve senz'altro trovare accoglimento atteso che è pacifico e comunque documentale che ella si trova attualmente in servizio alle dipendenze del convenuto in forza di contratto a tempo determinato e che nel corso CP_1 degli anni scolastici oggetto di causa ha stipulato con l'amministrazione convenuta contratti a tempo determinato per supplenze ex art. 4, commi 1 e 2, Legge n.
124/1999. Cont Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dal con riferimento all'a.s. 2019/20, si osserva che il dies a quo di decorrenza va individuato nel giorno
30.11.2019, data a partire dalla quale i docenti avrebbero potuto registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla normativa in materia. Ne consegue dunque che alla data del deposito del presente ricorso (16.07.2024) il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso e pertanto l'eccezione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, applicando lo scaglione per le controversie in materia di lavoro dal valore compreso fino a
1.000,00 euro, omessa la fase istruttoria poiché non svolta e tenuto conto della serialità del contenzioso. Va infine accolta la domanda di distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. formulata dal difensore di parte ricorrente.
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente di cui all'art. 1 Legge n. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21;
- condanna il ad erogare il suddetto beneficio;
CP_1
6 R.g. Lav. n. 1117/2024
- condanna il convenuto a rimborsare al ricorrente le spese di lite CP_1 sostenute nel presente giudizio che liquida in euro 600,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa e rimborso del c.u., con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ivrea, 18/09/2025
Il giudice del Lavoro
Dott.ssa Federica Fabaro
7
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 1117/ 2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARAPELLE ROBERTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo come da delega in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Cont
(Dirigente ) e dai dottori , e CP_2 Controparte_4 CP_5
(funzionari e dipendenti del ), legalmente domiciliato Controparte_6 CP_1 presso l' di , in Via Coazze, n. 18 come da Controparte_7 CP_1 memoria difensiva;
RESISTENTE
-
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile – area Lavoro
Con ricorso depositato in data 16.07.2024, la signora ha Parte_1 convenuto in giudizio il , affermando di essere Controparte_1 docente assunta a tempo determinato dall'as 2019/2020 all'as 2020/2021; di non aver usufruito dell'erogazione della somma di euro 500 annui di cui all'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM del 23.09.2015, finalizzati
1 R.g. Lav. n. 1117/2024
all'acquisito di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. Carta elettronica del docente) in quanto assunta a tempo determinato.
Tanto esposto in fatto, la ricorrente ha affermato in diritto l'illegittimità dell'esclusione del personale docente non di ruolo dai destinatari del suddetto beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 e pertanto ha chiesto al giudice di accertare il suo diritto alla “carta del docente” per gli aa.ss. sopraindicati e Cont conseguentemente di condannare il alla corresponsione del suddetto beneficio.
Si è costituito in giudizio il mediante il Controparte_1 deposito di una memoria difensiva con cui ha eccepito la prescrizione con riferimento all'a.s. 2019/2020 e chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
***
In fatto, è pacifico oltreché documentale che la ricorrente ha stipulato i seguenti contratti a tempo determinato con l'amministrazione convenuta: nel corso dell'a.s. 2019/2020, contratto a tempo determinato dal 5.09.2019 al
31.08.2020 presso l'I.C. Ciriè II;
nel corso dell'a.s. 2020/2021, contratto a tempo determinato dal 17.09.2020 al
31.08.2021 presso l'I.C. Lanzo.
L'art. 1, commi 121 – 124, della Legge n. 107/2015 prevede che: «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea CP_8 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
2 R.g. Lav. n. 1117/2024
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e CP_8 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le CP_8 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.»
L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, stabilisce che: «1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile. … 4. La
Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il CP_8 disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.»
3 R.g. Lav. n. 1117/2024
La parte ricorrente ha affermato che la soprariportata normativa si porrebbe in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70.
Ciò posto, la questione è stata affrontata dal Consiglio di Stato con la sentenza n.
1842/2022 e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza
18.5.2022 causa C-450/2021, entrambi pronunciatisi in senso favorevole alla ricorrente.
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato come la scelta del di CP_1 escludere il personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della “carta del docente” riconosciuto ai soli docenti immessi in ruolo si ponga in contrasto con i principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. e dunque con i precetti degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione. Pertanto, il giudice amministrativo in accoglimento del ricorso ha annullato la nota del n. 15219 del 15 CP_8 ottobre 2015 e il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della “carta elettronica del docente”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pronunciatasi a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Vercelli, ha affermato che l'indennità in esame rientra tra le “condizioni di impiego” che, sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e ha concluso affermando che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
4 R.g. Lav. n. 1117/2024
professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., ha chiarito che (cfr. sent. n. 29961/2023) “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza 2023 o, se
5 R.g. Lav. n. 1117/2024
posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Ebbene, facendo applicazione dei summenzionati principi al caso di specie, la domanda della ricorrente deve senz'altro trovare accoglimento atteso che è pacifico e comunque documentale che ella si trova attualmente in servizio alle dipendenze del convenuto in forza di contratto a tempo determinato e che nel corso CP_1 degli anni scolastici oggetto di causa ha stipulato con l'amministrazione convenuta contratti a tempo determinato per supplenze ex art. 4, commi 1 e 2, Legge n.
124/1999. Cont Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dal con riferimento all'a.s. 2019/20, si osserva che il dies a quo di decorrenza va individuato nel giorno
30.11.2019, data a partire dalla quale i docenti avrebbero potuto registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla normativa in materia. Ne consegue dunque che alla data del deposito del presente ricorso (16.07.2024) il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso e pertanto l'eccezione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, applicando lo scaglione per le controversie in materia di lavoro dal valore compreso fino a
1.000,00 euro, omessa la fase istruttoria poiché non svolta e tenuto conto della serialità del contenzioso. Va infine accolta la domanda di distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. formulata dal difensore di parte ricorrente.
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente di cui all'art. 1 Legge n. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21;
- condanna il ad erogare il suddetto beneficio;
CP_1
6 R.g. Lav. n. 1117/2024
- condanna il convenuto a rimborsare al ricorrente le spese di lite CP_1 sostenute nel presente giudizio che liquida in euro 600,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa e rimborso del c.u., con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ivrea, 18/09/2025
Il giudice del Lavoro
Dott.ssa Federica Fabaro
7