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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/08/2025, n. 3772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3772 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16854/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vitro' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 16854/2023 promossa da:
(C.F./P.I. , con l'Avv. Andrea Parte_1 P.IVA_1
Tarallo e domiciliata in Torino, Via San Francesco d'Assisi nr. 24, presso lo stesso difensore
Ricorrente contro
C.F./P.I. – già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, con l'Avv. Paola Balla
[...]
Convenuta
E contro
(C.F./P.I. ), CP_3 P.IVA_3
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. titolare della Impresa Individuale Rei Edoardo Parte_3 C.F._2
(P.IVA ) P.IVA_4
Tutti con l'Avv. Luisella Greppi ed elettivamente domiciliati in Torino, Via Casalis, 4, presso lo stesso difensore
Convenuti
E contro
Controparte_4
(C.F./P.I. ) e P.IVA_5
Controparte_5
(C.F./P.I. ,
[...] P.IVA_6 pagina 1 di 22 entrambe con gli Avv.ti Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Andrea Ruggeri, domiciliata in
Torino, C.so Vittorio Emanuele II, nr. 92, presso gli stessi difensori
Convenute
OGGETTO: arricchimento senza causa
Conclusioni delle parti
Parte attrice
“Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie di rito, NEL MERITO: accertato e dichiarato che i convenuti, per le ragioni e i motivi esposti nella parte in fatto e in quella in diritto, hanno realizzato un indebito arricchimento a detrimento della Società Parte_1 dichiarare tenuti e condannare i convenuti al pagamento della somma totale di € 57.211,95 o veriore determinanda in corso di causa, così come risultante dal conteggio effettuato nella parte in fatto, nell'ammontare pro quota così determinato: Cooperativa ” 11,79% € 5.970,51, Controparte_4 CP_3
15,73% € 7.965,74, 13,74% € 6.958,00, (*) 10,50% €
[...] Parte_4 Controparte_6
471,38 – rapporto processuale estinto a seguito di rinuncia], 2,00% € 1.012,81, Parte_2
Cooperativa ” 29,47% € 14.923,75, 16,77% € 8.492,41(*) CP_5 Controparte_2 escludendo dal totale la somma di € 4.845,87 già percepita dalla nel CP_4 Parte_1
2021. Dichiarare altresì tenuta e condannare, per le ragioni illustrate nella precedente narrativa in fatto e in diritto, la al pagamento – in favore della Società Controparte_7 Parte_1
– della somma di € 6.571,48 indebitamente pagata dalla società odierna ricorrente e richiesta
[...] quale differenza dei premi assicurativi effettivamente versati e quelli che avrebbero dovuto essere pagati se non vi fosse stato il negligente ritardo della suindicata società cooperativa nel richiedere al
la revisione del premio stesso. Il tutto oltre interessi legali dal dovuto al Controparte_8 soddisfo e rivalutazione monetaria. IN VIA ISTRUTTORIA: Per quanto concerne le istanze istruttorie, questa difesa reitera quanto già esposto sul punto nei propri precedenti atti di causa: qualora ritenuto opportuno dal Giudice, si chiede che venga disposta una CTU tesa a determinare con esattezza
l'importo dovuto alla società ricorrente a seguito di quanto esposto nel ricorso introduttivo. IN OGNI
CASO: Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15% sugli importi imponibili ex art. 2, II comma, D.M. n. 55/2014, oltre C.P.A. ed I.V.A. come e se dovuta per legge, in favore dello scrivente legale anticipatario. Salvis juribus”.
Parte convenuta Controparte_1
pagina 2 di 22 “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 dichiarando comunque, la domanda di parte ricorrente inammissibile. nel merito accertate e
[...] dichiarare l'inapplicabilità e non operatività del disposto di cui all'art. 2041 c.c. invocato e, per
l'effetto, rigettare le domande della ricorrente di pagamento a titolo di indebito arricchimento, mandando assolta la da ogni domanda nei propri confronti a tale titolo Controparte_1 proposta, per i motivi tutti dedotti. in ogni caso, respingere le domande di condanna al pagamento per difetto di prova e documentazione, per i motivi tutti dedotti. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi, di accoglimento della domanda nei confronti della società Controparte_1 dichiarare tenuta e condannare la in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, a tenere manlevata e indenne la società esponente da ogni domanda e condanna nei suoi confronti pronunciata per i fatti per cui è causa. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rivalsa di Iva e Cpa”.
Parte convenuta e : CP_9 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare: accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda formulata in questo giudizio da parte ricorrente ex art.
2041 c.c. per le ragioni dedotte in narrativa ed accertare e dichiarare altresì che in ogni caso l'azione ex art. 2041 c.c. è prescritta per decorso del termine decennale di prescrizione;
nel merito: respingere tutte le domande formulate nei confronti dei convenuti in quanto infondate in fatto e in diritto, sulla base della documentazione agli atti, senza necessità di ulteriore istruttoria. Col favore delle spese ed onorari di giudizio. Con ogni riserva di legge”.
Parte convenuta : CP_4 CP_4
“A) in via preliminare: 1) accertare e dichiarare l'improponibilità dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 Cod. Civ. risultando proponibili le azioni contrattuali derivanti dai contratti inter partes stipulati;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 2041 Cod.
Civ. per decorso del termine decennale;
B) nel merito: respingere le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, oltre che del tutto sfornite di prova. C) responsabilità aggravata: condannare l'attrice in una somma da determinarsi ex officio in via equitativa, ex. art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Parte convenuta Controparte_5
pagina 3 di 22 “Voglia il Tribunale Ill.mo, rejectis adversis: A) in via preliminare: 1) accertare e dichiarare
l'improponibilità dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 Cod. Civ. risultando proponibili le azioni contrattuali derivanti dai contratti inter partes stipulati;
2) accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 2041 Cod. Civ. per decorso del termine decennale;
B) nel merito: respingere le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, oltre che del tutto sfornite di prova. C) responsabilità aggravata: condannare l'attrice in una somma da determinarsi ex officio in via equitativa, ex. art. 96 c.p.c. D) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, respingere la domanda subordinata di manleva proposta nei confronti della Cooperativa dalla Controparte_10 siccome inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, oltre che del tutto sfornita di prova;
E) in via di ulteriore gradato subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda subordinata di manleva proposta dalla contenere la Controparte_10 condanna della Cooperativa alle sole somme relative alle OO.UU. primaria e secondaria, mandando assolta la Cooperativa da qualsiasi pretesa in relazione alle spese di compartecipazione degli oneri consortili del Consorzio Bealera di . Con vittoria di spese ed onorari di causa”. CP_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 27/09/2023, la Società Parte_1 conveniva in giudizio (già , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , titolare di ditta individuale, Controparte_6 Controparte_4 Parte_3 [...]
rilevando: Controparte_11
- che nell'anno 1999 una serie di soggetti, tra i quali la società odierna ricorrente, decidevano – nella loro qualità di proprietari di un'area edificabile nella zona identificata dal Piano Regolatore come
1.37.1 del Comune di – che, qualora in detti terreni fossero stati edificati degli edifici, CP_6 avrebbero regolamentato alcuni aspetti di tali opere ed in particolare la esecuzione e le quote di competenza delle opere di urbanizzazione;
- che in data 28/6/1999 veniva concluso un accordo fra la CP_4 Parte_1
e in allora proprietari di tutte le aree del Piano di Controparte_2 Controparte_6
Edilizia Convenzionata, il quale stabiliva la ripartizione di tutti i costi relativi alla realizzazione di tali opere nella proporzione esatta delle rispettive quote di proprietà e che tale impegno sarebbe stato trasmesso ai futuri acquirenti di aree in tale ambito;
- che con il passare del tempo venivano stipulate altre scritture, nelle quali detto impegno veniva inequivocabilmente ribadito;
pagina 4 di 22 - che nel corso del tempo altri soggetti si associavano a tale progetto: infatti, con scritture del
12/7/2001 e 29/10/2002 la vendeva a i lotti 1, 2 e 3, mentre con Controparte_6 Controparte_7 scrittura del 28/11/2003 la vendeva i lotti 4 e 5 alla quindi tali Controparte_6 CP_3 pattuizioni avrebbero dovuto automaticamente estendersi anche a tali due società, così come agli altri partecipanti, identificati complessivamente negli odierni convenuti;
- che con scrittura privata del 10/12/2002, redatta tra la società odierna ricorrente e la CP_6
veniva stabilito che la Società nell'ambito del progetto relativo alla
[...] Parte_1 zona 1.37.1 (comprendente in totale, come detto, 15 lotti) avrebbe realizzato le opere descritte ai punti da 1) a 3), mentre il pagamento sarebbe stato valutato secondo la quantificazione di cui al punto 4) della scrittura;
- che successivamente, gli operatori coinvolti nel progetto di costruzione (tra cui la società odierna ricorrente e i soggetti odierni convenuti) si impegnavano – con scrittura privata - a rilasciare a favore del Comune di polizza fidejussoria a garanzia dell'esecuzione delle opere di CP_6 urbanizzazione a scomputo, con oneri da ripartirsi secondo quanto stabilito dalla tabella 2 allegata alla scrittura medesima;
- che, inoltre, gli stessi si impegnavano alla realizzazione e alla manutenzione sino al collaudo di dette opere sostenendo le relative spese, sempre da ripartirsi secondo le quote di cui alla tabella 2;
- che la Coop Edilizia San Pancrazio si obbligava a coordinare e gestire le opere di urbanizzazione dell'intero P.E.C.L.I. dietro compenso stabilito nel 2% del valore dei lavori, sempre da ripartirsi secondo i criteri della tabella 2;
- che con scrittura successiva redatta fra la Società e la Parte_1 [...] veniva stabilito che la società odierna ricorrente avrebbe provveduto Controparte_5 direttamente alla realizzazione delle opere di cui ai lotti 8, 9 e 10, provvedendo altresì al loro pagamento, imputato quale quota degli oneri di urbanizzazione a proprio carico;
- che poiché l'art. 8 della Convenzione stipulata con il Comune di in relazione alla CP_6 costruzione degli edifici nella zona 1.37.1 (costruzione da effettuarsi in base al P.E.C.L.I. approvato dal
Comune di in data 14/01/2003) implicava che la realizzazione delle opere di urbanizzazione CP_6
(a scomputo) fosse a carico dei costruttori, in data 21/4/2005 la – Controparte_12 unitamente ad altri soggetti, fra i quali gli odierni convenuti – stipulava contratto di appalto con la di produzione e lavoro, con sede in Torino, con il quale la stessa Controparte_13 veniva incaricata di eseguire dette opere di urbanizzazione, seguendo il progetto redatto dallo studio di
Architettura Brunetti di , approvato dall'ufficio Lavori Pubblici del Comune di di CP_6 CP_6
pagina 5 di 22 cui alla D.I.A. n. 1458/04 del 20/2/2004, nel quale il medesimo Arch. avrebbe rivestito Persona_1 la qualifica di Direttore dei Lavori;
- che in base all'art. 6 del contratto, il prezzo complessivo veniva stabilito (a corpo) in complessivi € 2.081.985,51 oltre IVA di legge ed era ripartito tra i vari committenti nella misura indicata nel medesimo art. 6;
- che le quote originarie, espresse in percentuale, dei singoli partecipanti erano le seguenti:
Cooperativa ” 11,06% CP_4
14,75% CP_3
Parte 12,89% Parte_4
9,85% Controparte_6
6,21% Controparte_14
1,87% Parte_2
Cooperativa " " 27,64% CP_5
15,73%; Controparte_2
- che, inoltre, secondo l'art. 12, le opere formanti oggetto del contratto – che avrebbero dovuto iniziare nel mese di marzo 2005 – sarebbero state terminate “in ogni loro parte secondo le modalità riportate nel dettagliato programma dei tempi di attuazione delle opere stesse, allegato al presente contratto, in modo da assicurare la funzionalità dei servizi e l'agibilità, nei tempi previsti dai
Committenti, dei diversi lotti edificatori, al fine di consentirne un adeguato accesso e uso”;
- che, infine, all'art. 16, veniva stabilito l'ordine di pagamento delle opere previste in contratto, da effettuarsi con le percentuali e con le modalità stabilite nel suindicato articolo;
- che era comunque da rilevare come detta clausola contrattuale non specificava le percentuali di pagamento per ognuno dei committenti, indicando genericamente che lo stesso “verrà pagato dalla
Committente direttamente all'Impresa”;
- che in data 2/7/2020 il Direttore dei Lavori incaricato dalla Ing. CP_13 Persona_2
, inviava una mail all'Ing. riferendogli che l'importo totale degli oneri di urbanizzazione
[...] Pt_1
(compresi quelli per la realizzazione dell'acquedotto, quantificati in complessivi € 111.196,18 oltre
IVA) era pari a € 2.601.934,31, il che aveva generato una eccedenza di € 279.936,59 che – secondo lui
– era a carico degli operatori, senza possibilità di rivalsa sul;
Controparte_8
- che il 10/7/2020 veniva redatto alla lo stato finale dei lavori, a firma Controparte_13 dell'Ing. , nel quale veniva esposto che il totale complessivo delle opere realizzate ammontava a Per_2
€ 2.549.180,95; nella relazione finale redatta dal medesimo professionista risultava che l'importo delle pagina 6 di 22 opere realizzate direttamente dalla Società era pari a complessivi € Parte_1
119.934,90;
- che risultava, pertanto, che la contabilità finale dei lavori realizzati per le opere di urbanizzazione del P.E.C., così come accertata dall'Ing. , era pari a € 2.549.180,95 e che la Per_2 percentuale complessiva di proprietà nel P.E.C. dianzi citato di competenza della società odierna ricorrente era pari al 6,21%;
- che la aveva corrisposto quote in denaro o realizzato Controparte_12 direttamente opere per un totale di € 204.455,31, così ripartiti: versamenti per quote di partecipazione €
88.600,35, opere realizzate direttamente € 111.606,00, illuminazione pubblica pagata € 4.248,96;
- che, quindi, la quota effettiva di competenza della Società in relazione ai Parte_1 costi delle opere di urbanizzazione (compreso tutto quanto realizzato extra importo base di convenzione) in base alla percentuale di cui sopra ed agli accordi stipulati a suo tempo avrebbe dovuto essere pari a € 158.304,14 (€ 2.549.180,95 x 6,21%);
- che la quota in eccedenza dei costi rispetto alla Convenzione doveva essere ripartita in percentuale fra i singoli operatori;
- che ne risultava, pertanto, che le quote di costi per i lotti 8 e 9 erano già state assorbite dall'importo dei lavori eseguiti direttamente dalla (per € 111.606,00) e dagli CP_4 Parte_1 importi pagati per l'illuminazione pubblica (per € 4.248,96), per un totale complessivo di € 115.854,96.
- che la società odierna ricorrente avrebbe dovuto partecipare solo con l'1,56% (si veda, in ordine alla determinazione di tale percentuale il contratto di appalto) al pagamento del totale delle opere, determinato in € 2.433.329,99 (2.549.180,95-115.854,96) e che quindi il pagamento a suo carico avrebbe dovuto essere pari a € 37.959,88 (2.433.125,99 x 1,56%);
- che, poiché la aveva versato complessivamente somme per € Controparte_12
88.600,35, risultava che la stessa aveva un credito nei confronti degli altri partecipanti pari a €
50.640,47 (€ 88.600,35-37.959,88).
- che a quanto corrisposto (direttamente ovvero per lavori effettuati) dovevano aggiungersi €
6.571,48 pagati in eccesso dalla Società a titolo di differenza dei premi assicurativi Parte_1 relativi alla polizza fidejussoria stipulata a suo tempo, che avrebbero dovuto essere corrisposti in misura ridotta dopo la consegna provvisoria delle opere al Comune di , avvenuta in data CP_6
26/11/2008 e 23/2/2009, se la , la quale era stata designata quale Impresa Controparte_5 che avrebbe dovuto coordinare tutto il complesso della costruzione delle opere, non fosse stata alquanto negligente nel richiedere e sollecitare al la riduzione dell'importo della polizza fidejussoria de CP_8 qua; pagina 7 di 22 - che la consegna provvisoria delle opere avveniva fra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 e il
Comune aveva disposto la riduzione dell'importo della polizza solo a dicembre 2013 (quindi dopo ben
5 anni);
- che, pertanto, almeno per 4 annualità (cioè, 2009, 2010, 2011 e 2012) la Società Parte_1 avrebbe dovuto pagare per la sua quota solo € 182,61 anziché € 1.825,48: la differenza dei
[...] premi ammontava quindi a € 6.571,48 che dovevano essere integralmente rimborsati dalla CP_5
; CP_5
- che, invece, il credito risultante di € 50.640,47 doveva essere richiesto ai vari partecipanti
(odierni convenuti) con le percentuali e gli importi che seguono (escludendo dal computo percentuale – ovviamente – la società odierna ricorrente, in quanto creditrice degli altri soggetti):
Cooperativa ” 11,79% € 5.970,51 Controparte_4
Co 15,73% € 7.965,74 CP_3
13,74% € 6.958,00 Parte_4
(*) 10,50% € 471,38 Controparte_6
2,00% € 1.012,81 Parte_2
Cooperativa ” 29,47% € 14.923,75 CP_5
16,77% € 8.492,41 Controparte_2
(*) escludendo dal totale la somma di € 4.845,87 già percepita dalla Società Parte_1 nel 2021;
[...]
- che, in sostanza, si trattava di una maggiore contribuzione operata dalla Società Parte_1 rispetto alla sua quota di partecipazione nel progetto complessivo relativo alla costruzione
[...] immobiliare di cui alla Convenzione stipulata con il Comune di e concernente l'area 1.37.1, CP_6 contribuzione determinata e quantificata sia in lavori eseguiti direttamente dalla società, sia in spese pagate direttamente dalla medesima;
- che dal calcolo evidenziato emergeva quindi che la Società aveva pagato (sia Parte_1 monetariamente, sia sotto forma di lavori direttamente effettuati) una somma superiore a quella che era effettivamente dovuta e ciò aveva cagionato, senza alcun dubbio, un arricchimento del tutto indebito in favore degli odierni convenuti, situazione alla quale doveva essere posto rimedio con il presente procedimento;
- che discorso simile doveva effettuarsi in ordine alle annualità della polizza fidejussoria;
- che, in conclusione, da un punto di vista giuridico, la situazione di fatto creatasi trovava la sua configurazione nell'ipotesi di indebito arricchimento, cioè dell'arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041, I comma, c.c., secondo il quale “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di pagina 8 di 22 un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
La Società concludeva, pertanto, chiedendo il riconoscimento e la condanna Parte_1 dei convenuti al pagamento del proprio credito.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 16.02.2024, Controparte_1 chiedeva di respingere le domande attoree, rilevando:
- l'inapplicabilità dell'art. 2041 c.c., attesa la natura sussidiaria della stessa norma;
- che, infatti, “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuto senza giusta causa, sicché, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa”;
- che i rapporti intercorsi tra le parti erano regolati da scritture private e da un contratto di appalto, ai quali inevitabilmente si doveva fare riferimento per verificare i soggetti coinvolti, la natura di obbligazioni e di impegni, l'esistenza di ipotesi di inadempimento e di conseguenti eventuali nuovi diritti della parte, che si assumeva adempiente e danneggiata;
- che, altresì, la domanda attorea era inammissibile anche perché non vi era coinvolgimento della
, non legata contrattualmente o in altro diretto rapporto con la Controparte_2 Pt_1
- che, infatti, la società convenuta non aveva preso parte agli accordi Controparte_1 ed alla loro successiva esecuzione, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, non aveva firmato la scrittura privata e non aveva neppure sottoscritto la ripartizione delle “quote di partecipazione alla esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo”, come definite nelle tabelle della scrittura;
- che, ancora, la non era neppure ricompresa tra i soggetti “committenti” Controparte_2 che avevano sottoscritto la “Scrittura privata di appalto” con la società appaltatrice delle opere di urbanizzazione;
- che, in definitiva, la non aveva sottoscritto il contratto di appalto, non Controparte_2 aveva concordato con la ricorrente esecuzione di opere, non aveva convenuto modalità di ripartizione dei costi e non poteva essere legittimamente chiamata a rispondere verso la Società Parte_1 per una indebita ripartizione di quote di spese dalla stessa rivendicate, a titolo contrattuale o ai sensi della normativa – inspiegabilmente – invocata;
pagina 9 di 22 - che la non era neppure più proprietaria dei lotti corrispondenti alle quote Controparte_2 riportate nel documento - non sottoscritto – e quindi neppure tenuta al pagamento degli importi erroneamente quantificati;
- che la società convenuta aveva infatti da tempo ceduto i lotti individuati ai n. 13 e 14 alla
Immobiliare Bertucci Costruzioni s.r.l. con Atto 29 novembre 2007 Notaio di Torino e non Per_3 sarebbe stata quindi in ogni caso tenuta a sopportare i costi connessi pro quota (pari al 8,19%) a detti lotti, dovendosi al più rivolgere la richiesta alla proprietà;
- che vi era, quindi, il difetto di legittimazione passiva stante la propria documentata estraneità ai rapporti sottesi all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ed alla regolamentazione delle ripartizione dei costi connessi, oggetto della domanda formulata in giudizio;
- che, in ogni caso, la domanda attorea era infondata, anche per l'assoluta genericità e mancanza di prova delle rivendicazioni economiche formulate;
- che, infatti, la ricorrente rivendicava l'esecuzione di “opere realizzate direttamente” per complessivi € 119.934,90, che poi, nel prosieguo della narrativa, individuava nel minor importo di €
111.606,00;
- che non era stata prodotta la documentazione integrale a supporto dei “versamenti per quote di partecipazione” per la somma rivendicata di € 88.000;
- che il generico richiamo della ricorrente ad opere di urbanizzazione non permetteva di verificare la tipologia dei lavori, la riconducibilità o piuttosto l'estraneità alle obbligazioni contrattuali, la addebitabilità alle parti e l'esistenza di un effettivo arricchimento delle convenute, non strettamente conseguente alla mera esecuzione di opere, unilateralmente decise dalla parte che ne rivendicava il pagamento;
- che vi era anche una assoluta imprecisione sulla determinazione del quantum: era evidente che la ricorrente era tenuta in primis a dimostrare l'integrale esecuzione degli accordi che richiamava e a provare l'esistenza di propri ulteriori diritti di credito per il rimborso di lavori ed opere che se non riconducibili ai rapporti contrattuali documentati, ma a diverso titolo, sarebbero comunque soggetti ad una intervenuta prescrizione - le produzioni si riferiscono a prestazioni rese anche dieci anni or sono -;
- che, alla luce di quanto esposto, la società convenuta chiedeva respingersi la domanda della
Società di condanna al pagamento di somme che, nel merito, non erano neppure Parte_1 integralmente documentate e, in via di estremo subordine, laddove fosse stata ritenuta meritevole di accoglimento la domanda di condanna come formulata dalla Società Parte_1 chiedeva di essere manlevata da ogni pronuncia conseguente dalla Controparte_1
anch'essa convenuta nel presente giudizio;
CP_5 Controparte_5
pagina 10 di 22 - che, infatti, in data 15.11.2003, la si era espressamente Controparte_5 impegnata a realizzare e/o a far realizzare a sua cura e spese, nei tempi e nei modi richiesti dal Comune di , tutte le opere di urbanizzazione Primaria e Secondarie, spettanti pro quota alla società CP_6
, in relazione ai lotti n.ro 11-12-13 e 14 e che rimanevano, inoltre, a totale carico Controparte_2 della Cooperativa eventuali costi aggiuntivi per imprevisti e/o altro;
- che, nel contratto di appalto 21.4.2005 la non risultava tra i committenti Controparte_2
e, a pag. 9 del citato documento, in capo alla Cooperativa erano indicati i costi anche per le opere, inerenti ai lotti n.ro 11 e 12 di proprietà della e n.ro 13 e 14 divenuti di proprietà, Controparte_2
a far data dal 29 novembre 2007, della società Bertucci Costruzioni Srl.
Concludeva la chiedendo, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione Controparte_2 passiva;
l'inapplicabilità dell'art. 2041 c.c. e, comunque, il rigetto delle domande attoree;
in via subordinata, chiedeva di essere manlevata e tenuta indenne dalla . Controparte_5
3) Con comparsa di costituzione e risposta del 16.02.2024, i Sigg. e Parte_2 [...]
e la chiedevano di respingere le domande attoree e rilevavano: Pt_3 CP_9
- che l'azione ex art. 2041 c.c., a mente di quanto previsto dall'art. 2042 c.c. “non [era] proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”;
- che per consolidata e conforme giurisprudenza l'azione di indebito arricchimento doveva quindi essere ritenuta un'azione sussidiaria e residuale, proponibile solo ed esclusivamente qualora non vi fosse un'altra azione tipica, esperibile nel caso concreto, fondata su contratto, sulla legge, o su clausole di carattere generale (come le domande risarcitorie fondate su responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale);
- che secondo questa impostazione, in presenza di un'altra azione esperibile in concreto a tutela dei diritti violati, e a prescindere dal fatto che essa fosse stata infruttuosamente esercitata ovvero non più esercitabile per prescrizione o decadenza, era precluso il ricorso all'azione di arricchimento senza causa;
- che, nel caso specifico, la ricorrente aveva a sua disposizione, al fine di tutelare il suo preteso diritto al rimborso delle somme asseritamente pagate in eccedenza rispetto a quelle che sarebbero state dovute, l'azione contrattuale scaturente dalle scritture sottoscritte nel tempo dalle parti e del resto ben note alla stessa ricorrente che le aveva espressamente richiamate in narrativa e prodotte in giudizio;
- che la ricorrente, infatti, aveva assunto nei confronti degli altri operatori del P.E.C.L.I. una serie di impegni, del resto reciproci, tra cui quello di farsi carico pro quota delle “spese di progettazione, pagina 11 di 22 direzione lavori, adempimenti in merito alle norme di sicurezza e collaudo delle opere di urbanizzazione a scomputo…. nonché i costi relativi alla connessa fidejussione assicurativa costituita
a favore del ” ed “a sostenere le spese per la realizzazione delle opere di Controparte_8 urbanizzazione a scomputo e per la loro manutenzione sino al collaudo”;
- che analogamente aveva sottoscritto in data 18/12/2003 la convenzione edilizia a rogito CP_14
Notaio (Rep. 149161 – Racc. 13538) con il Comune di , ove l'art. 7 “Esecuzione Per_4 CP_6 delle opere di urbanizzazione” (pag. 35 e segg.) dettagliava tipologia e costi relativi all'esecuzione di tali opere, con impegno dei proponenti alla realizzazione delle stesse;
- che lo stesso giorno della sottoscrizione della convenzione edilizia, tutti i proponenti sottoscrivevano a latere una scrittura privata datata 18/12/2003, che riportava una Tabella 1 indicante l'importo per ciascun lotto delle opere a scomputo del P.E.C.L.I. ed una Tabella 2 contenente per ciascun lotto la quota percentuale di partecipazione all'esecuzione delle suddette opere;
- che in questa scrittura, inoltre, la , come da richiesta del Comune di Controparte_7
, si impegnava a coordinare e gestire l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo, CP_6 con impegno di tutti i sottoscrittori a riconoscerle un compenso pari al 2% dei lavori (spesa ulteriore rispetto a quella relativa alle opere di urbanizzazione, mentre la ricorrente pretende di inserirla in tali conteggi); Co
- che, ad integrazione di tale scrittura ed in pari data, la e la Controparte_7 sottoscrivevano una sorta di appendice datata anch'essa 18/12/2003, a parziale modifica della scrittura Co principale, in cui veniva riconosciuta alla la possibilità di eseguire direttamente gli oneri di urbanizzazione relativi ai lotti di sua proprietà (Lotti 8, 9 e 10) anziché partecipare pro quota alle spese di esecuzione delle stesse;
- che in esecuzione di tali accordi tutti i proponenti del P.E.C.L.I. sottoscrivevano contratto di appalto 21/04/2005 con la che riproduceva sostanzialmente gli accordi Controparte_15 contenuti nella scrittura privata 18/12/2003 e relativa appendice, con alcune precisazioni e, per quanto qui interessa, alcune modifiche. Specificamente:
- art. 1 – oggetto del contratto, dove si evidenziava che dall'ammontare dell'appalto erano state escluse le opere relative alla costruzione della rete dell'acquedotto realizzate direttamente da CP_16 per un importo di € 133.591,46 nonché le opere realizzate direttamente dalla Controparte_14 per un importo di € 119.934,90;
[...]
- art.6 – ammontare dell'appalto, dove veniva individuato l'ammontare dell'appalto alla
[...] nella somma forfettaria di € 2.081.985,51 al netto dello sconto dell'8% praticato e dell'IVA e CP_13 dove venivano riportati gli importi a carico di ciascun proponente, in base alle percentuali di pagina 12 di 22 competenza dei rispettivi lotti di proprietà; per quanto concerne la per i lotti 8 e 9 veniva CP_14 riportato l'importo 0 in quanto per tali lotti essa aveva assunto l'impegno di eseguire opere per complessivi € 119.934,90, mentre per il lotto 10 erano conteggiati € 28.575,16;
- art. 5 – oneri a carico delle committenti, dove venivano riportati tutti gli ulteriori oneri a carico dei committenti, sempre da suddividere in base alle rispettive percentuali;
tra questi oneri compariva il
2% da riconoscere alla in base agli accordi contenuti nella scrittura 18/12/03 con Controparte_7 individuazione, per tale voce, dell'importo di € 621,20 a carico di dalla lettura dell'art. 5 CP_14 appariva del tutto evidente che tutti gli oneri ivi elencati non rientravano nella quantificazione delle spese per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e che quindi, per ognuna delle voci indicate, ogni Co committente, compresa , era tenuto a pagare la quota di sua competenza, oltre alla quota a suo carico per le spese di urbanizzazione;
- che dalla lettura complessiva di tutte le scritture sottoscritte tra le parti, susseguitesi nel tempo ma nessuna in contraddizione con quella precedente, e soprattutto dall'esame del contratto di appalto, risultava che, esclusi gli ulteriori oneri elencati nell'art. 5 di tale contratto, vi era a carico di CP_14
l'esecuzione diretta di opere per un ammontare complessivo di € 119.934,90 ed il pagamento alla della somma di € 28.575,16, per un totale di spese pari ad € 148.510,06; CP_13
- che parte ricorrente assumeva di aver corrisposto complessivamente un importo superiore a quanto sarebbe stato dovuto in base agli accordi sottoscritti, tutti puntualmente ed espressamente citati ed addotti a sostegno della propria domanda;
- che appariva di tutta evidenza che al fine di far valere le proprie pretese, aveva a sua CP_14 disposizione l'azione contrattuale scaturente dagli accordi intercorsi tra tutte le parti partecipanti al
P.E.C.L.I., documentati attraverso le scritture private prodotte, documenti regolari, validi e mai disconosciuti da nessuna delle parti, nemmeno dalla ricorrente;
- che, per questa ragione, l'azione esercitata ai sensi dell'art. 2041 c.c. doveva essere ritenuta improponibile, a prescindere dalla fondatezza o meno della richiesta formulata nel merito;
- che, comunque, l'azione esercitata ai sensi dell'art. 2041 c.c. doveva essere ritenuta, oltre che improponibile, anche prescritta, atteso che, per consolidato orientamento della Suprema Corte, la decorrenza della prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c. non nasceva dal giudicato di rigetto dell'azione tipica, ma dal verificarsi dei fatti costitutivi dell'azione sussidiaria di arricchimento che si prescriveva, pertanto, in dieci anni dal momento in cui l'arricchimento si era verificato;
- che a prescindere dalla circostanza che in questo caso la parte pretesa danneggiata non avesse ritenuto di esperire l'azione contrattuale, restava confermato dai documenti dalla stessa prodotti in questa sede, che essa aveva effettuato i pagamenti sui quali fondava la domanda in un periodo che pagina 13 di 22 andava dal 2005 al 2009, con la conseguenza che, a mente del principio di diritto sopra richiamato, il diritto ad esperire l'azione di ingiustificato arricchimento si era prescritto, per l'ultimo dei pagamenti effettuati, nell'anno 2019, in assenza di prova di atti interruttivi della prescrizione;
Co
- che, nel merito, la , in base alla sua esposizione, avrebbe dovuto versare unicamente l'importo di € 37.959,88, mentre ne avrebbe versati 88.600,35; Co
- che, tuttavia, la aveva fornito la prova di avvenuti pagamenti solo per € 28.983,23 e non di
€ 88.600,00 come indicato;
- che, pertanto, salvo errore, se come dalla stessa affermato a pag. 5 del ricorso, era CP_14 tenuta a versare in tutto per quota spese a suo carico, la somma di € 37.959,88, dalla documentazione prodotta essa risultava aver versato € 8.976,65 (€ 37.959,88 meno € 28.983,23 = € 8.976,65) in meno rispetto a quanto sarebbe stato a suo carico e non € 50.640,47 in più, come invece sostenuto;
- la domanda di rimborso appariva, quindi, anche nel merito, priva di fondamento;
- che, inoltre:
-- l'importo di € 186,36 pagato alla non doveva essere conteggiato tra le somme CP_5 versate per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, in quanto il pagamento del 2% alla Cooperativa rientrava tra gli oneri aggiunti previsti dall'art. 5 del contratto di appalto e quindi a carico Co proporzionale di tutti i committenti (per 6,21%)
-- la ricorrente aveva fornito prova dell'effettivo pagamento solo di alcune delle fatture e degli altri documenti prodotti mentre, nell'ambito dell'azione svolta ex art. 2041 c.c., avrebbe dovuto dimostrare gli effettivi pagamenti eseguiti, altrimenti non vi sarebbe stata depauperazione (non si agiva ex art. 2041 c.c. per il rischio di dover pagare ma per quanto effettivamente pagato);
-- era stata prodotta documentazione di pagamenti o di spese dovute a carico di un soggetto diverso, la MA & BO Costruzioni S.r.l., che non era parte di questo giudizio ed in relazione a Co tali importi non aveva titolo per chiedere il rimborso (si trattava di complessivi € 2.909,80 indicati a carico di tale diverso soggetto);
-- che l'importo di € 2.303,60 dovuto al di di competenza pro Controparte_17 CP_6
Co quota di non poteva essere conteggiato in quanto non si trattava di una spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, bensì di un onere ulteriore assunto a proprio carico pro quota da tutti i partecipanti al P.E.C.L.I., come risultava dalla scrittura 3/5/2006;
- che in base a queste contestazioni non doveva essere conteggiata tra le spese sostenute (o da sostenere) da anche l'ulteriore somma di € 5.399,76 (€ 186,36 + € 2.909,80 + € 2.303,60 = € CP_14
Co 5.399,76) in quanto o non attinente alle opere di urbanizzazione o non di competenza di ma di altro diverso soggetto che non era parte del giudizio;
pagina 14 di 22 Co
- che, pertanto, se € 28.983,23 era il totale risultante dalla documentazione prodotta da , €
5.399,76 le spese contestate, € 23.583,47 il totale delle spese che si riconoscevano effettivamente Co sostenute o da sostenere da parte di;
posto che era la stessa parte ricorrente ad affermare che, dedotte le opere eseguite direttamente, sarebbe residuata a suo carico una quota parte di oneri pari a complessivi € 37.959,88, avendo viceversa la stessa effettuato/documentato spese solo per la minor somma di € 23.583,47, risultava un suo debito pari ad € 14.376,41 e non un suo credito di € 50.640,47; Co
- che dunque non aveva fornito la prova di aver sostenuto gli asseriti maggiori pagamenti per l'importo complessivo di € 50.640,47 di cui aveva richiesto il rimborso (e nemmeno della minor somma di € 23.583,47), bensì solo di una minima parte degli stessi. Part
, e la concludevano chiedendo, in via preliminare, l'improponibilità della Pt_2 CP_9 domanda ex art. 2041 c.c. e, comunque, la prescrizione;
nel merito, il rigetto di ogni pretesa.
4) Con le comparse di costituzione e risposta del 12.02.2024, la
[...]
e la chiedevano di respingere le Controparte_18 Controparte_5 domande attoree, rilevando:
- l'improponibilità dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2042 c.c., in ragione del suo carattere sussidiario e in presenza, nel caso di specie, di una azione contrattuale avverso gli altri proponenti del PECLI;
- che, infatti, le contestazioni attoree in ordine alla ripartizione degli oneri economici e le percentuali attribuite a ciascun operatore, discendevano da plurimi atti negoziali tra le parti: la
Convenzione 18/12/2003, la scrittura privata senza data, il contratto di appalto del 21.04.2005 e la scrittura privata nr. 02/2006;
- che, in ogni caso, l'azione di arricchimento proposta si era prescritta con il decorso del termine decennale decorrente “dal momento in cui l'arricchimento si è verificato” e non vi era prova di atti interruttivi della prescrizione;
- nel merito, l'estrema contraddittorietà ed indeterminatezza della domanda avversaria: nella parte in fatto del ricorso, l'attrice quantificava i maggiori oneri economici asseritamente sostenuti in €
50.640,47 per la realizzazione delle OO.UU. ed € 6.571,48 (richiesti alla sola Cooperativa) per maggiori somme versate per la fidejussione a garanzia delle opere ma, nelle conclusioni, venivano quantificati i maggiori oneri economici in € 57.211,95, oltre ad € 6.571,48 per i maggiori premi;
- che la somma che l'attrice deduceva di avere sostenuto per oneri economici pari ad €
204.455,31 era del tutto indimostrata;
- quanto alle OO.UU. eseguite direttamente: pagina 15 di 22 -- che dal contratto d'appalto 21/04/2005 l'ammontare delle OO.UU. che l'attrice si era obbligata ad eseguire direttamente per i Lotti 8 e 9 era pari ad € 119.934,90, mentre nel ricorso introduttivo di causa l'attrice riconosceva di aver eseguito opere per complessivi € 115.584,96 (€ 111.606,00 di lavori oltre ad € 4.248,96 per illuminazione pubblica) e, quindi, non sussisteva alcun credito dell'attrice che, anzi, aveva eseguito opere per un valore inferiore rispetto a quello individuato nel contratto d'appalto;
- quanto alle somme versate a titolo di compartecipazione:
-- che la somma di € 88.600,35 sostenuta dall'attrice non risultava dimostrata dalla documentazione versata in atti;
- quanto alle OO.UU. Lotto 10:
-- che, con il contratto d'appalto 21/04/2005, l'attrice aveva affidato alla Controparte_19
[...
l'esecuzione delle OO.UU. sul lotto 10 per un importo di € 28.515,16 oltre IVA ma le fatture prodotte ammontavano a soli € 20.618,33 e, comunque, risultava fornita la prova dell'avvenuto pagamento soltanto delle fatture nn. 8/2006 e 36/2006 e non di tutte;
- quanto agli oneri di coordinamento e gestione delle OO.UU.:
-- che nel medesimo contratto d'appalto, l'attrice si era obbligata a versare alla la CP_5 somma di € 621,20 a titolo di compenso pro quota per l'attività di coordinamento delle attività di realizzazione del P.E.C.L.I. ma la prova fornita in tale sede era di soli € 186,36 e, dunque, anche in questo caso, non sussisteva alcuna somma pagata in eccesso rispetto a quanto contrattualmente pattuito;
- quanto alla compartecipazione Consorzio Bealera di : CP_6
-- che dalla documentazione prodotta dall'attrice sul punto, si desumeva che la stessa avesse partecipato a detti costi nella misura del 6,21% in ragione della propria quota di volumetria nell'ambito del P.E.C.L.I. e, pertanto, la quota dovuta era pari al 6,21% dell'importo totale di € 37.095,03 e dunque
€ 2.303,60, che era proprio la cifra versata e quindi anche per tale voce non sussisteva alcun pagamento in eccedenza;
-- che, anzi, uno dei pagamenti era stato fatto dalla Controparte_20
avente causa dell'attrice con riferimento al lotto 8, con la conseguenza che detto importo non
[...] poteva nemmeno rilevare ai fini della determinazione di quanto versato dall'attrice;
- quanto ai versamenti a per la realizzazione acquedotto: CP_16
-- che a fronte di una quota di spettanza per i lotti 9 e 10 pari ad € 2.919,19 in capo all'attrice, secondo gli accordi contrattuali versati in atti, l'attrice aveva documentato pagamenti per soli €
1.077,57;
- che, in definitiva, le somme versate dall'attrice erano addirittura inferiori rispetto agli accordi: gli oneri economici sostenuti e documentati complessivamente dall'attrice ammontavano ad € pagina 16 di 22 138.620,87 di cui € 115.584,96 (€ 111.606,00 di lavori oltre ad € 4.248,96 per illuminazione pubblica) per opere eseguite direttamente sui lotti 8 e 9 ed € 23.035,91 per versamenti ma la predetta somma era inferiore alla quota di OO.UU. di competenza, indicata dall'attrice in € 158.304,14;
- che, dunque, non sussisteva alcun arricchimento senza causa degli altri operatori del P.E.C.L.I. in danno dell'attrice;
- che, peraltro, non tutte le spese esposte e documentate dall'attrice potevano rientrare nel calcolo della quota di OO.UU;
- che, in particolare, la somma di € 183,36 versata alla Cooperativa a titolo di compenso pro quota per l'attività di coordinamento delle attività di realizzazione del P.E.C.L.I. e, parimenti, la quota di partecipazione dell'attrice alle spese del Consorzio Bealera di per i lotti 9 e 10, pari ad € CP_6
1.153,65, non erano costi per i lavori di realizzazione delle OO.UU., bensì rappresentavano costi accessori a carico dei proponenti per l'attuazione del Piano, con la conseguenza che la somma di €
23.035,91 doveva essere ulteriormente ridotta degli importi di € 183,36 e € 1.153,65 ed ammontava dunque ad € 21.695,90;
- che conseguentemente, gli oneri economici specificamente sostenuti dall'attrice per la realizzazione delle OO.UU. ammontavano ad € 137.280,86, acclarando, una volta di più, che non sussisteva alcun immaginato arricchimento senza causa degli altri proponenti del P.E.C.L.I. in danno all'attrice;
- che, infine, risultava infondata anche la domanda relativa ai premi assicurativi formulata esclusivamente nei confronti della : in primis, perché non vi era stato alcun Controparte_5 arricchimento dato che i premi erano stati versati da ciascun proponente pro quota direttamente alla
Compagnia garante nel merito perché lo svincolo, secondo gli accordi contrattuali, era di Pt_5 competenza del D.L. Arch. non della che svolgeva Persona_1 Controparte_5 esclusivamente le funzioni di coordinamento tra gli operatori ed il per l'esecuzione delle CP_8 opere;
- che, inoltre, l'attrice non aveva mai versato le rate pro quota per la polizza fidejussoria scadenti il 31/12/2010, 31/12/2011 e 31/12/2012;
- che alla luce delle sovra illustrate difese e della riversata afferente documentazione, emergeva piuttosto evidente che l'attrice avesse agito in giudizio “con mala fede o colpa grave”, con responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
” e la Cooperativa ” concludevano, pertanto, _21 CP_4 CP_5 chiedendo, in via preliminare, l'improponibilità dell'azione e, comunque, la sua prescrizione;
nel merito il rigetto della domanda e la condanna ex art. 96 c.p.c. pagina 17 di 22 5) Con comparsa di costituzione del 10.04.2024, si costituiva la Controparte_5
in ordine alla chiamata di terzo e alla domanda di manleva proposta da
[...] _2
, contestando le pretese della convenuta e rilevando:
[...]
- l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda subordinata di manleva della chiamante nei confronti della Cooperativa per inammissibilità della domanda principale ex art. 2041 c.c. e di intervenuta prescrizione dell'azione di arricchimento senza causa, nonché per le contestazioni di merito avverso la domanda dell'attrice;
- che, in ogni caso, nel merito della domanda subordinata di manleva della chiamante essa era infondata;
- che, infatti, la chiamante aveva stipulato con il Comune di la Convenzione edilizia CP_6
18/12/2003, obbligandosi nei confronti dell'Amministrazione alla realizzazione delle OO.UU. a scomputo dei relativi oneri con riferimento ai Lotti di proprietà;
- che con la succitata scrittura 15/12/2003, la chiamante aveva affidato la gestione di detta attività alla a fronte del pagamento di un “prezzo” fisso ed invariabile, anche in caso di maggiori CP_5 costi sopravvenuti per la realizzazione delle opere;
- che la Cooperativa aveva adempiuto in toto alle obbligazioni di cui alla precitata scrittura privata, in quanto aveva affidato la realizzazione delle OO.UU. di spettanza della chiamante alla Coop.
RONDINE '92 con il contratto d'appalto 21/04/2005, sostenendo i relativi costi;
- che i lavori erano stati completati e positivamente collaudati dal senza che la CP_8 chiamante avesse dovuto sopportare alcun maggior onere rispetto a quelli contrattualmente pattuiti con la pertanto, alcuna manleva poteva nel merito essere invocata;
CP_5
- che, comunque, anche nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la non poteva esser condannata a manlevare la chiamante in quanto la domanda di CP_5 quest'ultima era da considerarsi ultronea rispetto alle obbligazioni assunte nella scrittura 15/12/2003, finalizzata all'attuazione della Convenzione edilizia 18/12/2003 (in altri termini, la chiamante aveva azionato una garanzia contrattuale in relazione ad una domanda ex art. 2041 c.c., per natura fondata invece sull'assenza di un contratto valido, quale presupposto indefettibile per l'ammissibilità della stessa);
- che, in via subordinata, nel caso fosse stata ritenuta fondata la domanda avversaria di manleva, la eccepiva che la garanzia poteva essere riferita, al più, alle sole maggiori somme relative CP_5 alle OO.UU. primaria e secondaria e non anche alle altre somme pretese dall'attrice a titolo di compartecipazione al . Parte_6
pagina 18 di 22 La concludeva chiedendo anche il rigetto della domanda di manleva CP_5 CP_5 formulata dalla convenuta e, in subordine, l'accoglimento delle sole somme di Controparte_2 cui alle OO.UU. primaria e secondaria.
6) Alla prima udienza del 24.04.2024 le parti precisavano le proprie difese, parte attrice rinunciava alla domanda formulata nei confronti di non costituitasi, e ne veniva Controparte_6 così dichiarato estinto il relativo rapporto processuale. Veniva, altresì, concesso termine per memorie di repliche e per formulare istanze istruttorie. Con ordinanza del 18.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamata, veniva respinta l'istanza attorea di CTU e fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa.
7) La domanda della ricorrente ex art. 2041 c.c. è inammissibile.
Nel caso che occupa, la ricorrente ha dedotto in ricorso di aver contribuito in maniera eccessiva, rispetto alla propria quota, agli obblighi conseguenti all'attuazione del P.E.C.L.I. relativo all'area
1.37.1 di , in tal modo arricchendo senza giusta causa gli altri compartecipanti e CP_6 depauperando il proprio patrimonio.
In altri termini, la ricorrente ha contestato che la ripartizione degli oneri economici dell'intervento non ha rispettato le percentuali attribuite a ciascun operatore in base alla capacità dei lotti di proprietà e ha proposto domanda ex art. 2041 c.c.
Ora, i parametri richiamati dalla Società , alla base dei quali la stessa ha Parte_1 legittimato la sua richiesta restitutoria per arricchimento senza causa, sono costituiti da diversi contratti stipulati tra le parti in causa e, precisamente:
- la Convenzione 18/12/2003 (cfr. pag. 2 ricorso introduttivo e cfr. doc. 1 fascicolo CP_4
), con la quale l'attrice e i convenuti, in qualità di proprietari dei terreni, si sono assunti
[...]
l'obbligo di eseguire su un'area identificata al nr.
1.37.1 del Piano regolatore del Comune di
, le opere di urbanizzazione - a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria CP_6
- nella misura determinata nella Convenzione stessa, a sopportare tutti gli ulteriori costi di progettazione, D.L., sicurezza, collaudo, necessari per la realizzazione delle predette opere a regola d'arte e la loro consegna al nonché a prestare al una polizza fidejussoria a garanzia CP_8 CP_8 degli interventi;
-- il contratto d'appalto 21/04/2005 (cfr. 5 fascicolo attoreo), in forza del quale la ricorrente (e i convenuti) hanno affidato all'Appaltatore ( ) l'esecuzione delle OO.UU. sul Controparte_15
pagina 19 di 22 solo lotto n. 10 di loro proprietà, decidendo di eseguire in proprio quelle relative agli altri due lotti nn. 8
e 9;
- la scrittura privata senza data (cfr. doc. n. 2 fascicolo Cooperativa e doc. 3 e 4 CP_4 attoreo), con la quale la ricorrente ha pattuito con i convenuti le quote di oneri a ciascuna spettanti in proporzione alla capacità edificatoria espressa da ciascun lotto;
- la scrittura privata del 18.12.2003, sottoscritta dalle parti in causa, riportante una Tabella 1 indicante l'importo per ciascun lotto delle opere a scomputo del P.E.C.L.I. e una Tabella 2 contenente per ciascun lotto la quota percentuale di partecipazione all'esecuzione delle suddette opere (cfr. doc. 3 fascicolo e fascicolo ); Controparte_22 Controparte_12
- la relativa appendice del 18.12.2003, sottoscritta dall'odierna ricorrente e dala
[...]
, in cui veniva riconosciuto alla Società la possibilità di eseguire CP_5 Parte_1 direttamente gli oneri di urbanizzazione relativi ai lotti di sua proprietà, anziché partecipare pro quota alle spese di esecuzione delle stesse (cfr. doc. 4 fascicolo e doc. 4 attoreo); Controparte_23
- la scrittura privata n. 02/2006 del 03.05.2006 (cfr. doc. 5 fascicolo Controparte_4 ma anche doc. 6 fascicolo e stipulata con il Consorzio Bealera di , con _24 CP_9 CP_6 il quale la ricorrente ha assunto l'obbligo di versare i contributi alle spese consortili come quantificati dal Consorzio stesso.
Si tratta, dunque, di una serie di negozi, con i quali l'odierna ricorrente e i convenuti si sono accordati sulle opere del P.E.C.L.I. da eseguire, con l'indicazione di quali in esecuzione diretta da parte di ciascun componente e quali in versamenti e le relative percentuali, oltre all'accordo in punto pagamento polizza fideiussoria (cfr. doc. 3 attoreo, cit.).
Ne deriva, in maniera incontrovertibile, che, nel caso di specie, avendo la Società Parte_1 lamentato di aver partecipato alle opere e ai costi in misura maggiore del dovuto rispetto ai
[...] contratti e accordi intercorsi sopra citati, sussiste in capo alla stessa ricorrente l'azione contrattuale avverso gli altri proponenti del P.E.C.L.I., con la conseguenza che l'azione di arricchimento senza causa risulta inammissibile in ragione del suo carattere sussidiario, sancito dall'art. 2042 c.c.
In altri termini: l'articolo 2041 del c.c., che riguarda, appunto, l'arricchimento senza giusta causa promosso dall'attrice, prevede che chi si è arricchito a danno di un'altra persona, senza una ragione valida, è tenuto a indennizzare quest'ultima per la corrispondente diminuzione patrimoniale, nei limiti dell'arricchimento stesso, ma tale azione è ammissibile solo in via sussidiaria, cioè quando non esiste un'altra azione specifica prevista dalla legge che il danneggiato possa esperire per ottenere il risarcimento del danno o la restituzione di quanto indebitamente percepito.
pagina 20 di 22 Atteso che, nel caso di specie, i rapporti intercorsi tra le parti sono stati regolati da scritture private e da un contratto di appalto, alle azioni ad essi riferibili – e non all'azione sussidiaria ex art. 2041 c.c. - si deve inevitabilmente fare riferimento per verificare i soggetti coinvolti, la natura di obbligazioni e di impegni, l'esistenza di ipotesi di inadempimento e di conseguenti eventuali nuovi diritti della ricorrente, che si è assunta adempiente e danneggiata.
La sentenza delle SS.UU. 05/12/2023 n. 33954 ha, infatti, precisato che l'azione di indebito arricchimento è proponibile soltanto nel caso in cui la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo (cioè l'inesistenza del titolo), mentre, nel caso di specie, i titoli negoziali sono stati prodotti, risultano validi ed efficaci.
La difesa sul punto da parte della ricorrente non coglie nel segno, essendo del tutto irrilevante e Co incomprensibile il fatto dedotto dalla alla pagina 2 della memoria 01.07.2024 che “nel caso specifico qualsiasi altra azione (in primis quelle di natura contrattuale) si erano ormai da tempo esaurite in quanto l'oggetto di tali negozi era stato eseguito”. Ma se gli importi e le percentuali di apporti di ogni singolo partecipante al P.E.C.L.I. erano stati determinati dalle scritture e dai contratti sopra citati e se parte attrice ha lamentato un proprio apporto superiore rispetto al dovuto, era a quegli accordi che la stessa attrice doveva fare riferimento per sostenere eventuali inadempimenti o vizi
o errori perché ab origine vi era il titolo giustificativo.
Per questi motivi
, attesa la natura sussidiaria dell'azione ex art. 2041 c.c. proposta dall'attrice, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
7.1) Le spese legali seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore di ogni pretesa restitutoria formulata nei confronti di ogni singolo convenuto e degli aumenti previsti dall'art. 4, comma 2, D.M. 147/2022 per la presenza di più parti con il medesimo difensore.
Occorre, al riguardo, precisare che anche le spese per la seconda comparsa di costituzione e risposta della vengono poste a carico della Società la Controparte_5 Parte_1 quale, rimasta soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in manleva da parte di e _2
, secondo il principio di causalità (cfr. tra le tante, si veda Cass. Civ. n. 23123/2019). _2
Non trova, invece, accoglimento la richiesta delle convenute Controparte_25
di accertamento di una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della odierna ricorrente, non
[...] ravvisando profili di dolo o colpa grave ma sono di legittimo diritto di difesa.
P.Q.M.
Il Giudice, pagina 21 di 22 definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
- Dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. formulata dall'attore, Società Parte_1 nei confronti dei convenuti;
[...]
- Condanna parte attrice, Società a corrispondere in favore delle parti Parte_1 convenute le spese del presente giudizio che così liquida:
-- a favore della € 3.397,00, di cui € 919,00 per fase di studio, € _2 Controparte_1
777,00 per fase introduttiva ed € 1.701,00 per fase decisoria, oltre rimborso CU se dovuto, oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
-- a favore della e : € 5.435,20, di cui € 1.470,40 per CP_3 Parte_3 Parte_2 fase di studio, € 1.243,20 per fase introduttiva ed € 2.721,60 per fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
-- a favore di e : € 4.616,10, di Controparte_4 Controparte_5 cui € 1.194,70 per fase di studio, € 1.210,10 per fase introduttiva ed € 2.211,30 per fase decisoria, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 31.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitro'
Minuta redatta con la collaborazione della _26
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