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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2843/2020 R.G.
Promossa dalla
dell' in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Barbara Perasso e Silvana Murru, ed elettivamente domiciliata presso i propri uffici
Ricorrente opponente
Contro
, nata a [...] il [...], ivi residente (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Garau, C.F._1
presso il quale è elettivamente domiciliata
Convenuta opposta
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale:
in via principale:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 706/2020 (R.G 2297/2020), emesso dal
Tribunale di Cagliari in data 10.09.2020, perché infondato, ingiusto ed
illegittimo;
in via subordinata:
pagina 1 - nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della
domanda in via principale condannare, previa revoca del Decreto
Ingiuntivo opposto, l' al pagamento del minor importo che Parte_2
risulterà dovuto alla luce del corretto calcolo di cui alla superiore parte
espositiva;
in ogni caso
- Con vittoria di spese, onorari del giudizio e accessori di legge come
dovuti agli avvocati degli enti pubblici non soggetti ad IVA e CPA (oneri
riflessi al 24,305% di cui CPDEL 23,80% e Inail 0,505%)”.
Nell'interesse di parte opposta: “Voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro
designato del Tribunale adito, adversis reiectis:
- in via principale: rigettare l'opposizione proposta avverso il decreto
ingiuntivo n° 706/2020 del 10.9.2020 dell'Ill.mo Giudice del lavoro di
Cagliari, confermando il provvedimento monitorio opposto. Vinte le
spese e le competenze di questa fase di cognizione piena.
- in via di primo subordine e per sommo scrupolo difensivo: per la
denegata ipotesi di revoca del provvedimento monitorio opposto,
condannare l'Amministrazione sanitaria opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma risultante dovuta in corso di causa per la sostituzione svolta dall'opposta medesima con funzioni di
Responsabile della del P.O: “SS: Trinità” Parte_3
di Cagliari nel periodo 1.12.2018/21.1.2020 o quello veriore, oltre
interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo. Vinte le spese e le
competenze;
- In via di secondo subordine: revocata “in parte qua” l'ordinanza
pronunciata all'udienza (con trattazione scritta) del 02.12.2021,
rimettere la causa in istruttoria ammettendo anche le prove orali dedotte
da parte opposta con la memoria difensiva e di costituzione datata
20.09.2021 e lì calendate con le lettere A, B, C, D, ed E;
ed all'esito di
esse prove, pronunciare come in via principale o in via di primo
subordine. Vinte le spese e competenze”.
pagina 2 ******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 novembre 2020 l' Parte_2
alla quale in corso di causa è subentrata la Gestione Regionale Sanitaria
Liquidatoria dell' ha agito in giudizio dinanzi a questo Parte_2
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di CP
, per sentirsi accogliere le conclusioni sopra trascritte, proponendo
[...]
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 706/2020 (R.G 2297/2020),
emesso da questo Tribunale in data 10.9.2020, con il quale era stato ingiunto di pagare la somma complessiva di euro 8.400,00 oltre accessori e spese legali.
A fondamento del ricorso in opposizione ha esposto che parte opposta,
dipendente dell' con la qualifica di Dirigente Medico di I Parte_2
livello, ed in servizio presso il P.O.SS. Trinità di Cagliari nella
[...]
aveva asserito di aver provveduto, fin dal luglio Parte_3
2017 e poi per l'anno 2018, alla sostituzione del Responsabile f.f. della predetta U.O.C., dottoressa per i casi di assenza breve Persona_1
di quest'ultima ai sensi dell'art. 18, comma 2, CCNL 8.6.2000 area della
Dirigenza Medica e veterinaria.
La dottoressa aveva asserito, altresì, che – a seguito di CP
collocamento in quiescenza di detto Responsabile f.f. a decorrere dal
1.12.2018 e fino al 21.1.2020 – avrebbe continuato a svolgere, a tempo pieno, la funzione di sostituzione già attribuitale, con conseguente diritto a percepire la relativa indennità sostitutiva, prevista dall'attuale art. 22,
comma 7 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria del 18.12.2019, che l'opponente non le aveva mai corrisposto, nonostante Parte_4
le ripetute richieste.
Tanto premesso, ha rilevato l'infondatezza dell'avversa domanda, in quanto le disposizioni della contrattazione collettiva disciplinanti la materia (si richiama l'art. 18, comma 2, C.C.N.L. 8.6.2000, come modificato dall'art. 11 del C.C.N.L. 3.1.2005), prevedono che l'attività di
pagina 3 sostituzione, nell'ambito della dirigenza medica, presupponga necessariamente l'adozione da parte dell' di un apposito Parte_4
atto di conferimento dell'incarico, secondo la procedura espressamente indicata.
Nel caso di specie la parte opposta, con determinazione n. 919 del
28.02.2018, era stata individuata – soltanto per le assenze brevi ex art 18,
comma 2 del C.C.N.L. 8.6.2020 - quale sostituto, per l'anno 2018, del
Responsabile f.f., in qualità di sostituto Direttore Parte_5
[...]
Con riferimento, invece, all'incarico di sostituzione per cessazione del titolare, nessun atto di incarico era stato mai adottato dall'Azienda, come peraltro espressamente richiesto dal nuovo art. 22 del C.C.N.L. Dirigenza
medica e veterinaria del 19.12.2019.
Nessun rilievo, pertanto, assumeva la circostanza che sul sito aziendale la dottoressa fosse stata indicata quale Responsabile f.f. CP
dell' , trattandosi di Parte_3 Parte_3 Parte_6
un'evidente inesattezza, posto che non era stato adottato alcun atto di incarico in tal senso.
Risultava, pertanto, del tutto evidente che le pretese avanzate dalla ricorrente non potessero trovare accoglimento nel presente giudizio.
Né certamente l'attività eventualmente svolta dalla dottoressa CP
poteva configurarsi come svolgimento di mansioni superiori, in quanto era avventa nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.
Ne conseguiva che, non potendo trovare applicazione nel caso de quo l'art. 2103 c.c., nessun ulteriore emolumento poteva essere attribuito alla ricorrente, stante il principio dell'onnicomprensività della retribuzione del dirigente, e stante, altresì, la circostanza che nessuna disposizione del
C.C.N.L. di riferimento prevede, per il caso in questione, ulteriori emolumenti.
Parte opponente ha contestato l'avversa pretesa anche sotto il profilo del quantum.
pagina 4 A tal proposito, parte opponente ha evidenziato che il periodo per il quale era stata richiesta la suindicata indennità è compreso tra l'1.12.2018 e il 21.01.2020, per complessivi 14 mesi.
Ha quindi rilevato che il periodo tra l'1.12.2018 e il 31.12.2019 ricadeva nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al CCNL
8.06.2000 e sss.mm.ii., laddove al comma 7 si prevedeva espressamente che per le sostituzioni in parola “…non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi”.
L'indennità richiesta per il mese di gennaio 2020 ricadeva, invece, nella disciplina di cui all'art. 22 del C.C.N.L. 19.12.2019, per il quale il pagamento dei primi due mesi è subordinato alla circostanza che la sostituzione si protragga per almeno un anno: circostanza questa certamente non verificatasi nel caso di specie.
Ne conseguiva che le mensilità eventualmente soggette a indennità
sostitutiva erano complessivamente 11 e non 14.
2. La parte opposta si è costituita in giudizio ed ha resistito all'opposizione.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali.
******
4. L'opposizione è fondata solo in minima parte, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Non è contestata, e deve dirsi quindi provata, ai sensi dell'art. 115
c.p.c., la circostanza per cui l'opposta, in seguito al collocamento in quiescenza del Responsabile f.f. dell'U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del
P.O. S.S. Trinità, dottoressa Maria Rosa Scalas, ha sostituito quest'ultima, in via di fatto, nella funzione per il periodo dal 1.12.2018 al
21.1.2020.
In ogni caso, lo svolgimento continuativo delle predette funzioni è
stato ampiamente comprovato in via documentale (v. infra).
La circostanza per cui tale sostituzione non sia fondata su un formale incarico in tal senso non è da ritenersi impeditiva in relazione al maturare
pagina 5 del credito retributivo fatto valere in questa sede.
La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di pubblico impiego c.d.
contrattualizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è
integrativo di esse, nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata, e ciò a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 della Costituzione (Cass. civ., sezione lavoro, ordinanza n. 17912 del 28.6.2024, che richiama l'ordinanza n.
23506 del 27.7.2022).
Nel caso di specie, tale volontà si può agevolmente presumere dallo svolgimento continuativo, per un notevole lasso di tempo (di oltre un anno), delle funzioni proprie della figura di Responsabile, della citata
U.O.C., tra le quali:
- firma di tutti gli orari di servizio della Dirigenza Medica e del
Comparto UOC (cfr. doc.ti 8, 20, 35, 45, 54, 55, 56);
- autorizzazioni ad usufruire dei congedi di varia tipologia (es.: ferie,
attività di aggiornamento professionale, congedi ex lege 104, etc.), da parte del personale in servizio (cfr. doc.ti 10, 13, 18, 19, 28, 46);
- autorizzazioni e/o richieste a prestazioni aggiuntive, o al pagamento o al recupero dell'orario di lavoro straordinario per il Comparto UOC e la
Dirigenza medica (cfr. doc.ti 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 31,
36, 37, 39, 40, 43);
- utilizzo del software GESTIONE UNIFICATA RISORSE UMANE
(GURU), con password personalizzata, per la valutazione di tutto il
Personale della Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi (cfr. doc. 3);
- relazione circostanziata sul raggiungimento degli obbiettivi di
pagina 6 Reparto del 2018 (cfr. doc. 11);
- discussione, contrattazione e firma con la Direzione Aziendale per il raggiungimento degli obbiettivi di Reparto del 2019 (cfr. doc. ti 52 e 53);
- rapporti diretti con l' e la ASSL Cagliari per il Parte_2
coordinamento dell'attività dell' con le superiori strutture della Pt_3
Sanità Regionale (cfr. doc.ti 16, 17, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 38, 41, 42,
44, 47, 48, 49, 50);
- rapporti con le utenze dei servizi dell' (associazioni, etc.: cfr. Pt_3
doc. 51).
4.2. Venendo alla quantificazione delle somme spettanti a parte opposta, si osserva che al caso di specie si applica, ratione temporis,
l'art. 22, comma 7 del C.C.N.L. del comparto Sanità 2015/2018, sottoscritto in data 19.12.2019, che prevede “Le sostituzioni previste dal
presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto
avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.
Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo
non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la
sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre
tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici
mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a € 600,00 qualora il
dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa
e pari a € 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di
struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui
massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura
semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse
del fondo dell'art. 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) per tutta la
durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni
eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. (…)”.
Nel caso di specie si ricade nella prima ipotesi, ovvero quella di
pagina 7 sostituzione di un dirigente in relazione ad un incarico di direzione di struttura complessa.
Tuttavia, il calcolo della parte opposta è da ritenersi erroneo, in quanto il periodo dal 1° dicembre 2018 al 21 gennaio 2020 è inferiore a 14 mesi.
Si ritiene corretto determinare l'indennità in euro 8.206,45, ottenuta sommando all'importo di euro 7.800,00 - pari ad euro 600 moltiplicato per 13 – l'importo di euro 406,45, pari ai 21/31 di euro 600,00 (in relazione al mese di gennaio 2020).
5. Dall'accoglimento parziale dell'opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente alla minor somma di euro 8.206,45.
Pertanto, l'opponente deve essere condannata al pagamento della predetta somma in favore dell'opposta, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria (ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n.
724/1994), con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
6. In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, che configura un'ipotesi di soccombenza reciproca (v. Cass. civ., Sez. III,
sentenza n. 3438 del 22.2.2016, secondo cui la soccombenza reciproca si configura in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, sia allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, sia nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità
abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento), e valutata l'entità della reciproca soccombenza, le spese processuali vengono compensate per un decimo, mentre la parte convenuta viene condannata al pagamento delle spese residue, ivi comprese quelle della fase monitoria, che vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, tenuto conto della vigente tabella di riferimento per le controversie di lavoro e del valore della controversia (scaglione compreso tra euro 5.200,01 sino ad euro 26.000,00).
pagina 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dell'
[...]
a pagare alla dottoressa la somma di euro Pt_2 Controparte_1
8.206,45, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
3) compensa le spese processuali per un decimo e condanna la
Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dell' alla Parte_2
rifusione in favore della dottoressa delle spese Controparte_1
processuali residue, che liquida in euro 106,65 per spese di contributo unificato ed in euro 4.806,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 5 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 9