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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 28/01/2026, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1349/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CI TO, OR
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3017/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Dei Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Neve Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 135468 847 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20053/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
La ricorrente ha concluso come segue: in via principale, annullarsi l'avviso di accertamento esecutivo Imu
2020 impugnato.
La resistente Municipia spa ha concluso come segue: rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92 notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 24.01.2025; la ricorrente Ricorrente_1
dei Ricorrente_2 in persona del l.r. Rappresentante_1 si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 18.02.2025; la resistente Municipia spa si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza monocratica del 17.11.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e la ricorrente ha depositato memorie integrative;
il giudice, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 dei Ricorrente_2 , ente ecclesiastico non commerciale, in persona della l.r. Rappresentante_1, propone impugnativa avverso l' avviso di accertamento esecutivo Imu 2020 recante n.135468/847 -notificato in data 27.11.2024- dell'importo complessivo di €69.570,00 per unità immobiliari ubicate in Napoli alla Indirizzo_1 : lamenta la mancata esenzione dall'imposta derivante, ai sensi dell'art. 7 lett. i) d.lgs. 504 del 1992, dalla destinazione degli immobili ad un progetto educativo di integrazione tra alunni sordi e udenti, la carenza di motivazione, l'illegittima applicazione delle sanzioni, doglianze ribadite con la memoria integrativa depositata.
La resistente Municipia spa, preliminarmente, rappresenta di aver emesso l'atto impugnato unitamente a
Società_1 srl, società di progetto il cui socio unico è appunto Municipia spa, dunque da soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 1 co. 161 della legge n.296 del 2006, alla riscossione delle entrate tributarie del comune partenopeo, essendo le citate società aggiudicatarie del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali per conto del comune di Napoli, e legittimata, quest'ultima, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs.
n.50/2016 e dell'art. 226 co. II del d.lgs. n.36 del 2023- sul nuovo codice degli appalti- che prevede che l'aggiudicatario del servizio possa costituire una società di progetto che subentra nel rapporto di concessione;
evidenzia altresì la tempestività del proprio operato, risultando l'atto opposto notificato nei termini, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati e quindi entro il 31 dicembre 2024. Rappresenta di aver provveduto a riconoscere l'esenzione dal pagamento dell'imposta alla parte dell'immobile sede dell'istituto Smaldone, scuola privata – pari al 25% della superficie totale- ed ha tassato il restante 75% ovvero la superficie occupata da un soggetto terzo – istituto comprensivo statale Nominativo_1/Nominativo_1, scuola secondaria di I grado di Napoli- rispetto al proprietario e privo di legame organico con lo stesso. In ordine a tale ultima circostanza, la resistente ha allegato alle controdeduzioni le sentenze relative a precedenti annualità.
Alla luce di tali considerazioni, a fronte della meramente asserita prospettazione difensiva, deve ribadirsi, da parte del giudice tributario adito, che l'esenzione indicata è subordinata alla condizione, sostenuta probatoriamente, dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente che ne abbia il possesso giuridico ed all'esclusiva destinazione degli stessi ad attività che non producano reddito, alla comunanza di fini istituzionali di carattere non lucrativo, all'esistenza di un rapporto funzionale alla realizzazione dei compiti d'istituto: occorre in altri termini che tra l'ente religioso ed il diverso soggetto che gestisce l'istituto scolastico statale sia ravvisabile una evidente integrazione, al contrario di quanto probatoriamente riscontrato in questa sede.
La corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli sez.21, in composizione monocratica, dispone rigettarsi il ricorso in quanto indimostrato e dunque infondato come sopra precisato, risultando anche le sanzioni correttamente previste data l'insussistenza, allo stato ed alla luce dei precedenti tributari, di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €4.000,00.
P.Q.M.
la commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione 21, in composizione monocratica, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in €4.000,00.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 17.11.2025.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CI TO, OR
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3017/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Dei Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Neve Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 135468 847 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20053/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
La ricorrente ha concluso come segue: in via principale, annullarsi l'avviso di accertamento esecutivo Imu
2020 impugnato.
La resistente Municipia spa ha concluso come segue: rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92 notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 24.01.2025; la ricorrente Ricorrente_1
dei Ricorrente_2 in persona del l.r. Rappresentante_1 si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 18.02.2025; la resistente Municipia spa si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza monocratica del 17.11.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e la ricorrente ha depositato memorie integrative;
il giudice, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 dei Ricorrente_2 , ente ecclesiastico non commerciale, in persona della l.r. Rappresentante_1, propone impugnativa avverso l' avviso di accertamento esecutivo Imu 2020 recante n.135468/847 -notificato in data 27.11.2024- dell'importo complessivo di €69.570,00 per unità immobiliari ubicate in Napoli alla Indirizzo_1 : lamenta la mancata esenzione dall'imposta derivante, ai sensi dell'art. 7 lett. i) d.lgs. 504 del 1992, dalla destinazione degli immobili ad un progetto educativo di integrazione tra alunni sordi e udenti, la carenza di motivazione, l'illegittima applicazione delle sanzioni, doglianze ribadite con la memoria integrativa depositata.
La resistente Municipia spa, preliminarmente, rappresenta di aver emesso l'atto impugnato unitamente a
Società_1 srl, società di progetto il cui socio unico è appunto Municipia spa, dunque da soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 1 co. 161 della legge n.296 del 2006, alla riscossione delle entrate tributarie del comune partenopeo, essendo le citate società aggiudicatarie del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali per conto del comune di Napoli, e legittimata, quest'ultima, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs.
n.50/2016 e dell'art. 226 co. II del d.lgs. n.36 del 2023- sul nuovo codice degli appalti- che prevede che l'aggiudicatario del servizio possa costituire una società di progetto che subentra nel rapporto di concessione;
evidenzia altresì la tempestività del proprio operato, risultando l'atto opposto notificato nei termini, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati e quindi entro il 31 dicembre 2024. Rappresenta di aver provveduto a riconoscere l'esenzione dal pagamento dell'imposta alla parte dell'immobile sede dell'istituto Smaldone, scuola privata – pari al 25% della superficie totale- ed ha tassato il restante 75% ovvero la superficie occupata da un soggetto terzo – istituto comprensivo statale Nominativo_1/Nominativo_1, scuola secondaria di I grado di Napoli- rispetto al proprietario e privo di legame organico con lo stesso. In ordine a tale ultima circostanza, la resistente ha allegato alle controdeduzioni le sentenze relative a precedenti annualità.
Alla luce di tali considerazioni, a fronte della meramente asserita prospettazione difensiva, deve ribadirsi, da parte del giudice tributario adito, che l'esenzione indicata è subordinata alla condizione, sostenuta probatoriamente, dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente che ne abbia il possesso giuridico ed all'esclusiva destinazione degli stessi ad attività che non producano reddito, alla comunanza di fini istituzionali di carattere non lucrativo, all'esistenza di un rapporto funzionale alla realizzazione dei compiti d'istituto: occorre in altri termini che tra l'ente religioso ed il diverso soggetto che gestisce l'istituto scolastico statale sia ravvisabile una evidente integrazione, al contrario di quanto probatoriamente riscontrato in questa sede.
La corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli sez.21, in composizione monocratica, dispone rigettarsi il ricorso in quanto indimostrato e dunque infondato come sopra precisato, risultando anche le sanzioni correttamente previste data l'insussistenza, allo stato ed alla luce dei precedenti tributari, di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €4.000,00.
P.Q.M.
la commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione 21, in composizione monocratica, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in €4.000,00.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 17.11.2025.