Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00056/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01273/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2022, proposto dalla SU s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Dal Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia di Treviso, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Rapicavoli e Sebastiano Tonon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore ; l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, in persona del Presidente pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
nei confronti
della Regione del NE e del Comune di Susegana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-della comunicazione del 5 agosto 2022 assunta al prot. n. 2022/0046187, con cui la Provincia di Treviso ha archiviato l’istanza di “ VIA per realizzazione di un impianto di recupero di materiali inerti in Comune di Susegana, loc. Ponte della Priula ”, presentata dalla SU s.p.a.;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato, e in particolare:
--della “comunicazione preliminare all’avvio del procedimento”, assunta al prot. n. 2022/0020271 del 14.04.2022, a firma del dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Treviso;
--della nota di riscontro dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali assunta al prot. n. 25135/2022 del 09.05.2022;
--della seconda nota di riscontro dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali assunta al prot. n. 5825/2022 del 23.06.2022;
--della comunicazione della Provincia di Treviso assunta al prot. n. 2022/38839 del 06.07.2022, recante il preavviso di rigetto dell’istanza della ricorrente ex art. 10 bis della L. n. 241/1990;
--della nota provinciale di controdeduzioni alle osservazioni della ditta ricorrente assunta al prot. n. 2022/41566 del 18.07.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , del cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. SC VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La SU s.p.a. ha realizzato, in area vincolata demaniale posta all’interno dell’alveo del fiume Piave, oltre l’argine avanzato, un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi edificato senza titolo e per il quale la società ha proposto, nel dicembre 2004, domanda di condono edilizio, e poi nel luglio 2006 un’istanza di autorizzazione alla gestione dell’impianto ex art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006.
Il Comune di Susegana e la Provincia di Treviso hanno rilasciato (rispettivamente) il permesso di costruire in sanatoria e l’autorizzazione alla gestione dell’impianto, entrambi vincolati alla delocalizzazione dell’impianto al di fuori dell’alveo del fiume Piave entro una data tempistica.
Per l’effetto la SU ha presentato un’istanza di screening ai fini della v.i.a. relativamente al progetto di trasferimento dell'impianto di recupero dei rifiuti, che si è previsto di collocare presso un sito di proprietà della società posto a distanza di circa 500 mt. dalla iniziale posizione ma sempre in area fluviale.
Il procedimento si è concluso con l’assoggettamento del progetto alla v.i.a.
Successivamente, nel marzo 2022 la SU s.p.a. ha richiesto la valutazione di impatto ambientale e il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale.
Trattandosi di impianto in area fluviale la Provincia di Treviso ha preliminarmente verificato la fattibilità del progetto in relazione alla disciplina pianificatoria contenuta nelle norme tecniche di attuazione del “piano stralcio per l'assetto idrogeologico del medio corso del fiume Piave” dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali -e anche nel piano generale rischio alluvioni-, oltreché del “piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali” della Regione NE.
All’esito di tale controllo con gli Enti preposti la Provincia, con nota n. 46187 del 5 agosto 2022, ha archiviato l’iniziativa di v.i.a. della SU ritenendola in contrasto con i vincoli sanciti nei due piani di settore, che in area fluviale non permettono di realizzare impianti di smaltimento e/o di recupero rifiuti.
2. Il ricorso introduttivo del presente giudizio contesta il provvedimento di archiviazione articolando tre motivi così epigrafati “ 1. Violazione di legge in relazione all’art. 208, D.Lgs. 152/2006 e agli artt. 14 e 14 ter, Legge n. 241/1990. Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa; 2. Violazione di legge, sotto altro profilo, in relazione all’art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 e agli artt. 14 e 14 ter, L n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione, perplessità, illogicità grave e manifesta; 3. Violazione di legge in relazione agli artt. 10 e 11 delle NTA del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali (PGRA) adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 21.12.2021. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e perplessità. Violazione dei principi di leale collaborazione, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa”.
In estrema sintesi la SU s.p.a. censura l’operato della Provincia di Treviso che, invece di convocare l’apposita conferenza di servizi per la valutazione del progetto e il rilascio (o il diniego motivato) dell’autorizzazione finale, avrebbe svolto una sorta di verifica preliminare di procedibilità dell’istanza esitata in un atto di archiviazione non previsto dalla normativa vigente. Sarebbe mancato il confronto istruttorio in seno alla conferenza di servizi sui reali contenuti progettuali dell’istanza della società. E infine i pareri dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi orientali, che di fatto avrebbero determinato la decisione di archiviazione, sarebbero carenti sotto l’aspetto istruttorio e motivazionale, oltreché per violazione di legge in ragione della compatibilità dell’impianto di recupero di inerti rispetto alla normativa idraulica e in materia di rifiuti. Essi non avrebbero nemmeno valorizzato il fatto che l’intervento proposto ottimizzerebbe il processo produttivo della SU, adeguando e migliorando, dal punto di vista tecnico-funzionale e ambientale, una parte dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti già in esercizio.
3. Si sono costituiti in giudizio l’Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali, il Ministero della Cultura e la Provincia di Treviso, tutti contestando in fatto e in diritto le deduzioni della ricorrente e chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
4. Successivamente veniva fissata la camera di consiglio del 6.06.2024 ai sensi dell’art 72 bis del cod. proc. amm., ossia ai soli fini della verifica della sussistenza dell’interesse alla decisione, con presa d’atto della sua permanenza.
5. Le parti si sono poi scambiate le memorie ex art. 73 del cod. proc. amm., insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
6. All’udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
7. Il ricorso va rigettato.
8. Preliminarmente il Tribunale ritiene opportuna una compiuta ricostruzione dei fatti antecedenti all’emanazione del provvedimento di archiviazione qui impugnato.
Va quindi rilevato che la SU s.p.a. ha edificato l’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi senza titolo, e ne ha chiesto il condono edilizio con istanza del 10.12.2004.
In attesa della definizione della pratica edilizia la Provincia di Treviso ha rilasciato l’autorizzazione alla gestione dell’impianto con decreto dirigenziale n. 241 del 3.6.2014, vincolandola alle procedure di trasferimento del medesimo impianto al di fuori dell’alveo del fiume Piave, secondo una tempistica non superiore a tre anni dal rilascio del provvedimento di sanatoria da parte del Comune di Susegana.
Quest’ultimo, acquisito il parere della locale Commissione edilizia ambiente-paesaggio nonché della Soprintendenza, ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 2003/00085/C del 27.9.2016, recependo le indicazioni degli organi di tutela espressisi favorevolmente alla medesima condizione che la SU delocalizzasse l’impianto tecnologico in area idonea al di fuori dell’alveo del fiume Piave entro il 19.11.2016. Termine in seguito riformulato con nota comunale sempre del 19.11.2016, che lo ha allineato alla scadenza triennale fissata in via generale dal d.P.R. n. 380/2001 per la validità del titolo edilizio, successivamente oggetto di proroga.
In data 12.03.2019 la SU s.p.a. ha presentato istanza di screening ai fini della v.i.a., sottoponendo alle Autorità competenti un progetto di trasferimento dell'impianto di recupero dei rifiuti sulla sponda opposta rispetto all’attuale, ma sempre in area fluviale.
L’istanza è stata riscontrata dalla Provincia con il decreto n. 21 del 13.6.2019, che ha ritenuto necessaria la valutazione d’impatto ambientale evidenziando (tra l’altro) che “ il parere non tiene conto delle valutazioni, comunque essenziali, di natura amministrativa circa la «fattibilità giuridica» dell’intervento proposto, stanti i vincoli territoriali esistenti sull’area di progetto, per alcuni dei quali è in corso un approfondimento presso gli Enti competenti ”. Il decreto 21/2019 ha fatto proprie le valutazioni del Comitato Tecnico Provinciale V.I.A., che nella seduta del 5.6.2019 aveva rilevato l’ubicazione in area demaniale dell’impianto da dismettere, “ all’interno dell’alveo del Fiume Piave, oltre l’argine avanzato ”, e parimenti aveva preso atto dell’intendimento della proponente di procedere alla sua “ delocalizzazione, prevedendo di spostarlo verso est, su un terreno in proprietà a distanza di circa 500 mt dall’attuale posizione, a nord dell’argine avanzato, attualmente utilizzata come area di deposito di parti impiantistiche e di ricambio ”.
Dal parere del Comitato emerge altresì che la questione della sussistenza di eventuali disposizioni normative preclusive alla realizzazione dello spostamento nell’area individuata dal proponente si era già posta.
Difatti la Provincia di Treviso aveva interessato sia la Regione NE, con la nota prot. n. 34104 del 29.05.2019, sia il distretto idrografico delle Alpi Orientali, con la nota prot. n. 34108 del 29.05.2019, al fine di verificare se le limitazioni previste dal piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali e dal piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Fiume Piave impedissero la realizzazione del progetto presentato dalla SU s.p.a. (vd. pag. 10/20 del parere). Tanto che il Comitato Tecnico ha poi concluso lo screening a fini v.i.a. dando atto che (tra l’altro) “ nella carta della pericolosità idraulica – tavola 70 del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), l’area di progetto ricade in area fluviale – F, assoggettata ai vincoli ed alle prescrizioni più restrittive. Si evidenzia che ogni considerazione sull'intervento proposto non potrà prescindere dalle determinazioni del Distretto Idrografico o di chi per esso, circa la concreta procedibilità dello stesso.
-in area fluviale (interarginale) il Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali non permette la realizzazione di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti, ivi compresi gli impianti di solo stoccaggio, allo scopo di non aumentare il rischio di pericolosità idraulica, geologica e valanghiva. Parimenti la realizzazione dello spostamento dell’impianto troverebbe un ostacolo in tali disposizioni qualora si dovessero applicare nel caso specifico” .
Contemporaneamente al parere del Comitato Tecnico VIA perveniva la nota della Soprintendenza assunta al prot. n. 0014709 del 05.06.2019, con la quale l’Ente di tutela ha precisato che a suo dire la dicitura “trasferimento di un impianto di recupero rifiuti”, impiegata nel progetto della SU, se relativa all’impianto esistente nell’alveo del fiume Piave come delimitato dall’argine avanzato, non era corretta, trattandosi di impianto già giudicato paesaggisticamente non compatibile nell’ambito dell’istanza di condono edilizio e pertanto da ritenersi giuridicamente non esistente.
Con nota del 28.6.2019 l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha poi dato riscontro alla già citata richiesta della Provincia del 29.05.2019 (assunta al prot. n. 34108), rilevando come “ nelle aree fluviali la pericolosità costituisce un fattore intrinseco, la disciplina vincolistica ad esse riferibile è ispirata, da un lato, alla tutela della sicurezza idraulica e dell'assetto morfodinamico del corso d'acqua cui ineriscono, dall'altro alla tutela dell'incolumità delle persone e alla razionale gestione del patrimonio edilizio che risulta essere già esistente in tali aree. Si sottolinea inoltre che i piani di assetto e uso del territorio degli enti territorialmente interessati devono essere coordinati e non contrastanti con le disposizioni immediatamente vincolanti dello strumento pianificatorio (cfr. art. 65 d.lgs. n. 152/2006), attesa la natura sovraordinata del PAI e delle relative prescrizioni. Sulle delineate premesse si evidenzia che le prescrizioni dettate per le aree fluviali agli artt. 13 e 14 non consentono di ritenere - a priori - che «l'impianto di trattamento dei rifiuti», preesistente all'interno del fiume Piave, possa essere «liberamente» spostato in altra area sempre fluviale secondo il PAI”.
E in seguito anche il Genio Civile della Regione NE, sollecitato dalla SU a riscontrare la già citata nota provinciale del 29.5.2019 (assunta al prot. n. 34104), ha rilevato che “ a norma dell’art. 14, comma 3°, lett. ‘a’, delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Piave non è consentita la ricostruzione in area fluviale di manufatti demoliti. Ciò premesso si ritiene che la traslazione richiesta non sia ammissibile, secondo la citata norma ” (vd. la nota del 05.10.2021 assunta al prot. n. 445042).
Su queste premesse, il 31.03.2022 la SU ha presentato la domanda di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, e in pari data anche l’istanza di autorizzazione unica ex art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e 26 della L.R.V. n. 3/2000.
A questo punto la Provincia di Treviso, con comunicazione assunta al prot. n. 20271 del 14.04.2022, ha chiesto al Genio Civile, all’Autorità di Bacino e alla Direzione Ambiente della Regione NE, un parere preliminare sulla compatibilità dell’iniziativa rispetto ai vincoli gravanti sull’area. Questo attenendosi alle previsioni del suo precedente decreto di screening n. 21 del 13 giugno 2019, nella parte che evidenziava l’essenzialità delle valutazioni sulla “fattibilità giuridica” dell’intervento proposto dalla SU al fine di poter dar corso all'esame del progetto.
Per l’effetto:
-la Direzione Ambiente si è espressa con nota di prot. n. 0205371 del 05.05.2022, la quale, richiamando il paragrafo 1.3.2 “Pericolosità idrogeologica” dell’allegato A (pag. 395/560) del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, ha chiarito che “ al fine di rispondere al quesito formulato, si evidenzia che il citato art. 13 del Piano rifiuti individua dei vincoli insediativi per specifiche tipologie di impianto, da applicarsi nell’ambito di istanze per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti, mentre per le attività di gestione rifiuti già operative vanno applicate le disposizioni previste dalle stesse norme tecniche nei successivi artt. 15 e 16.
Nel caso specifico dei criteri di esclusione relativi alla “Pericolosità idrogeologica” appare chiara la finalità dello strumento di programmazione di vietare la realizzazione di impianti di gestione rifiuti in aree che presentino una pericolosità elevata sotto il profilo idraulico o ricadano in aree “interarginali”, così come ora individuate in “aree fluviali” dallo specifico Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). Pertanto, sulla base di quanto rappresentato da codesta Provincia, qualora il menzionato “spostamento” dell’attività di gestione rifiuti si sostanzi, sotto il profilo amministrativo, nell’approvazione di un progetto per un nuovo impianto, tale eventualità è preclusa nelle suddette aree ”;
-l’Autorità di Bacino Distrettuale ha riscontrato la richiesta della Provincia con nota acquisita al prot. n. 0025135/2022 del 09.05.2022, che in primis ha richiamato la già citata nota prot. n. 34108 del 28.06.2019 ribadendone il contenuto, nella parte in cui era stato evidenziato che “ l’impianto di trattamento di rifiuti preesistente all’interno dell’area fluviale non potesse essere liberamente spostato in altra area sempre fluviale secondo il PAI”. L’Ente ha poi rilevato, da un lato, la sopravvenuta approvazione del primo aggiornamento del piano di gestione del rischio alluvioni (P.G.R.A.), e dall’altro lato che: “ il prospettato intervento è localizzato in area fluviale, ovvero in area del corso d’acqua morfologicamente riconoscibile all’interno della quale possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso, e non risulta compatibile con la disciplina dettata dagli artt. 10 e 11 delle Norme Tecniche di attuazione del PGRA ”;
-il Genio Civile di Treviso, con nota del 31.05.2022 assunta al prot. n. 247169, ha comunicato di aver sospeso l’esame della pratica ritenendo necessario rivolgere, all’Autorità di Bacino, un quesito per capire se il progetto della SU avrebbe potuto essere valutato positivamente alla luce del nuovo P.G.R.A. in vigore dal 4.2.2022, esaminando anche la possibilità di configurare l’intervento come una manutenzione straordinaria e/o un restauro conservativo, e conseguentemente di inquadrare la proposta progettuale tra le fattispecie previste dall’art. 11 delle n.t.a. del P.G.R.A. sulle preesistenze nelle aree fluviali;
-a riscontro della richiesta del Genio Civile l’Autorità di Bacino ha reso la nota prot. n. 5825 del 23.06.2022, che configurando l’intervento come un’azione di demolizione con ricostruzione, ha chiarito che esso non risulta “ coerente con i contenuti dell’articolo 11 delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio alluvioni ”.
A fronte di tanto la Provincia di Treviso, con nota assunta al prot. n. 38839 del 06.07.2022, ha comunicato alla SU il preavviso di rigetto dell’istanza di valutazione di impatto ambientale. Questo in considerazione dell’ubicazione del progetto di delocalizzazione dell’impianto in area fluviale, sulla quale gravano, tra gli altri, i cennati vincoli del piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione NE oltre a quelli del piano di gestione del rischio alluvioni dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.
Il provvedimento provinciale conclude nel senso che “ l'impianto normativo come sopra succintamente delineato impedisce l'accoglimento dell'istanza avanzata da codesta ditta in data 31 marzo 2022 ”, invitando la ricorrente a formulare eventuali osservazioni, presentate con nota dell’11.07.2022, riscontrata dalla Provincia con comunicazione assunta al prot. n. 41566 del 18.07.2022.
A conclusione del procedimento la Provincia ha infine provveduto a formalizzare l’archiviazione della domanda con nota prot. n. 46187 del 05.08.2022, oggetto della presente impugnativa.
9. Tanto premesso, secondo la graduazione dettata dalla ricorrente vanno esaminati in via principale i primi due motivi di impugnativa, che possono essere trattati congiuntamente sottoponendo al Collegio questioni complementari.
9.1. La ricorrente critica l’operato della Provincia di Treviso che, al posto di convocare sin da subito la conferenza di servizi per l’esame del progetto, avrebbe consultato preliminarmente la Regione e l’Autorità di Bacino sulla questione della sussistenza di eventuali ragioni ostative alla realizzazione dell’iniziativa. Per di più il procedimento si sarebbe dovuto concludere con il rilascio dell’autorizzazione richiesta ovvero, a tutto concedere, con un motivato diniego, e non già con un atipico provvedimento di archiviazione assunto all’esito della detta consultazione. Di contro la convocazione della conferenza dei servizi avrebbe consentito di superare il dissenso espresso dalla Regione in ordine al rispetto del piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali, accertando che l’iniziativa della SU non riguarderebbe un nuovo impianto ma un’attività di manutenzione straordinaria e/o di restauro e risanamento conservativo di un impianto già esistente, come tale assentibile. Parimenti, la convocazione della conferenza di servizi avrebbe offerto un quadro istruttorio più completo all’Autorità di Bacino, espressasi negativamente senza accorgersi che il progetto non riguardava un nuovo impianto ma l’adeguamento tecnologico di un impianto già esistente.
Le doglianze non sono condivisibili.
9.2. Il Tribunale osserva che il decreto provinciale del 5.8.2022, oggetto di impugnativa, a dispetto del formale dispositivo di archiviazione, in realtà, dal punto di vista sostanziale, rigetta in limine l’istanza di valutazione di impatto ambientale del progetto della SU. Ciò per le motivazioni espresse nella precedente comunicazione inviata dalla Provincia ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, ed anche avuto riguardo ai contenuti della nota di controdeduzione alle osservazioni della SU.
Questi due provvedimenti, richiamati per relationem, convergono nel ritenere che i piani di gestione del rischio di alluvioni e dei rifiuti urbani e speciali impediscano l'accoglimento della domanda del privato.
Conseguentemente, l’istanza di valutazione di impatto ambientale di quest’ultimo non è stata accolta.
Non trattandosi di una vera e propria archiviazione viene dunque meno la prima censura della ricorrente, che si appunta sul carattere atipico del provvedimento impugnato, che viceversa rientra appieno tra quelli decisori, nel senso di respingere in limine la domanda di v.i.a. per la sussistenza di ragioni preclusive all’accoglimento della stessa, non essendo tout court consentita, dalle sovraordinate norme di settore, la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti in area fluviale.
Il Collegio conviene poi con la difesa dell’Amministrazione provinciale sul punto che la preclusione sancita dai due piani di gestione, come interpretati dalle Autorità deputate alla loro osservanza nei citati provvedimenti -dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (del 9 maggio e del 23 giugno 2022) e della Regione NE (del 6 maggio 2022)-, ha reso concretamente inutile se non dispendiosa, anche in termini temporali considerati gli adempimenti pubblicitari imposti in fase di v.i.a., una più approfondita disamina del progetto nella sede conferenziale di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 (trattandosi di valutazione di impatto ambientale del progetto della ricorrente). Motivo per cui il rigetto in limine dell’istanza sul progetto del privato, le cui criticità invero erano emerse sin dalla prima fase di valutazione dell’assoggettabilità dell’iniziativa alla v.i.a. (vd. il decreto provinciale n. 21/2019), risulta assunto anche nel rispetto dei criteri di economicità ed efficacia, che ai sensi dell’art. 1 della L. n. 241/1990 costituiscono principi generali dell'attività amministrativa.
E che nel caso di specie hanno correttamente supportato la decisione di non proseguire nell’esame dell’istanza nella sede conferenziale all’esito della preliminare verifica negativa della fattibilità giuridica del progetto.
Tanto basta a rigettare il primo mezzo.
Anche il secondo motivo incontra la stessa sorte di infondatezza.
Difatti a smentire la tesi per cui l’intervento in esame sarebbe qualificabile come una manutenzione straordinaria ovvero alla stregua di un’ipotesi di restauro e/o risanamento conservativo, o tutt’al più di un adeguamento tecnologico di un impianto già esistente, sovviene la stessa documentazione allegata dalla SU alla domanda di v.i.a.
La relazione tecnica qualifica l’intervento in termini di “ ricollocazione impianto di recupero materiali inerti ”, e lo descrive confrontando lo stato di fatto (“ l’impianto è attualmente in area demaniale, oltre l’argine avanzato ”) con quello di progetto dell’impianto (che si attuerà “ dislocando l’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi esistente in un’area di proprietà più marginale rispetto all’alveo attivo del fiume ”), comunque rientrante nell’argine maestro del fiume Piave (vd. la pag. 7 della relazione tecnica della ricorrente).
È pertanto evidente che l’iniziativa si sostanzia nella realizzazione di un nuovo impianto in altra area, a distanza di 500 metri circa da quella attuale, parimenti preclusa dalle norme di settore in quanto comunque posta in area fluviale interarginale.
La Conferenza di servizi non avrebbe quindi potuto approvare un progetto che ab origine contrastava con le norme del piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali -in specie il § 1.3.2, citato dalla Regione NE nella nota 205371/2022- e con quelle del piano di gestione del rischio alluvioni -gli artt. 10 e 11, invocati dall’Autorità di Bacino con la nota prot. n. 25135/2022-, norme che rispondono ad inderogabili esigenze di sicurezza e sono ispirate ad una logica di cautela e di precauzione.
E sul punto, il confronto tra le Autorità procedenti e pure con il privato non è di certo mancato, né in fase di verifica dell’assoggettabilità del progetto alla v.i.a. né successivamente alla presentazione della domanda di valutazione di impatto ambientale ovvero anche controdeducendo alle osservazioni della SU.
Anche il secondo motivo non può essere accolto.
9. Con il terzo mezzo la SU s.p.a. ha infine contestato, per vero a titolo prudenziale, anche i due pareri resi dall’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali il 9.5.2022 e il 23.6.2022.
Il primo parere sarebbe ellittico ed immotivato, non esplicitando gli specifici profili di (supposto) contrasto dell’intervento con la normativa tecnica di piano, la quale non vieterebbe ogni e qualsiasi intervento in area fluviale ma prevedrebbe una disciplina specifica per le preesistenze.
Il secondo parere, invece, avrebbe disatteso l’aspettativa del Genio Civile a che l’Autorità di Bacino rivedesse la sua posizione, in considerazione della possibilità di qualificare l’intervento alla stregua di una manutenzione straordinaria e/o di un restauro e risanamento conservativo, riguardante un singolo apparato/porzione di impianto tecnologico di un più ampio complesso produttivo, attuato dalla SU per ottemperare a provvedimenti amministrativi della Soprintendenza e del Comune di Susegana e pure in tesi migliorativo dal punto di vista della sicurezza idraulica dell’intero sito produttivo.
Di contro l’Autorità di Bacino si sarebbe determinata in senso negativo facendo perno esclusivamente sulla natura “demo-ricostruttiva” dell’intervento e vieppiù “ sulla base di esigua documentazione ”, così dimostrando di non aver esaminato la proposta progettuale della SU che invece ottimizzerebbe il processo produttivo mediante l’adeguamento e il miglioramento tecnico-funzionale e ambientale di una parte dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti già in esercizio.
Anche queste doglianze non sono fondate, e ciò consente al Collegio di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del motivo di ricorso formulate dalla difesa dell’Autorità di Bacino.
Il Tribunale ha già rilevato che dalla stessa documentazione della ricorrente emerge la natura di nuovo impianto da collocare a distanza di 500 mt. circa da quello edificato senza titolo.
Si aggiunge che la natura dell’intervento come demolizione della parte dell’impianto esistente con ricostruzione dello stesso in altra area emerge dall’elaborato denominato “TAV IR3” allegato al ricorso ( sub doc. n. 32), che riporta la diversa campitura da riferire all’area di “demolizione” (in giallo) e quella di “ricostruzione” (in rosso). Tale elaborato viene pure riportato all’interno della relazione idraulica (pag. 13) e dello studio di impatto ambientale (pag. 112), dove nella figura 6-37, riportante uno stralcio della cartografia degli habitat natura 2000, è presente la medesima dicitura di “demolizione” e “ricostruzione”.
Non si può dunque mettere in dubbio che si tratti, come evidenziato dall’Autorità di Bacino, non già di un’attività di manutenzione straordinaria e/o di restauro e risanamento conservativo su di un edificio preesistente quanto piuttosto di un intervento di demolizione con successiva ricostruzione.
Su questa premessa entrambi i pareri rimangono immuni dalle censure della ricorrente.
Quanto al parere del 9.5.2022, esso ha in primis richiamato la precedente nota del 28.06.2019 (prot. n. 34108), con la quale l’Autorità di Bacino aveva già evidenziato che sulla scorta della precedente normativa di settore “ le prescrizioni dettate per le aree fluviali agli artt. 13 e 14 non consentono di ritenere -a priori- che l’impianto di trattamento di rifiuti, preesistente all’interno del fiume Piave, possa essere liberamente spostato in altra area sempre fluviale secondo il PAI ”.
L’Autorità ha poi preso in considerazione la delibera n. 3 del 21.12.2021, recante il primo aggiornamento del piano di gestione del rischio alluvioni (P.G.R.A.) diventato strumento pianificatorio di riferimento unico a livello distrettuale al posto dei previgenti piani per l’assetto idrogeologico. E sulla premessa per cui l’intervento della SU è stato localizzato in area fluviale all’interno della quale possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso, ha espresso parere non favorevole alla realizzazione di un intervento dichiaratamente non compatibile rispetto alla disciplina dettata dagli artt. 10 e 11 delle norme tecniche di attuazione del P.G.R.A.
Il parere reca dunque sia i presupposti di fatto (la localizzazione in area fluviale dell’intervento) che le ragioni giuridiche (il riferimento agli artt. 10 e 11 del PGRA) che hanno supportato la decisione dell’Amministrazione.
Peraltro in relazione alla disciplina delle preesistenze, recata dall’art. 11 delle n.t.a. del PGRA, il primo comma, lett. a), del detto articolo è inequivoco nel prevedere che alla demolizione -nel caso di specie, peraltro, di un’opera edificata senza titolo che sia la Commissione edilizia (con parere del 15.11.2012) che la Soprintendenza (con pareri del 9.4.2013 e del 19.11.2013) avevano imposto di dismettere celermente- non possa seguire la ricostruzione sempre in area fluviale (“ a. demolizione senza possibilità di ricostruzione” ).
Per quanto concerne invece il parere del 23.6.2022 esso, sul medesimo presupposto della configurazione dell’intervento come un’azione di demolizione con ricostruzione, ha fatto discendere la conclusione per cui esso non risulta “ coerente con i contenuti dell’articolo 11 delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio alluvioni ”, norma che come detto non ammette ricostruzioni sempre in area fluviale a pericolosità idraulica (nel caso di specie) elevata o molto elevata (‘P3’ e ‘P4’, vd. in questo senso la pag. 10 del parere del Comitato Tecnico VIA de 5.6.2019).
Anche la motivazione di questo secondo parere si presenta dunque coerente con le premesse giuridico-fattuali della fattispecie in esame, non risentendo nemmeno delle ulteriori critiche sollevate dalla ricorrente.
Non quella per cui l’intervento sarebbe stato attuato dalla SU per ottemperare a provvedimenti amministrativi della Soprintendenza (con i pareri del 9.4.2013 e del 19.11.2013)e del Comune di Susegana (o meglio della sua Commissione edilizia con parere del 15.11.2012), perché invero tali Autorità, in fase di rilascio del permesso di costruzioni in sanatoria, come detto avevano condizionato il loro parere favorevole al fatto che la SU prevedesse un piano di trasferimento dell’impianto dal di fuori dell’alveo e non già sempre mantenendolo all’interno del perimetro dell’argine.
E nemmeno l’altra critica per cui si tratterebbe di un intervento migliorativo della sicurezza idraulica dell’intero sito produttivo, atteso che l’impianto viene previsto sempre all’interno dell’area fluviale a rischio idraulico, perpetrandosi così le medesime criticità emerse nella fase di screening e prima ancora al momento dell’esame dell’istanza di condono edilizio.
Infine non è persuasiva nemmeno la deduzione per cui l’Autorità di Bacino, determinatasi in senso negativo “ sulla base di esigua documentazione ”, non avrebbe pertanto preso in considerazione la proposta progettuale della SU.
Difatti la Provincia di Treviso, con la nota prot. n. 20271 del 14.04.2022, ha inizialmente messo a disposizione dell’Autorità di Bacino l’intera documentazione di progetto, e l’Ente ha formulato il proprio parere negativo con provvedimento acquisito al prot. n.25135/2022 del 09.05.2022 -peraltro confermativo nelle conclusioni di quello precedente del 28.6.2019-, sulla base di tutta la documentazione a sue mani e senza rilevare carenze documentali o manifestare esigenze istruttorie.
Il riferimento all’esiguità della documentazione va invece contestualizzato con riferimento a quella trasmessa dal Genio Civile, vale a dire la sola relazione idraulica, senza che da ciò possa farsi discendere una mancata conoscenza del progetto della ricorrente ovvero la necessità di un supplemento istruttorio. In ogni caso tale inciso non smentisce la conclusione dell’Autorità di Bacino per cui l’intervento si configura con un’azione di demolizione con ricostruzione, perché, come già anticipato, questa è la configurazione che la stessa ricorrente ha rappresentato nei propri elaborati progettuali.
Anche il terzo mezzo non può essere accolto.
10. In conclusione il ricorso va rigettato.
11. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti della Provincia di Treviso e dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi orientali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente a rifondere alla Provincia di Treviso e all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi orientali le spese di giudizio, che liquida in € 2.500,00, ciascuna, oltre ad oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
SC VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC VI | Ida IO |
IL SEGRETARIO