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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/10/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2087/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 23.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui la parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Massimo Tursi. attore-opponente
contro
CF: ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2 convenuta-opposta contumace
FATTO E DIRITTO
1. La Adiuvantes ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 416/2023 Pt_1 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 20.7.2023 con il quale, su istanza di
[...]
veniva condannata al pagamento di € 13.246,08, oltre interessi e CP_1 spese, a fronte del mancato pagamento di n. 9 fatture emesse per la fornitura di energia elettrica effettuata presso il punto di prelievo n. IT001E04572654. Ha eccepito di non avere mai consumato la quantità di energia elettrica sottostante alle fatture azionate e di non avere mai ricevuto la somministrazione di tale quantità di energia elettrica. Ha altresì eccepito la prescrizione del credito. Ha concluso chiedendo: “In Via principale nel merito: Revocare il decreto ingiuntivo opposto per i fondati motivi esposti nel presente atto, poiché il credito vantato dalla opposta è inesistente in quanto di nessuna obbligazione pecuniaria è debitrice la
P società Adiuvantes in persona del l.r.p.t. nei confronti della per l'effetto Controparte_1
Voglia dichiarare quindi nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
Sempre in Via principale: Voglia il Tribunale intestato accertare e conseguentemente dichiarare che le somme richieste dalla opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo non sono dovute dalla società in persona Parte_1 del l.r.p.t., poiché non vi è un valido rapporto giuridico sottostante che ne legittimi la richiesta, in quanto le somme richieste sono frutto di errori o calcoli mal eseguiti dalla opposta;
Pt_ Accertare, inoltre, che la opposta non ha somministrato in favore della Adiuvantes la quantità di energia elettrica per come indicata nelle fatture, portate a sostegno della domanda del ricorso per decreto ingiuntivo, fatture che sono state appunto disconosciute formalmente, e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge;
Nel merito: Una volta accertata la carenza del diritto di credito vantanto dall'opposta, per l'effetto voglia, quindi, il Giudice dichiarare che di nessuna somma è debitrice la società opposta nei confronti della società Controparte_1
In via meramente subordinata: Voglia il Tribunale intestato accertare e dichiarare la prescrizione del vantato credito dell'opposta, per decorso del tempo.”.
2. pur a fronte della regolarità della notifica eseguita nei suoi Controparte_1 confronti, non si è costituita. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
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3. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Il descritto criterio deve essere contemperato con il c.d. principio di non contestazione. Quest'ultimo trae fondamento dal nuovo testo dell'art. 115 comma 1 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69/2009, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti specifici e precisi allegati dalla parte non specificatamente contestati dall'altra, dovendoli ritenere provati. L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761. La non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non tempestivamente contestati, acquisiti al materiale processuale,
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in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2008, n.5191). Tanto premesso, nel caso di specie la parte opponente non ha contestato espressamente l'esistenza del contratto di somministrazione di energia elettrica. L'opponente inoltre non ha contestato in modo specifico che Controparte_1 abbia erogato energia elettrica per il periodo oggetto delle fatture per cui è causa, ma ha incentrato le proprie censure sulla erroneità degli importi pretesi affermando di non aver ricevuto la somministrazione dei quantitativi di energia riportati nelle stesse. Va osservato a questo punto che secondo un principio consolidato, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/03/2011, n.5915). Pur tuttavia questo principio si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. Il contatore, infatti, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, perciò di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (v. Cassazione civile sez. III - 21/05/2019, n. 13605). Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che l'eccessività dei consumi è (stata) dovuta a fattori esterni al suo controllo. Come logico il presupposto è che si tratti di compiuta e non “mera” contestazione, dovendo l'utente contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali (presumibili) consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione) (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/06/2024, n.17401, che a sua volta cita Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, n.297). Ne consegue, dunque, che il fruitore del servizio non possa semplicemente limitarsi ad addurre una irregolarità della fatturazione.
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Ebbene, nel caso di specie non è stata sollevata da parte dell'opponente una esplicita contestazione in merito al malfunzionamento dello strumento deputato alla misurazione del consumo. La parte opponente non ha offerto nessun elemento idoneo quanto meno a porre in dubbio l'accuratezza del quantitativo dei consumi registrati e fatturati, come, ad esempio, i dati di consumo riferibili a bollette afferenti un periodo antecedente o successivo a quello preso in considerazione nelle fatture azionate in sede monitoria. In altri termini non sono stati forniti elementi idonei a determinare il venir meno della presunzione semplice di veridicità dei consumi riportati nelle fatture per cui è causa.
4. Va poi rigettata l'eccezione di prescrizione biennale. Le fatture per cui è causa risultano tutte scadute nel 2022 e sono afferenti a consumi effettuati nel medesimo anno, pertanto il termine prescrizionale è stato interrotto dalla notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa (avvenuta il l'1.8.2023).
5. Alla luce delle suesposte motivazioni il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
6. Nulla va disposto sulle spese del presente giudizio vista la contumacia della parte opposta (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione proposta dalla Adiuvantes in persona del l.r.p.t. e per l'effetto Pt_1
CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 416/2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 20.7.2023;
DICHIARA il non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Castrovillari, 23/10/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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