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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 10015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10015 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28318/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, n.q. di genitore esercente la Parte_1 potestà sul minore , rappresentato e Persona_1 difeso dall'avv. Federico Lucci per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario incaricato dott.ssa Giulia Cauteruccio,
- resistente -
OGGETTO: indennità di comunicazione ex art. 4 legge n. 508/1988. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 1 agosto 2025
n.q. di genitore unico esercente la potestà sul Parte_1 minore , ha convenuto in giudizio l' esponendo: Persona_1 CP_1
- che a seguito di domanda amministrativa del 24 gennaio 2023 il minore è stato sottoposto a visita medica dalle competenti commissioni sanitarie dell' CP_1
- che all'esito della visita medico-legale, espletata in data 7 marzo 2023, è stato riconosciuto sordo ai sensi della legge Persona_1
n. 508/1988;
- che, malgrado il tempo trascorso e le diffide effettuate, nonché la trasmissione della documentazione amministrativa richiesta, attestante anche lo stato di genitore unico esercente la potestà sul minore, l'Istituto ha omesso di porre in pagamento la prestazione postulata. Alla stregua di queste premesse, parte ricorrente ha domandato la condanna dell convenuto al riconoscimento del diritto all'indennità CP_2 di comunicazione e al pagamento dei ratei maturati della prestazione riconosciuta, oltre accessori, come per legge, con il favore delle spese di lite. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' assumendo di stare istruendo la fase di liquidazione della CP_1 provvidenza economica e chiedendo un termine per il suo completamento. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni formulate dalle parti negli atti introduttivi e nelle note sostitutive di udienza la controversia è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Emerge dagli atti di causa che all'esito della visita medica svolta in via amministrativa il 7 marzo 2023 la competente commissione sanitaria dell' ha riconosciuto in capo al minore la CP_1 Persona_1 condizione di sordità ai fini del riconoscimento dell'indennità di comunicazione con decorrenza dalla domanda amministrativa (doc. n. 1 del ricorso). Parte ricorrente ha, pertanto, prodotto la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge n. 508/1988 per l'attribuzione della provvidenza economica, la quale spetta sordomuti, anche di minore età, come definiti nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, specificamente nel caso di “minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”, stato invalidante accertato in via amministrativa.
2.1 Peraltro, l non ha provveduto a una specifica contestazione CP_2 in ordine alle circostanze di fatto allegate a fondamento della pretesa azionata, anche sotto il profilo della legittimazione attiva del genitore – peraltro comprovato dai documenti prodotti sub 3 in allegato al ricorso –, riconoscendo la spettanza della provvidenza economica e assumendo che la stessa sia in fase di liquidazione. In questa linea interpretativa, la Suprema Corte da tempo ha chiarito che “nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali senza che rilevi il carattere
2 indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” (cfr. Cass., sez. lav., n. 15326 del 30 giugno 2009 e Cass., sez. lav., n. 11417 del 10 maggio 2017). Di conseguenza, così accertata la sussistenza del diritto, l' sarebbe CP_1 stato tenuto alla liquidazione della prestazione dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12270 del 5 luglio 2004), mentre nel presente giudizio il relativo onere non è stato assolto. Non può essere accolta, al riguardo, la richiesta di differimento da parte dell' , cui parte ricorrente si è fermamente opposta, stante il CP_2 divieto di udienze di mero rinvio nel rito del lavoro e, peraltro, l'assoluta genericità della richiesta, che non ha in alcun modo delineato la tempistica per provvedere alla liquidazione della provvidenza economica.
2.2 Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, da portare in detrazione sul danno da svalutazione monetaria soltanto laddove la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita risulti superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito, circostanza nemmeno allegata in ricorso. In sostanza, a parte ricorrente spettano i soli interessi legali, potendosi aggiungere, nella misura eccedente all'importo annuo degli interessi, il danno da svalutazione soltanto ove la rivalutazione monetaria risulti superiore al tasso annuo degli stessi interessi legali.
3. Le spese di lite, da distrarre in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile
3 2021). Quanto allo scaglione di valore, poi, è pacifico che “Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni” (cfr. Cass., sez. Un., n. 10454 del 21 maggio 2015 e Cass., sez. lav., n. 19020 del 17 luglio 2018). Sicché, tenuto conto dell'importo mensile delle provvidenze economiche oggetto del giudizio, lo scaglione di valore di riferimento è quello per le controversie tra € 5.200 e € 26.000.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna l' a corrispondere a i ratei CP_1 Persona_1 dell'indennità di comunicazione, ex art. 4 della legge n. 508/1988, con decorrenza dall'1 febbraio 2023, oltre interessi legali, come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario. Roma, 9 ottobre 2025 Il giudice Cesare Russo
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Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28318/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, n.q. di genitore esercente la Parte_1 potestà sul minore , rappresentato e Persona_1 difeso dall'avv. Federico Lucci per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario incaricato dott.ssa Giulia Cauteruccio,
- resistente -
OGGETTO: indennità di comunicazione ex art. 4 legge n. 508/1988. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 1 agosto 2025
n.q. di genitore unico esercente la potestà sul Parte_1 minore , ha convenuto in giudizio l' esponendo: Persona_1 CP_1
- che a seguito di domanda amministrativa del 24 gennaio 2023 il minore è stato sottoposto a visita medica dalle competenti commissioni sanitarie dell' CP_1
- che all'esito della visita medico-legale, espletata in data 7 marzo 2023, è stato riconosciuto sordo ai sensi della legge Persona_1
n. 508/1988;
- che, malgrado il tempo trascorso e le diffide effettuate, nonché la trasmissione della documentazione amministrativa richiesta, attestante anche lo stato di genitore unico esercente la potestà sul minore, l'Istituto ha omesso di porre in pagamento la prestazione postulata. Alla stregua di queste premesse, parte ricorrente ha domandato la condanna dell convenuto al riconoscimento del diritto all'indennità CP_2 di comunicazione e al pagamento dei ratei maturati della prestazione riconosciuta, oltre accessori, come per legge, con il favore delle spese di lite. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' assumendo di stare istruendo la fase di liquidazione della CP_1 provvidenza economica e chiedendo un termine per il suo completamento. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni formulate dalle parti negli atti introduttivi e nelle note sostitutive di udienza la controversia è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Emerge dagli atti di causa che all'esito della visita medica svolta in via amministrativa il 7 marzo 2023 la competente commissione sanitaria dell' ha riconosciuto in capo al minore la CP_1 Persona_1 condizione di sordità ai fini del riconoscimento dell'indennità di comunicazione con decorrenza dalla domanda amministrativa (doc. n. 1 del ricorso). Parte ricorrente ha, pertanto, prodotto la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge n. 508/1988 per l'attribuzione della provvidenza economica, la quale spetta sordomuti, anche di minore età, come definiti nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, specificamente nel caso di “minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”, stato invalidante accertato in via amministrativa.
2.1 Peraltro, l non ha provveduto a una specifica contestazione CP_2 in ordine alle circostanze di fatto allegate a fondamento della pretesa azionata, anche sotto il profilo della legittimazione attiva del genitore – peraltro comprovato dai documenti prodotti sub 3 in allegato al ricorso –, riconoscendo la spettanza della provvidenza economica e assumendo che la stessa sia in fase di liquidazione. In questa linea interpretativa, la Suprema Corte da tempo ha chiarito che “nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali senza che rilevi il carattere
2 indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” (cfr. Cass., sez. lav., n. 15326 del 30 giugno 2009 e Cass., sez. lav., n. 11417 del 10 maggio 2017). Di conseguenza, così accertata la sussistenza del diritto, l' sarebbe CP_1 stato tenuto alla liquidazione della prestazione dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12270 del 5 luglio 2004), mentre nel presente giudizio il relativo onere non è stato assolto. Non può essere accolta, al riguardo, la richiesta di differimento da parte dell' , cui parte ricorrente si è fermamente opposta, stante il CP_2 divieto di udienze di mero rinvio nel rito del lavoro e, peraltro, l'assoluta genericità della richiesta, che non ha in alcun modo delineato la tempistica per provvedere alla liquidazione della provvidenza economica.
2.2 Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, da portare in detrazione sul danno da svalutazione monetaria soltanto laddove la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita risulti superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito, circostanza nemmeno allegata in ricorso. In sostanza, a parte ricorrente spettano i soli interessi legali, potendosi aggiungere, nella misura eccedente all'importo annuo degli interessi, il danno da svalutazione soltanto ove la rivalutazione monetaria risulti superiore al tasso annuo degli stessi interessi legali.
3. Le spese di lite, da distrarre in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile
3 2021). Quanto allo scaglione di valore, poi, è pacifico che “Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni” (cfr. Cass., sez. Un., n. 10454 del 21 maggio 2015 e Cass., sez. lav., n. 19020 del 17 luglio 2018). Sicché, tenuto conto dell'importo mensile delle provvidenze economiche oggetto del giudizio, lo scaglione di valore di riferimento è quello per le controversie tra € 5.200 e € 26.000.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna l' a corrispondere a i ratei CP_1 Persona_1 dell'indennità di comunicazione, ex art. 4 della legge n. 508/1988, con decorrenza dall'1 febbraio 2023, oltre interessi legali, come per legge. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario. Roma, 9 ottobre 2025 Il giudice Cesare Russo
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