Art. 9.
Le somme rimborsate da parte svizzera relative al periodo 1 aprile 1977-31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, che, per qualsiasi motivo, non abbiano dato luogo all'erogazione di prestazioni, sono accantonate, previa detrazione delle spese di cui al precedente articolo 8, allo scopo di garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione.
Le somme rimborsate da parte svizzera relative al periodo 1 aprile 1977-31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, che, per qualsiasi motivo, non abbiano dato luogo all'erogazione di prestazioni, sono accantonate, previa detrazione delle spese di cui al precedente articolo 8, allo scopo di garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione.