Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3946/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3946/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Cinzia Sandrucci, presso il cui studio in
Poggibonsi (SI), Viale Marconi n. 58, è elettivamente domiciliato e
C.F.: ) rappresentata e difesa, per mandato in calce Parte_2 C.F._2 al ricorso congiunto, dall'Avv. Rossana Fioravanti, presso il cui studio in Certaldo (FI), Via
Giovanni Amendola n. 14, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.1.2025, per l'Avv. Cinzia Sandrucci e per l'Avv. Parte_1 Parte_2
Rossana Fioravanti hanno così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena omologare la richiesta di separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco
rispetto, alle seguenti condizioni:
Casa Familiare
Nella casa familiare di cui i ricorrenti sono comproprietari al 50% posta in San Gimignano (SI)
Via del Pescaiolo n 10 rimarrà ad abitare la sig.ra fino al 31.10.2027 senza Parte_2
corrispondere alcuna indennità al sig. che concede alla coniuge tale Parte_1
facoltà senza che ciò costituisca assegnazione e/o riconoscimento alcuno diverso ed ulteriore rispetto a quello di comproprietà di cui la sig.ra è titolare. Il 1° novembre 2027 le parti Pt_3
concorderanno, previa stima del relativo valore di mercato, se mettere in vendita l'appartamento e dividere il ricavato al 50%, se acquistare l'uno la quota dell'altro liquidando la parte cedente o se far permanere per un altro periodo la sig.ra nell'abitazione con versamento da Pt_2 parte di quest'ultima di un indennizzo in favore del sig. pari al 50% dell'importo del Parte_1 canone di locazione dell'immobile tenendo conto dei valori di mercato dell'epoca, alla stessa data le parti prenderanno accordi sulla divisione dei beni mobili presenti all'interno dell'appartamento. Le parti concordano che fino a che la sig.ra permarrà all'interno Pt_2 dell'appartamento tutte le spese di manutenzione ordinarie saranno a suo esclusivo carico, mentre quelle di carattere straordinario saranno divise al 50% fra i coniugi, restando inteso che le spese che saranno sostenute per eventuali migliorie di carattere straordinario apportate all'immobile che abbiano comportato un aumento del valore dello stesso verranno rimborsate alla sig.ra al momento della vendita dell'appartamento tenuto conto del loro utilizzo da Pt_2
parte della sig.ra Pt_2
Condizioni economiche
In considerazione del fatto che entrambi i coniugi godono di redditi propri, gli stessi rinunciano reciprocamente e vicendevolmente ad ogni pretesa di mantenimento.
I due conti correnti cointestati, di cui le parti hanno già concordemente diviso le rispettive giacenze attive prima della sottoscrizione del presente ricorso, saranno chiusi non appena saranno trasferiti gli accrediti e gli addebiti ivi esistenti sui rispettivi conti correnti aperti dalle parti prima della sottoscrizione del presente ricorso.
Il finanziamento acceso presso Volkswagen Financial Service rimarrà a carico del sig. Parte_1
fino alla sua estinzione. Le rate residue del finanziamento acceso presso Banca BNL a partire dal mese di ottobre 2024 fino alla sua estinzione saranno pagate dal sig. a Parte_1 compensazione della spesa di €. 1.200,00= effettuata dal medesimo attingendo dal c/c ancora N. 3946/2024 V.G. 3 / 4
cointestato nel mese di settembre 2024 per acquisto personale.
I coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto prima della presentazione del presente ricorso tutte le altre questioni di carattere patrimoniale/economico e dichiarano di non avere nulla a pretendere o esigere l'uno nei confronti dell'altra ad esclusione degli impegni assunti nel presente atto.
Figlio maggiorenne
Il figlio , oggi ventottenne ha terminato i propri studi universitari ed il dottorato, dal Per_1
Gennaio 2024 vive a Pisa ed ha un contratto di lavoro a tempo determinato e stipendio percepito pari a circa €. 1.400,00= mensili. Le parti concordano che continueranno a dividere a metà le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo ed assicurazione per la RCA dell'autovettura Volkswagen Polo tg. FT319WY in uso al figlio, nonché l'assicurazione per gli infortuni stipulata con di cui è beneficiario fino a che lo stesso non avrà Controparte_1
reperito un altro contratto di lavoro al termine di quello in scadenza.
Ciascuna parte provvederà al pagamento delle spese legali in favore del proprio difensore.
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 17.10.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.10.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
e esponevano che avevano contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in data 19.9.1992 in Certaldo (FI), con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Certaldo, all'anno 1992, parte I, atto n. 16, e che dal matrimonio era nato in data [...] il figlio evidenziavano che la convivenza era Per_1
divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.1.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Parte_1 Pt_2 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. N. 3946/2024 V.G. 4 / 4
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), alle condizioni C.F._1 Parte_2 C.F._2
concordate indicate supra;
spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Certaldo (FI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Michele Moggi
Il Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao