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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/07/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI Sezione Civile Verbale di udienza da remoto Il 9 luglio 2025, all'udienza tenuta da remoto ex art. 127 bis c.p.c. dal Giudice del Tribunale di Patti, Dott.ssa Concetta Alacqua, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 417/2025 R.G., promossa da
nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. Luca Agostino Ninone;
ricorrente contro con sede in Sant'Agata Militello, Cod. Fisc. – P. Iva CP
, in persona del legale rappresentante ed amministratore P.IVA_1 unico p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alfio Pappalardo;
resistente
Avente ad oggetto: Intimazione di sfratto per morosita' (Art.658 c.p.c.)- uso diverso;
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams: l'avv. Ninone per la parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa e alla nota spese oggi depositata. Nessuno per la controparte sino alle ore 12,45. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza. TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 08.12.2024, Parte_1 in qualità di locatrice, conveniva in giudizio la per ottenere CP la convalida dello sfratto per morosità in relazione al contratto di locazione commerciale stipulato con la intimata in data 31.05.2019 e regolarmente registrato, concernente un capannone sito in C.da Calarco
1 snc, Sant'Agata Militello. La ricorrente deduceva l'insorgenza della morosità della conduttrice a far data dal mese di luglio 2024, aggravata da pagamenti frazionati e tardivi, morosità quantificata in un importo pari ad € 6.000,00, oltre ai canoni maturandi, le spese di registrazione del contratto e ogni altra conseguenza dell'inadempimento. In subordine chiedeva l'adozione dell'ordinanza non impugnabile di rilascio, l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il complessivo importo di € 9.182,88, e la condanna alle spese di lite. La si costituiva, opponendosi alla convalida, contestando CP
l'esistenza della morosità alla luce di pagamenti avvenuti successivamente alla notifica dell'intimazione (mensilità di luglio, agosto e settembre), e invocando altresì difficoltà economiche dovute alla pandemia, nonché la volontà di sanare l'eventuale debito residuo. La resistente deduceva altresì che le spese di registrazione per le annualità successive non risultavano eseguite dalla locatrice, e, quindi, non potevano essere poste a suo carico. A seguito dell'opposizione, il Giudice con ordinanza dell'8.4.2025, ordinava il rilascio dell'immobile, fissando a tal fine la data del 31.05.2025, e disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. nonchè l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010. Iscritto il giudizio al n.417/2025 R.G., la parte locatrice, con memoria integrativa, aggiornava la propria pretesa, deducendo la persistenza della morosità per un ammontare ulteriormente aumentato a € 14.000,00, relativo ai canoni di ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio-aprile 2025, e la violazione degli artt. 8 e 9 del contratto di locazione (rispettivamente: divieto di sublocazione e modifiche non autorizzate). Con successive note, parte intimante produceva verbale di riconsegna dell'immobile nonchè verbale negativo del procedimento di mediazione, nelle more espletato. La intimata, regolarmente convocata, giusta comunicazione di cancelleria dell'ordinanza di rilascio, restava contumace. All'odierna udienza, la causa viene decisa.
* * * Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di CP regolarmente invocata in giudizio e non costituita. Sempre preliminarmente, va rilevato l'avvenuto rilascio dell'immobile, avvenuto il 31.05.2025, come da verbale versato in atti, con la conseguenza che, in relazione a tale domanda va dichiarata cessata la materia del contendere. Passando al merito, va ritenuta fondata la domanda di risoluzione proposta dalla ricorrente. Dalla documentazione versata in atti e non adeguatamente contestata 2 dalla resistente, risulta provato che il pagamento dei canoni di luglio e agosto 2024 (pari a € 4.000,00) è avvenuto, in data 08.11.2024, ovvero un mese prima dalla notifica dell'atto di intimazione (08.12.2024). La ha poi pagato la mensilità di settembre solo in data 6.12.2024, CP due giorni prima della predetta notifica. Orbene, l'effettuazione tardiva di tali pagamenti non esclude la morosità ex art. 5 L. 392/1978, secondo cui “la morosità sussiste anche in caso di ritardo reiterato e sistematico nei pagamenti”. La parte resistente, pur avendo avuto la possibilità di regolarizzare integralmente la propria posizione alla prima udienza, ha mantenuto l'inadempimento per le ulteriori mensilità da ottobre 2024 a maggio 2025, data del rilascio (31.05.2025). Infatti, non ha fornito alcuna prova del pagamento dei canoni, come era suo onere. Ne consegue che, a titolo di canoni scaduti al 31.05.2025, la conduttrice era morosa del complessivo importo di €.16.000,00. Tale inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi rilevante e tale da legittimare la risoluzione, avuto riguardo alla complessiva economia del rapporto che ha visto la conduttrice inadempiente per ben otto mensilità, oltre al ritardo già cumulato nel pagamento dei canoni precedenti ad ottobre 2024. All'esito, quindi, va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione de quo, cui consegue l'obbligo di rilascio che ha già avuto, comunque, esecuzione, per effetto della emessa ordinanza di rilascio, la quale va in questa sede confermata.
Considerato che
, come sopra si è detto, la conduttrice è rimasta morosa, e che vi è domanda di pagamento dei canoni, la stessa va condannata al pagamento della somma di €.16.000,00, per i canoni già sopra specificati, oltre interessi legali da ogni singola scadenza fino all'effettivo pagamento. Richiamato qui che parte ricorrente ha chiesto, altresì, il rimborso delle spese di registrazione del contratto e che la resistente ha contestato che l'esborso fosse effettivamente avvenuto, si rileva che la parte locatrice ha documentato, con quietanze e ricevute versate in atti, il versamento delle imposte annuali per il periodo 2020–2024. Orbene, ai sensi dell'art. 12 del contratto, tali oneri sono a carico del conduttore e, conseguenzialmente, parte resistente che va condannata al relativo pagamento pari ad €.3.578,88, come si evince dalla documentazione sopra indicata, oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo. Le spese processuali, liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14 (parametri medi, tenuto conto dell'esito della lite, del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, anche nella fase sommaria, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata espletata), seguono la 3 soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Si dà atto che- diversamente da quanto oggi dedotto dal difensore- non risulta depositata alcuna nota- spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 417/2025, promossa da nei Parte_1 confronti di rimasta contumace, disattesa o assorbita ogni CP contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione commerciale stipulato in data 31.05.2019 tra e per grave Parte_1 CP inadempimento della conduttrice;
- Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile, confermando l'ordinanza di rilascio del 08.04.2025;
- Condanna la al pagamento, in favore di CP [...]
, della somma di €.16.000,00 a titolo di canoni arretrati, come Parte_1 specificati in motivazione, oltre interessi legali come da motivazione;
- Condanna altresì a rimborsare alla locatrice le spese di CP registrazione del contratto di locazione, pari a € 3.578,88, oltre interessi legali come da motivazione soddisfo;
- Condanna al pagamento delle spese processuali in favore CP di che si liquidano in complessivi €.3.752,50, di cui Parte_1
€ 409,50 per spese vive (contributo unificato e diritti di cancelleria) ed € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge, se dovute. 9 luglio 2025
Il Giudice
(dott.ssa C. Alacqua)
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