Articolo 8 del Codice di giustizia contabile
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7 ottobre 2016
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31 ottobre 2019

Art. 8

(Organi della giurisdizione contabile)


1. La giurisdizione contabile e' esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, ((dalle sezioni giurisdizionali di appello)) dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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