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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10246 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10246/2024, introdotta da
nata a [...] il [...] ) ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_1 dei Platani n. 7, con il patrocinio dell'avv. BOMBARDINI IRMA;
e nato a [...] l' 08/09/1961 (C.F. e residente a [...]in Largo Monte CP_1 C.F._2
San Giusto n. 10/h, con il patrocinio dell'avv. BOMBARDINI IRMA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi separati nell'anno 2004 e di non avere Parte_1 CP_1 da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 19.06.1988 e trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 1988, atto n. 00689, parte 2, serie 04;
2) disporre che ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento essendo entrambe economicamente autosufficienti;
3) ordinare al competente Ufficio di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 19/06/1988, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10246/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 19/06/1988 tra
[...]
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
Roma al n. 00689, Parte II, Serie A04, Anno 1988, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 05/11/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10246/2024, introdotta da
nata a [...] il [...] ) ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_1 dei Platani n. 7, con il patrocinio dell'avv. BOMBARDINI IRMA;
e nato a [...] l' 08/09/1961 (C.F. e residente a [...]in Largo Monte CP_1 C.F._2
San Giusto n. 10/h, con il patrocinio dell'avv. BOMBARDINI IRMA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi separati nell'anno 2004 e di non avere Parte_1 CP_1 da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 19.06.1988 e trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 1988, atto n. 00689, parte 2, serie 04;
2) disporre che ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento essendo entrambe economicamente autosufficienti;
3) ordinare al competente Ufficio di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 19/06/1988, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10246/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 19/06/1988 tra
[...]
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
Roma al n. 00689, Parte II, Serie A04, Anno 1988, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 05/11/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marta Ienzi