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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2025, n. 37804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37804 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: I COM SPA, NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO ARIOLA ANDREA, terza interessata nel procedimento a carico di: TA LO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 27/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento e che i difensori di entrambe la parti private hanno fatto successivamente pervenire una rinuncia congiunta a detta modalità di trattazione;
rilevato in via preliminare che la richiesta di trattazione orale del procedimento non è revocabile per espressa disposizione di legge (art. 611, comma 1-ter cod. proc. pen.) con la conseguenza che si procederà all'audizione della parte pubblica presente;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso Penale Sent. Sez. 2 Num. 37804 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 08/10/2025 dal Pubblico ministero il 31 marzo 2025 avente ad oggetto documentazione, vari smartphone, Notebook, Tablet, chiavette USB. Il sequestro è stato emesso a carico di LL LO, LL SA e SS TI, indagati in ordine ai reati di cui agli artt. 513, 615-ter e 646 cod.pen. Il Tribunale ha annullato il decreto e disposto la restituzione dei beni a LL LO ritenendo che l'indagine correlata per cui si procede fosse totalmente sovrapponibile ad altra nella quale era stato chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di FI CR. Nell'ambito di quel diverso procedimento - che vedeva quale persona offesa la società ricorrente - i nomi degli odierni indagati erano già emersi attraverso le querele ma, nonostante ciò, l'autorità giudiziaria procedente non aveva ritenuto di esercitare l'azione penale;
inoltre, sempre in quella separata sede, erano già state avanzate dalla ricorrente due richieste di perquisizione e sequestro, respinte dal Pubblico ministero e dal Giudice per le indagini preliminari con provvedimenti che il Tribunale ha richiamato condividendone il contenuto e rilevando, per un verso, che la misura cautelare incideva in modo particolarmente esteso ed intenso su dati e informazione anche personali e riservate degli indagati e, per altro verso, che nessun elemento di novità si riscontrava nella iniziativa cautelare coltivata dal Pubblico ministero in questo procedimento. 2. Ricorre per cassazione la società I COM SPA, in persona dell'amministratore unico ND LA, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale. Deduce: 1) violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato che i fatti posti a fondamento del decreto di sequestro del Pubblico ministero si basavano su circostanze nuove e sopravvenute rispetto ai provvedimenti di rigetto resi nell'ambito del diverso procedimento, fondandosi sulle indicazioni contenute in una nuova querela sporta dalla persona offesa in data 16.9.2024; inoltre, essi erano riferibili a soggetti che non erano stati indagati nell'altra sede, sicché, ferma restando l'esclusione di qualunque giudicato cautelare rispetto ai provvedimenti di rigetto già resi, non avrebbe potuto essere ravvisata una assoluta coincidenza oggettiva e soggettiva tra i procedimenti;
2) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che il sequestro avesse inciso in modo particolarmente esteso ed intenso su dati e informazione anche personali e riservate degli indagati. La ricorrente critica questo assunto rilevando che, per giurisprudenza costante, il sequestro di un intero computer non è precluso quando si sospetti che contenga informazioni rilevanti per le indagini, potendosi restituire il bene una volta compiuti gli accertamenti in tempi ragionevoli ed effettuata la cd. copia forense. Ne consegue che il Tribunale avrebbe potuto dimensionare la misura adeguandola ai principi di proporzionalità e riservatezza. Ifp 2 Peraltro, gli indagati non avrebbero neanche prospettato il loro attuale e concreto pregiudizio occorso in ragione del sequestro;
3) violazione di legge per non avere il Tribunale rimesso al giudice civile la questione in ordine alla proprietà di alcuni beni in sequestro, essendo essa controversa per le ragioni esplicitate in ricorso, che richiamano atti di indagine. Si dà atto che nell'interesse dell'indagato è stata depositata una memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Rileva in via preliminare ed assorbente il Collegio che l'art. 325 cod. proc. pen. testualmente dispone che «contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge». Non sfugge che nell'indicato elenco dei soggetti legittimati a proporre il ricorso per cassazione non è indicata anche la persona offesa dal reato. E, infatti, doveroso ricordare che nel caso in esame si verte in tema di sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, da astringere al processo per esigenze dimostrative dei fatti contestati (art. 253, comma 1, cod. proc. pen.), che è un mezzo di ricerca della prova (Libro III, Titolo III, Capo III del codice di rito) che compete al Pubblico Ministero e non una misura cautelare reale (Libro IV, Titolo II, Capi I e II, cod. cit.). Ciò posto, il Capo III (cit.) nel disciplinare l'istituto del sequestro (cd. "probatorio"), attribuisce al Pubblico Ministero il potere di sacrificare le facoltà dominicali del titolare del diritto reale, o del possessore della cosa, per esigenze dimostrative del fatto, il che qualifica ex sé il detto mezzo di ricerca della prova come presidio precario, che esaurisce la sua funzione con la dimostrazione della ipotesi d'accusa contenuta in imputazione (Sez. 2, n. 46651, del 23/10/2012, Rv. 253827; seguita da Sez. 2, n. 27141, del 4/3/2014; Sez. 2, n. 43355, del 21/10/2015, non massimate) e, a tal fine, il sistema processuale facoltizza lo stesso Pubblico Ministero ad accedere al regime impugnatorio proprio per salvaguardare le proprie prerogative istituzionali. Nulla quaestio, poi che anche l'imputato (ed il suo difensore) possano essere legittimati ad interloquire nelle varie fasi processuali sul provvedimento di sequestro. Poste tali premesse, deve ancora preliminarmente rilevarsi che, tra i soggetti legittimati dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale per il riesame nell'ambito dell'incidente cautelare, la legge indica anche la persona cui le cose sequestrate devono essere restituite. Per tale dovendo 3 tuttavia intendersi, in assenza di un diverso accertamento irrevocabile, la persona cui la cosa è stata sottratta per effetto del sequestro. Questa Corte (Sez. 5, n. 35370 del 22 settembre 2006, Pierini ed altro, Rv. 232205) ha infatti chiarito che la eventuale caducazione del vincolo importa l'obbligo di restituzione del bene alla libera disponibilità dì colui al quale sia stato sottratto, restituzione che non può restare subordinata ad una inversione dell'onere della prova sulla originaria legittimità del possesso, né derogare alle regole in tema di possesso. Non sfugge, al riguardo, al Collegio che in un passaggio del ricorso si sostiene che un PC portatile "MacBook pro 13 pollici" ed un "adattatore per presa USB Mac" dati in consegna a SA LL, oggetto del sequestro poi revocato, sarebbero di proprietà dell'odierna ricorrente, il che - astrattamente - potrebbe legittimare la I Com a proporre ricorso quale soggetto «che avrebbe diritto alla loro restituzione». Tuttavia va ricordato che sempre questa Corte di legittimità ha affermato che il giudice con la restituzione dei beni assoggettati a sequestro probatorio e non più necessari a scopo di prova, deve ripristinare lo status quo anteriore all'imposizione del vincolo, con la conseguenza che, solo là dove risulti pacifica la proprietà, la restituzione va disposta in favore del soggetto ricorrente (nel caso di specie la società I Com), mentre altrimenti la cosa va restituita al soggetto al quale è stata sottratta la disponibilità dei beni sequestrati, non potendo il giudice in tale sede anticipare la risoluzione di una eventuale controversia civile a favore di soggetto diverso (Sez. 2, n. 43424 del 22 ottobre 2003, P.o. in proc. Gerosa, rv. 228192: fattispecie relativa ad un immobile sequestrato all'indagato in relazione al reato di truffa, nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice delle indagini preliminari di restituire all'indagato, anziché alla parte offesa, il predetto bene). Invero, quando si ritenga esaurita - o come nel caso in esame non necessaria - la funzione probatoria, tipica del vincolo imposto ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., non può giustificarsi in alcun modo - se non nell'ottica di uno sviamento dell'atto dai fini tipici che la legge gli assegna - l'attribuzione dei beni in sequestro a persona diversa da quella alla quale, per il tempo strettamente indispensabile a garantire la prova, erano stati sottratti: lo strumento probatorio non può, infatti, essere utilizzato, da parte del pubblico ministero, a finì diversi (cautelati o conservativi), considerato, in particolare, che la finalità dì evitare "la disponibilità della cosa in capo all'imputato", implicando la pericolosità del possesso della res, ha natura cautelare, per nulla attinente al vincolo probatorio apposto. E le finalità di natura cautelare possono essere perseguite esclusivamente attraverso misure di carattere personale o reale, tipiche e nominate, la cui adozione non è affidata alle mere valutazioni dell'organo dell'accusa circa la rilevanza dell'apprensione ai fini dell'acquisizione della prova, ma rientra nella competenza dell'organo della giurisdizione. 4 Da quanto detto ne consegue che deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale «La persona avente diritto alla restituzione del bene, legittimata a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame, si identifica in colui al quale il bene è stato sottratto con il sequestro probatorio» (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del denunziante per appropriazione indebita avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva restituito il bene oggetto della denunzia a chi lo deteneva al momento del sequestro) (Sez. 2, n. 41107 del 24/09/2019, Marrone, Rv. 277927 - 01). Consegue che il soggetto avente diritto alla restituzione dei beni oggetto di sequestro e quindi legittimato alla proposizione del ricorso qui in esame, era, nella fattispecie - certamente e soltanto - la persona alla quale detti beni erano stati sequestrati e giammai la società denunziante/querelante, oggi ricorrente, la quale, da un lato, in detta qualità, non poteva pertanto ritenersi legittimata a proporre il ricorso per cassazione e, dall'altro, si è limitata ad affermare, per tramite del suo legale rappresentate, ma non a provare che alcuni beni sottoposti a vincolo erano di sua proprietà. 2. La rilevata carenza di legittimazione alla sua proposizione comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso il che rende superfluo l'esame dei motivi ivi dedotti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8/10/2025.
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento e che i difensori di entrambe la parti private hanno fatto successivamente pervenire una rinuncia congiunta a detta modalità di trattazione;
rilevato in via preliminare che la richiesta di trattazione orale del procedimento non è revocabile per espressa disposizione di legge (art. 611, comma 1-ter cod. proc. pen.) con la conseguenza che si procederà all'audizione della parte pubblica presente;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso Penale Sent. Sez. 2 Num. 37804 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 08/10/2025 dal Pubblico ministero il 31 marzo 2025 avente ad oggetto documentazione, vari smartphone, Notebook, Tablet, chiavette USB. Il sequestro è stato emesso a carico di LL LO, LL SA e SS TI, indagati in ordine ai reati di cui agli artt. 513, 615-ter e 646 cod.pen. Il Tribunale ha annullato il decreto e disposto la restituzione dei beni a LL LO ritenendo che l'indagine correlata per cui si procede fosse totalmente sovrapponibile ad altra nella quale era stato chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di FI CR. Nell'ambito di quel diverso procedimento - che vedeva quale persona offesa la società ricorrente - i nomi degli odierni indagati erano già emersi attraverso le querele ma, nonostante ciò, l'autorità giudiziaria procedente non aveva ritenuto di esercitare l'azione penale;
inoltre, sempre in quella separata sede, erano già state avanzate dalla ricorrente due richieste di perquisizione e sequestro, respinte dal Pubblico ministero e dal Giudice per le indagini preliminari con provvedimenti che il Tribunale ha richiamato condividendone il contenuto e rilevando, per un verso, che la misura cautelare incideva in modo particolarmente esteso ed intenso su dati e informazione anche personali e riservate degli indagati e, per altro verso, che nessun elemento di novità si riscontrava nella iniziativa cautelare coltivata dal Pubblico ministero in questo procedimento. 2. Ricorre per cassazione la società I COM SPA, in persona dell'amministratore unico ND LA, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale. Deduce: 1) violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato che i fatti posti a fondamento del decreto di sequestro del Pubblico ministero si basavano su circostanze nuove e sopravvenute rispetto ai provvedimenti di rigetto resi nell'ambito del diverso procedimento, fondandosi sulle indicazioni contenute in una nuova querela sporta dalla persona offesa in data 16.9.2024; inoltre, essi erano riferibili a soggetti che non erano stati indagati nell'altra sede, sicché, ferma restando l'esclusione di qualunque giudicato cautelare rispetto ai provvedimenti di rigetto già resi, non avrebbe potuto essere ravvisata una assoluta coincidenza oggettiva e soggettiva tra i procedimenti;
2) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che il sequestro avesse inciso in modo particolarmente esteso ed intenso su dati e informazione anche personali e riservate degli indagati. La ricorrente critica questo assunto rilevando che, per giurisprudenza costante, il sequestro di un intero computer non è precluso quando si sospetti che contenga informazioni rilevanti per le indagini, potendosi restituire il bene una volta compiuti gli accertamenti in tempi ragionevoli ed effettuata la cd. copia forense. Ne consegue che il Tribunale avrebbe potuto dimensionare la misura adeguandola ai principi di proporzionalità e riservatezza. Ifp 2 Peraltro, gli indagati non avrebbero neanche prospettato il loro attuale e concreto pregiudizio occorso in ragione del sequestro;
3) violazione di legge per non avere il Tribunale rimesso al giudice civile la questione in ordine alla proprietà di alcuni beni in sequestro, essendo essa controversa per le ragioni esplicitate in ricorso, che richiamano atti di indagine. Si dà atto che nell'interesse dell'indagato è stata depositata una memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Rileva in via preliminare ed assorbente il Collegio che l'art. 325 cod. proc. pen. testualmente dispone che «contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge». Non sfugge che nell'indicato elenco dei soggetti legittimati a proporre il ricorso per cassazione non è indicata anche la persona offesa dal reato. E, infatti, doveroso ricordare che nel caso in esame si verte in tema di sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, da astringere al processo per esigenze dimostrative dei fatti contestati (art. 253, comma 1, cod. proc. pen.), che è un mezzo di ricerca della prova (Libro III, Titolo III, Capo III del codice di rito) che compete al Pubblico Ministero e non una misura cautelare reale (Libro IV, Titolo II, Capi I e II, cod. cit.). Ciò posto, il Capo III (cit.) nel disciplinare l'istituto del sequestro (cd. "probatorio"), attribuisce al Pubblico Ministero il potere di sacrificare le facoltà dominicali del titolare del diritto reale, o del possessore della cosa, per esigenze dimostrative del fatto, il che qualifica ex sé il detto mezzo di ricerca della prova come presidio precario, che esaurisce la sua funzione con la dimostrazione della ipotesi d'accusa contenuta in imputazione (Sez. 2, n. 46651, del 23/10/2012, Rv. 253827; seguita da Sez. 2, n. 27141, del 4/3/2014; Sez. 2, n. 43355, del 21/10/2015, non massimate) e, a tal fine, il sistema processuale facoltizza lo stesso Pubblico Ministero ad accedere al regime impugnatorio proprio per salvaguardare le proprie prerogative istituzionali. Nulla quaestio, poi che anche l'imputato (ed il suo difensore) possano essere legittimati ad interloquire nelle varie fasi processuali sul provvedimento di sequestro. Poste tali premesse, deve ancora preliminarmente rilevarsi che, tra i soggetti legittimati dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale per il riesame nell'ambito dell'incidente cautelare, la legge indica anche la persona cui le cose sequestrate devono essere restituite. Per tale dovendo 3 tuttavia intendersi, in assenza di un diverso accertamento irrevocabile, la persona cui la cosa è stata sottratta per effetto del sequestro. Questa Corte (Sez. 5, n. 35370 del 22 settembre 2006, Pierini ed altro, Rv. 232205) ha infatti chiarito che la eventuale caducazione del vincolo importa l'obbligo di restituzione del bene alla libera disponibilità dì colui al quale sia stato sottratto, restituzione che non può restare subordinata ad una inversione dell'onere della prova sulla originaria legittimità del possesso, né derogare alle regole in tema di possesso. Non sfugge, al riguardo, al Collegio che in un passaggio del ricorso si sostiene che un PC portatile "MacBook pro 13 pollici" ed un "adattatore per presa USB Mac" dati in consegna a SA LL, oggetto del sequestro poi revocato, sarebbero di proprietà dell'odierna ricorrente, il che - astrattamente - potrebbe legittimare la I Com a proporre ricorso quale soggetto «che avrebbe diritto alla loro restituzione». Tuttavia va ricordato che sempre questa Corte di legittimità ha affermato che il giudice con la restituzione dei beni assoggettati a sequestro probatorio e non più necessari a scopo di prova, deve ripristinare lo status quo anteriore all'imposizione del vincolo, con la conseguenza che, solo là dove risulti pacifica la proprietà, la restituzione va disposta in favore del soggetto ricorrente (nel caso di specie la società I Com), mentre altrimenti la cosa va restituita al soggetto al quale è stata sottratta la disponibilità dei beni sequestrati, non potendo il giudice in tale sede anticipare la risoluzione di una eventuale controversia civile a favore di soggetto diverso (Sez. 2, n. 43424 del 22 ottobre 2003, P.o. in proc. Gerosa, rv. 228192: fattispecie relativa ad un immobile sequestrato all'indagato in relazione al reato di truffa, nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice delle indagini preliminari di restituire all'indagato, anziché alla parte offesa, il predetto bene). Invero, quando si ritenga esaurita - o come nel caso in esame non necessaria - la funzione probatoria, tipica del vincolo imposto ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., non può giustificarsi in alcun modo - se non nell'ottica di uno sviamento dell'atto dai fini tipici che la legge gli assegna - l'attribuzione dei beni in sequestro a persona diversa da quella alla quale, per il tempo strettamente indispensabile a garantire la prova, erano stati sottratti: lo strumento probatorio non può, infatti, essere utilizzato, da parte del pubblico ministero, a finì diversi (cautelati o conservativi), considerato, in particolare, che la finalità dì evitare "la disponibilità della cosa in capo all'imputato", implicando la pericolosità del possesso della res, ha natura cautelare, per nulla attinente al vincolo probatorio apposto. E le finalità di natura cautelare possono essere perseguite esclusivamente attraverso misure di carattere personale o reale, tipiche e nominate, la cui adozione non è affidata alle mere valutazioni dell'organo dell'accusa circa la rilevanza dell'apprensione ai fini dell'acquisizione della prova, ma rientra nella competenza dell'organo della giurisdizione. 4 Da quanto detto ne consegue che deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale «La persona avente diritto alla restituzione del bene, legittimata a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame, si identifica in colui al quale il bene è stato sottratto con il sequestro probatorio» (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del denunziante per appropriazione indebita avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva restituito il bene oggetto della denunzia a chi lo deteneva al momento del sequestro) (Sez. 2, n. 41107 del 24/09/2019, Marrone, Rv. 277927 - 01). Consegue che il soggetto avente diritto alla restituzione dei beni oggetto di sequestro e quindi legittimato alla proposizione del ricorso qui in esame, era, nella fattispecie - certamente e soltanto - la persona alla quale detti beni erano stati sequestrati e giammai la società denunziante/querelante, oggi ricorrente, la quale, da un lato, in detta qualità, non poteva pertanto ritenersi legittimata a proporre il ricorso per cassazione e, dall'altro, si è limitata ad affermare, per tramite del suo legale rappresentate, ma non a provare che alcuni beni sottoposti a vincolo erano di sua proprietà. 2. La rilevata carenza di legittimazione alla sua proposizione comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso il che rende superfluo l'esame dei motivi ivi dedotti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8/10/2025.