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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/03/2024, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 252/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ACRI ERMINIA;
Parte_1
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. ANNOVAZZI ROBERTO;
CP_1
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato Parte_1 conveniva dinanzi a questo Giudice l' deducendo di CP_1 aver lavorato alle dipendenze della Parte_2
per 102 giornate negli anni 2020 e 2021 ,
[...] lamentava di aver ricevuto in data 13.7.2022 due provvedimenti da parte dell' con i quali le veniva CP_1 comunicato il provvedimento di variazione delle giornate per gli anni di cui sopra con conseguente disconoscimento delle stesse.
Deduceva, quindi, l'illegittimità del provvedimento di cancellazione dell' , deducendo di aver svolto, CP_2 appunto negli anni 2020 e 2021 , effettiva attività di lavoratore agricolo alle dipendenze della suddetta azienda.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Giudice di condannare l' alla reiscrizione negli elenchi. CP_1
Si costituiva il convenuto istituto previdenziale, sollevando eccezione di decadenza dall'azione, nel merito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, rappresentando di aver correttamente disposto la cancellazione a seguito di un accertamento ispettivo da cui era emersa l'irregolarità del rapporto di lavoro del ricorrente.
Veniva fissata per la discussione all'udienza del
13.03.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
All'esito del deposito delle note da parte della ricorrente la causa è stata decisa.
E' infondata l'eccezione di decadenza annuale sollevata dall' , atteso che il provvedimento di cancellazione CP_1
è astato notificato al ricorrente in data 13.07.2022, che il ricorso è stato depositato il 20 gennaio 2023.
Nel merito la domanda deve essere accolta.
L' ha prodotto il verbale dell'accertamento CP_1 ispettivo svolto in data 31 marzo 2022, da cui risulta che il disconoscimento e quindi la cancellazione sono avvenuti sulla base di una mera presunzione, legata ad una stima tecnica, in base alla quale si è ritenuto che non tutte le prestazioni di lavoro (relativamente a tutti i dipendenti e non specificamente alla parte attrice) siano state realmente effettuate secondo le modalità denunciate all'istituto (si è ritenuto che il fabbisogno di manodopera fosse inferiore a quello dichiarato).
Ora tale stima tecnica, pur giustificando la conclusione che alcuni rapporti di lavoro dei dipendenti della fossero fittizi, non Parte_2 consente, tuttavia, di individuare i singoli rapporti sicuramente meritevoli di disconoscimento perché fittizi e, tantomeno, consente, proprio per la mancanza di dati di certezza in ordine alla ritenuta fittizietà del rapporto di lavoro del ricorrente, di pervenire alla conclusione che vi fossero, in relazione, appunto, a
[...]
, i presupposti per disporne la cancellazione Parte_1 dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Questo essendo il quadro probatorio emerso e attesa la mancanza di ogni idonea prova contraria, il provvedimento di cancellazione del ricorrente dagli elenchi nominativi del comune di residenza non può che ritenersi, allora, privo di ragioni giustificative, a fronte di dati documentali di segno inverso (buste paga, denunce mensili
DMAG).
Ne deriva che l' deve essere condannato a reiscrivere CP_1 il ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate negli anni 2020 e 2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna l' a reiscrivere il ricorrente negli elenchi CP_1 anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate negli anni 2020 e 2021.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida in euro 2000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione.
Cosenza, 18.3.2024
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino