Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 265
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità degli avvisi per mancato contraddittorio preventivo

    Il contraddittorio preventivo non è necessario per atti automatizzati di pronta liquidazione basati su dati catastali e banche dati, riguardanti omesso/parziale versamento e non dichiarazione infedele. Si richiamano art. 6-bis L. 212/2000, Decreto MEF 24.04.2024 e nota IFEL 05.02.2024.

  • Rigettato
    Errato trattamento IMU delle pertinenze per l'anno 2023

    Il Comune ha esentato solo il box con rendita catastale più elevata, in quanto il contribuente possiede tre box e la legge (art. 1, c. 741, lett. b), L. 160/2019) prevede l'esenzione per una sola pertinenza per categoria. Il contribuente non ha informato il Comune della sua volontà di considerare un box specifico come pertinenza dell'abitazione principale.

  • Rigettato
    Mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni

    L'istituto del cumulo giuridico non si applica agli omessi versamenti.

  • Rigettato
    Violazione del principio del favor rei

    L'art. 5 D.Lgs. 87/2024 si applica solo alle violazioni commesse dal 01/09/2024. Il principio del favor rei non ha rango costituzionale in ambito tributario e il legislatore può limitarne la retroattività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 265
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 265
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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