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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 265/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4011/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MO - Via Arosio 15 20900 MO MB
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1242 DEL 16/05/2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 576 DEL 16/05/2025 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 148 DEL 16/05/2025 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, dottore commercialista, in proprio impugna gli Avvisi di accertamento IMU n. 1242, 576 e 148 per le annualità 2021, 2022 e 2023 di complessivi € 9.669,00 (imposta, sanzioni e interessi) emessi dal Comune di MO – Ufficio Tributi notificati il 12 giugno 2025 per omesso o parziale versamento IMU. Indirizzo_1Il ricorrente ha trasferito la residenza anagrafica nell'immobile di MO (
) dal 25/01/2023. Parte ricorrente eccepisce:
1) Nullità degli avvisi per mancato contraddittorio preventivo - Deduce violazione del principio generale del contraddittorio endoprocedimentale e sostiene la nullità degli avvisi IMU perché emessi senza previa interlocuzione con il contribuente con richiesta di annullamento integrale degli atti, con effetto assorbente.
2) Errato trattamento IMU delle pertinenze per l' anno 2023 - Il Comune riconosce l'abitazione principale come imponibile IMU solo per 1 mese mentre assoggetta i due box pertinenziali a IMU per 12 mesi. La parte contesta tale impostazione, sostenendo la natura pertinenziale dei box e la conseguente esenzione IMU per 11 mesi, al pari dell'abitazione principale.
3) Mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni - Le violazioni contestate sono della stessa natura e riferite a periodi d'imposta diversi. Chiede l'applicazione dell'art. 12 D.Lgs. 472/1997 (cumulo giuridico).
4) Violazione del principio del favor rei - Dal 1° settembre 2024 la sanzione per omesso versamento è stata ridotta dal 30% al 25% mentre il Comune ha applicato la sanzione più elevata. Chiede l'applicazione retroattiva della sanzione più favorevole. Conclude chiedendo:
- Nel merito (via principale): annullamento/nullità degli avvisi.
- In subordine: riduzione del credito per errata IMU sulle pertinenze;
cumulo giuridico;
applicazione del favor rei. Con vittoria di onorari e spese. Il Comune risulta costituito chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese, eccependo per punto alle doglianze di parte ricorrente facendo presente che il contraddittorio preventivo non è necessario perché si tratta di atti automatizzati di pronta liquidazione e basati su dati catastali e banche dati disponibili all'ente e riguardano omesso/parziale versamento, non dichiarazione infedele. Quanto al merito fa presente di avere correttamente operato perchè il contribuente possiede tre box di cui uno esentato (ex art. 1, c. 741, lett. b), L. 160/2019 che prevede esenzione per una sola pertinenza per categoria. Quanto alle sanzioni trattandosi di sanzione per omesso versamento- secondo orientamento di legittimità - essa è autonoma;
proporzionale e riferita a ciascun periodo. Il principio del favor rei si applica solo alle violazioni dal 01/09/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che parte ricorrente nulla eccepisce per le annualità 2021 e 2022 in quanto è pacifico che non ha liquidato il tributo e gli accertamenti vengono confermati. Priva di pregio l'eccezione di violazione del principio generale del contraddittorio endoprocedimentale perchè lo stesso trova applicazione alle fattispecie dell'omessa dichiarazione e dell'infedele dichiarazione e non alla tipologia di atto in oggetto, ovvero la contestazione per omesso versamento. Gli avvisi sono automatizzati e di pronta liquidazione e non incidono sulla base imponibile. Si richiama a tale proposito l' art.
6-bis L. 212/2000 (come modificato dal D.Lgs. 219/2023), il Decreto MEF 24.04.2024 e la nota IFEL 05.02.2024. Quanto al merito e cioè l' esenzione IMU su abitazione principale e pertinenze – anno 2023 - si osserva che possedendo la parte tre box il Comune ha esentato quello con rendita catastale più elevata in assenza di specifica dichiarazione formale di pertinenzialità, anche se la parte ha fatto presente che il box esentato non era pertinenza Indirizzo_1dell'immobile di . Si osserva, a proposito, che la parte avrebbe almeno dovuto informare il Comune del fatto perché il Comune è all'oscuro di ciò essendo gli avvisi di accertamento impugnati stati calcolati sulla base dei dati come risultanti dalla banca dati catastale, dei modelli unici informatici, in generale su ogni informazione resa disponibile ai comuni per la gestione dell' IMU. In ogni caso l' esenzione su tale cespite è più favorevole al contribuente. Non è previsto l'istituto del cumulo giuridico delle sanzioni perché il cumulo non si applica agli omessi versamenti (cfr., in tal senso, Cass. 27068/2017 e Cass. ord. 10631/2024). Pure la richiesta di riduzione sanzioni dal 30% al 25% non può essere accolta perché l'art. 5 D.Lgs. 87/2024 si applica solo alle violazioni dal 01/09/2024. A tale proposito la Cass. 1274/2025 ha sancito che il favor rei non ha rango costituzionale in ambito tributario e il legislatore può limitarne la retroattività. Il ricorso viene respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 2.000,00
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4011/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MO - Via Arosio 15 20900 MO MB
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1242 DEL 16/05/2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 576 DEL 16/05/2025 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 148 DEL 16/05/2025 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, dottore commercialista, in proprio impugna gli Avvisi di accertamento IMU n. 1242, 576 e 148 per le annualità 2021, 2022 e 2023 di complessivi € 9.669,00 (imposta, sanzioni e interessi) emessi dal Comune di MO – Ufficio Tributi notificati il 12 giugno 2025 per omesso o parziale versamento IMU. Indirizzo_1Il ricorrente ha trasferito la residenza anagrafica nell'immobile di MO (
) dal 25/01/2023. Parte ricorrente eccepisce:
1) Nullità degli avvisi per mancato contraddittorio preventivo - Deduce violazione del principio generale del contraddittorio endoprocedimentale e sostiene la nullità degli avvisi IMU perché emessi senza previa interlocuzione con il contribuente con richiesta di annullamento integrale degli atti, con effetto assorbente.
2) Errato trattamento IMU delle pertinenze per l' anno 2023 - Il Comune riconosce l'abitazione principale come imponibile IMU solo per 1 mese mentre assoggetta i due box pertinenziali a IMU per 12 mesi. La parte contesta tale impostazione, sostenendo la natura pertinenziale dei box e la conseguente esenzione IMU per 11 mesi, al pari dell'abitazione principale.
3) Mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni - Le violazioni contestate sono della stessa natura e riferite a periodi d'imposta diversi. Chiede l'applicazione dell'art. 12 D.Lgs. 472/1997 (cumulo giuridico).
4) Violazione del principio del favor rei - Dal 1° settembre 2024 la sanzione per omesso versamento è stata ridotta dal 30% al 25% mentre il Comune ha applicato la sanzione più elevata. Chiede l'applicazione retroattiva della sanzione più favorevole. Conclude chiedendo:
- Nel merito (via principale): annullamento/nullità degli avvisi.
- In subordine: riduzione del credito per errata IMU sulle pertinenze;
cumulo giuridico;
applicazione del favor rei. Con vittoria di onorari e spese. Il Comune risulta costituito chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese, eccependo per punto alle doglianze di parte ricorrente facendo presente che il contraddittorio preventivo non è necessario perché si tratta di atti automatizzati di pronta liquidazione e basati su dati catastali e banche dati disponibili all'ente e riguardano omesso/parziale versamento, non dichiarazione infedele. Quanto al merito fa presente di avere correttamente operato perchè il contribuente possiede tre box di cui uno esentato (ex art. 1, c. 741, lett. b), L. 160/2019 che prevede esenzione per una sola pertinenza per categoria. Quanto alle sanzioni trattandosi di sanzione per omesso versamento- secondo orientamento di legittimità - essa è autonoma;
proporzionale e riferita a ciascun periodo. Il principio del favor rei si applica solo alle violazioni dal 01/09/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che parte ricorrente nulla eccepisce per le annualità 2021 e 2022 in quanto è pacifico che non ha liquidato il tributo e gli accertamenti vengono confermati. Priva di pregio l'eccezione di violazione del principio generale del contraddittorio endoprocedimentale perchè lo stesso trova applicazione alle fattispecie dell'omessa dichiarazione e dell'infedele dichiarazione e non alla tipologia di atto in oggetto, ovvero la contestazione per omesso versamento. Gli avvisi sono automatizzati e di pronta liquidazione e non incidono sulla base imponibile. Si richiama a tale proposito l' art.
6-bis L. 212/2000 (come modificato dal D.Lgs. 219/2023), il Decreto MEF 24.04.2024 e la nota IFEL 05.02.2024. Quanto al merito e cioè l' esenzione IMU su abitazione principale e pertinenze – anno 2023 - si osserva che possedendo la parte tre box il Comune ha esentato quello con rendita catastale più elevata in assenza di specifica dichiarazione formale di pertinenzialità, anche se la parte ha fatto presente che il box esentato non era pertinenza Indirizzo_1dell'immobile di . Si osserva, a proposito, che la parte avrebbe almeno dovuto informare il Comune del fatto perché il Comune è all'oscuro di ciò essendo gli avvisi di accertamento impugnati stati calcolati sulla base dei dati come risultanti dalla banca dati catastale, dei modelli unici informatici, in generale su ogni informazione resa disponibile ai comuni per la gestione dell' IMU. In ogni caso l' esenzione su tale cespite è più favorevole al contribuente. Non è previsto l'istituto del cumulo giuridico delle sanzioni perché il cumulo non si applica agli omessi versamenti (cfr., in tal senso, Cass. 27068/2017 e Cass. ord. 10631/2024). Pure la richiesta di riduzione sanzioni dal 30% al 25% non può essere accolta perché l'art. 5 D.Lgs. 87/2024 si applica solo alle violazioni dal 01/09/2024. A tale proposito la Cass. 1274/2025 ha sancito che il favor rei non ha rango costituzionale in ambito tributario e il legislatore può limitarne la retroattività. Il ricorso viene respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 2.000,00