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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4312/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 15.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4312 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra (24.7.1988 - c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dall'avv.
Antonino Aloi del Foro di Reggio Calabria) e l' Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato
[...]
generale alle liti parimenti in atti dall'avv. Katya Lea Napolitano).
1. Il ricorso proposto da deve ritenersi non meritevole di accoglimento per i Parte_1
motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto pronunciarsi a carico dell'
[...]
sentenza di condanna al pagamento del T.F.R. e delle Controparte_2
retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
Ai fini dell'accoglimento di tale domanda, la stessa ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
1 - che in data 14.11.2019 l' ha Controparte_3 emesso diffida accertativa ai sensi dell'art.12 D.Lgs. 124/2004 a carico della – Controparte_4 società presso la quale all'epoca prestava la propria attività lavorativa – ingiungendole l'immediato pagamento della somma di € 4.668,00 per crediti da lavoro;
- che tale diffida accertativa non è stata opposta nei termini di legge, divenendo pertanto esecutiva;
- di aver quindi intimato alla in persona della sua amministratrice unica, Controparte_4
sig.ra , il pagamento delle relative somme;
CP_5
- che l'atto di precetto non è andato a buon fine in quanto presso l'indirizzo di notifica, ricavato dalla visura storica della Camera di Commercio, non risultava più la presenza dell'attività;
- di aver quindi proceduto a intimare il pagamento delle somme al domicilio dell'amministratrice unica;
- che presso questo indirizzo - via Placido Geraci n.36 in Reggio Calabria - la destinataria risultava trasferita, vanificandosi quindi nuovamente la notifica del titolo;
- di essersi quindi rivolta al Tribunale di Reggio Calabria per ottenere una declaratoria di fallimento, rigettata in quanto il credito ammontante ad € 4.668,00 non raggiungeva la soglia minima dell'indebitamento previsto dalla Legge Fallimentare;
- di avere quindi da ultimo proposto istanza all' per godere del Fondo di Garanzia per i CP_1
lavoratori previsto dalla L. 297/1982 e dal D.Lgs 80/1992;
- che l'istituto previdenziale, dopo l'espletamento di una laboriosa fase amministrativa ha ingiustificatamente rigettato in via definitiva la domanda di accesso al Fondo in questione.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
L' costituendosi in giudizio, ha contestato espressamente la ricostruzione in fatto e in CP_1
diritto della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso.
L'istituto previdenziale, più precisamente, in via preliminare ha eccepito la decadenza ex art. 47 co. 3 D.P.R. 639/1970 e, nel merito, l'insussistenza dei requisiti costitutivi per il chiesto accesso al CP_6
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva che deve ritenersi sussistente l'eccepita decadenza per tardività del ricorso.
L'art. 47 co. 3 D.P.R. n. 639/1970, atteso che il Fondo di Garanzia il cui intervento è invocato dalla ricorrente rientra nell'ambito di prestazioni a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 L.88/1989, statuisce che "per le controversie in materia
2 di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della L.88/1989, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".
Il dies a quo in questione è con ogni evidenza correlato alla conclusione del procedimento amministrativo, e quindi alla definitività del provvedimento di reiezione del ricorso.
Nel caso di specie la domanda di accesso al Fondo di Garanzia è stata presentata in data
28.5.2020, e non ha ricevuto riscontro alcuno – al netto di interazioni amministrative non rilevanti sotto tale profilo – dovendosi quindi conteggiare un lasso temporale di 300 giorni
(120+90+90) per il formarsi della definitività del provvedimento amministrativo di reiezione.
Da tale definitività decorre come detto il termine annuale decadenziale ex art. 47 co. 3 D.P.R.
n. 639/1970.
Detto termine scadeva in data 24.3.2022, mentre il ricorso giudiziale è stato depositato solo in data 4.10.2022, e quindi quasi sette mesi dopo il cristallizzarsi della decadenza eccepita dall' CP_1
Tanto determina la reiezione del ricorso.
2. La controvertibilità in punto di fatto della questione oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 15.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 15.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4312 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra (24.7.1988 - c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dall'avv.
Antonino Aloi del Foro di Reggio Calabria) e l' Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato
[...]
generale alle liti parimenti in atti dall'avv. Katya Lea Napolitano).
1. Il ricorso proposto da deve ritenersi non meritevole di accoglimento per i Parte_1
motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto pronunciarsi a carico dell'
[...]
sentenza di condanna al pagamento del T.F.R. e delle Controparte_2
retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
Ai fini dell'accoglimento di tale domanda, la stessa ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
1 - che in data 14.11.2019 l' ha Controparte_3 emesso diffida accertativa ai sensi dell'art.12 D.Lgs. 124/2004 a carico della – Controparte_4 società presso la quale all'epoca prestava la propria attività lavorativa – ingiungendole l'immediato pagamento della somma di € 4.668,00 per crediti da lavoro;
- che tale diffida accertativa non è stata opposta nei termini di legge, divenendo pertanto esecutiva;
- di aver quindi intimato alla in persona della sua amministratrice unica, Controparte_4
sig.ra , il pagamento delle relative somme;
CP_5
- che l'atto di precetto non è andato a buon fine in quanto presso l'indirizzo di notifica, ricavato dalla visura storica della Camera di Commercio, non risultava più la presenza dell'attività;
- di aver quindi proceduto a intimare il pagamento delle somme al domicilio dell'amministratrice unica;
- che presso questo indirizzo - via Placido Geraci n.36 in Reggio Calabria - la destinataria risultava trasferita, vanificandosi quindi nuovamente la notifica del titolo;
- di essersi quindi rivolta al Tribunale di Reggio Calabria per ottenere una declaratoria di fallimento, rigettata in quanto il credito ammontante ad € 4.668,00 non raggiungeva la soglia minima dell'indebitamento previsto dalla Legge Fallimentare;
- di avere quindi da ultimo proposto istanza all' per godere del Fondo di Garanzia per i CP_1
lavoratori previsto dalla L. 297/1982 e dal D.Lgs 80/1992;
- che l'istituto previdenziale, dopo l'espletamento di una laboriosa fase amministrativa ha ingiustificatamente rigettato in via definitiva la domanda di accesso al Fondo in questione.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
L' costituendosi in giudizio, ha contestato espressamente la ricostruzione in fatto e in CP_1
diritto della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso.
L'istituto previdenziale, più precisamente, in via preliminare ha eccepito la decadenza ex art. 47 co. 3 D.P.R. 639/1970 e, nel merito, l'insussistenza dei requisiti costitutivi per il chiesto accesso al CP_6
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva che deve ritenersi sussistente l'eccepita decadenza per tardività del ricorso.
L'art. 47 co. 3 D.P.R. n. 639/1970, atteso che il Fondo di Garanzia il cui intervento è invocato dalla ricorrente rientra nell'ambito di prestazioni a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 L.88/1989, statuisce che "per le controversie in materia
2 di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della L.88/1989, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".
Il dies a quo in questione è con ogni evidenza correlato alla conclusione del procedimento amministrativo, e quindi alla definitività del provvedimento di reiezione del ricorso.
Nel caso di specie la domanda di accesso al Fondo di Garanzia è stata presentata in data
28.5.2020, e non ha ricevuto riscontro alcuno – al netto di interazioni amministrative non rilevanti sotto tale profilo – dovendosi quindi conteggiare un lasso temporale di 300 giorni
(120+90+90) per il formarsi della definitività del provvedimento amministrativo di reiezione.
Da tale definitività decorre come detto il termine annuale decadenziale ex art. 47 co. 3 D.P.R.
n. 639/1970.
Detto termine scadeva in data 24.3.2022, mentre il ricorso giudiziale è stato depositato solo in data 4.10.2022, e quindi quasi sette mesi dopo il cristallizzarsi della decadenza eccepita dall' CP_1
Tanto determina la reiezione del ricorso.
2. La controvertibilità in punto di fatto della questione oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 15.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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