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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 381/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 381/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Monza, Via Alcide De Gasperi n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Debora Di Caprio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Varedo (MB), Via Umberto I° n. 65, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Monza, Via Alcide De Gasperi n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Zita ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Via Amerigo Vespucci n. 25, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Causa trattenuta in decisione in data 11.06.2025 sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta in data 06.06.2025:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Pronunziare tra gli stessi la separazione personale.
3) Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti, godendo di adeguate risorse proprie, non avendo più nulla a pretendere l'un l'altro per il proprio mantenimento e non avendo reciprocamente alcuna rivendicazione di natura economica e/o patrimoniale, anche a seguito del matrimonio e/o della convivenza.
4) Spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, con ricorso depositato in data 22.01.2025, così provvede: Controparte_1
I. OMOLOGA la separazione di e che hanno celebrato matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in Monza il giorno 13 luglio 1996 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monza al n. 215 parte II serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monza al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 381/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Monza, Via Alcide De Gasperi n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Debora Di Caprio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Varedo (MB), Via Umberto I° n. 65, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Monza, Via Alcide De Gasperi n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Zita ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Via Amerigo Vespucci n. 25, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Causa trattenuta in decisione in data 11.06.2025 sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta in data 06.06.2025:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Pronunziare tra gli stessi la separazione personale.
3) Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti, godendo di adeguate risorse proprie, non avendo più nulla a pretendere l'un l'altro per il proprio mantenimento e non avendo reciprocamente alcuna rivendicazione di natura economica e/o patrimoniale, anche a seguito del matrimonio e/o della convivenza.
4) Spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, con ricorso depositato in data 22.01.2025, così provvede: Controparte_1
I. OMOLOGA la separazione di e che hanno celebrato matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in Monza il giorno 13 luglio 1996 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monza al n. 215 parte II serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monza al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi