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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/11/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 48/2025 R.G. V.G
Tribunale di OR Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 48/2025 R.G.V.G, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente alla Traversa Santa Maria la Bruna n. 25, difesa e rappresentata, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. Graziella Silvetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in OR del GR alla via Roma n. 50.
E
(c.f. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in OR del GR alla Vico Giardini Gradini Teatro n.5, difeso e rappresentato, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Salvatore Russo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli alla Via Toledo n.228
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza cartolare del 20.10.2025, le parti hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio riportandosi alle condizioni di cui al ricorso, come integrate con note depositate il 19.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 09.01.2025, i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in OR del GR (NA) il 02.05.2014 (atto n. 24, parte I, serie
/, anno 2014), dal quale sono nati 2 figli: nata il [...] in [...] Controparte_2 del GR (Na) e nata il [...] in [...], minorenni. Persona_1
I ricorrenti deducevano che l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile;
che, pertanto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, veniva emesso in data 14.05.2019 dal Tribunale di OR Annunziata il decreto di omologa n. 4103/2019
(con cui è stato previsto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre;
l'obbligo a carico del padre di versare a titolo di mantenimento delle figlie l'importo di euro 500,00 (250,00 euro per ciascun figlio) con ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori al 50%); che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, tanto che le parti avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio.
2. Nominato il relatore, e comunicati gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 20.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il giudice relatore, letti gli atti di causa, i chiarimenti delle parti e la documentazione integrativa, riservava la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di OR Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (10.04.2019) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 20.10.2025, con adeguamento dell'assegno di mantenimento per i figli alla rivalutazione Istat, e dunque nella misura di euro 580,00 per entrambe le figlie.
In ordine alla situazione economica, le parti hanno riportato agli atti che il signor lavorando CP_1 per una compagnia estera con sede legale e fiscale all'estero, non presenta dichiarazioni reddituali in
Italia; che lo stesso percepisce un reddito annuo medio di euro 14mila, essendo imbarcato per 5/6 mesi annui, mentre la sig.ra è casalinga. Parte_1
Dunque, essendo queste le allegazioni e le dichiarazioni delle parti, le condizioni concordate dagli istanti e indicate in dispositivo, poiché non contrastano con norme imperative e sono conformi all'interesse delle figlie minori, possono essere poste alla base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da , Parte_2 in data 09.01.2025 così provvede:
A. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in OR del GR (NA) il 02.05.2014 da
(atto n. 24, Parte I, Serie / - registri atti matrimonio Parte_2 CP_1 del Comune di OR del GR (NA) anno 2014), ai seguenti patti e condizioni:
1) le figli minori ed resteranno affidate ad entrambi i genitori con residenza CP_2 Per_1 privilegiata presso la madre. Le parti precisano altresì, stante i lunghi periodi di imbarco del sig.
[...]
che l'affido condiviso dovrà intendersi con gestione separata in favore della sola signora CP_1 Pt_1 in ordini ai consensi per le visite di istruzione scolastica e visite mediche che verranno gestite esclusivamente dalla madre;
2) il padre, considerata l'attività di marittimo che svolge almeno per 5/6 mesi l'anno, potrà vedere le figlie nel periodo di sbarco ogni qual volta lo vorrà e previo accordo con la madre almeno 24 ore prima;
in caso di disaccordo, il padre potrà tenere le bambine con sé il martedì ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 20, nonché due fine settimana al mese alternati con pernottamento presso la dimora paterna;
3) compatibilmente con l'attività lavorativa che svolge il sig. le festività natalizie saranno così CP_1 ripartite: ad anni alterni il padre potrà tenere con sé le figlie dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio;
nel periodo di Pasqua i genitori si alterneranno a tenere con sé le figlie il giorno di Pasqua o il lunedì in albis;
nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé le figlie per 15 giorni anche non consecutivi dal mese di giugno a quelli di agosto. Il periodo prescelto dovrà essere comunicato dall'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno.
4) le parti stabiliscono altresì che nel periodo di imbarco del sig. le figlie potranno trascorrere CP_1 almeno un giorno a settimana presso i nonni paterni, secondo le loro disponibilità e previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni e delle esigenze delle bambine;
5) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie versando l'importo complessivo di euro 580,00 entro il 15 di ogni mese a partire dal mese corrente che verrà rimesso sulla carta postepay evolution n.
5333171075815882. Tale somma sarà adeguata annualmente automaticamente secondo gli indici ISTAT. 8) Al fine di prevenire e/o ridurre al minimo i conflitti, in merito ad eventuali future spese straordinarie, riguardanti la prole, i coniugi concordano e pattuiscono che il padre contribuirà al sostentamento, nella misura del 50% secondo lo schema di cui al ricorso.
9) Sin da ora le parti rispettivamente per sé e per i figli minori, prestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti per l'espatrio.
10) nulla fissare a titolo di assegno divorzile per i coniugi che dichiarano rispettivamente di avere adeguati redditi propri e di essere economicamente autosufficienti;
11) dare atto che le parti dichiarano di aver risolto bonariamente ogni pendenza di ordine economico esistente tra loro;
pertanto, ciascuna nulla ha da pretendere dall'altra per qualsiasi titolo o ragione, ad esclusione di quanto espressamente pattuito nel presente ricorso;
12) per quant'altro, le parti richiamano esplicitamente la normativa vigente in materia.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal D.L.vo. 149/2022;
C. Nulla per le spese.
OR Annunziata, camera di consiglio del 25.11.2025
il presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Tribunale di OR Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 48/2025 R.G.V.G, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente alla Traversa Santa Maria la Bruna n. 25, difesa e rappresentata, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. Graziella Silvetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in OR del GR alla via Roma n. 50.
E
(c.f. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in OR del GR alla Vico Giardini Gradini Teatro n.5, difeso e rappresentato, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Salvatore Russo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli alla Via Toledo n.228
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza cartolare del 20.10.2025, le parti hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio riportandosi alle condizioni di cui al ricorso, come integrate con note depositate il 19.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 09.01.2025, i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in OR del GR (NA) il 02.05.2014 (atto n. 24, parte I, serie
/, anno 2014), dal quale sono nati 2 figli: nata il [...] in [...] Controparte_2 del GR (Na) e nata il [...] in [...], minorenni. Persona_1
I ricorrenti deducevano che l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile;
che, pertanto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, veniva emesso in data 14.05.2019 dal Tribunale di OR Annunziata il decreto di omologa n. 4103/2019
(con cui è stato previsto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre;
l'obbligo a carico del padre di versare a titolo di mantenimento delle figlie l'importo di euro 500,00 (250,00 euro per ciascun figlio) con ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori al 50%); che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, tanto che le parti avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio.
2. Nominato il relatore, e comunicati gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 20.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il giudice relatore, letti gli atti di causa, i chiarimenti delle parti e la documentazione integrativa, riservava la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di OR Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (10.04.2019) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 20.10.2025, con adeguamento dell'assegno di mantenimento per i figli alla rivalutazione Istat, e dunque nella misura di euro 580,00 per entrambe le figlie.
In ordine alla situazione economica, le parti hanno riportato agli atti che il signor lavorando CP_1 per una compagnia estera con sede legale e fiscale all'estero, non presenta dichiarazioni reddituali in
Italia; che lo stesso percepisce un reddito annuo medio di euro 14mila, essendo imbarcato per 5/6 mesi annui, mentre la sig.ra è casalinga. Parte_1
Dunque, essendo queste le allegazioni e le dichiarazioni delle parti, le condizioni concordate dagli istanti e indicate in dispositivo, poiché non contrastano con norme imperative e sono conformi all'interesse delle figlie minori, possono essere poste alla base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da , Parte_2 in data 09.01.2025 così provvede:
A. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in OR del GR (NA) il 02.05.2014 da
(atto n. 24, Parte I, Serie / - registri atti matrimonio Parte_2 CP_1 del Comune di OR del GR (NA) anno 2014), ai seguenti patti e condizioni:
1) le figli minori ed resteranno affidate ad entrambi i genitori con residenza CP_2 Per_1 privilegiata presso la madre. Le parti precisano altresì, stante i lunghi periodi di imbarco del sig.
[...]
che l'affido condiviso dovrà intendersi con gestione separata in favore della sola signora CP_1 Pt_1 in ordini ai consensi per le visite di istruzione scolastica e visite mediche che verranno gestite esclusivamente dalla madre;
2) il padre, considerata l'attività di marittimo che svolge almeno per 5/6 mesi l'anno, potrà vedere le figlie nel periodo di sbarco ogni qual volta lo vorrà e previo accordo con la madre almeno 24 ore prima;
in caso di disaccordo, il padre potrà tenere le bambine con sé il martedì ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 20, nonché due fine settimana al mese alternati con pernottamento presso la dimora paterna;
3) compatibilmente con l'attività lavorativa che svolge il sig. le festività natalizie saranno così CP_1 ripartite: ad anni alterni il padre potrà tenere con sé le figlie dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 al 6 gennaio;
nel periodo di Pasqua i genitori si alterneranno a tenere con sé le figlie il giorno di Pasqua o il lunedì in albis;
nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé le figlie per 15 giorni anche non consecutivi dal mese di giugno a quelli di agosto. Il periodo prescelto dovrà essere comunicato dall'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno.
4) le parti stabiliscono altresì che nel periodo di imbarco del sig. le figlie potranno trascorrere CP_1 almeno un giorno a settimana presso i nonni paterni, secondo le loro disponibilità e previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni e delle esigenze delle bambine;
5) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie versando l'importo complessivo di euro 580,00 entro il 15 di ogni mese a partire dal mese corrente che verrà rimesso sulla carta postepay evolution n.
5333171075815882. Tale somma sarà adeguata annualmente automaticamente secondo gli indici ISTAT. 8) Al fine di prevenire e/o ridurre al minimo i conflitti, in merito ad eventuali future spese straordinarie, riguardanti la prole, i coniugi concordano e pattuiscono che il padre contribuirà al sostentamento, nella misura del 50% secondo lo schema di cui al ricorso.
9) Sin da ora le parti rispettivamente per sé e per i figli minori, prestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti per l'espatrio.
10) nulla fissare a titolo di assegno divorzile per i coniugi che dichiarano rispettivamente di avere adeguati redditi propri e di essere economicamente autosufficienti;
11) dare atto che le parti dichiarano di aver risolto bonariamente ogni pendenza di ordine economico esistente tra loro;
pertanto, ciascuna nulla ha da pretendere dall'altra per qualsiasi titolo o ragione, ad esclusione di quanto espressamente pattuito nel presente ricorso;
12) per quant'altro, le parti richiamano esplicitamente la normativa vigente in materia.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal D.L.vo. 149/2022;
C. Nulla per le spese.
OR Annunziata, camera di consiglio del 25.11.2025
il presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato