TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/10/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5345/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5345/2024, promossa con ricorso depositato il 19/12/2024 da:
1) Parte_1
Nato a Varese il 13/08/1973 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con gli Avv.ti P. Esposito e C. Colonna
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. S. Cerfoglia
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in DO (CO) in data 16 luglio 2022
(anno 2022 atto n. 2 parte I
separati consensualmente con sentenza n. 172/2025 del 31.03.2025 passata in giudicato il
02.05.2025; con i seguenti figli: nata a [...] il [...] Per_1
pagina 1 di 6 nata a [...] il [...] Pt_3
MA nata a [...] il [...].
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19.12.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.2.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 20.3.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 2.5.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 18.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà della madre della Signora è definitivamente Parte_2
assegnata alla medesima. Il marito ha fissato la propria residenza in Varese, Via Cairoli n.5
3. I coniugi si danno reciproca autorizzazione per la richiesta di rilascio o rinnovo di passaporto e di tutti quegli atti e documenti equipollenti per i quali la legge preveda il consenso di entrambi nonché all'espatrio singolarmente e relativamente alle tre figlie e minorenni. Per_1 Pt_3 Per_2
4. Le figlie vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile collocazione presso la madre e con la possibilità del padre di vederle e tenerle con sé un fine settimana alternato dall'uscita di scuola il sabato alle ore 20,00 della domenica. Il padre comunicherà tempestivamente eventuale propria impossibilità ed i genitori concorderanno eventuale diversi orari/giorni per quella settimana compatibilmente con l'organizzazione e gli impegni di ciascuno e delle figlie e dei loro desiderata.
5. I genitori avranno facoltà di tenere le figlie con sé per un periodo di almeno due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, periodo che verrà reciprocamente comunicato entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto a Natale e Pasqua, le figlie pagina 2 di 6 trascorreranno le vacanze con padre e madre in egual misura con il giorno di Natale e di
Pasqua che cadranno alternativamente con l'uno e l'altro genitore di anno in anno. Tutto quanto pattuito al presente punto fatti comunque salvi eventuali accordi fra i coniugi per maggiori e/o diversi periodi nonché il rispetto della volontà delle figlie.
6. Il signor , sino all'indipendenza economica di ciascuna figlia, si Parte_1
obbliga a concorrere nel mantenimento ordinario corrispondendo assegno mensile di euro
150,00 ciascuna entro il 10 di ogni mese, soggetto a rivalutazione a far tempo da novembre
2025, a mezzo bonifico su conto corrente IBAN [...]X35 intestato alla signora sino a quando non reperirà nuova occupazione - ma Parte_2
comunque non oltre il gennaio 2025 – la Signora acconsente a che il Signor Parte_2
versi la sola somma di € 100,00 a figlia mensili, sempre entro il 10 di ogni Parte_1
mese; in ogni caso concorrerà in ragione del 50% alla spesa per la mensa scolastica delle figlie e alle spese straordinarie (sempre entro il 10 del mese successivo all'esborso da parte della madre delle stesse) individuate e con modalità come di seguito riportate:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e
pagina 3 di 6 riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. L'assegno unico viene integralmente percepito dalla signora Parte_2
8. I genitori si danno si da ora reciproco assenso a partecipare ai colloqui con gli insegnanti anche singolarmente e disgiuntamente ed a firmare singolarmente le comunicazioni, le autorizzazioni, le pagelle, gli avvisi scuola – famiglia;
in ogni caso il genitore che apponga detta sottoscrizione ne darà comunicazione all'altro anche informalmente. Entrambi i genitori potranno disporre di password di accesso al portale della scuola ed al registro elettronico delle figlie. Tutto quanto sopra salvo differente accordo scritto fra i genitori. I genitori si impegnano sin d'ora ove necessario a rilasciare apposita delega l'uno all'altro.
9. I coniugi, essendo rispettivamente autonomi dal punto di vista economico, rinunciano reciprocamente a pretendere assegno di mantenimento.
pagina 4 di 6 10. La proprietà dell'autovettura Toyota Yaris tg CF068BZ da sempre in uso al marito ma intestata alla moglie, è stata demolita e il marito si impegna, entro la fine di gennaio 2025 a saldare tutti i bolli impagati e darne prova alla Signora Parte_2
11. Per quanto concerne il motociclo BMW tg. FF75428, il finanziamento per l'acquisto del quale è garantito dalla Signora resta di proprietà del marito, che Parte_2
si impegna a corrispondere le relative rate;
di tali pagamenti darà contezza mensilmente alla Signora Parte_2
12. Le parti, dando atto di averne presa visione, si esonerano reciprocamente dalla produzione di dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari e finanziari, documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati nonché quote sociali.
Le spese del presente giudizio sono compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 16/07/2022 in
DO (CO), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DO (CO)
(anno 2022 atto n. 2 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina 5 di 6 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 6 di 6
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5345/2024, promossa con ricorso depositato il 19/12/2024 da:
1) Parte_1
Nato a Varese il 13/08/1973 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con gli Avv.ti P. Esposito e C. Colonna
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. S. Cerfoglia
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in DO (CO) in data 16 luglio 2022
(anno 2022 atto n. 2 parte I
separati consensualmente con sentenza n. 172/2025 del 31.03.2025 passata in giudicato il
02.05.2025; con i seguenti figli: nata a [...] il [...] Per_1
pagina 1 di 6 nata a [...] il [...] Pt_3
MA nata a [...] il [...].
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19.12.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.2.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 20.3.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 2.5.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 18.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà della madre della Signora è definitivamente Parte_2
assegnata alla medesima. Il marito ha fissato la propria residenza in Varese, Via Cairoli n.5
3. I coniugi si danno reciproca autorizzazione per la richiesta di rilascio o rinnovo di passaporto e di tutti quegli atti e documenti equipollenti per i quali la legge preveda il consenso di entrambi nonché all'espatrio singolarmente e relativamente alle tre figlie e minorenni. Per_1 Pt_3 Per_2
4. Le figlie vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile collocazione presso la madre e con la possibilità del padre di vederle e tenerle con sé un fine settimana alternato dall'uscita di scuola il sabato alle ore 20,00 della domenica. Il padre comunicherà tempestivamente eventuale propria impossibilità ed i genitori concorderanno eventuale diversi orari/giorni per quella settimana compatibilmente con l'organizzazione e gli impegni di ciascuno e delle figlie e dei loro desiderata.
5. I genitori avranno facoltà di tenere le figlie con sé per un periodo di almeno due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, periodo che verrà reciprocamente comunicato entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto a Natale e Pasqua, le figlie pagina 2 di 6 trascorreranno le vacanze con padre e madre in egual misura con il giorno di Natale e di
Pasqua che cadranno alternativamente con l'uno e l'altro genitore di anno in anno. Tutto quanto pattuito al presente punto fatti comunque salvi eventuali accordi fra i coniugi per maggiori e/o diversi periodi nonché il rispetto della volontà delle figlie.
6. Il signor , sino all'indipendenza economica di ciascuna figlia, si Parte_1
obbliga a concorrere nel mantenimento ordinario corrispondendo assegno mensile di euro
150,00 ciascuna entro il 10 di ogni mese, soggetto a rivalutazione a far tempo da novembre
2025, a mezzo bonifico su conto corrente IBAN [...]X35 intestato alla signora sino a quando non reperirà nuova occupazione - ma Parte_2
comunque non oltre il gennaio 2025 – la Signora acconsente a che il Signor Parte_2
versi la sola somma di € 100,00 a figlia mensili, sempre entro il 10 di ogni Parte_1
mese; in ogni caso concorrerà in ragione del 50% alla spesa per la mensa scolastica delle figlie e alle spese straordinarie (sempre entro il 10 del mese successivo all'esborso da parte della madre delle stesse) individuate e con modalità come di seguito riportate:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e
pagina 3 di 6 riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. L'assegno unico viene integralmente percepito dalla signora Parte_2
8. I genitori si danno si da ora reciproco assenso a partecipare ai colloqui con gli insegnanti anche singolarmente e disgiuntamente ed a firmare singolarmente le comunicazioni, le autorizzazioni, le pagelle, gli avvisi scuola – famiglia;
in ogni caso il genitore che apponga detta sottoscrizione ne darà comunicazione all'altro anche informalmente. Entrambi i genitori potranno disporre di password di accesso al portale della scuola ed al registro elettronico delle figlie. Tutto quanto sopra salvo differente accordo scritto fra i genitori. I genitori si impegnano sin d'ora ove necessario a rilasciare apposita delega l'uno all'altro.
9. I coniugi, essendo rispettivamente autonomi dal punto di vista economico, rinunciano reciprocamente a pretendere assegno di mantenimento.
pagina 4 di 6 10. La proprietà dell'autovettura Toyota Yaris tg CF068BZ da sempre in uso al marito ma intestata alla moglie, è stata demolita e il marito si impegna, entro la fine di gennaio 2025 a saldare tutti i bolli impagati e darne prova alla Signora Parte_2
11. Per quanto concerne il motociclo BMW tg. FF75428, il finanziamento per l'acquisto del quale è garantito dalla Signora resta di proprietà del marito, che Parte_2
si impegna a corrispondere le relative rate;
di tali pagamenti darà contezza mensilmente alla Signora Parte_2
12. Le parti, dando atto di averne presa visione, si esonerano reciprocamente dalla produzione di dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari e finanziari, documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati nonché quote sociali.
Le spese del presente giudizio sono compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 16/07/2022 in
DO (CO), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DO (CO)
(anno 2022 atto n. 2 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina 5 di 6 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 6 di 6