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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/09/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 418 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 12.09.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] C.F._1
REGGIO DI CALABRIA (RC) l'01/11/1972), rappresentata e difesa dall'avv.
CUZZOLA DOMENICA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in
REGGIO CALABRIA, VIA ARGINE DX CALOPINACE N.20, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...]_2 C.F._2
CALABRIA (RC) il 10/02/1964), rappresentato e difeso dall'avv. BELLANTONI
ANNA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, VIA PIO XI, II TRAVERSA PRIVATA N. 10, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 17/02/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 31/07/1997;
-considerato che con decreto del 10.03.2025, considerata l'opportunità di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., è stato assegnato alle parti termine sino al giorno 10/09/2025, ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 31/07/1997; b) dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(14.07.1999), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
(05.05.2004), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
c) con decreto di omologa n. 21/23 del 09.02.2023 (dep. il 13.02.2023) il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo che questi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 07.12.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 07.12.2022
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10.03.2025, il quale ha espresso il parere in data 16.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
17/02/2025 da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 31/07/1997 tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di Pt_2
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 392, parte II, serie A, anno 1997, alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale sita in Reggio Calabria, alla Via Lia n. 21, p.1 i.3., rimane nella disponibilità definitiva del NO , trattandosi di immobile di Parte_2
sua proprietà;
2) La NOa continuerà ad abitare unitamente ai figli , Pt_1 Persona_3 nato a [...] il [...], e , nata a [...]_4
il 5 maggio 2004, presso l'abitazione condotta in locazione sita in Reggio Calabria alla Via Modena San Sperato Traversa II n. 81, ove ha fissato la residenza;
anche per il futuro la figlia sarà collocata presso la madre, fin tanto che non diverrà Per_2 economicamente autosufficiente, presso lo stesso immobile ovvero altro ove la madre trasferirà la rispettiva residenza;
3) Al momento della sottoscrizione del presente ricorso, la NOa Parte_1 dovrà consegnare al NO tutte le chiavi della casa coniugale e Parte_2
del garage, dalla stessa e dai figli e detenute;
Persona_3 Persona_4
4) Il NO depositerà presso l'abitazione del di lui padre, NO Parte_2
, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del ricorso, i seguenti beni Persona_3 mobili, da ritenersi effetti personali, regali provenienti dai rispettivi famigliari d'origine, nonché da amici, donati in dipendenza ed in corso di matrimonio:
- Un quadro raffigurante campo di fiori, allocato nel salone della casa coniugale;
- Un quadro raffigurante un paesaggio (Scilla);
- Un quadro raffigurante “la Creazione” sito in camera da letto;
- I n. 3 quadri appesi in corridoio nelle vicinanze della cucina, salvo le cornici;
- La NOa potrà prendere il set di pentole in dotazione al Parte_1
momento del matrimonio.
I beni sopra indicati potranno essere ritirati dal figlio dell'odierno ricorrente,
[...]
, entro e non oltre giorni quindici dal momento in cui verranno resi Per_3 disponibili presso l'abitazione del nonno. I termini convenuti dovranno essere rigorosamente rispettati.
5) I coniugi essendo economicamente autosufficienti rinunciano vicendevolmente all'assegno divorzile;
6) Il NO continuerà a versare a titolo di contributo per il Parte_2 mantenimento ordinario per la figlia , ad oggi studentessa universitaria non Per_2
economicamente autosufficiente, la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili secondo legge;
tale somma continuerà ad essere corrisposta direttamente alla figlia, alle coordinate già in possesso del padre, ovvero ad altre che saranno indicate anche con atto separato contestualmente alla sottoscrizione del ricorso o successivamente;
7) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia continueranno ad essere ripartite tra i genitori in misura pari al 50% ciascuno. Le parti, in punto di individuazione di dette spese, corresponsione, anticipazione e rimborso, manifestazione del consenso, dichiarano di attenersi al Protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Calabria in materia;
8) Le parti, in ordine alla violazione dell'obbligo fissato al punto 12 delle condizioni di separazione, a titolo conciliativo stabiliscono che il NO restituisca gli Pt_2 importi derivati dal rimborso del BFP, di importo facciale pari ad € 10.000,00 rimborsato a dicembre 2023 in misura pari ad € 17.146,70, agganciato al conto postale n. 50683671, cointestato anche alla moglie, a suo tempo in essere nella agenzia postale di Santa Caterina, effettuando in favore dei figli versamenti per l'importo totale di € 15.000,00, in modalità dilazionata, nei termini che seguono:
- Euro 10.000,00 mediante n. 2 bonifici istantanei, effettuati all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, di € 5000,00 cadauno in favore dei figli
[...]
e , alle rispettive coordinate bancarie, come da ricevute pure Per_3 Persona_4
allegate al ricorso;
- € 2500,00 saranno restituiti direttamente ai figli, a mezzo numero due bonifici di pari importo (€ 1250,00 a ed € 1250,00 ad ) entro e non oltre il 30 Per_1 Per_2 giugno 2025;
- € 2500,00 saranno restituiti direttamente ai figli, a mezzo numero due bonifici di pari importo (€ 1250,00 a ed € 1250,00 ad ) entro e non oltre il 30 Per_1 Per_2
settembre 2025;
- I termini stabiliti per il saldo sono perentori, essendo solo in facoltà del debitore estinguere in via anticipata il proprio debito;
- Con l'accredito dell'ultimo rateo di euro 2.500,00 da versarsi entro la data del 30 settembre 2025 e, quindi, alla completa soddisfazione del sopra indicato credito ammontante ad euro 15.000,00, la NOa sarà tenuta, entro le 24 Parte_1 ore successive al momento in cui avrà cognizione, per effetto di comunicazione e prova datagli dal NO dell'integrale saldo, a rimettere la querela Parte_2 spiccata in danno di quest'ultimo. Nessun altro diritto, azione e o pretesa, di qualunque natura in qualunque sede (penale, civile, amministrativa), potrà essere rivendicata dalla NOa e dai figli e per Pt_1 Persona_3 Persona_4 effetto ed in conseguenza della violazione del predetto punto 12 delle condizioni di separazione, oggi modificato nel sopra indicato punto n. 8 del presente ricorso;
- Le parti esplicitamente dichiarano che il presente accordo transattivo non ha effetto novativo, per cui nel caso in cui il NO non rispetti i termini della dilazione Pt_2
o versi ai figli importi inferiori rispetto a quelli pattuiti, è data facoltà alla NO
, e/o anche ai figli terzi beneficiari, ritenere i pagamenti medio tempore Pt_1
effettuati come acconto, ed agire per il recupero del restante originariamente dovuto, sulla somma di € 17.146,70, oltre gli ulteriori interessi come per legge medio tempore maturati.
9) Resta fermo il diritto di prelazione in favore del NO , Parte_2
sull'autovettura intestata alla NOa , Opel Agila, tg. BP742JM, in caso la Pt_1 proprietaria decida di venderla a terzi.
10) I coniugi dichiarano tra di loro interamente compensate le spese del presente procedimento e che procederanno ciascuno a pagare il rispettivo legale di fiducia senza pretendere dall'altro alcuna partecipazione e o rimborso.”; -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12.09.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 418 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 12.09.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] C.F._1
REGGIO DI CALABRIA (RC) l'01/11/1972), rappresentata e difesa dall'avv.
CUZZOLA DOMENICA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in
REGGIO CALABRIA, VIA ARGINE DX CALOPINACE N.20, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...]_2 C.F._2
CALABRIA (RC) il 10/02/1964), rappresentato e difeso dall'avv. BELLANTONI
ANNA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, VIA PIO XI, II TRAVERSA PRIVATA N. 10, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 17/02/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 31/07/1997;
-considerato che con decreto del 10.03.2025, considerata l'opportunità di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., è stato assegnato alle parti termine sino al giorno 10/09/2025, ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 31/07/1997; b) dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(14.07.1999), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
(05.05.2004), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
c) con decreto di omologa n. 21/23 del 09.02.2023 (dep. il 13.02.2023) il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo che questi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 07.12.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 07.12.2022
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10.03.2025, il quale ha espresso il parere in data 16.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
17/02/2025 da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 31/07/1997 tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di Pt_2
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 392, parte II, serie A, anno 1997, alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale sita in Reggio Calabria, alla Via Lia n. 21, p.1 i.3., rimane nella disponibilità definitiva del NO , trattandosi di immobile di Parte_2
sua proprietà;
2) La NOa continuerà ad abitare unitamente ai figli , Pt_1 Persona_3 nato a [...] il [...], e , nata a [...]_4
il 5 maggio 2004, presso l'abitazione condotta in locazione sita in Reggio Calabria alla Via Modena San Sperato Traversa II n. 81, ove ha fissato la residenza;
anche per il futuro la figlia sarà collocata presso la madre, fin tanto che non diverrà Per_2 economicamente autosufficiente, presso lo stesso immobile ovvero altro ove la madre trasferirà la rispettiva residenza;
3) Al momento della sottoscrizione del presente ricorso, la NOa Parte_1 dovrà consegnare al NO tutte le chiavi della casa coniugale e Parte_2
del garage, dalla stessa e dai figli e detenute;
Persona_3 Persona_4
4) Il NO depositerà presso l'abitazione del di lui padre, NO Parte_2
, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del ricorso, i seguenti beni Persona_3 mobili, da ritenersi effetti personali, regali provenienti dai rispettivi famigliari d'origine, nonché da amici, donati in dipendenza ed in corso di matrimonio:
- Un quadro raffigurante campo di fiori, allocato nel salone della casa coniugale;
- Un quadro raffigurante un paesaggio (Scilla);
- Un quadro raffigurante “la Creazione” sito in camera da letto;
- I n. 3 quadri appesi in corridoio nelle vicinanze della cucina, salvo le cornici;
- La NOa potrà prendere il set di pentole in dotazione al Parte_1
momento del matrimonio.
I beni sopra indicati potranno essere ritirati dal figlio dell'odierno ricorrente,
[...]
, entro e non oltre giorni quindici dal momento in cui verranno resi Per_3 disponibili presso l'abitazione del nonno. I termini convenuti dovranno essere rigorosamente rispettati.
5) I coniugi essendo economicamente autosufficienti rinunciano vicendevolmente all'assegno divorzile;
6) Il NO continuerà a versare a titolo di contributo per il Parte_2 mantenimento ordinario per la figlia , ad oggi studentessa universitaria non Per_2
economicamente autosufficiente, la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili secondo legge;
tale somma continuerà ad essere corrisposta direttamente alla figlia, alle coordinate già in possesso del padre, ovvero ad altre che saranno indicate anche con atto separato contestualmente alla sottoscrizione del ricorso o successivamente;
7) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia continueranno ad essere ripartite tra i genitori in misura pari al 50% ciascuno. Le parti, in punto di individuazione di dette spese, corresponsione, anticipazione e rimborso, manifestazione del consenso, dichiarano di attenersi al Protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Calabria in materia;
8) Le parti, in ordine alla violazione dell'obbligo fissato al punto 12 delle condizioni di separazione, a titolo conciliativo stabiliscono che il NO restituisca gli Pt_2 importi derivati dal rimborso del BFP, di importo facciale pari ad € 10.000,00 rimborsato a dicembre 2023 in misura pari ad € 17.146,70, agganciato al conto postale n. 50683671, cointestato anche alla moglie, a suo tempo in essere nella agenzia postale di Santa Caterina, effettuando in favore dei figli versamenti per l'importo totale di € 15.000,00, in modalità dilazionata, nei termini che seguono:
- Euro 10.000,00 mediante n. 2 bonifici istantanei, effettuati all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, di € 5000,00 cadauno in favore dei figli
[...]
e , alle rispettive coordinate bancarie, come da ricevute pure Per_3 Persona_4
allegate al ricorso;
- € 2500,00 saranno restituiti direttamente ai figli, a mezzo numero due bonifici di pari importo (€ 1250,00 a ed € 1250,00 ad ) entro e non oltre il 30 Per_1 Per_2 giugno 2025;
- € 2500,00 saranno restituiti direttamente ai figli, a mezzo numero due bonifici di pari importo (€ 1250,00 a ed € 1250,00 ad ) entro e non oltre il 30 Per_1 Per_2
settembre 2025;
- I termini stabiliti per il saldo sono perentori, essendo solo in facoltà del debitore estinguere in via anticipata il proprio debito;
- Con l'accredito dell'ultimo rateo di euro 2.500,00 da versarsi entro la data del 30 settembre 2025 e, quindi, alla completa soddisfazione del sopra indicato credito ammontante ad euro 15.000,00, la NOa sarà tenuta, entro le 24 Parte_1 ore successive al momento in cui avrà cognizione, per effetto di comunicazione e prova datagli dal NO dell'integrale saldo, a rimettere la querela Parte_2 spiccata in danno di quest'ultimo. Nessun altro diritto, azione e o pretesa, di qualunque natura in qualunque sede (penale, civile, amministrativa), potrà essere rivendicata dalla NOa e dai figli e per Pt_1 Persona_3 Persona_4 effetto ed in conseguenza della violazione del predetto punto 12 delle condizioni di separazione, oggi modificato nel sopra indicato punto n. 8 del presente ricorso;
- Le parti esplicitamente dichiarano che il presente accordo transattivo non ha effetto novativo, per cui nel caso in cui il NO non rispetti i termini della dilazione Pt_2
o versi ai figli importi inferiori rispetto a quelli pattuiti, è data facoltà alla NO
, e/o anche ai figli terzi beneficiari, ritenere i pagamenti medio tempore Pt_1
effettuati come acconto, ed agire per il recupero del restante originariamente dovuto, sulla somma di € 17.146,70, oltre gli ulteriori interessi come per legge medio tempore maturati.
9) Resta fermo il diritto di prelazione in favore del NO , Parte_2
sull'autovettura intestata alla NOa , Opel Agila, tg. BP742JM, in caso la Pt_1 proprietaria decida di venderla a terzi.
10) I coniugi dichiarano tra di loro interamente compensate le spese del presente procedimento e che procederanno ciascuno a pagare il rispettivo legale di fiducia senza pretendere dall'altro alcuna partecipazione e o rimborso.”; -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12.09.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna