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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/06/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia Maria Ricucci, all'esito dell'udienza del 24.6.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11217 - 2024 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Dibitonto;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE avente ad oggetto: compenso individuale accessorio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.12.2024, – premesso di aver prestato servizio Parte_1
in qualità di collaboratrice scolastica forza di plurimi contratti di supplenza per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 – ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di non aver ricevuto il compenso individuale accessorio (CIA) previsto dal CCNL comparto scuola
1999.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accerti e dichiari che il Compenso Individuale
Accessorio - istituito dal CCNL comparto scuola del 1999, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – deve essere corrisposto, nel trattamento economico, alla parte ricorrente per il periodo di cui in narrativa , periodo in cui dal 26.10.2020 al 31.12.2020, dal 01.01.2021 al 11.06.2021, dal 04.10.2021 al
31.03.2022 ha svolto l'attività di collaboratore scolastico (ATA) a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie, e per l'effetto , 2) condanni il Controparte_1
pagina 1 di 5 , in persona del Ministro pro - tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_1 somma di €. 905,78 a titolo di Compenso Individuale Accessorio – istituito dal CCNL comparto scuola del 1999 e secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto applicabili ratione temporis - per il periodo di cui in narrativa dal 26.10.2020 al 31.12.2020, dal 01.01.2021 al 11.06.2021, dal
04.10.2021 al 31.03.2022, per n.36 ore, avendo interrotto la prescrizione in data 04.12.2024 e…”.
Vinte le spese di lite.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della domanda, CP_1
chiedendo, tuttavia, che la prestazione venisse liquidata proporzionalmente al servizio prestato.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 24.6.2025- tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Invero, è pacifico, oltre che documentalmente provato (si vedano i contratti allegati al ricorso introduttivo del giudizio, doc. 1), che abbia prestato attività lavorativa in qualità di Parte_1
collaboratrice scolastica per gli anni scolastici 2020/2021 (precisamente, dal 26.10.2020 al 31.12.2020
e dall'1.1.2021 all'11.6.2021) e 2021/2022 (precisamente, dal 4.10.2021 al 30.12.2021 e dal
31.12.2021 al 31.3.2022).
Risulta altresì che il convenuto non ha corrisposto alla ricorrente il compenso individuale CP_1
accessorio.
2.2. Ciò posto, l'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione alla quale pagina 2 di 5 una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza 27/7/2018, n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
I principi affermati dalla Corte di Cassazione paiono applicabili anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82
CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma,
e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
pagina 3 di 5 L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
A conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie, può richiamarsi la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
2.3. Alla luce di quanto precede, la pretesa avanzata in ricorso merita accoglimento dovendosi, per l'effetto condannare il al pagamento in favore della parte ricorrente, del compenso individuale CP_2
accessorio per i periodi analiticamente indicati in ricorso.
Giova, tuttavia, evidenziare che l'importo dovuto a tale titolo è stato erroneamente quantificato.
Difatti, il conteggio elaborato dalla parte ricorrente non considera i periodi di assenza suscettibili di detrazione economica (precisamente, dall'8.3.2021 al 26.3.2021, dal 7.5.2021 all'11.6.2021, dal
12.11.2021 al 12.11.2021, dal 17.11.2021 al 20.11.2021, dal 20.12.2021 al 21.12.2021, dal 31.1.2022 al 31.1.2022, dall'1.2.2022 al 2.3.2022 e dal 3.3.2022 al 31.3.2022, come da estratto matricolare Cont prodotto dal ) pari a 122 giornate.
Ne consegue che dall'importo calcolato dal ricorrente, pari ad euro 905,38, dovranno essere detratti euro 272,06 (122 giornate moltiplicate per euro 2,23).
In definitiva, la somma complessivamente spettante alla parte ricorrente ammonta ad euro 632,14.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il convenuto deve essere condannato al CP_1
pagamento in favore della parte ricorrente della somma innanzi indicata.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 1.100,00), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Si precisa che non sussistono i presupposti per l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147/2022, pure invocata dalla parte ricorrente, stante il mancato funzionamento dei collegamenti ipertestuali inseriti nel ricorso introduttivo (con particolare riferimento a quelli relativi ai contratti di lavoro).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa Lilia Maria Ricucci, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 11217/2024, proposto da , nei confronti del Parte_1
pagina 4 di 5 , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Controparte_1
così provvede:
a) dichiara il diritto di a percepire il compenso individuale accessorio in relazione Parte_1
alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi di servizio indicati in ricorso, escluse le giornate di assenza suscettibili di detrazione economica dall'8.3.2021 al 26.3.2021, dal 7.5.2021 all'11.6.2021, dal
12.11.2021 al 12.11.2021, dal 17.11.2021 al 20.11.2021, dal 20.12.2021 al 21.12.2021, dal 31.1.2022 al 31.1.2022, dall'1.2.2022 al 2.3.2022 e dal 3.3.2022 al 31.3.2022;
b) condanna, per l'effetto, il al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente, della effettiva somma spettante pari ad euro 632,94;
c) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 321,00 oltre CP_1
I.V.A., C.P.A., e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Marco Dibitonto.
Foggia, all'esito dell'udienza del 24.6.2025
Il Giudice
Lilia Maria Ricucci
pagina 5 di 5