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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3258/2021 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 3258
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 507/2021 (R.G. 1239/2021)
TRA
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
Stabia (NA) il 19.10.1978 e (C.F. Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Bonaventura Balestrieri, (C.F.
) – PEC C.F._3 Email_1
presso il quale sono elett.te dom.ti,
-opponenti-
1 E
(in seguito Controparte_1 [...]
), (C.F./P.IVA ), con sede in TI (SA) in via P. Controparte_2 P.IVA_1
Melchiade n. 57, aderente al gruppo bancario iscritto all'Albo dei Gruppi CP_3
Bancari con capogruppo che ne esercita la direzione ed il coor- Controparte_4
dinamento, in persona del Presidente e legale rapp. nte p.t., dr. , Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. Germana Pagano, (C.F. ) – C.F._4
PEC presso il cui studio è elettivamente domici- Email_2
liata in TI (SA) in Via della Resistenza, III trav., n. 3,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 31.05.2021, Parte_3
e proponevano opposizione avverso il decreto in-
[...] Parte_2
giuntivo n. 507/2021, reso da Questo Tribunale, in data 31.03.2021 con il quale era stato loro ingiunto, nella qualità di fideiussori, il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 12.038,59, oltre interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 645,50 di cui € 500,00 per compensi professionali, €
145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa ai sensi di legge.
Rassegnavano le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare la nullità della fi-
deiussione omnibus prestata da e da in Parte_2 Parte_1
favore della in quanto la Controparte_6
stessa era rispondente agli schemi A.B.I. del 2005, dichiarati nulli dalla CP_7
[..
, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
b) accertare e dichiarare
2 l'illegittima applicazione, da parte della Controparte_6
dell'anatocismo; c) accertare e dichiarare l'erronea applicazione degli
[...]
interessi passivi ultralegali.
Con comparsa depositata in data 26 luglio 2017, si costituiva tempestivamente in giudizio la chiedendo Controparte_1
il rigetto integrale della domanda ed esponendo le seguenti osservazioni: a) l'obbli-
gatorietà del tentativo di media conciliazione;
b) la natura di “contratto autonomo di garanzia” e non già come fideiussione, del contratto mediante il quale il garante si era obbligato nei confronti della c) l'infondatezza dell'eccezione di vio- CP_1
lazione dell'art. 1956 c.c; d) l'infondatezza delle doglianze relative alla nullità delle fideiussioni omnibus per rispondenza agli schemi A.B.I. 2005.
Il giorno 25.05.2022 veniva effettuato, con esito negativo, il tentativo di mediazione obbligatoria. a ex art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010 convertito il L. 69/2013.
Successivamente, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza 23 luglio 2024
con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, si dichiara la procedibilità della domanda per l'assolvimento del
T.M.O..
In seguito, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, men-
tre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le considerazioni di seguito indicate.
3 Sulla nullità della fideiussione omnibus prestata da e da Parte_2 [...]
in favore della Controparte_8 Controparte_9
si impone un ragionamento preliminare sulla natura del contratto di fi-
[...]
deiussione.
La ha dimostrato che le garanzie sottoscritte dagli odierni opponenti sono CP_1
espressamente qualificate come fideiussioni omnibus con obbligo di pagamento a fronte di semplice richiesta scritta (ai sensi dell'art 5 del contratto di fideiussione allegato agli atti).
Al contrario, gli opponenti ritengono si sia in presenza di una fideiussione che non sia del tutto indipendente dal rapporto sottostante tra garante e garantito, circostanza a sostegno della quale non hanno fornito alcun elemento corroborante.
La distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione è stata oggetto di approfondimento sia in dottrina sia in giurisprudenza.
Costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si ob-
bliga ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall'obbligazione principale.
Il distinguo tra le figure suddette va ricercato nella relazione che le parti hanno posto l'obbligazione principale e quella garantita.
Nel caso in esame, dalla lettura del contratto, si evince chiaramente che si è in pre-
senza di un contratto autonomo di garanzia.
L'art. 5 del richiamato contratto, infatti, recita: “Il fideiussore è tenuto a pagare
immediatamente alla banca, a semplice richiesta, quanto dovutole per capitale, in-
teressi, spese, tasse ed ogni altro accessorio….”.
È, dunque, incontestato che siamo in presenza di una garanzia a prima richiesta.
4 La Cass. al riguardo ribadisce che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e “senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ.sezn3947/2020 e Cass. civ. sez. 22233/2024).
L'eccezione di parte sul punto è dunque da rigettarsi.
Rispetto alla nullità delle fideiussioni omnibus per rispondenza agli schemi abi
2005, gli opponenti pur avendo sollevato l'eccezione di nullità, non l'hanno poi coltivata, non avendo formulato alcuna domanda né di accoglimento della sollevata eccezione, né di natura risarcitoria, per cui l'eccezione sul punto va giudicata cir-
costanziale.
La giurisprudenza ha comunque precisato che la clausola che prevede l'obbligo di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni deve ritenersi legittima anche lad-
dove fosse contenuta nello schema di fideiussione predisposto dall' Abi e che ai contratti autonomi di garanzia, essendo previsto il pagamento a semplice richiesta scritta e la permanenza della validità della garanzia anche nel caso di invalidità del contratto garantito, così come anche nelle fideiussioni specifiche, non si può appli-
care la sanzione di nullità comminata allo schema ABI.
Il tratto peculiare delle garanzie autonome è quello di porre il creditore al riparo delle eccezioni spettanti al debitore principale, la garanzia si trova ad essere svin-
colata dal rapporto principale ed è preclusa ai fideiussori la proposizione di ecce-
zioni.
Sull'asserita applicazione di pratiche anatocistiche ed interessi usurari , l'eccezione non essendo corroborata da alcun elemento probatorio, è da rigettarsi.
5 L'opponente non ha puntualizzato le proprie eccezioni e non ha prodotto idonee prove o conteggi, limitandosi ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende il saldo.
Nessuna prova della fondatezza delle generiche ed inammissibili doglianze formu-
late da parte opponente dunque è stata fornita né con l'instaurazione del presente giudizio, né tantomeno nel corso del processo.
Per le ragioni suddette l'opposizione è da rigettarsi ed il decreto ingiuntivo a d.i. n.
507/2021 (R.G. 1239/2021), che diviene esecutivo, da confermarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat-
tesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 507/2021 (R.G.
1239/2021), dichiarandolo esecutivo;
- condanna gli opponenti al rimborso in favore di parte opposta dei compensi pro-
fessionali che si liquidano complessivamente in euro 2.500,00 di cui euro 100,00
per spese ed euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 16.01.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
6
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 3258
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 507/2021 (R.G. 1239/2021)
TRA
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
Stabia (NA) il 19.10.1978 e (C.F. Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Bonaventura Balestrieri, (C.F.
) – PEC C.F._3 Email_1
presso il quale sono elett.te dom.ti,
-opponenti-
1 E
(in seguito Controparte_1 [...]
), (C.F./P.IVA ), con sede in TI (SA) in via P. Controparte_2 P.IVA_1
Melchiade n. 57, aderente al gruppo bancario iscritto all'Albo dei Gruppi CP_3
Bancari con capogruppo che ne esercita la direzione ed il coor- Controparte_4
dinamento, in persona del Presidente e legale rapp. nte p.t., dr. , Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. Germana Pagano, (C.F. ) – C.F._4
PEC presso il cui studio è elettivamente domici- Email_2
liata in TI (SA) in Via della Resistenza, III trav., n. 3,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 31.05.2021, Parte_3
e proponevano opposizione avverso il decreto in-
[...] Parte_2
giuntivo n. 507/2021, reso da Questo Tribunale, in data 31.03.2021 con il quale era stato loro ingiunto, nella qualità di fideiussori, il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 12.038,59, oltre interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 645,50 di cui € 500,00 per compensi professionali, €
145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa ai sensi di legge.
Rassegnavano le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare la nullità della fi-
deiussione omnibus prestata da e da in Parte_2 Parte_1
favore della in quanto la Controparte_6
stessa era rispondente agli schemi A.B.I. del 2005, dichiarati nulli dalla CP_7
[..
, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
b) accertare e dichiarare
2 l'illegittima applicazione, da parte della Controparte_6
dell'anatocismo; c) accertare e dichiarare l'erronea applicazione degli
[...]
interessi passivi ultralegali.
Con comparsa depositata in data 26 luglio 2017, si costituiva tempestivamente in giudizio la chiedendo Controparte_1
il rigetto integrale della domanda ed esponendo le seguenti osservazioni: a) l'obbli-
gatorietà del tentativo di media conciliazione;
b) la natura di “contratto autonomo di garanzia” e non già come fideiussione, del contratto mediante il quale il garante si era obbligato nei confronti della c) l'infondatezza dell'eccezione di vio- CP_1
lazione dell'art. 1956 c.c; d) l'infondatezza delle doglianze relative alla nullità delle fideiussioni omnibus per rispondenza agli schemi A.B.I. 2005.
Il giorno 25.05.2022 veniva effettuato, con esito negativo, il tentativo di mediazione obbligatoria. a ex art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010 convertito il L. 69/2013.
Successivamente, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza 23 luglio 2024
con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, si dichiara la procedibilità della domanda per l'assolvimento del
T.M.O..
In seguito, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, men-
tre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le considerazioni di seguito indicate.
3 Sulla nullità della fideiussione omnibus prestata da e da Parte_2 [...]
in favore della Controparte_8 Controparte_9
si impone un ragionamento preliminare sulla natura del contratto di fi-
[...]
deiussione.
La ha dimostrato che le garanzie sottoscritte dagli odierni opponenti sono CP_1
espressamente qualificate come fideiussioni omnibus con obbligo di pagamento a fronte di semplice richiesta scritta (ai sensi dell'art 5 del contratto di fideiussione allegato agli atti).
Al contrario, gli opponenti ritengono si sia in presenza di una fideiussione che non sia del tutto indipendente dal rapporto sottostante tra garante e garantito, circostanza a sostegno della quale non hanno fornito alcun elemento corroborante.
La distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione è stata oggetto di approfondimento sia in dottrina sia in giurisprudenza.
Costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si ob-
bliga ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall'obbligazione principale.
Il distinguo tra le figure suddette va ricercato nella relazione che le parti hanno posto l'obbligazione principale e quella garantita.
Nel caso in esame, dalla lettura del contratto, si evince chiaramente che si è in pre-
senza di un contratto autonomo di garanzia.
L'art. 5 del richiamato contratto, infatti, recita: “Il fideiussore è tenuto a pagare
immediatamente alla banca, a semplice richiesta, quanto dovutole per capitale, in-
teressi, spese, tasse ed ogni altro accessorio….”.
È, dunque, incontestato che siamo in presenza di una garanzia a prima richiesta.
4 La Cass. al riguardo ribadisce che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e “senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ.sezn3947/2020 e Cass. civ. sez. 22233/2024).
L'eccezione di parte sul punto è dunque da rigettarsi.
Rispetto alla nullità delle fideiussioni omnibus per rispondenza agli schemi abi
2005, gli opponenti pur avendo sollevato l'eccezione di nullità, non l'hanno poi coltivata, non avendo formulato alcuna domanda né di accoglimento della sollevata eccezione, né di natura risarcitoria, per cui l'eccezione sul punto va giudicata cir-
costanziale.
La giurisprudenza ha comunque precisato che la clausola che prevede l'obbligo di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni deve ritenersi legittima anche lad-
dove fosse contenuta nello schema di fideiussione predisposto dall' Abi e che ai contratti autonomi di garanzia, essendo previsto il pagamento a semplice richiesta scritta e la permanenza della validità della garanzia anche nel caso di invalidità del contratto garantito, così come anche nelle fideiussioni specifiche, non si può appli-
care la sanzione di nullità comminata allo schema ABI.
Il tratto peculiare delle garanzie autonome è quello di porre il creditore al riparo delle eccezioni spettanti al debitore principale, la garanzia si trova ad essere svin-
colata dal rapporto principale ed è preclusa ai fideiussori la proposizione di ecce-
zioni.
Sull'asserita applicazione di pratiche anatocistiche ed interessi usurari , l'eccezione non essendo corroborata da alcun elemento probatorio, è da rigettarsi.
5 L'opponente non ha puntualizzato le proprie eccezioni e non ha prodotto idonee prove o conteggi, limitandosi ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende il saldo.
Nessuna prova della fondatezza delle generiche ed inammissibili doglianze formu-
late da parte opponente dunque è stata fornita né con l'instaurazione del presente giudizio, né tantomeno nel corso del processo.
Per le ragioni suddette l'opposizione è da rigettarsi ed il decreto ingiuntivo a d.i. n.
507/2021 (R.G. 1239/2021), che diviene esecutivo, da confermarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat-
tesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 507/2021 (R.G.
1239/2021), dichiarandolo esecutivo;
- condanna gli opponenti al rimborso in favore di parte opposta dei compensi pro-
fessionali che si liquidano complessivamente in euro 2.500,00 di cui euro 100,00
per spese ed euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 16.01.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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