CASS
Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2024, n. 39588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39588 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Nel procedimento a carico di: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI RIMINI Nel procedimento a carico di: LE IV nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza in data 18/06/2024 del TRIBUNALE DI RIMINI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona de Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
A seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini impugna l'ordi- nanza in data 18/06/2024 del Tribunale di Rimini, che ha dichiarato l'inammissibi- lità dell'appello presentato dal pubblico ministero avverso il decreto in data 14/05/2024 del G.i.p. del Tribunale di Rimini, nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente di denaro o di altre utilità nella disponibilità di LE VO, quale profitto del reato di truffa ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen., così come contestato ai capi 26), 27) e 28) dell'imputazione. Deduce: AcA~, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39588 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 09/10/2024 1. Violazione di legge per motivazione inesistente o apparente. 2) Violazione di legge in relazione artt. 321, comma 1, comma 2 cod. proc. pen. e agli artt. 322- ter, 640-quater e 240 cod. pen.. Il pubblico ministero ricorrente premette che il procedimento penale di che trattasi è stato avviato nei confronti di LE VO in relazione a 39 episodi delittuosi, di cui quelli indicati ai capi di imputazione da 1 a 25 e quello di cui al capo 29 erano stati rubricati come truffa aggravata dall'abuso di prestazione d'opera e quelli di cui ai capi 26, 27 e 28, come truffa ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen.. Evidenzia che al G.i.p. era stato richiesto il sequestro preventivo di denaro e utilità nei confronti -tra l'altro- di LE VO e della società NGC s.r.l. per tutti tali capi d'imputazione, ma il G.i.p. rigettava la richiesta in relazione ai capi 26, 27 e -28, nei confronti di LE VO, per un importo pari a 85.321,00, corrispondente al profitto conseguito con i reati in questione. La richiesta, invece, veniva accolta per tutti gli altri titoli di reato, come rubricati. Osserva, dunque, che l'appello era stato proposto limitatamente al rigetto ora descritto e veniva dichiarato inammissibile dal tribunale, sul presupposto che il pubblico ministero non aveva interesse all'impugnazione, non potendo sortire alcun esito favorevole dal suo accoglimento. La carenza d'interesse veniva rinve- nuta nel fatto che il G.i.p. aveva accolto la richiesta di sequestro di quella somma nei confronti della società NGC s.r.I., anche in relazione ai delitti di cui ai capi 26, 27 e 28, oltre che per tutti gli altri delitti, per un importo complessivo pari a euro 3.940.186,04, nettamente superiore a quello di 85.321,00 derivante dalla com- missione dei delitti di truffa ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen.. Osserva che, tuttavia, una tale motivazione si risolve in una mera finzione, atteso che il Tribunale, nella medesima composizione e nella medesima udienza trattava anche il riesame proposto da LE, che veniva accolto, con conseguente dissequestro delle somme vincolate, così venendo meno il presupposto in forza del quale il Tribunale aveva ritenuto che l'appello del PM fosse inammissibile per ca- renza d'interesse. Aggiunge che, inoltre, la giurisprudenza riconosce il principio dell'autonomia dei titoli cautelari su di uno stesso bene, purché ricorrano per ciascun titolo i pre- supposti richiesti dalla legge. Deduce, dunque, la violazione di tale principio di diritto nella parte in cui il tribunale sovrappone il titolo cautelare riconosciuto nei confronti della società con il titolo cautelare vantato nei confronti dell'indagato. Il pubblico ministero denuncia, altresì, l'omessa pronuncia sulle ragioni dell'appello, atteso che la declaratoria d'inammissibilità ha provocato il mancato esame dei motivi d'impugnazione. Motivi che vengono illustrati. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo il pubblico ministero la declaratoria d'inammissibilità del tribunale si sostanzia in una mera finzione. A tale proposito osserva che la carenza d'interesse veniva rinvenuta nel fatto che era già in essere un sequestro per somme nettamente superiori a quelle per cui era stato proposto appello;
rileva, però, che tale sequestro veniva annullato dal tribunale in accoglimento dell'istanza di riesame presentata da LE VO e trattato nella stessa udienza in cui veniva deciso anche l'appello del pubblico ministero. In sintesi, il ricorrente assume che il tribunale non avrebbe dovuto dichiarare la carenza d'interesse in quanto lo stesso tribunale, trattando lo stesso giorno il riesame proposto dall'indagato, aveva revocato il sequestro disposto in relazione agli ulteriori titoli di reato. 2. Ciò premesso, va osservato che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di immediatezza, concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione. Da ciò si trae la conseguenza che il giudice è tenuto a valutare la sussistenza dell'interesse al momento della presentazione dell'appello, in quello della sua trattazione e decisione, risultando estranei a tale valutazione gli eventi sopravvenuti che abbiano eventualmente provocato una modifica alla situazione sostanziale e/o processuale devoluta con l'impugnazione e sottoposta alla verifica del giudicante. In tal senso, è pacifico che al momento della trattazione e della decisione dell'appello presentato dal pubblico ministero era in essere un sequestro di tutti i crediti d'imposta giacenti nel cassetto fiscale della NGC, così che dall'accoglimento dell'impugnazione non poteva derivare l'esecuzione di alcun sequestro, in quanto le pretese ablatorie dell'accusa risultavano oramai interamente soddisfatte, visto che anche per i reati di cui ai capi 26, 27 e 28 il sequestro dell'ingiusto profitto -pari a euro 85.321,00 euro- (non era stato disposto nei confronti di LE, ma) era stato disposto nei confronti della società NGC s.r.I.. 3. A tale ultimo proposito, va ulteriormente precisato che il tribunale -senza che siano state proposte censure sul punto- ha qualificato tale sequestro come finalizzato alla confisca diretta, così dovendosi ricordare che «In presenza di un illecito plurisoggettivo, la confisca può essere disposta per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, soltanto nel caso in cui la fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuno o la sua esatta quantificazione», (Sez. 6 - , Sentenza n. 21072 del 03/04/2024, Carucci, Rv. 286484 - 01). 3 Nel caso in esame il profitto è stato esattamente quantificato ed è stato interamente appreso, così che risulta destituita di fondamento l'obiezione del ricorrente secondo cui il tribunale non poteva sovrapporre la posizione di LE VO rispetto a quella della società, non potendosi -invece- pretendere che in relazione all'unico profitto esattamente quantificato sia eseguito il sequestro a carico di più persone per l'intero ammontare. 4. Va dunque rilevato che il tribunale -sulla base della situazione sostanziale e/o processuale devoluta con l'appello- ha correttamente ritenuto che il pubblico ministero non avesse interesse all'impugnazione, atteso che dall'accoglimento dell'appello non poteva sortire alcun effetto favorevole, nella specie di una maggiore espansione del provvedimento ablatorio. Va ricordato, infatti, che nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, così come prefigurata dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitato attraverso la proposizione del gravame, deve essere individuata in una prospettiva processuale eminentemente utilitaristica. Tale connotazione utilitaristica dell'impugnazione risulta costituita da una finalità processuale negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre, nonché da una finalità processuale positiva, consistente nel perseguimento di un'utilità per la posizione del ricorrente, consistente nell'ottenimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione. Sul punto, non si può non ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte, richiamando il principio di diritto secondo cui: «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). 5. Quanto alla denuncia di omessa motivazione in relazione ai motivi dell'appello, va osservato che la declaratoria d'inammissibilità preclude l'esame del motivi dell'atto d'impugnazione. 6. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 09/10/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona de Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
A seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini impugna l'ordi- nanza in data 18/06/2024 del Tribunale di Rimini, che ha dichiarato l'inammissibi- lità dell'appello presentato dal pubblico ministero avverso il decreto in data 14/05/2024 del G.i.p. del Tribunale di Rimini, nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente di denaro o di altre utilità nella disponibilità di LE VO, quale profitto del reato di truffa ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen., così come contestato ai capi 26), 27) e 28) dell'imputazione. Deduce: AcA~, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39588 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 09/10/2024 1. Violazione di legge per motivazione inesistente o apparente. 2) Violazione di legge in relazione artt. 321, comma 1, comma 2 cod. proc. pen. e agli artt. 322- ter, 640-quater e 240 cod. pen.. Il pubblico ministero ricorrente premette che il procedimento penale di che trattasi è stato avviato nei confronti di LE VO in relazione a 39 episodi delittuosi, di cui quelli indicati ai capi di imputazione da 1 a 25 e quello di cui al capo 29 erano stati rubricati come truffa aggravata dall'abuso di prestazione d'opera e quelli di cui ai capi 26, 27 e 28, come truffa ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen.. Evidenzia che al G.i.p. era stato richiesto il sequestro preventivo di denaro e utilità nei confronti -tra l'altro- di LE VO e della società NGC s.r.l. per tutti tali capi d'imputazione, ma il G.i.p. rigettava la richiesta in relazione ai capi 26, 27 e -28, nei confronti di LE VO, per un importo pari a 85.321,00, corrispondente al profitto conseguito con i reati in questione. La richiesta, invece, veniva accolta per tutti gli altri titoli di reato, come rubricati. Osserva, dunque, che l'appello era stato proposto limitatamente al rigetto ora descritto e veniva dichiarato inammissibile dal tribunale, sul presupposto che il pubblico ministero non aveva interesse all'impugnazione, non potendo sortire alcun esito favorevole dal suo accoglimento. La carenza d'interesse veniva rinve- nuta nel fatto che il G.i.p. aveva accolto la richiesta di sequestro di quella somma nei confronti della società NGC s.r.I., anche in relazione ai delitti di cui ai capi 26, 27 e 28, oltre che per tutti gli altri delitti, per un importo complessivo pari a euro 3.940.186,04, nettamente superiore a quello di 85.321,00 derivante dalla com- missione dei delitti di truffa ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen.. Osserva che, tuttavia, una tale motivazione si risolve in una mera finzione, atteso che il Tribunale, nella medesima composizione e nella medesima udienza trattava anche il riesame proposto da LE, che veniva accolto, con conseguente dissequestro delle somme vincolate, così venendo meno il presupposto in forza del quale il Tribunale aveva ritenuto che l'appello del PM fosse inammissibile per ca- renza d'interesse. Aggiunge che, inoltre, la giurisprudenza riconosce il principio dell'autonomia dei titoli cautelari su di uno stesso bene, purché ricorrano per ciascun titolo i pre- supposti richiesti dalla legge. Deduce, dunque, la violazione di tale principio di diritto nella parte in cui il tribunale sovrappone il titolo cautelare riconosciuto nei confronti della società con il titolo cautelare vantato nei confronti dell'indagato. Il pubblico ministero denuncia, altresì, l'omessa pronuncia sulle ragioni dell'appello, atteso che la declaratoria d'inammissibilità ha provocato il mancato esame dei motivi d'impugnazione. Motivi che vengono illustrati. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo il pubblico ministero la declaratoria d'inammissibilità del tribunale si sostanzia in una mera finzione. A tale proposito osserva che la carenza d'interesse veniva rinvenuta nel fatto che era già in essere un sequestro per somme nettamente superiori a quelle per cui era stato proposto appello;
rileva, però, che tale sequestro veniva annullato dal tribunale in accoglimento dell'istanza di riesame presentata da LE VO e trattato nella stessa udienza in cui veniva deciso anche l'appello del pubblico ministero. In sintesi, il ricorrente assume che il tribunale non avrebbe dovuto dichiarare la carenza d'interesse in quanto lo stesso tribunale, trattando lo stesso giorno il riesame proposto dall'indagato, aveva revocato il sequestro disposto in relazione agli ulteriori titoli di reato. 2. Ciò premesso, va osservato che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di immediatezza, concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione. Da ciò si trae la conseguenza che il giudice è tenuto a valutare la sussistenza dell'interesse al momento della presentazione dell'appello, in quello della sua trattazione e decisione, risultando estranei a tale valutazione gli eventi sopravvenuti che abbiano eventualmente provocato una modifica alla situazione sostanziale e/o processuale devoluta con l'impugnazione e sottoposta alla verifica del giudicante. In tal senso, è pacifico che al momento della trattazione e della decisione dell'appello presentato dal pubblico ministero era in essere un sequestro di tutti i crediti d'imposta giacenti nel cassetto fiscale della NGC, così che dall'accoglimento dell'impugnazione non poteva derivare l'esecuzione di alcun sequestro, in quanto le pretese ablatorie dell'accusa risultavano oramai interamente soddisfatte, visto che anche per i reati di cui ai capi 26, 27 e 28 il sequestro dell'ingiusto profitto -pari a euro 85.321,00 euro- (non era stato disposto nei confronti di LE, ma) era stato disposto nei confronti della società NGC s.r.I.. 3. A tale ultimo proposito, va ulteriormente precisato che il tribunale -senza che siano state proposte censure sul punto- ha qualificato tale sequestro come finalizzato alla confisca diretta, così dovendosi ricordare che «In presenza di un illecito plurisoggettivo, la confisca può essere disposta per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, soltanto nel caso in cui la fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuno o la sua esatta quantificazione», (Sez. 6 - , Sentenza n. 21072 del 03/04/2024, Carucci, Rv. 286484 - 01). 3 Nel caso in esame il profitto è stato esattamente quantificato ed è stato interamente appreso, così che risulta destituita di fondamento l'obiezione del ricorrente secondo cui il tribunale non poteva sovrapporre la posizione di LE VO rispetto a quella della società, non potendosi -invece- pretendere che in relazione all'unico profitto esattamente quantificato sia eseguito il sequestro a carico di più persone per l'intero ammontare. 4. Va dunque rilevato che il tribunale -sulla base della situazione sostanziale e/o processuale devoluta con l'appello- ha correttamente ritenuto che il pubblico ministero non avesse interesse all'impugnazione, atteso che dall'accoglimento dell'appello non poteva sortire alcun effetto favorevole, nella specie di una maggiore espansione del provvedimento ablatorio. Va ricordato, infatti, che nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, così come prefigurata dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitato attraverso la proposizione del gravame, deve essere individuata in una prospettiva processuale eminentemente utilitaristica. Tale connotazione utilitaristica dell'impugnazione risulta costituita da una finalità processuale negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre, nonché da una finalità processuale positiva, consistente nel perseguimento di un'utilità per la posizione del ricorrente, consistente nell'ottenimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione. Sul punto, non si può non ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte, richiamando il principio di diritto secondo cui: «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). 5. Quanto alla denuncia di omessa motivazione in relazione ai motivi dell'appello, va osservato che la declaratoria d'inammissibilità preclude l'esame del motivi dell'atto d'impugnazione. 6. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 09/10/2024