TRIB
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/11/2025, n. 4805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4805 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2555/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2555/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Amedeo Sorge e Parte_1
dall'avv. Pasquale Tammaro
RICORRENTE
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti Controparte_1 dall'avv. Luciano Mottola
RESISTENTE
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in Controparte_2 atti dall'avv. Giulia Bontempini e dall'avv. Nicola Castelli
RESISTENTE
E
, in persona Controparte_3
del commissario liquidatore l.r.p.t.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere stato assunto alle dipendenze della società
[...]
in data 10 ottobre 2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed Controparte_1
inquadramento come impiegato tecnico nel livello VII del CCNL per i lavoratori delle imprese edili affini e cooperative;
di essere stato assunto per lo svolgimento di lavori edili presso il Condominio Mille di Via Mazzini n. 32 di Soliera (Mo); che la società datrice ha operato in subappalto con la società la quale era a sua volta Controparte_3
appaltatrice della committente che il rapporto è cessato in data Controparte_2
14.7.2024 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
che il datore dal mese di aprile 2023 alla cessazione del rapporto di lavoro ha effettuato pagamenti inferiori rispetto a quanto dovuto e pattuito contrattualmente;
di aver ricevuto il pagamento parziale del mese di dicembre 2023; di non aver ricevuto il pagamento integrale delle mensilità di giugno
2024 e luglio 2024, del TFR nonché di non aver ricevuto i ratei di tredicesima, quattordicesima mensilità e il pagamento dei ratei ferie;
di essere, pertanto, creditore della somma di euro 32.944,20.
Pertanto, egli ha adito codesto Tribunale al fine di ottenere la condanna in solido delle società convenute al pagamento della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione;
spese vinte con attribuzione.
La società si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del Controparte_2
ricorso.
La società si è costituita in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso Controparte_1
ed ha, altresì, spiegato autonoma domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del ricorrente alla restituzione della somma di euro 41.000,00 corrisposta erroneamente in misura maggiore rispetto all'effettivo orario di lavoro svolto.
Per quanto concerne la posizione della il ricorso è improcedibile. Controparte_3
2 Dalla visura camerale in atti, invero, si evince che la predetta società è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decorrenza dall'11.3.2025 e che il ricorso è stato notificato al commissario liquidatore in data successiva (il 14.5.2025). In materia, la giurisprudenza ha precisato che: “Le azioni di accertamento o costitutive nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa (come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale) possono essere proposte al di fuori della verificazione concorsuale del passivo esclusivamente quando sussista uno specifico interesse, non tutelabile altrimenti, quale può essere quello connesso alla definizione dell'assetto di rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura ed in particolare, in presenza di rapporti di lavoro, quando sia perseguita la reintegrazione nel posto di lavoro o
l'attribuzione di una certa qualifica, con valore di status, all'interno dell'ente o dell'azienda, dovendo altrimenti ogni situazione creditoria (retributiva, risarcitoria, indennitaria etc.) essere accertata attraverso l'insinuazione al passivo” (Cassazione civile sez. lav.,
28/10/2024, n.27796). Di conseguenza, la richiesta di condanna al pagamento dei crediti retributivi, come quella oggetto del presente giudizio, è attratta dal Tribunale competente per la procedura di liquidazione coatta amministrativa comportando l'improcedibilità di tale domanda qualora venga proposta dinanzi al giudice del lavoro.
La declaratoria di parziale improcedibilità del ricorso non si riverbera sulle altre parti convenute, in quanto “ l'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori
l'intero suo credito” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. lav., 18/02/2022, n.5415).
Preso atto del mancato accordo tra le parti all'udienza del 28.10.2025, non è stata svolta attività istruttoria in considerazione della natura cartolare del giudizio e il procedimento è stato rinviato per la discussione
3 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso proposta dalla resistente
[...]
Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è CP_1
omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte
(Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto
4 e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass.,
1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n.
4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum sia la causa petendi, che sono intellegibili dall'analisi del ricorso.
Tanto premesso, giova rammentare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione
o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218
c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro
5 festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057 ).
Sul punto, occorre sottolineare che, in relazione al lavoro straordinario, la prova deve essere rigorosa in ordine all'an, ovvero allo svolgimento della prestazione lavorativa oltre l'orario contrattuale, dal momento che grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.sez.lav., n. 12434 del
25/05/2006, rv. 591214; Cass.sez.lav. n. 1389 del 29/01/2003, rv. 560141).
Riguardo alle differenze inerenti all'indennità sostitutiva delle ferie, poi, va detto che il fatto costitutivo del diritto non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse e, quindi, l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
di guisa che, spetta al lavoratore l'onere di fornire la prova del mancato godimento (cfr. ex multis
Cass. 6462/1982), mentre non sussiste in capo al datore alcun onere di averle concesse (cfr.
Cass 6492/1979).
Sulla scorta dei principi innanzi esposti, è documentalmente provato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 10.10.2022 al 14.7.2024 tra il ricorrente e
Con la società Allo stesso tempo, risulta dagli atti di causa che quest'ultima Controparte_1
società operava come subappaltatrice della società Cooperativa Muratori, la quale era appaltataria della (cfr. contratto di subappalto all. n. 1 di parte Controparte_2
ricorrente).
Ebbene, per quanto concerne le differenze vantate sulla retribuzione ordinaria, occorre premettere che non risultano allegate le ragioni in base alle quali gli importi corrisposti dal datore risultano errati. Sul punto, parte ricorrente non ha allegato la retribuzione spettante in via parametrale e nemmeno quella ricevuta mensilmente.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23057/2017) “invero, in base ai consolidati principi valevoli in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova del rapporto obbligatorio (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015), il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi
6 alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
che pure nel caso in cui deduca non l'inadempimento dell'obbligazione ma un inesatto adempimento (ovvero un parziale inadempimento), anche sotto il profilo della misura della prestazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;
che l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula l'indicazione del dovuto, talchè
l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato;
mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta”.
In mancanza dell'allegazione di quanto percepito e delle differenze rispetto alle tabelle retributive previste dal CCNL applicato, le quali non sono intellegibili nemmeno dai conteggi allegati al ricorso, non sono dovute al ricorrente le differenze sulla retribuzione ordinaria.
Parimenti non sono dovute le differenze richieste per le ferie non godute, non risultando dalle buste paga alcuna debenza residua e non avendo parte ricorrente fornito la relativa prova o articolato uno specifico capo al riguardo.
Altresì, non risultano dovuti nemmeno i ratei di quattordicesima mensilità non avendo parte ricorrente allegato la norma del CCNL che dispone tale emolumento.
Al contrario, invece, sono dovute al ricorrente le mensilità di giugno 2024, luglio 2024, i ratei di tredicesima mensilità per l'anno 2024 ed il TFR, trattandosi di istituti di natura contrattuale in relazione ai quali la società datrice non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento su di essa gravante.
7 Con riguardo alla responsabilità solidale, l'art. 29 del d.lgs. 276/2003, nel richiamare al primo comma la nozione legale di appalto, estende e rafforza la tutela per i lavoratori dell'appaltatore.
Questi ultimi, infatti, possono agire anche nei confronti del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di crediti dell'appaltatore nei confronti del committente, purché l'azione sia promossa entro due anni dalla cessazione dell'appalto.
La norma è stata da ultimo prima modificata dall'articolo 4, comma 31, lettere a) e b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, poi, dall' articolo 28, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2014,
n. 175 ed infine modificato dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 17 marzo 2017,
n. 25, convertito senza modificazioni, dalla legge 20 aprile 2017 n. 49.
La formulazione normativa applicabile ratione temporis prevede, dunque, che: “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
È stata, invece, abrogata la norma nella parte in cui prevedeva il litisconsorzio processuale tra committente ed appaltatore nonché il beneficio di preventiva escussione “[Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può
8 essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.]”.
La norma in questione, quindi, per la parte rimasta immutata, è maggiormente garantista per i lavoratori rispetto all'azione di cui all'art.1676 c.c., in quanto operante a prescindere dal credito eventualmente sussistente purché sia rispettato il termine di due anni per l'azione.
Con espresso riferimento al rapporto di subappalto, la Corte di cassazione ha precisato che:
“La tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, così come modificato dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 251 del 2004, e dall'art. 1, comma 911, della l. n. 296 del 2006, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, dacché il subappalto è un contratto meramente derivato dall'appalto, sia in considerazione della
"ratio" della norma, intesa a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento dell'appaltatore, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto” (Cassazione civile sez. lav., 20/06/2018, n.16259) .
Nel caso di specie, sussiste la responsabilità solidale anche della committente CP_2
A tal proposito, risulta infondata l'eccezione di tale resistente secondo cui non vi
[...] sarebbe prova che le spettanze vantate dal ricorrente fossero tutte inerenti all'appalto del
Condominio Mille di Via Mazzini n. 32 di Soliera (Mo). Ed infatti, dalla corrispondenza intercorsa via e-mail tra le parti (cfr. all. n. 21 di parte ricorrente) risulta che il ricorrente è stato sempre impiegato sul predetto cantiere.
A quanto precede consegue che, in considerazione della loro natura retributiva, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003 le società convenute ed Controparte_1 CP_2
devono essere condannate al pagamento, in solido tra loro, in favore del ricorrente
[...]
della mensilità di giugno 2024, di quella di luglio 2024, dei ratei di tredicesima mensilità per l'anno 2024 e del TFR.
Venendo al quantum, prendendo a parametro le buste paga in atti, le suddette convenute devono essere condannate in solido tra loro al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 3.117,62 per la mensilità di giugno 2024 (busta paga giugno 2024), euro
1.750,00 per la mensilità di luglio (ciò in assenza di busta paga per il predetto mese ed in
9 considerazione del fatto che il rapporto è cessato in data 14.7.2024 nonché della limitazione della richiesta al suddetto importo, avvenuta all'udienza del 28.10.2025, da parte del ricorrente); euro 1.451,44 a titolo di ratei tredicesima mensilità anno 2024 (sulla base delle buste paga in atti); euro 4.736,38 a titolo di TFR (busta paga luglio 2024 comprendente solo
TFR). Il tutto per l'importo complessivo di euro 11,055,44.
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att.
c.p.c., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.°
38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Venendo alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta la Controparte_1
stessa deve essere rigettata. La resistente, infatti, ha effettuato i pagamenti sulla base delle buste paga da essa elaborate, senza aver mai rilevato errori contabili in precedenza ed effettuando rettifiche nei confronti del lavoratore e degli enti interessati. Altresì, il mancato riconoscimento delle differenze sulla retribuzione ordinaria e la condanna esclusivamente per le voci contrattuali non corrisposte sulla base, del resto, delle buste paga rilasciate dal datore, sterilizza di fatto ogni pretesa della convenuta. Per tali motivi non è stata ammessa la prova per testi come articolata dalla parte.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione parziale delle spese di lite mentre per la residua frazione esse seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo nel rapporto tra le parti costituite, mentre nulla è dovuto alla CP_3
in ragione della mancata costituzione.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
10 a) Dichiara improcedibile il ricorso nei confronti della
[...]
; Controparte_3
b) Accoglie parzialmente il ricorso;
c) Per l'effetto condanna le società resistenti e Controparte_1 [...]
in solido tra loro al pagamento in favore della parte Controparte_2
ricorrente della somma complessiva di euro 11.055,44, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo, per le causali di cui in motivazione;
d) Rigetta nel resto il ricorso;
e) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla;
Controparte_1
f) Condanna le parti resistenti e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento della metà delle spese di lite in favore del ricorrente che si
[...]
liquidano in tale misura ridotta in euro 1.347,50, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti;
g) Compensa le spese per la residua frazione nei confronti di Controparte_1
e ; Controparte_2
h) Nulla per le spese nei confronti Controparte_3
.
[...]
Aversa, 30.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2555/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Amedeo Sorge e Parte_1
dall'avv. Pasquale Tammaro
RICORRENTE
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti Controparte_1 dall'avv. Luciano Mottola
RESISTENTE
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in Controparte_2 atti dall'avv. Giulia Bontempini e dall'avv. Nicola Castelli
RESISTENTE
E
, in persona Controparte_3
del commissario liquidatore l.r.p.t.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere stato assunto alle dipendenze della società
[...]
in data 10 ottobre 2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed Controparte_1
inquadramento come impiegato tecnico nel livello VII del CCNL per i lavoratori delle imprese edili affini e cooperative;
di essere stato assunto per lo svolgimento di lavori edili presso il Condominio Mille di Via Mazzini n. 32 di Soliera (Mo); che la società datrice ha operato in subappalto con la società la quale era a sua volta Controparte_3
appaltatrice della committente che il rapporto è cessato in data Controparte_2
14.7.2024 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
che il datore dal mese di aprile 2023 alla cessazione del rapporto di lavoro ha effettuato pagamenti inferiori rispetto a quanto dovuto e pattuito contrattualmente;
di aver ricevuto il pagamento parziale del mese di dicembre 2023; di non aver ricevuto il pagamento integrale delle mensilità di giugno
2024 e luglio 2024, del TFR nonché di non aver ricevuto i ratei di tredicesima, quattordicesima mensilità e il pagamento dei ratei ferie;
di essere, pertanto, creditore della somma di euro 32.944,20.
Pertanto, egli ha adito codesto Tribunale al fine di ottenere la condanna in solido delle società convenute al pagamento della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione;
spese vinte con attribuzione.
La società si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del Controparte_2
ricorso.
La società si è costituita in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso Controparte_1
ed ha, altresì, spiegato autonoma domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del ricorrente alla restituzione della somma di euro 41.000,00 corrisposta erroneamente in misura maggiore rispetto all'effettivo orario di lavoro svolto.
Per quanto concerne la posizione della il ricorso è improcedibile. Controparte_3
2 Dalla visura camerale in atti, invero, si evince che la predetta società è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decorrenza dall'11.3.2025 e che il ricorso è stato notificato al commissario liquidatore in data successiva (il 14.5.2025). In materia, la giurisprudenza ha precisato che: “Le azioni di accertamento o costitutive nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa (come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale) possono essere proposte al di fuori della verificazione concorsuale del passivo esclusivamente quando sussista uno specifico interesse, non tutelabile altrimenti, quale può essere quello connesso alla definizione dell'assetto di rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura ed in particolare, in presenza di rapporti di lavoro, quando sia perseguita la reintegrazione nel posto di lavoro o
l'attribuzione di una certa qualifica, con valore di status, all'interno dell'ente o dell'azienda, dovendo altrimenti ogni situazione creditoria (retributiva, risarcitoria, indennitaria etc.) essere accertata attraverso l'insinuazione al passivo” (Cassazione civile sez. lav.,
28/10/2024, n.27796). Di conseguenza, la richiesta di condanna al pagamento dei crediti retributivi, come quella oggetto del presente giudizio, è attratta dal Tribunale competente per la procedura di liquidazione coatta amministrativa comportando l'improcedibilità di tale domanda qualora venga proposta dinanzi al giudice del lavoro.
La declaratoria di parziale improcedibilità del ricorso non si riverbera sulle altre parti convenute, in quanto “ l'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori
l'intero suo credito” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. lav., 18/02/2022, n.5415).
Preso atto del mancato accordo tra le parti all'udienza del 28.10.2025, non è stata svolta attività istruttoria in considerazione della natura cartolare del giudizio e il procedimento è stato rinviato per la discussione
3 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso proposta dalla resistente
[...]
Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è CP_1
omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte
(Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto
4 e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass.,
1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n.
4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum sia la causa petendi, che sono intellegibili dall'analisi del ricorso.
Tanto premesso, giova rammentare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione
o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218
c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro
5 festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057 ).
Sul punto, occorre sottolineare che, in relazione al lavoro straordinario, la prova deve essere rigorosa in ordine all'an, ovvero allo svolgimento della prestazione lavorativa oltre l'orario contrattuale, dal momento che grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.sez.lav., n. 12434 del
25/05/2006, rv. 591214; Cass.sez.lav. n. 1389 del 29/01/2003, rv. 560141).
Riguardo alle differenze inerenti all'indennità sostitutiva delle ferie, poi, va detto che il fatto costitutivo del diritto non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse e, quindi, l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
di guisa che, spetta al lavoratore l'onere di fornire la prova del mancato godimento (cfr. ex multis
Cass. 6462/1982), mentre non sussiste in capo al datore alcun onere di averle concesse (cfr.
Cass 6492/1979).
Sulla scorta dei principi innanzi esposti, è documentalmente provato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 10.10.2022 al 14.7.2024 tra il ricorrente e
Con la società Allo stesso tempo, risulta dagli atti di causa che quest'ultima Controparte_1
società operava come subappaltatrice della società Cooperativa Muratori, la quale era appaltataria della (cfr. contratto di subappalto all. n. 1 di parte Controparte_2
ricorrente).
Ebbene, per quanto concerne le differenze vantate sulla retribuzione ordinaria, occorre premettere che non risultano allegate le ragioni in base alle quali gli importi corrisposti dal datore risultano errati. Sul punto, parte ricorrente non ha allegato la retribuzione spettante in via parametrale e nemmeno quella ricevuta mensilmente.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23057/2017) “invero, in base ai consolidati principi valevoli in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova del rapporto obbligatorio (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015), il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi
6 alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
che pure nel caso in cui deduca non l'inadempimento dell'obbligazione ma un inesatto adempimento (ovvero un parziale inadempimento), anche sotto il profilo della misura della prestazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;
che l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula l'indicazione del dovuto, talchè
l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato;
mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta”.
In mancanza dell'allegazione di quanto percepito e delle differenze rispetto alle tabelle retributive previste dal CCNL applicato, le quali non sono intellegibili nemmeno dai conteggi allegati al ricorso, non sono dovute al ricorrente le differenze sulla retribuzione ordinaria.
Parimenti non sono dovute le differenze richieste per le ferie non godute, non risultando dalle buste paga alcuna debenza residua e non avendo parte ricorrente fornito la relativa prova o articolato uno specifico capo al riguardo.
Altresì, non risultano dovuti nemmeno i ratei di quattordicesima mensilità non avendo parte ricorrente allegato la norma del CCNL che dispone tale emolumento.
Al contrario, invece, sono dovute al ricorrente le mensilità di giugno 2024, luglio 2024, i ratei di tredicesima mensilità per l'anno 2024 ed il TFR, trattandosi di istituti di natura contrattuale in relazione ai quali la società datrice non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento su di essa gravante.
7 Con riguardo alla responsabilità solidale, l'art. 29 del d.lgs. 276/2003, nel richiamare al primo comma la nozione legale di appalto, estende e rafforza la tutela per i lavoratori dell'appaltatore.
Questi ultimi, infatti, possono agire anche nei confronti del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di crediti dell'appaltatore nei confronti del committente, purché l'azione sia promossa entro due anni dalla cessazione dell'appalto.
La norma è stata da ultimo prima modificata dall'articolo 4, comma 31, lettere a) e b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, poi, dall' articolo 28, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2014,
n. 175 ed infine modificato dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 17 marzo 2017,
n. 25, convertito senza modificazioni, dalla legge 20 aprile 2017 n. 49.
La formulazione normativa applicabile ratione temporis prevede, dunque, che: “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
È stata, invece, abrogata la norma nella parte in cui prevedeva il litisconsorzio processuale tra committente ed appaltatore nonché il beneficio di preventiva escussione “[Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può
8 essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.]”.
La norma in questione, quindi, per la parte rimasta immutata, è maggiormente garantista per i lavoratori rispetto all'azione di cui all'art.1676 c.c., in quanto operante a prescindere dal credito eventualmente sussistente purché sia rispettato il termine di due anni per l'azione.
Con espresso riferimento al rapporto di subappalto, la Corte di cassazione ha precisato che:
“La tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, così come modificato dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 251 del 2004, e dall'art. 1, comma 911, della l. n. 296 del 2006, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, dacché il subappalto è un contratto meramente derivato dall'appalto, sia in considerazione della
"ratio" della norma, intesa a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento dell'appaltatore, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto” (Cassazione civile sez. lav., 20/06/2018, n.16259) .
Nel caso di specie, sussiste la responsabilità solidale anche della committente CP_2
A tal proposito, risulta infondata l'eccezione di tale resistente secondo cui non vi
[...] sarebbe prova che le spettanze vantate dal ricorrente fossero tutte inerenti all'appalto del
Condominio Mille di Via Mazzini n. 32 di Soliera (Mo). Ed infatti, dalla corrispondenza intercorsa via e-mail tra le parti (cfr. all. n. 21 di parte ricorrente) risulta che il ricorrente è stato sempre impiegato sul predetto cantiere.
A quanto precede consegue che, in considerazione della loro natura retributiva, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003 le società convenute ed Controparte_1 CP_2
devono essere condannate al pagamento, in solido tra loro, in favore del ricorrente
[...]
della mensilità di giugno 2024, di quella di luglio 2024, dei ratei di tredicesima mensilità per l'anno 2024 e del TFR.
Venendo al quantum, prendendo a parametro le buste paga in atti, le suddette convenute devono essere condannate in solido tra loro al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 3.117,62 per la mensilità di giugno 2024 (busta paga giugno 2024), euro
1.750,00 per la mensilità di luglio (ciò in assenza di busta paga per il predetto mese ed in
9 considerazione del fatto che il rapporto è cessato in data 14.7.2024 nonché della limitazione della richiesta al suddetto importo, avvenuta all'udienza del 28.10.2025, da parte del ricorrente); euro 1.451,44 a titolo di ratei tredicesima mensilità anno 2024 (sulla base delle buste paga in atti); euro 4.736,38 a titolo di TFR (busta paga luglio 2024 comprendente solo
TFR). Il tutto per l'importo complessivo di euro 11,055,44.
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att.
c.p.c., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.°
38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Venendo alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta la Controparte_1
stessa deve essere rigettata. La resistente, infatti, ha effettuato i pagamenti sulla base delle buste paga da essa elaborate, senza aver mai rilevato errori contabili in precedenza ed effettuando rettifiche nei confronti del lavoratore e degli enti interessati. Altresì, il mancato riconoscimento delle differenze sulla retribuzione ordinaria e la condanna esclusivamente per le voci contrattuali non corrisposte sulla base, del resto, delle buste paga rilasciate dal datore, sterilizza di fatto ogni pretesa della convenuta. Per tali motivi non è stata ammessa la prova per testi come articolata dalla parte.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione parziale delle spese di lite mentre per la residua frazione esse seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo nel rapporto tra le parti costituite, mentre nulla è dovuto alla CP_3
in ragione della mancata costituzione.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
10 a) Dichiara improcedibile il ricorso nei confronti della
[...]
; Controparte_3
b) Accoglie parzialmente il ricorso;
c) Per l'effetto condanna le società resistenti e Controparte_1 [...]
in solido tra loro al pagamento in favore della parte Controparte_2
ricorrente della somma complessiva di euro 11.055,44, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo, per le causali di cui in motivazione;
d) Rigetta nel resto il ricorso;
e) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla;
Controparte_1
f) Condanna le parti resistenti e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento della metà delle spese di lite in favore del ricorrente che si
[...]
liquidano in tale misura ridotta in euro 1.347,50, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti;
g) Compensa le spese per la residua frazione nei confronti di Controparte_1
e ; Controparte_2
h) Nulla per le spese nei confronti Controparte_3
.
[...]
Aversa, 30.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
11