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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1182/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 14/01/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
1182/2023 promossa
DA
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1
dagli Avv.ti MASSIMO AURELI e D'ONORIO DE MEO PAMELA, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale
-convenuto contumace-
avente ad oggetto: differenze retributive dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda ha ad oggetto la condanna della convenuta alla Controparte_2 corresponsione della somma complessiva di €8.800,96 (di cui €3.351,47 a titolo di
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro mensilità retributive relative ai mesi di settembre e ottobre 2022, €1.364,91 a titolo di ferie e permessi individuali non goduti ed €3.084,50 a titolo di TFR) a favore del ricorrente per il periodo lavorativo svolto dal 14/04/2021 al 31/10/2022 alle dipendenze della ditta di CP_1
con la qualifica di , inquadrato nel livello C3 del CCNL Controparte_1 Pt_2
LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE.
La ditta di –pur ritualmente convenuta in giudizio- non si è CP_1 Controparte_1
costituita, onde ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 22.10.2024).
All' odierna udienza, la causa, istruita documentalmente e udita la discussione della difesa di parte ricorrente, è stata assunta in decisione.
***
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
3. Dalla documentazione in atti risulta provata l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché l'applicabilità del CCNL invocato.
In specifico, dalle buste paga e dalla Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav depositate in atti si evince la data di assunzione (14.04.2021), nonché tutti i dati necessari alla verifica delle mansioni, del livello contrattuale e del CCNL applicato, delle ore e dei giorni di lavoro prestati ed, infine, delle somme percepite a titolo di retribuzione (cfr. doc. in atti all.ti al fasc.lo ric.te).
Parte ricorrente ha poi dedotto di aver presentato le dimissioni in data 04.11.2022 (cfr. doc.
n. 26 all.to al ricorso).
Ebbene, quanto alle differenze retributive rivendicate e non corrisposte dalla convenuta, parte ricorrente ha fornito la prova della fonte dell'obbligazione ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, diversamente, la ditta convenuta – rimanendo contumace - non ha fornito, come era suo onere, la prova dell'adempimento dell'obbligazione (cfr. ex multis , Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In particolare, dalle buste paga versate in atti e dall'estratto conto previdenziale (cfr. CP_3
doc. n. 21 all.to al ricorso), risultano confermati sia i periodi lavorativi che gli orari di lavoro dedotti in ricorso per come osservati dal sig. Parte_1
4. Inoltre, la circostanza della mancata risposta all'interrogatorio formale della titolare della omonima ditta assurge ad ulteriore elemento di prova dei fatti dedotti dal ricorrente.
Sul punto, la Corte di cassazione ha più volte evidenziato come, in tema di prove,
l'art. 232 c.p.c., non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova la mancata comparizione non comporta una automatica confessione ma ha valore di prova liberamente valutabile insieme agli altri elementi probatori (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.21006 del 02/10/2020)
5. Non appare revocabile in dubbio, quindi, che parte ricorrente abbia diritto alla corresponsione delle spettanze come rivendicate in ricorso e secondo i conteggi allegati
(cfr. relazione tecnica doc. n. 23 all.to al ricorso) che appaiono corretti e congrui, tenuto conto delle buste paga in atti e dei minimi tabellari previsti dal CCNL applicabile ratione temporis al rapporto di lavoro (cfr. doc. n. 1 all.to al ricorso), per complessivi €8.800,96 e, per l'effetto, l' convenuta deve essere condannata a corrispondere in Controparte_4
suo favore il correlativo importo, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150, disp. att., c.p.c., l'una agli indici
ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal giorno di maturazione del credito (nel caso in questione dalle singole mensilità per la retribuzione mensile, dal giorno di cessazione del rapporto per le competenze di fine rapporto unitamente al tfr), la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi sino al soddisfo.
6. Le spese processuali, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 (in relazione al valore fino ad €5.201/€26.000 della causa e con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà attesa la non complessità delle questioni trattate e tenuto conto della contumacia della convenuta ed esclusa la fase istruttoria).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_5
in persona del titolare dell'omonima ditta, al pagamento in favore di parte
[...] ricorrente della somma complessiva di €8.800,96 (di cui €3.351,47 a titolo di mensilità retributive relative ai mesi di settembre 2022 e ottobre 2022, €1.364,91 a titolo di ferie e permessi individuali non goduti ed €3.084,50 a titolo di TFR) oltre gli interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate dalla data di maturazione sino al soddisfo;
2) condanna parte convenuta a rifondere in favore della ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi €2108,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge con distrazione.
Latina, 14/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 14/01/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
1182/2023 promossa
DA
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1
dagli Avv.ti MASSIMO AURELI e D'ONORIO DE MEO PAMELA, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale
-convenuto contumace-
avente ad oggetto: differenze retributive dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda ha ad oggetto la condanna della convenuta alla Controparte_2 corresponsione della somma complessiva di €8.800,96 (di cui €3.351,47 a titolo di
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro mensilità retributive relative ai mesi di settembre e ottobre 2022, €1.364,91 a titolo di ferie e permessi individuali non goduti ed €3.084,50 a titolo di TFR) a favore del ricorrente per il periodo lavorativo svolto dal 14/04/2021 al 31/10/2022 alle dipendenze della ditta di CP_1
con la qualifica di , inquadrato nel livello C3 del CCNL Controparte_1 Pt_2
LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE.
La ditta di –pur ritualmente convenuta in giudizio- non si è CP_1 Controparte_1
costituita, onde ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 22.10.2024).
All' odierna udienza, la causa, istruita documentalmente e udita la discussione della difesa di parte ricorrente, è stata assunta in decisione.
***
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
3. Dalla documentazione in atti risulta provata l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché l'applicabilità del CCNL invocato.
In specifico, dalle buste paga e dalla Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav depositate in atti si evince la data di assunzione (14.04.2021), nonché tutti i dati necessari alla verifica delle mansioni, del livello contrattuale e del CCNL applicato, delle ore e dei giorni di lavoro prestati ed, infine, delle somme percepite a titolo di retribuzione (cfr. doc. in atti all.ti al fasc.lo ric.te).
Parte ricorrente ha poi dedotto di aver presentato le dimissioni in data 04.11.2022 (cfr. doc.
n. 26 all.to al ricorso).
Ebbene, quanto alle differenze retributive rivendicate e non corrisposte dalla convenuta, parte ricorrente ha fornito la prova della fonte dell'obbligazione ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, diversamente, la ditta convenuta – rimanendo contumace - non ha fornito, come era suo onere, la prova dell'adempimento dell'obbligazione (cfr. ex multis , Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In particolare, dalle buste paga versate in atti e dall'estratto conto previdenziale (cfr. CP_3
doc. n. 21 all.to al ricorso), risultano confermati sia i periodi lavorativi che gli orari di lavoro dedotti in ricorso per come osservati dal sig. Parte_1
4. Inoltre, la circostanza della mancata risposta all'interrogatorio formale della titolare della omonima ditta assurge ad ulteriore elemento di prova dei fatti dedotti dal ricorrente.
Sul punto, la Corte di cassazione ha più volte evidenziato come, in tema di prove,
l'art. 232 c.p.c., non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova la mancata comparizione non comporta una automatica confessione ma ha valore di prova liberamente valutabile insieme agli altri elementi probatori (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.21006 del 02/10/2020)
5. Non appare revocabile in dubbio, quindi, che parte ricorrente abbia diritto alla corresponsione delle spettanze come rivendicate in ricorso e secondo i conteggi allegati
(cfr. relazione tecnica doc. n. 23 all.to al ricorso) che appaiono corretti e congrui, tenuto conto delle buste paga in atti e dei minimi tabellari previsti dal CCNL applicabile ratione temporis al rapporto di lavoro (cfr. doc. n. 1 all.to al ricorso), per complessivi €8.800,96 e, per l'effetto, l' convenuta deve essere condannata a corrispondere in Controparte_4
suo favore il correlativo importo, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150, disp. att., c.p.c., l'una agli indici
ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal giorno di maturazione del credito (nel caso in questione dalle singole mensilità per la retribuzione mensile, dal giorno di cessazione del rapporto per le competenze di fine rapporto unitamente al tfr), la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi sino al soddisfo.
6. Le spese processuali, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 (in relazione al valore fino ad €5.201/€26.000 della causa e con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà attesa la non complessità delle questioni trattate e tenuto conto della contumacia della convenuta ed esclusa la fase istruttoria).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_5
in persona del titolare dell'omonima ditta, al pagamento in favore di parte
[...] ricorrente della somma complessiva di €8.800,96 (di cui €3.351,47 a titolo di mensilità retributive relative ai mesi di settembre 2022 e ottobre 2022, €1.364,91 a titolo di ferie e permessi individuali non goduti ed €3.084,50 a titolo di TFR) oltre gli interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate dalla data di maturazione sino al soddisfo;
2) condanna parte convenuta a rifondere in favore della ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi €2108,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge con distrazione.
Latina, 14/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro