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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1961/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Tributi 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220019185272000 IMU 2015
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220019185272000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220019185272000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220019185272000 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del proprio rlpt, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Scalea, ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto l'IMU per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, eccependo:
1) il difetto di notifica degli atti presupposti e l'omessa allegazione degli stessi;
2) la mancanza del presupposto impositivo;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Comune di Scalea non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto in relazione all'eccezione avente ad oggetto il difetto di notifica degli atti presupposti all'atto impugnato.
In merito alla notifica degli atti prodromici a quelli impugnati, la Corte di Cassazione, in molteplici occasioni, ha ritenuto che "in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" (Cass. ord. n. 33400/2023; Cass. n. 1144 del
18/01/2018; Cass. S.U. n. 5791 del 04/03/2008; Cass. S.U. n. 16412 del 25/07/2007).
Nel caso in esame, il convenuto Comune di Scalea ha depositato alcune cartoline di ricevimento relative alla notifica degli avvisi di accertamento IMU presupposti alla cartella impugnata, senza tuttavia costituirsi in giudizio mediante deposito di controdeduzioni, di talchè di quella documentazione non può tenersi conto per disattendere l'eccezione in esame.
Per il motivo suesposto, il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna del Comune di Scalea al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna il Comune convenuto al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 14.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Rosangela Viteritti dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1961/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Tributi 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220019185272000 IMU 2015
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220019185272000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220019185272000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220019185272000 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del proprio rlpt, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Scalea, ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto l'IMU per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, eccependo:
1) il difetto di notifica degli atti presupposti e l'omessa allegazione degli stessi;
2) la mancanza del presupposto impositivo;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Comune di Scalea non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto in relazione all'eccezione avente ad oggetto il difetto di notifica degli atti presupposti all'atto impugnato.
In merito alla notifica degli atti prodromici a quelli impugnati, la Corte di Cassazione, in molteplici occasioni, ha ritenuto che "in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" (Cass. ord. n. 33400/2023; Cass. n. 1144 del
18/01/2018; Cass. S.U. n. 5791 del 04/03/2008; Cass. S.U. n. 16412 del 25/07/2007).
Nel caso in esame, il convenuto Comune di Scalea ha depositato alcune cartoline di ricevimento relative alla notifica degli avvisi di accertamento IMU presupposti alla cartella impugnata, senza tuttavia costituirsi in giudizio mediante deposito di controdeduzioni, di talchè di quella documentazione non può tenersi conto per disattendere l'eccezione in esame.
Per il motivo suesposto, il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna del Comune di Scalea al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna il Comune convenuto al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 14.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Rosangela Viteritti dott.ssa Loredana De Franco