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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1569/2025, introdotta da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PARENTELA CESARE;
e
nata a [...] il [...] (c.f. , con il patrocinio dell'avv. DEL Controparte_1 C.F._2
AR LE;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati nell'anno 2009 e di non avere da Parte_1 Controparte_1 allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) i coniugi nulla dovranno l'un l'altro a titolo di assegno divorzile, essendo in grado di mantenersi da soli;
2) nulla è dovuto per il mantenimento del figlio maggiorenne essendo economicamente Per_1 autosufficiente.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 02/03/1991, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle eventuali pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1569/2025 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROMA in data 02/03/1991 tra
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1
ROMA al n. 00107, Parte 2, Serie A04, Anno 1991, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 16/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1569/2025, introdotta da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PARENTELA CESARE;
e
nata a [...] il [...] (c.f. , con il patrocinio dell'avv. DEL Controparte_1 C.F._2
AR LE;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati nell'anno 2009 e di non avere da Parte_1 Controparte_1 allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) i coniugi nulla dovranno l'un l'altro a titolo di assegno divorzile, essendo in grado di mantenersi da soli;
2) nulla è dovuto per il mantenimento del figlio maggiorenne essendo economicamente Per_1 autosufficiente.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 02/03/1991, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle eventuali pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1569/2025 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROMA in data 02/03/1991 tra
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1
ROMA al n. 00107, Parte 2, Serie A04, Anno 1991, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 16/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi