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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 16213/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott. Rosaria Gatti - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16213 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili;
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SALIERNO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. IMPERATO PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.08.2025, e esponevano di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario, in data 09.05.1987 in Portici (NA) (Atto n. 49, Parte II, serie A) e che da tale unione erano nati due figli, il 23.02.1989 e l'11.07.1993, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che tra i coniugi era intervenuta separazione personale in virtù di sentenza n. 7627/2024 del Tribunale di Napoli, con la quale veniva pronunciata la separazione e stabilito, tra l'altro, a carico del sig. in favore della sig.ra un Parte_1 CP_1
1 RG 16213/2025
assegno di mantenimento dell'importo di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili;
che dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli la separazione si era protratta ininterrottamente e da allora non si era ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale, tant'è che la SI.ra dopo la separazione si era trasferita in una nuova Controparte_1 abitazione in Formia, dove viveva;
pertanto, chiedevano al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio, celebrato in Portici (NA), in data 09.05.1987, nonché di porre a carico del sig.
in favore della sig.ra un assegno di mantenimento per euro 590,00 Parte_1 CP_1
(cinquecentonovanta/00) mensili da versarsi, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente ricorso, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT come per legge, e corresponsione a mezzo versamento su carta postepay intestata alla SI.ra . Controparte_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc;
con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 24.11.2025 le parti precisavano la loro volontà di porre “a carico del sig. in favore della sig.ra un assegno di divorzio dell'importo Parte_1 CP_1 di euro 590,00 (cinquecentonovanta/00) mensili da versarsi, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT come per legge. Detto assegno sarà corrisposto a mezzo versamento su carta postepay intestata alla SI.ra le Controparte_1 cui coordinate sono già in possesso del SI. ”, e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale Parte_1 si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come precisate nelle note di trattazione scritta del 24.11.2025:
“- i ricorrenti, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di separazione in merito all'importo dell'assegno mensile di mantenimento a carico del SI. a favore della SI.ra Pt_1
, sono addivenuti alla determinazione di aumentare il predetto assegno da € 500,00 CP_1
(cinquecento/00) ad € 590,00 (cinquecento- novanta/00), oltre ISTAT come per legge;
- i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, si danno reciprocamente atto di aver definito qualsiasi questione attinente ai loro rapporti patrimoniali, che tra di loro non vi sono pendenze economiche di alcun tipo e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi motivo
e/o causale…”
2 RG 16213/2025
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti in data 09.05.1987 in Portici (NA) (Atto n. 49, Parte II, serie A);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come precisate nelle note di trattazione scritta del
24.11.2025;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Immacolata Cozzolino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott. Rosaria Gatti - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16213 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili;
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SALIERNO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. IMPERATO PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.08.2025, e esponevano di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario, in data 09.05.1987 in Portici (NA) (Atto n. 49, Parte II, serie A) e che da tale unione erano nati due figli, il 23.02.1989 e l'11.07.1993, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che tra i coniugi era intervenuta separazione personale in virtù di sentenza n. 7627/2024 del Tribunale di Napoli, con la quale veniva pronunciata la separazione e stabilito, tra l'altro, a carico del sig. in favore della sig.ra un Parte_1 CP_1
1 RG 16213/2025
assegno di mantenimento dell'importo di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili;
che dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli la separazione si era protratta ininterrottamente e da allora non si era ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale, tant'è che la SI.ra dopo la separazione si era trasferita in una nuova Controparte_1 abitazione in Formia, dove viveva;
pertanto, chiedevano al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio, celebrato in Portici (NA), in data 09.05.1987, nonché di porre a carico del sig.
in favore della sig.ra un assegno di mantenimento per euro 590,00 Parte_1 CP_1
(cinquecentonovanta/00) mensili da versarsi, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese successivo al deposito del presente ricorso, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT come per legge, e corresponsione a mezzo versamento su carta postepay intestata alla SI.ra . Controparte_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc;
con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 24.11.2025 le parti precisavano la loro volontà di porre “a carico del sig. in favore della sig.ra un assegno di divorzio dell'importo Parte_1 CP_1 di euro 590,00 (cinquecentonovanta/00) mensili da versarsi, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT come per legge. Detto assegno sarà corrisposto a mezzo versamento su carta postepay intestata alla SI.ra le Controparte_1 cui coordinate sono già in possesso del SI. ”, e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale Parte_1 si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come precisate nelle note di trattazione scritta del 24.11.2025:
“- i ricorrenti, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di separazione in merito all'importo dell'assegno mensile di mantenimento a carico del SI. a favore della SI.ra Pt_1
, sono addivenuti alla determinazione di aumentare il predetto assegno da € 500,00 CP_1
(cinquecento/00) ad € 590,00 (cinquecento- novanta/00), oltre ISTAT come per legge;
- i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, si danno reciprocamente atto di aver definito qualsiasi questione attinente ai loro rapporti patrimoniali, che tra di loro non vi sono pendenze economiche di alcun tipo e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi motivo
e/o causale…”
2 RG 16213/2025
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti in data 09.05.1987 in Portici (NA) (Atto n. 49, Parte II, serie A);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come precisate nelle note di trattazione scritta del
24.11.2025;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Immacolata Cozzolino
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