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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/08/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4279/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – contratti bancari – estinzione anticipata di finanziamento TRA
, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Ciro Senatore, come da procura in atti;
APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Di Mauro, Controparte_1 come da procura in atti;
APPELLATO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 29.06.2016, la proponeva appello alla sentenza n. 1818/2015 depositata il CP_2
30.12.2015 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, che l'aveva condannata a rimborsare a la somma di euro 1.494,98 per costi del Controparte_1 credito non maturati, relativi all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 20002278 stipulato con la società finanziaria SIMA s.p.a., da restituire attraverso la formula della cessione del quinto della retribuzione mensile prevista dal DPR n. 180/50 e relativo Regolamento attuativo DPR n. 895/50. In primo grado l'appellato aveva lamentato che, richiesto ed ottenuto il conteggio per la estinzione anticipata del finanziamento prima della scadenza, egli non aveva ricevuto il giusto rimborso dei costi non maturati, per essere stato detto rimborso limitato al solo conteggio degli interessi. La
ora Controparte_3 Controparte_4 eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del GpD adito, essendo l'attore residente a [...]ed essa convenuta avendo la sede legale in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 Modena, mentre l'obbligazione era sorta a Napoli e veniva eseguita presso il domicilio del mutuatario (con competenza, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., da incardinare presso il Giudice di Pace di Napoli. Eccepiva inoltre la nullità dell'atto introduttivo per mancata sottoscrizione dell'atto di citazione. Nel merito rilevava la carenza di legittimazione passiva di essa e chiedeva CP_2 la chiamata in causa di SIMA spa in liquidazione, quale unica legittimata passiva per l'eventuale azione di ripetizione. A motivi di appello, la CP_2 deduceva: 1) l'erroneità del rigetto della eccezione di incompetenza territoriale con conseguente rimessione del giudizio al giudice competente;
2) la erronea applicazione delle norme sul mandato e la omessa declaratoria di carenza di legittimazione passiva della 3) l'omesso rilievo del Pt_1 mancato assolvimento dell'onere della prova;
4) la erronea declaratoria di fondatezza del diritto alla restituzione dei costi non maturati;
5) la erronea condanna alle spese. Per tali motivi chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza, con remissione degli atti al GdP territorialmente competente e nel merito il rigetto della domanda proposta dall'appellato in primo grado, con condanna dell'appellato alla restituzione all'appellante di quanto da questa pagato in esecuzione della sentenza immediatamente esecutiva, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio costituitosi in giudizio di appello, , ha CP_5 Controparte_6 chiesto il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. L'appello è ammissibile, in quanto correttamente proposto, e fondato sotto il profilo della carenza di legittimazione passiva della CP_2
Riguardo all'anomala discrezionale scelta del difensore del di CP_6 incardinare il processo di primo grado davanti al GdP di Cava de' Tirreni, al quale nessun criterio di collegamento legava l'oggetto del giudizio, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. l'incompetenza territoriale del giudice di primo grado non è prevista come causa di rimessione del giudizio al primo giudice competente per territorio, con la conseguenza che il giudice di appello deve comunque pronunciarsi nel merito in secondo grado. Esaminato il merito, l'impugnata sentenza ha erroneamente ritenuto la legittimata passiva in relazione ad un contratto di finanziamento da CP_2 essa non sottoscritto. Invero il contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio fu sottoscritto in data 27.01.2004 con la Sima s.p.a., non quale mandataria con rappresentanza, come sostenuto dall'appellato, ma in proprio. Né rileva il fatto che il ebbe a richiedere ed ottenere copia CP_7 del contratto e del conteggio di estinzione anticipata dalla banca appellante.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 La Sima s.p.a. era solo una “controllata” della Controparte_8
(poi incorporata nella ,
[...] Parte_1 tanto si evince dall'intestazione del documento di sintesi prodotto dall'appellato. Nessuna prova l'appellato ebbe a fornire circa un potere di rappresentanza sostanziale da parte della Sima spa nei confronti della società controllante, nè detto rapporto può essere presunto sulla base del mero rapporto di controllo il quale implica, invero, soltanto la sussistenza di uno specifico potere della società a capo della holding, il quale tuttavia non priva di certo la controllata della sua autonomia giuridica e patrimoniale. Pertanto, in assenza di prova di uno specifico potere di rappresentanza conferito per la conclusione del contratto di cui è lite, la Parte_1 non poteva essere ritenuta responsabile delle relative obbligazioni,
[...] in quanto a tutti gli effetti res inter alios acta. Né può essere invocato nel caso di specie il disposto dell'art. 2947 c.c. il quale trova applicazione solo nell'ipotesi in cui la controllante abbia posto in essere una specifica attività lesiva degli interessi dei soci o dei creditori della controllata, ipotesi ovviamente estranea al caso sub iudice posto che si controverte di responsabilità da indebito contrattuale. Concludendo dunque il CP_6 avrebbe dovuto rivolgere le sue pretese nei confronti della Sima spa. L'impugnazione va quindi accolta per tale motivo ed in integrale riforma della sentenza gravata, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
Parte_1
Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, con riguardo ad un valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 , tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado dall'appellato
2) Condanna l'appellato alla restituzione all'appellante di quanto da questa pagato in esecuzione della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva
3) Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 456,50 per compensi di difesa e per il secondo grado in euro 850,50 per compensi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre, per entrambi i gradi di giudizio, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 30.07.2025
Il giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Ciro Senatore, come da procura in atti;
APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Di Mauro, Controparte_1 come da procura in atti;
APPELLATO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 29.06.2016, la proponeva appello alla sentenza n. 1818/2015 depositata il CP_2
30.12.2015 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, che l'aveva condannata a rimborsare a la somma di euro 1.494,98 per costi del Controparte_1 credito non maturati, relativi all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 20002278 stipulato con la società finanziaria SIMA s.p.a., da restituire attraverso la formula della cessione del quinto della retribuzione mensile prevista dal DPR n. 180/50 e relativo Regolamento attuativo DPR n. 895/50. In primo grado l'appellato aveva lamentato che, richiesto ed ottenuto il conteggio per la estinzione anticipata del finanziamento prima della scadenza, egli non aveva ricevuto il giusto rimborso dei costi non maturati, per essere stato detto rimborso limitato al solo conteggio degli interessi. La
ora Controparte_3 Controparte_4 eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del GpD adito, essendo l'attore residente a [...]ed essa convenuta avendo la sede legale in
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 Modena, mentre l'obbligazione era sorta a Napoli e veniva eseguita presso il domicilio del mutuatario (con competenza, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., da incardinare presso il Giudice di Pace di Napoli. Eccepiva inoltre la nullità dell'atto introduttivo per mancata sottoscrizione dell'atto di citazione. Nel merito rilevava la carenza di legittimazione passiva di essa e chiedeva CP_2 la chiamata in causa di SIMA spa in liquidazione, quale unica legittimata passiva per l'eventuale azione di ripetizione. A motivi di appello, la CP_2 deduceva: 1) l'erroneità del rigetto della eccezione di incompetenza territoriale con conseguente rimessione del giudizio al giudice competente;
2) la erronea applicazione delle norme sul mandato e la omessa declaratoria di carenza di legittimazione passiva della 3) l'omesso rilievo del Pt_1 mancato assolvimento dell'onere della prova;
4) la erronea declaratoria di fondatezza del diritto alla restituzione dei costi non maturati;
5) la erronea condanna alle spese. Per tali motivi chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza, con remissione degli atti al GdP territorialmente competente e nel merito il rigetto della domanda proposta dall'appellato in primo grado, con condanna dell'appellato alla restituzione all'appellante di quanto da questa pagato in esecuzione della sentenza immediatamente esecutiva, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio costituitosi in giudizio di appello, , ha CP_5 Controparte_6 chiesto il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. L'appello è ammissibile, in quanto correttamente proposto, e fondato sotto il profilo della carenza di legittimazione passiva della CP_2
Riguardo all'anomala discrezionale scelta del difensore del di CP_6 incardinare il processo di primo grado davanti al GdP di Cava de' Tirreni, al quale nessun criterio di collegamento legava l'oggetto del giudizio, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. l'incompetenza territoriale del giudice di primo grado non è prevista come causa di rimessione del giudizio al primo giudice competente per territorio, con la conseguenza che il giudice di appello deve comunque pronunciarsi nel merito in secondo grado. Esaminato il merito, l'impugnata sentenza ha erroneamente ritenuto la legittimata passiva in relazione ad un contratto di finanziamento da CP_2 essa non sottoscritto. Invero il contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio fu sottoscritto in data 27.01.2004 con la Sima s.p.a., non quale mandataria con rappresentanza, come sostenuto dall'appellato, ma in proprio. Né rileva il fatto che il ebbe a richiedere ed ottenere copia CP_7 del contratto e del conteggio di estinzione anticipata dalla banca appellante.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 La Sima s.p.a. era solo una “controllata” della Controparte_8
(poi incorporata nella ,
[...] Parte_1 tanto si evince dall'intestazione del documento di sintesi prodotto dall'appellato. Nessuna prova l'appellato ebbe a fornire circa un potere di rappresentanza sostanziale da parte della Sima spa nei confronti della società controllante, nè detto rapporto può essere presunto sulla base del mero rapporto di controllo il quale implica, invero, soltanto la sussistenza di uno specifico potere della società a capo della holding, il quale tuttavia non priva di certo la controllata della sua autonomia giuridica e patrimoniale. Pertanto, in assenza di prova di uno specifico potere di rappresentanza conferito per la conclusione del contratto di cui è lite, la Parte_1 non poteva essere ritenuta responsabile delle relative obbligazioni,
[...] in quanto a tutti gli effetti res inter alios acta. Né può essere invocato nel caso di specie il disposto dell'art. 2947 c.c. il quale trova applicazione solo nell'ipotesi in cui la controllante abbia posto in essere una specifica attività lesiva degli interessi dei soci o dei creditori della controllata, ipotesi ovviamente estranea al caso sub iudice posto che si controverte di responsabilità da indebito contrattuale. Concludendo dunque il CP_6 avrebbe dovuto rivolgere le sue pretese nei confronti della Sima spa. L'impugnazione va quindi accolta per tale motivo ed in integrale riforma della sentenza gravata, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
Parte_1
Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, con riguardo ad un valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 , tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado dall'appellato
2) Condanna l'appellato alla restituzione all'appellante di quanto da questa pagato in esecuzione della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva
3) Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 456,50 per compensi di difesa e per il secondo grado in euro 850,50 per compensi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre, per entrambi i gradi di giudizio, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 30.07.2025
Il giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4