Articolo 1 del Decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1308
Versione
19 settembre 1915
Art. 1. Articolo unico.

Sono approvate le unite disposizioni regolamentari, firmate d'ordine Nostro dal ministro della pubblica istruzione con le quali si provvede all'applicazione della legge 29 maggio 1913, n. 920 , per la parte riguardante la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento del Consiglio d'amministrazione dell'ente morale Scuole industriali di Bergamo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

Salandra - Grippo.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Entrata in vigore il 19 settembre 1915