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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Giudice rel. Dott. Mario Farina
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5644 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da: Parte 1 nata a [...] il [...] e ivi residente nella via dell'abbondanza n.44
(Ca), cod.fisc. C.F. 1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via F. Carrara n.15,
presso lo studio dell'avv. Anna Altea Pudda, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al presente atto;
ATTRICE
CONTRO
" nato a [...] il [...], cod.fisc. C.F. 2 Controparte_1
residente in [...];
CONVENUTO e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO PER LEGGE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia l'Ill. Mo Tribunale
a) disporre l'affidamento esclusivo del minore PEsona 1 alla ricorrente;
c) confermare che il sig. CP_1 debba contribuire al mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 300,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive)
in ragione del 50% con la ricorrente. Con vittoria di spese, diritti e onorari."
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.09.2024, Parte 1 ha adito l'intestato Tribunale
domandando, a modifica delle condizioni stabilite nel decreto del 18.06.2015, che venga disposto l'affidamento esclusivo a sé del minore Persona 1 confermando l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con il resistente dalla cui unione è nato il figlio minore Per 1
(19.04.2011), riconosciuto da entrambi i genitori;
che il resistente ha sempre mostrato aperto disinteresse nei confronti del figlio, di cui non si è mai preso cura delegando ogni e qualsiasi adempimento, anche di carattere strettamente materiale, pur svolgendo regolarmente attività
lavorativa presso la sua abitazione come parrucchiere;
che il tribunale civile di Cagliari, con decreto n. del 18 giugno 2015, V.G.121/2015, ha posto a carico del CP 1 un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e che il minore trascorresse col padre il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 13,00 alle ore 20,00 e due fine settimana al mese;
che i rapporti tra padre e figlio si sono definitivamente interrotti nel mese di ottobre del 2023; che il resistente dopo aver avuto un figlio dalla nuova compagna ha interrotto ogni comunicazione con Per 1 di non riuscire in alcun modo ad instaurare alcun dialogo con il resistente anche per quanto riguarda qualsiasi decisione da assumere nei confronti di Per 1 e che
ciò crea notevoli difficoltà alla madre soprattutto per la gestione ordinaria del minore;
che il resistente non ha mai contribuito al mantenimento in favore del figlio e di provvedere al suo mantenimento anche con il sostegno dei nonni materni;
che il resistente è stato condannato dal
Tribunale di Cagliari per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
******
Il convenuto non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza.
******
All'udienza dell'28.03.2024 si è proceduto all'audizione della sola ricorrente che ha confermato quanto riportato in ricorso dichiarando in particolare "Vivo a Pirri via Giancarlo Sorgia 44 con il figlio PE_1 nato il [...]. La regolamentazione pregressa prevede i tempi di permanenza del ragazzo presso il padre con affido condiviso e il contributo di mantenimento di euro 300,00 mensili.
Il CP 1 non tiene con sé il figlio con il quale non ha alcun rapporto da ottobre 2023; non ha versato mai il contributo di mantenimento. Sussistono problemi di gestione del minore quando si rende necessario un assenso da parte di entrambi i genitori. Al momento non lavoro e percepisco l'ADI. II
CP 1 è stato condannato per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento. “ 66
Il Giudice all'udienza del 25.02.2025 ha proceduto all'audizione del figlio minore delle parti
PE 1 "vivo con mamma in via Giancarlo Sorgia a Pirri. Con noi abita mio nonno materno e talvolta mio fratello maggiore PE_2 di 21 anni. Frequento la terza classe delle medie della Dante
Alighieri a Pirri. Ho normali frequentazioni con i miei coetanei. Non vedo mio padre dall'ottobre 2023. Ho deciso io di non vederlo più in seguito a comportamenti cattivi anche e soprattutto nei miei confronti. Non so perché avesse questi comportamenti verso di me. Mi diceva che mamma mi stava mettendo contro di lui e mi urlava. L'ultima volta che ci siamo visti mi ha lasciato da mamma dicendomi che non mi avrebbe cercato. L'ho visto circa un mese fa perché serviva il suo consenso per una gita scolastica in Trentino. Non ci siamo parlati. L'incontro è avvenuto a scuola e lui mi ha detto che secondo lui io non lo considero più mio padre e io non ho risposto. Preciso che mia madre ha un nuovo compagno che spesso da noi, talvolta anche a dormire e che è la mia figura maschile di riferimento. Mio padre da poco, a seguito di un litigio, mi ha detto che la sua nuova figlia è figlia unica. Lui ha avuto gli stessi atteggiamenti anche con l'altro mio fratello avuto da mio padre che si chiama PE 3. Ho provato a riprendere qualche contatto con mio padre. una volta gli ho scritto per vederci ma poi ho preferito di no. Non vedo come possa riprendere i contatti con mio padre. preciso che nelle mie scelte non sono condizionato da mia madre anzi lei mi ha esortato a vedere se tali rapporti potevano essere riallacciati."
Il procuratore di parte ricorrente ha confermato quanto esposto ribadendo che il CP_1 è stato condannato anche in appello per il mancato versamento del contributo di mantenimento.
Il Giudice all'esito dell'udienza ha provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c disponendo l'affido esclusivo del figlio minore alla madre con potere per la stessa di assumere autonomamente ogni decisione che lo riguardi anche di straordinaria amministrazione, con regolamentazione del diritto di visita paterno (il CP_1 possa vedere e tenere con sé il figlio minore nell'eventuale accordo con lo stesso) e conferma del contributo di mantenimento a carico del padre come disposto con il decreto di regolamentazione del 18.6.2015. Inoltre, non essendovi necessità di ulteriore istruzione ha trattenuto la causa in decisione.
*****
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Giova osservare che l'art. 473-bis. 29 c.p.c., rubricato “modificabilità dei provvedimenti”, stabilisce verbatim che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere,
con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici".
È un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento quello per il quale i provvedimenti,
anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati “rebus sic stantibus", e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può dunque alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
In questo senso è il necessario presupposto dei giustificati motivi, nel senso di una modifica sopravvenuta e significativa che alteri in modo sostanziale l'assetto “illo tempore" raggiunto (in conformità all'art. 9, L. 1.12.1970, n. 898).
Con riguardo all' art. 473-bis.29 c.p.c. di nuovo conio legislativo, possono essere richiamati ed applicati, nel caso di specie, tutti i principi formatisi nella giurisprudenza nella vigenza delle previgenti disposizioni con riferimento al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio e ai suoi elementi costitutivi.
Detto questo deve procedersi all'esame della domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore. Nella specie, devono ritenersi sussistenti i presupposti che giustificano il provvedimento di adozione del regime dell'affido esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater c.c., già reso in sede di separazione e confermato con l'ordinanza del 7.06.2023.
Premesso, infatti, che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso (elevato dalla L. n. 54
del 2006 a regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse manifestato dal convenuto, successivamente alla interruzione della convivenza, nei confronti dei figli appaiono avvalorate anche dal contegno processuale del CP_1, che, rimasto contumace, non ha opposto alcuna argomentazione di segno contrario al plesso assertivo della Pt_1, il che conferma ulteriormente quel contegno improntato al più assoluto disinteresse nei confronti dei figli ascritto al medesimo dalla ricorrente.
Invero la ricorrente ha lamentato nei propri atti difensivi e all'udienza presidenziale che il convenuto ha dimostrato fin dalla nascita disinteresse per i figlio non ottemperando agli obblighi di incontro stabiliti e omettendo di corrispondere il contributo per il suo mantenimento, senza preoccuparsi di alcun aspetto relativo alla vita del minore e interrompendo ogni contatto con lo stesso, soprattutto dopo la nascita del figlio nato da una nuova relazione.
Anche il minore all'udienza del 25.02.2025 ha dichiarato di non vedere il padre dall'ottobre 2023 e di non volerlo incontrare in seguito a comportamenti cattivi anche e soprattutto nei miei confronti...L'ultima volta che ci siamo visti mi ha lasciato da mamma dicendomi che non mi avrebbe cercato. ...Mio padre da poco, a seguito di un litigio, mi ha detto che la sua nuova figlia è
figlia unica. Lui ha avuto gli stessi atteggiamenti anche con l'altro mio fratello avuto da mio
In verità, il disinteresse manifestato nel lungo periodo alle esigenze del figlio, alla sua quotidianità e ai suoi interessi, alle questioni educative, di salute, non collaborando mai in alcun modo con la ricorrente alla cura dei minori, facendo prevalere i suoi interessi su quelli del figlio, sono sintomatici dell'inequivocabile disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità
genitoriale, nonché di una condizione di manifesta carenza ed un'inidoneità tale finanche a concretizzare quel pregiudizio per il minore che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c, può giustificare l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Va quindi disposto, in accoglimento della domanda della ricorrente, l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore, collocato (anche ai fini anagrafici) presso l'abitazione della medesima.
Ritiene peraltro il Tribunale che il disinteresse del convenuto renda nel caso di specie opportuno,
nell'ottica di migliore tutela dell'interesse dei minori, disporre che la madre presti i necessari consensi in autonomia con riguardo ad autorizzazioni scolastiche e sanitarie, iscrizioni a campi estivi partecipazione ad eventi di svago e ogni altra attività che necessiti del consenso espresso dei genitori.
****
Anche in riferimento a modalità e tempi di permanenza del predetto minore, possano trovare conferma le disposizioni rese in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale e, pertanto, il genitore non affidatario potrà vedere il minore solo previo accordo con lo stesso.
*****
Quanto all'obbligo delle parti di far fronte alle esigenze materiali del figlio devono essere confermate le condizioni patrimoniali stabilite nel decreto del 18 giugno 2015, V.G.121/2015, e,
pertanto, l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio con l'importo di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
***** Le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente nonostante sia rimasto contumace, non potendosi derogare al principio della soccombenza, operando una compensazione,
solo perché non ha spiegato contestazioni ed eccezioni (CASS. Sez. VI ord. n.13674 del 2.04.2022)
e dovranno essere corrisposte allo stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, a parziale modifica del decreto del 18 giugno 2015, V.G.121/2015:
1. dispone l'affidamento in via esclusiva a Parte 1 del figlio minore Per 1 fissando
la collocazione, anche ai fini anagrafici, presso la madre;
la stessa, inoltre, potrà adottare in autonomia tutte le decisioni anche di natura straordinaria inerenti il figlio:
2. dispone che il padre possa incontrare il figlio minore solo previo accordo con la madre in accordo con lo stesso;
3. conferma che il sig. Controparte_1 contribuisca al mantenimento della figlia mediante il versamento a favore di Parte 1 entro il 5 di ogni mese della somma di euro 300.00
con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. condanna Controparte_2 a rifondere all'erario le spese di lite, che si liquidano in euro
2600,00, oltre accessori dovuti per legge, in ragione dell'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
Così deciso in Cagliari in data 24.9.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Giudice rel. Dott. Mario Farina
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5644 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da: Parte 1 nata a [...] il [...] e ivi residente nella via dell'abbondanza n.44
(Ca), cod.fisc. C.F. 1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via F. Carrara n.15,
presso lo studio dell'avv. Anna Altea Pudda, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al presente atto;
ATTRICE
CONTRO
" nato a [...] il [...], cod.fisc. C.F. 2 Controparte_1
residente in [...];
CONVENUTO e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO PER LEGGE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia l'Ill. Mo Tribunale
a) disporre l'affidamento esclusivo del minore PEsona 1 alla ricorrente;
c) confermare che il sig. CP_1 debba contribuire al mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 300,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive)
in ragione del 50% con la ricorrente. Con vittoria di spese, diritti e onorari."
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.09.2024, Parte 1 ha adito l'intestato Tribunale
domandando, a modifica delle condizioni stabilite nel decreto del 18.06.2015, che venga disposto l'affidamento esclusivo a sé del minore Persona 1 confermando l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con il resistente dalla cui unione è nato il figlio minore Per 1
(19.04.2011), riconosciuto da entrambi i genitori;
che il resistente ha sempre mostrato aperto disinteresse nei confronti del figlio, di cui non si è mai preso cura delegando ogni e qualsiasi adempimento, anche di carattere strettamente materiale, pur svolgendo regolarmente attività
lavorativa presso la sua abitazione come parrucchiere;
che il tribunale civile di Cagliari, con decreto n. del 18 giugno 2015, V.G.121/2015, ha posto a carico del CP 1 un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e che il minore trascorresse col padre il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 13,00 alle ore 20,00 e due fine settimana al mese;
che i rapporti tra padre e figlio si sono definitivamente interrotti nel mese di ottobre del 2023; che il resistente dopo aver avuto un figlio dalla nuova compagna ha interrotto ogni comunicazione con Per 1 di non riuscire in alcun modo ad instaurare alcun dialogo con il resistente anche per quanto riguarda qualsiasi decisione da assumere nei confronti di Per 1 e che
ciò crea notevoli difficoltà alla madre soprattutto per la gestione ordinaria del minore;
che il resistente non ha mai contribuito al mantenimento in favore del figlio e di provvedere al suo mantenimento anche con il sostegno dei nonni materni;
che il resistente è stato condannato dal
Tribunale di Cagliari per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
******
Il convenuto non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza.
******
All'udienza dell'28.03.2024 si è proceduto all'audizione della sola ricorrente che ha confermato quanto riportato in ricorso dichiarando in particolare "Vivo a Pirri via Giancarlo Sorgia 44 con il figlio PE_1 nato il [...]. La regolamentazione pregressa prevede i tempi di permanenza del ragazzo presso il padre con affido condiviso e il contributo di mantenimento di euro 300,00 mensili.
Il CP 1 non tiene con sé il figlio con il quale non ha alcun rapporto da ottobre 2023; non ha versato mai il contributo di mantenimento. Sussistono problemi di gestione del minore quando si rende necessario un assenso da parte di entrambi i genitori. Al momento non lavoro e percepisco l'ADI. II
CP 1 è stato condannato per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento. “ 66
Il Giudice all'udienza del 25.02.2025 ha proceduto all'audizione del figlio minore delle parti
PE 1 "vivo con mamma in via Giancarlo Sorgia a Pirri. Con noi abita mio nonno materno e talvolta mio fratello maggiore PE_2 di 21 anni. Frequento la terza classe delle medie della Dante
Alighieri a Pirri. Ho normali frequentazioni con i miei coetanei. Non vedo mio padre dall'ottobre 2023. Ho deciso io di non vederlo più in seguito a comportamenti cattivi anche e soprattutto nei miei confronti. Non so perché avesse questi comportamenti verso di me. Mi diceva che mamma mi stava mettendo contro di lui e mi urlava. L'ultima volta che ci siamo visti mi ha lasciato da mamma dicendomi che non mi avrebbe cercato. L'ho visto circa un mese fa perché serviva il suo consenso per una gita scolastica in Trentino. Non ci siamo parlati. L'incontro è avvenuto a scuola e lui mi ha detto che secondo lui io non lo considero più mio padre e io non ho risposto. Preciso che mia madre ha un nuovo compagno che spesso da noi, talvolta anche a dormire e che è la mia figura maschile di riferimento. Mio padre da poco, a seguito di un litigio, mi ha detto che la sua nuova figlia è figlia unica. Lui ha avuto gli stessi atteggiamenti anche con l'altro mio fratello avuto da mio padre che si chiama PE 3. Ho provato a riprendere qualche contatto con mio padre. una volta gli ho scritto per vederci ma poi ho preferito di no. Non vedo come possa riprendere i contatti con mio padre. preciso che nelle mie scelte non sono condizionato da mia madre anzi lei mi ha esortato a vedere se tali rapporti potevano essere riallacciati."
Il procuratore di parte ricorrente ha confermato quanto esposto ribadendo che il CP_1 è stato condannato anche in appello per il mancato versamento del contributo di mantenimento.
Il Giudice all'esito dell'udienza ha provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c disponendo l'affido esclusivo del figlio minore alla madre con potere per la stessa di assumere autonomamente ogni decisione che lo riguardi anche di straordinaria amministrazione, con regolamentazione del diritto di visita paterno (il CP_1 possa vedere e tenere con sé il figlio minore nell'eventuale accordo con lo stesso) e conferma del contributo di mantenimento a carico del padre come disposto con il decreto di regolamentazione del 18.6.2015. Inoltre, non essendovi necessità di ulteriore istruzione ha trattenuto la causa in decisione.
*****
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Giova osservare che l'art. 473-bis. 29 c.p.c., rubricato “modificabilità dei provvedimenti”, stabilisce verbatim che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere,
con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici".
È un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento quello per il quale i provvedimenti,
anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati “rebus sic stantibus", e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può dunque alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
In questo senso è il necessario presupposto dei giustificati motivi, nel senso di una modifica sopravvenuta e significativa che alteri in modo sostanziale l'assetto “illo tempore" raggiunto (in conformità all'art. 9, L. 1.12.1970, n. 898).
Con riguardo all' art. 473-bis.29 c.p.c. di nuovo conio legislativo, possono essere richiamati ed applicati, nel caso di specie, tutti i principi formatisi nella giurisprudenza nella vigenza delle previgenti disposizioni con riferimento al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio e ai suoi elementi costitutivi.
Detto questo deve procedersi all'esame della domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore. Nella specie, devono ritenersi sussistenti i presupposti che giustificano il provvedimento di adozione del regime dell'affido esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater c.c., già reso in sede di separazione e confermato con l'ordinanza del 7.06.2023.
Premesso, infatti, che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso (elevato dalla L. n. 54
del 2006 a regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse manifestato dal convenuto, successivamente alla interruzione della convivenza, nei confronti dei figli appaiono avvalorate anche dal contegno processuale del CP_1, che, rimasto contumace, non ha opposto alcuna argomentazione di segno contrario al plesso assertivo della Pt_1, il che conferma ulteriormente quel contegno improntato al più assoluto disinteresse nei confronti dei figli ascritto al medesimo dalla ricorrente.
Invero la ricorrente ha lamentato nei propri atti difensivi e all'udienza presidenziale che il convenuto ha dimostrato fin dalla nascita disinteresse per i figlio non ottemperando agli obblighi di incontro stabiliti e omettendo di corrispondere il contributo per il suo mantenimento, senza preoccuparsi di alcun aspetto relativo alla vita del minore e interrompendo ogni contatto con lo stesso, soprattutto dopo la nascita del figlio nato da una nuova relazione.
Anche il minore all'udienza del 25.02.2025 ha dichiarato di non vedere il padre dall'ottobre 2023 e di non volerlo incontrare in seguito a comportamenti cattivi anche e soprattutto nei miei confronti...L'ultima volta che ci siamo visti mi ha lasciato da mamma dicendomi che non mi avrebbe cercato. ...Mio padre da poco, a seguito di un litigio, mi ha detto che la sua nuova figlia è
figlia unica. Lui ha avuto gli stessi atteggiamenti anche con l'altro mio fratello avuto da mio
In verità, il disinteresse manifestato nel lungo periodo alle esigenze del figlio, alla sua quotidianità e ai suoi interessi, alle questioni educative, di salute, non collaborando mai in alcun modo con la ricorrente alla cura dei minori, facendo prevalere i suoi interessi su quelli del figlio, sono sintomatici dell'inequivocabile disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità
genitoriale, nonché di una condizione di manifesta carenza ed un'inidoneità tale finanche a concretizzare quel pregiudizio per il minore che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c, può giustificare l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Va quindi disposto, in accoglimento della domanda della ricorrente, l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore, collocato (anche ai fini anagrafici) presso l'abitazione della medesima.
Ritiene peraltro il Tribunale che il disinteresse del convenuto renda nel caso di specie opportuno,
nell'ottica di migliore tutela dell'interesse dei minori, disporre che la madre presti i necessari consensi in autonomia con riguardo ad autorizzazioni scolastiche e sanitarie, iscrizioni a campi estivi partecipazione ad eventi di svago e ogni altra attività che necessiti del consenso espresso dei genitori.
****
Anche in riferimento a modalità e tempi di permanenza del predetto minore, possano trovare conferma le disposizioni rese in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale e, pertanto, il genitore non affidatario potrà vedere il minore solo previo accordo con lo stesso.
*****
Quanto all'obbligo delle parti di far fronte alle esigenze materiali del figlio devono essere confermate le condizioni patrimoniali stabilite nel decreto del 18 giugno 2015, V.G.121/2015, e,
pertanto, l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio con l'importo di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
***** Le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente nonostante sia rimasto contumace, non potendosi derogare al principio della soccombenza, operando una compensazione,
solo perché non ha spiegato contestazioni ed eccezioni (CASS. Sez. VI ord. n.13674 del 2.04.2022)
e dovranno essere corrisposte allo stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, a parziale modifica del decreto del 18 giugno 2015, V.G.121/2015:
1. dispone l'affidamento in via esclusiva a Parte 1 del figlio minore Per 1 fissando
la collocazione, anche ai fini anagrafici, presso la madre;
la stessa, inoltre, potrà adottare in autonomia tutte le decisioni anche di natura straordinaria inerenti il figlio:
2. dispone che il padre possa incontrare il figlio minore solo previo accordo con la madre in accordo con lo stesso;
3. conferma che il sig. Controparte_1 contribuisca al mantenimento della figlia mediante il versamento a favore di Parte 1 entro il 5 di ogni mese della somma di euro 300.00
con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. condanna Controparte_2 a rifondere all'erario le spese di lite, che si liquidano in euro
2600,00, oltre accessori dovuti per legge, in ragione dell'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
Così deciso in Cagliari in data 24.9.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti