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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/07/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
N. R.G. 680/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c., con ricorso depositato in data 04/02/2025, da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
FERDINANDO (ARGENTINA) il 30/09/1983, con il proc. dom. avv. BERGAMINI
SIMONE, giusta procura in atti;
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
05/07/1981, con il proc. dom. avv. SAETTA BARBARA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile il giorno 31/10/2014 in SO, optando per il regime di separazione dei beni;
dalla loro unione sono nati i figli (n. il 22/11/2012) e n. il 02/07/2016). Per_1 Per_2 Esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 17/07/2025, il giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e, con ordinanza pronunciata in udienza, recepiva le condizioni concordate tra i coniugi ai fini della pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., rimettendo la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
Ebbene, a parere del Tribunale, le circostanze dedotte nei rispettivi atti di parte, unitamente all'esito negativo del tentativo di riconciliazione, sono elementi che dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale
è divenuta intollerabile ex art. 151 c.c. e che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Meritano accoglimento anche le pattuizioni inerenti all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli minorenni, in quanto pienamente conformi ai bisogni attuali e alle abitudini già consolidate di e Per_1 Per_2
Il Tribunale osserva, altresì, che è stata avanzata domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
Ora, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine di un anno indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898/1970 e succ. modif., la presente causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato anche per consentire di acquisire la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia di separazione e per acquisire la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare ex art. 2 L. n. 898/1970.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio il giorno 31/10/2014 in CP_1
SO (iscritto nei registri di stato civile del medesimo Comune, anno 2014, atto n.
11, Parte I), alle condizioni di seguito riportate:
Pag. 2 di 6 1. autorizza i coniugi a vivere separati pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento paritario alternato presso il domicilio materno e paterno, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascun genitore, mantenendone la residenza anagrafica presso la casa coniugale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della loro residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana dei figli, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i minori e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dal genitore che, in quel momento, terrà con sé i figli. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico i figli, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3. pone l'obbligo in capo a ciascun genitore di provvedere al mantenimento ordinario diretto dei minori, con ripartizione delle spese straordinarie come da Protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
Pag. 3 di 6 specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
Pag. 4 di 6 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo
Pag. 5 di 6 stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»; CP_ 4. dispone che l'assegno unico erogato dall' verrà percepito al 50% da ciascun genitore come per legge;
5. dato atto che il sig. per via delle sue attuali condizioni di salute, necessita CP_1 dell'aiuto quotidiano dei propri genitori e che per questo motivo vivrà momentaneamente a casa loro, i coniugi concordano che la casa coniugale continuerà ad essere abitata in via esclusiva dalla moglie, la quale si farà carico delle spese relative a utenze domestiche e oneri condominiali, per un tempo massimo che le parti concordano in anni 5 (cinque) a decorrere dall'odierna udienza;
rimane fermo l'impegno del sig. di provvedere al pagamento delle rate del mutuo gravanti CP_1 sulla casa coniugale lasciata in uso alla moglie;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
N. R.G. 680/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c., con ricorso depositato in data 04/02/2025, da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
FERDINANDO (ARGENTINA) il 30/09/1983, con il proc. dom. avv. BERGAMINI
SIMONE, giusta procura in atti;
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
05/07/1981, con il proc. dom. avv. SAETTA BARBARA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile il giorno 31/10/2014 in SO, optando per il regime di separazione dei beni;
dalla loro unione sono nati i figli (n. il 22/11/2012) e n. il 02/07/2016). Per_1 Per_2 Esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 17/07/2025, il giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e, con ordinanza pronunciata in udienza, recepiva le condizioni concordate tra i coniugi ai fini della pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., rimettendo la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
Ebbene, a parere del Tribunale, le circostanze dedotte nei rispettivi atti di parte, unitamente all'esito negativo del tentativo di riconciliazione, sono elementi che dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale
è divenuta intollerabile ex art. 151 c.c. e che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Meritano accoglimento anche le pattuizioni inerenti all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli minorenni, in quanto pienamente conformi ai bisogni attuali e alle abitudini già consolidate di e Per_1 Per_2
Il Tribunale osserva, altresì, che è stata avanzata domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
Ora, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine di un anno indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898/1970 e succ. modif., la presente causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato anche per consentire di acquisire la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia di separazione e per acquisire la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare ex art. 2 L. n. 898/1970.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio il giorno 31/10/2014 in CP_1
SO (iscritto nei registri di stato civile del medesimo Comune, anno 2014, atto n.
11, Parte I), alle condizioni di seguito riportate:
Pag. 2 di 6 1. autorizza i coniugi a vivere separati pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento paritario alternato presso il domicilio materno e paterno, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascun genitore, mantenendone la residenza anagrafica presso la casa coniugale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della loro residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana dei figli, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i minori e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dal genitore che, in quel momento, terrà con sé i figli. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico i figli, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3. pone l'obbligo in capo a ciascun genitore di provvedere al mantenimento ordinario diretto dei minori, con ripartizione delle spese straordinarie come da Protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
Pag. 3 di 6 specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
Pag. 4 di 6 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo
Pag. 5 di 6 stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»; CP_ 4. dispone che l'assegno unico erogato dall' verrà percepito al 50% da ciascun genitore come per legge;
5. dato atto che il sig. per via delle sue attuali condizioni di salute, necessita CP_1 dell'aiuto quotidiano dei propri genitori e che per questo motivo vivrà momentaneamente a casa loro, i coniugi concordano che la casa coniugale continuerà ad essere abitata in via esclusiva dalla moglie, la quale si farà carico delle spese relative a utenze domestiche e oneri condominiali, per un tempo massimo che le parti concordano in anni 5 (cinque) a decorrere dall'odierna udienza;
rimane fermo l'impegno del sig. di provvedere al pagamento delle rate del mutuo gravanti CP_1 sulla casa coniugale lasciata in uso alla moglie;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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