CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2024, n. 34440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34440 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/01/2014 del TRIBUNALE di PATTI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l'adozione delle statuizioni consequenziali. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34440 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 24/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 17 gennaio 2024, il Tribunale di Patti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di LO RD di applicazione della continuazione tra i reati accertati con le seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte di appello di Messina in data 1.03.2021, irrevocabile il 14.02.2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Patti del 18.02.2020, che aveva condannato RD per concorso nei delitti di rapina aggravata e di lesioni personali aggravate, commessi in Brolo, il 24.09.2019; 2) sentenza della Corte di appello di Messina de 26.11.2021, irrevocabile il 10.03.2023, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Patti del 4.05.2021, aveva condannato RD per quattro estorsioni, poste in continuazione, commesse in Brolo, nell'estate e nei mese di settembre del 2019. A fondamento della decisione il giudice dell'esecuzione ha osservato che, in carenza di adeguati indici sintomatici, è mancata la prova che fin dalla commissione del primo reato estorsivo fosse stata inserita nel disegno criminoso anche la fattispecie delittuosa costituita dalla rapina e delle lesioni aggravate. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di RD chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui denuncia la violazione dell'art. 81 cod. pen. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione al riscontro degli indicatori per la configurazione della continuazione, con particolare riferimento all'identità del dato temporale, di quello territoriale e di quello volitivo. Il ricorrente evidenzia che è manifestamente illogica l'esclusione della contiguità cronologica fra i reati oggetto delle decisioni, essendosi trattato evidentemente di una svista, attesa la sostanziale sovrapponibilità delle condotte oggetto delle decisioni stesse. Anche l'esclusione dell'omogeneità di tali violazioni viene sottoposta a critica, non essendosi considerato il medesimo contesto territoriale (Brolo) nel quale esse erano state commesse, né essendosi tenuto conto dell'identità del bene giuridico protetto, così come si censura l'aver considerato la rapina frutto di attività estemporanea, come se non fosse occorsa un'adeguata attività di programmazione, osservazione e poi esecuzione alla base di quel reato. D'altro canto - ha soggiunto la difesa - è illogico l'aver ritenuto da parte del giudice dell'esecuzione che al momento della commissione della prima estorsione anche la rapina dovesse essere dettagliatamente prevista e progettata, laddove l'unicità del disegno criminoso è compatibile con una programmazione di 2 massima, anche in via solo approssimativa, in vista di un unico fine, sicché nel presente caso non avrebbero dovuto trascurarsi la ridotta distanza cronologica tra i fatti, la tipologia dei reati, il bene giuridico protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, la finalità delle condotte, costituita dalla volontà di affermare il predominio sul territorio. 3. Il Procuratore generale ha prospettato l'inammissibilità del ricorso, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto, con un percorso motivazionale logico e coerente con i dati di fatto, che, nel caso in esame, non vi fosse emersa alcuna programmazione comune in considerazione dell'eterogeneità delle condotte e delle modalità esecutive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso appare infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Giova premettere che il giudice dell'esecuzione, con discorso giustificativo lineare, ha evidenziato come non sia stato affatto accertato che, al momento della commissione del primo reato estorsivo, RD avesse in qualche misura programmato anche i delitti di rapina e lesioni oggetto della sentenza sub 1). Il Tribunale ha, in particolare, osservato che l'arco temporale intercorrente fra i diversi eventi non potrebbe considerarsi compatibile con qualsiasi accezione di contiguità cronologica o contesto temporale unitario indicativo della medesimezza del medesimo disegno criminoso. Ha aggiunto che le modalità esecutive, i tempi e i luoghi delle azioni oggetto delle due indicate decisioni sono da reputarsi elementi fra loro eterogenei, giacché le condotte estorsive erano state realizzate con modalità sovrapponibili o similari, mentre l'episodio relativo alla rapina nell'abitazione dell'anziana TT IP, perpetrato in concorso con un soggetto diverso, era risultato il frutto di una determinazione estemporanea. In merito, poi, all'analogia criminologica dei reati, essa è stata reputata, piuttosto, sintomatica dell'abitualità a delinquere del condannato, il quale non aveva allegato elementi specifici, al di là della contiguità cronologica. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, ha rilevato la carenza di adeguati indici sintomatici e ha considerato l'eterogeneità delle condotte, risultate frutto di finalità diverse, un elemento contrario non sormontabile per la prospettata individuazione del medesimo criminoso alla base dei suddetti reati. 3. L'iter argomentativo seguito dal giudice dell'esecuzione - al di là del peso che voglia annettersi alla sottolineatura della distanza temporale fra la prima 3 A delle estorsioni, consumate o tentate, costituenti la fattispecie criminosa oggetto della sentenza sub 2), e la perpetrazione dei reati di rapina e lesioni di cui alla decisione sub 1) - si è connotato, dunque, per aver spiegato in modo congruo l'esclusione dell'identità del disegno criminoso fra i due gruppi di reati pure in relazione al non esteso arco temporale considerato, il cui riscontro avrebbe dovuto essere fondato sulla completa dimostrazione - naturalmente affidata alla congrua enucleazione degli indici rivelatori elaborati dall'interpretazione dell'istituto - che, fin da quando aveva compiuto il primo dei reati estorsivi (commessi prevalentemente ai danni di gestori di esercizi di ristorazione), fra loro avvinti in continuazione, RD avesse programmato, almeno nelle linee generali, la rapina aggravata e le lesioni aggravate poi commesse il 24 settembre 2019 ai danni di TT IP. 3.1. Il Tribunale, evidenziando la netta eterogeneità di questa seconda fattispecie (in merito alla quale RD, unitamente a correo non coinvolto nelle estorsioni, si era introdotto nottetempo nell'abitazione della vittima forzando una finestra con un cacciavite, aveva immobilizzato e picchiato con calci e pugni la stessa, cagionandole lesioni guaribili in 30 giorni, al fine di farsi dire dove custodiva il danaro e i preziosi, e alla fine le aveva sottratto con violenza la collana d'oro che TT IP portava al collo), ha sottolineato la rilevante discontinuità finalistica e modale fra le serie criminose, sintomatica, secondo l'adeguata ricognizione compiuta nell'ordinanza, della sicura estemporaneità, rispetto al programma criminoso estorsivo, dell'episodio del 24 settembre 2019. Stanti le evidenziate differenze, il giudice dell'esecuzione ha, con motivazione congrua e priva di cesure logiche, considerato che, in carenza di altri indici sintomatici, i suddetti reati, pur appartenendo tutti alla categoria, dei delitti contro il patrimonio mediante violenza, non potessero ritenersi oggetto della medesima programmazione criminosa, ma dovessero considerarsi il risultato dell'abitualità a delinquere del condannato, conseguente alla sua scelta di vita, ispirata alla sistematica e contingente consumazione di illeciti. Per converso, l'impugnazione non è riuscita a destrutturare il tessuto logico- giuridico su cui si è basata l'ordinanza impugnata, in relazione a cui il giudice dell'esecuzione ha reputato ostativa alla dimostrazione dell'identità del disegno criminoso la carenza di allegazioni adeguate, con l'effetto della corrispondente valutazione di insufficienza degli indici inerenti alla vicinanza temporale e alla specie dei reati considerati, soltanto predicati, ma non provati, essendo stati reputati gli ulteriori indicatori relativi alla causale e alla finalità dei reati, addotta ma non dimostrata, essere da riconnettersi all'obiettivo dell'agente di affermare il suo predominio sul territorio. 3.2. Impregiudicata, infatti, la verifica da parte del giudice dell'esecuzione di 4 tutte le circostanze rilevanti ai fini dell'individuazione del medesimo disegno criminoso, occorre considerare che, in tema di esecuzione, è interesse del condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. sfoci in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01). Conclusivamente, la doglianza articolata da RD risulta adeguatamente contrastata dalla sufficiente motivazione del provvedimento impugnato, in virtù della quale è stato fatto retto governo del principio di diritto - affermato dalle Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e da ribadirsi - secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e dell'accertamento del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. In relazione ai profili prospettati, pertanto, l'impugnazione deve essere rigettata. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 maggio 2024 CORTE SUPREMA DI CAS3AZ:s.:,..
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l'adozione delle statuizioni consequenziali. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34440 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 24/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 17 gennaio 2024, il Tribunale di Patti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di LO RD di applicazione della continuazione tra i reati accertati con le seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte di appello di Messina in data 1.03.2021, irrevocabile il 14.02.2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Patti del 18.02.2020, che aveva condannato RD per concorso nei delitti di rapina aggravata e di lesioni personali aggravate, commessi in Brolo, il 24.09.2019; 2) sentenza della Corte di appello di Messina de 26.11.2021, irrevocabile il 10.03.2023, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Patti del 4.05.2021, aveva condannato RD per quattro estorsioni, poste in continuazione, commesse in Brolo, nell'estate e nei mese di settembre del 2019. A fondamento della decisione il giudice dell'esecuzione ha osservato che, in carenza di adeguati indici sintomatici, è mancata la prova che fin dalla commissione del primo reato estorsivo fosse stata inserita nel disegno criminoso anche la fattispecie delittuosa costituita dalla rapina e delle lesioni aggravate. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di RD chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui denuncia la violazione dell'art. 81 cod. pen. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione al riscontro degli indicatori per la configurazione della continuazione, con particolare riferimento all'identità del dato temporale, di quello territoriale e di quello volitivo. Il ricorrente evidenzia che è manifestamente illogica l'esclusione della contiguità cronologica fra i reati oggetto delle decisioni, essendosi trattato evidentemente di una svista, attesa la sostanziale sovrapponibilità delle condotte oggetto delle decisioni stesse. Anche l'esclusione dell'omogeneità di tali violazioni viene sottoposta a critica, non essendosi considerato il medesimo contesto territoriale (Brolo) nel quale esse erano state commesse, né essendosi tenuto conto dell'identità del bene giuridico protetto, così come si censura l'aver considerato la rapina frutto di attività estemporanea, come se non fosse occorsa un'adeguata attività di programmazione, osservazione e poi esecuzione alla base di quel reato. D'altro canto - ha soggiunto la difesa - è illogico l'aver ritenuto da parte del giudice dell'esecuzione che al momento della commissione della prima estorsione anche la rapina dovesse essere dettagliatamente prevista e progettata, laddove l'unicità del disegno criminoso è compatibile con una programmazione di 2 massima, anche in via solo approssimativa, in vista di un unico fine, sicché nel presente caso non avrebbero dovuto trascurarsi la ridotta distanza cronologica tra i fatti, la tipologia dei reati, il bene giuridico protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, la finalità delle condotte, costituita dalla volontà di affermare il predominio sul territorio. 3. Il Procuratore generale ha prospettato l'inammissibilità del ricorso, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto, con un percorso motivazionale logico e coerente con i dati di fatto, che, nel caso in esame, non vi fosse emersa alcuna programmazione comune in considerazione dell'eterogeneità delle condotte e delle modalità esecutive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso appare infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Giova premettere che il giudice dell'esecuzione, con discorso giustificativo lineare, ha evidenziato come non sia stato affatto accertato che, al momento della commissione del primo reato estorsivo, RD avesse in qualche misura programmato anche i delitti di rapina e lesioni oggetto della sentenza sub 1). Il Tribunale ha, in particolare, osservato che l'arco temporale intercorrente fra i diversi eventi non potrebbe considerarsi compatibile con qualsiasi accezione di contiguità cronologica o contesto temporale unitario indicativo della medesimezza del medesimo disegno criminoso. Ha aggiunto che le modalità esecutive, i tempi e i luoghi delle azioni oggetto delle due indicate decisioni sono da reputarsi elementi fra loro eterogenei, giacché le condotte estorsive erano state realizzate con modalità sovrapponibili o similari, mentre l'episodio relativo alla rapina nell'abitazione dell'anziana TT IP, perpetrato in concorso con un soggetto diverso, era risultato il frutto di una determinazione estemporanea. In merito, poi, all'analogia criminologica dei reati, essa è stata reputata, piuttosto, sintomatica dell'abitualità a delinquere del condannato, il quale non aveva allegato elementi specifici, al di là della contiguità cronologica. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, ha rilevato la carenza di adeguati indici sintomatici e ha considerato l'eterogeneità delle condotte, risultate frutto di finalità diverse, un elemento contrario non sormontabile per la prospettata individuazione del medesimo criminoso alla base dei suddetti reati. 3. L'iter argomentativo seguito dal giudice dell'esecuzione - al di là del peso che voglia annettersi alla sottolineatura della distanza temporale fra la prima 3 A delle estorsioni, consumate o tentate, costituenti la fattispecie criminosa oggetto della sentenza sub 2), e la perpetrazione dei reati di rapina e lesioni di cui alla decisione sub 1) - si è connotato, dunque, per aver spiegato in modo congruo l'esclusione dell'identità del disegno criminoso fra i due gruppi di reati pure in relazione al non esteso arco temporale considerato, il cui riscontro avrebbe dovuto essere fondato sulla completa dimostrazione - naturalmente affidata alla congrua enucleazione degli indici rivelatori elaborati dall'interpretazione dell'istituto - che, fin da quando aveva compiuto il primo dei reati estorsivi (commessi prevalentemente ai danni di gestori di esercizi di ristorazione), fra loro avvinti in continuazione, RD avesse programmato, almeno nelle linee generali, la rapina aggravata e le lesioni aggravate poi commesse il 24 settembre 2019 ai danni di TT IP. 3.1. Il Tribunale, evidenziando la netta eterogeneità di questa seconda fattispecie (in merito alla quale RD, unitamente a correo non coinvolto nelle estorsioni, si era introdotto nottetempo nell'abitazione della vittima forzando una finestra con un cacciavite, aveva immobilizzato e picchiato con calci e pugni la stessa, cagionandole lesioni guaribili in 30 giorni, al fine di farsi dire dove custodiva il danaro e i preziosi, e alla fine le aveva sottratto con violenza la collana d'oro che TT IP portava al collo), ha sottolineato la rilevante discontinuità finalistica e modale fra le serie criminose, sintomatica, secondo l'adeguata ricognizione compiuta nell'ordinanza, della sicura estemporaneità, rispetto al programma criminoso estorsivo, dell'episodio del 24 settembre 2019. Stanti le evidenziate differenze, il giudice dell'esecuzione ha, con motivazione congrua e priva di cesure logiche, considerato che, in carenza di altri indici sintomatici, i suddetti reati, pur appartenendo tutti alla categoria, dei delitti contro il patrimonio mediante violenza, non potessero ritenersi oggetto della medesima programmazione criminosa, ma dovessero considerarsi il risultato dell'abitualità a delinquere del condannato, conseguente alla sua scelta di vita, ispirata alla sistematica e contingente consumazione di illeciti. Per converso, l'impugnazione non è riuscita a destrutturare il tessuto logico- giuridico su cui si è basata l'ordinanza impugnata, in relazione a cui il giudice dell'esecuzione ha reputato ostativa alla dimostrazione dell'identità del disegno criminoso la carenza di allegazioni adeguate, con l'effetto della corrispondente valutazione di insufficienza degli indici inerenti alla vicinanza temporale e alla specie dei reati considerati, soltanto predicati, ma non provati, essendo stati reputati gli ulteriori indicatori relativi alla causale e alla finalità dei reati, addotta ma non dimostrata, essere da riconnettersi all'obiettivo dell'agente di affermare il suo predominio sul territorio. 3.2. Impregiudicata, infatti, la verifica da parte del giudice dell'esecuzione di 4 tutte le circostanze rilevanti ai fini dell'individuazione del medesimo disegno criminoso, occorre considerare che, in tema di esecuzione, è interesse del condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. sfoci in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01). Conclusivamente, la doglianza articolata da RD risulta adeguatamente contrastata dalla sufficiente motivazione del provvedimento impugnato, in virtù della quale è stato fatto retto governo del principio di diritto - affermato dalle Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e da ribadirsi - secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e dell'accertamento del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. In relazione ai profili prospettati, pertanto, l'impugnazione deve essere rigettata. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 maggio 2024 CORTE SUPREMA DI CAS3AZ:s.:,..