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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/05/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - in persona dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 15803/2024 r.g., promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Cianciolo del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Folino del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte del ricorrente e della resistente: rassegnano le conclusioni che seguono: “a) il figlio viene affidato Persona_1
in via esclusiva e rafforzata unicamente alla madre SI , con Parte_1
attribuzione dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e del potere di adottare, anche senza l'accordo dell'altro, le decisioni di maggior interesse per il figlio, anche in ordine ai profili sanitari, scolastici e amministrativi. Il IGnor CP_1
1 potrà vedere e tenere con sé il figlio per due volte a settimana per non più di quattro ore, compatibilmente con le terapie e le abitudini di che devono essere Per_1
mantenute. Si precisa che è ad oggi, tendenzialmente libero il Persona_1
sabato e la domenica. Le visite del padre saranno graduali e rispettose delle indicazioni mediche;
b) il figlio viene collocato presso la residenza della Persona_1
madre, in RG (BO), Via Passo Suore, n. 23, con facoltà della IG.ra
[...]
, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria residenza e quella Parte_1
del figlio;
c) il IGnor si impegna ad intraprendere Persona_1 CP_1
il percorso di sostegno e di educazione con lo staff medico del piccolo
[...]
, indispensabile per un corretto approccio con il bambino e non vanificare Per_1
così le terapie attualmente in corso. Tale percorso sarà prodromico rispetto alle visite al figlio per consentirne un'adeguata e necessaria gestione;
d) il IG. CP_1
si obbliga a versare alla ricorrente un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad euro 1.000,00# mensili, entro il giorno 5 di ogni Persona_1
mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come stabilito dal Protocollo del Tribunale di Bologna;
e) il IGnor CP_1
si impegna a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione
[...]
con la SI , al fine di garantire un rapporto equilibrato e Parte_1
continuativo del figlio con ciascuno di essi, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione alla presenza del figlio. Inoltre, le parti chiedono alla S.
V., di essere autorizzate: alla modifica del cognome del minore in Persona_2
richiesta questa avanzata dalla ricorrente in sede di memoria
[...]
depositata in data 13 febbraio 2025 e alla quale il IGnor ha prestato il CP_1
proprio espresso consenso. Dichiarare le spese e le competenze di lite interamente compensate fra le parti”
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 Con ricorso depositato il 10 novembre 2024, esponeva di avere Parte_1
avuto una relazione sentimentale con dalla quale era nato il 25 CP_1
novembre 2017 a Bologna il figlio ed affermava che Persona_2
l'unione con il convenuto si era deteriorata nel 2020, a seguito della scoperta del disturbo del figlio, affetto da DSA (disturbo dello spettro autistico), ed era poi cessata nel gennaio 2023, allorchè il aveva abbandonato la casa familiare senza farvi CP_1
più ritorno. La ricorrente asseriva di avere ripreso successivamente i rapporti con il convenuto, nell'interesse e per il bene del figlio, ma il padre si era “dimostrato del tutto incapace di assumere un impegno proficuo e costante verso ”, Persona_1
faticava “a riconoscere il disturbo del figlio, a soddisfare le sue effettive esigenze” e non comprendeva “l'importanza di una stabilità emotiva e ambientale per un bambino autistico”.
La ricorrente chiedeva dunque che il Tribunale disciplinasse i rapporti fra i genitori relativamente al figlio minorenne , secondo le modalità Persona_1
indicate nel ricorso, che prevedevano l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio alla madre, le modalità di visita del figlio da parte del padre, da fissarsi compatibilmente con le terapie e le abitudini di , la collocazione del minore presso la residenza Per_1
della madre, l'invito al ad intraprendere “il percorso di sostegno e di CP_1
educazione con lo staff medico del piccolo , indispensabile per un Persona_1
corretto approccio con il bambino e non vanificare così le terapie attualmente in corso”
e la previsione a carico del convenuto di un assegno di mantenimento in favore del figlio minore, pari ad euro 1.000,00 mensili, con adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come stabilito dal Protocollo del
Tribunale di Bologna. chiedeva inoltre che fosse Parte_1 CP_1
ammonito, ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c. ed invitato “a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione” con la ricorrente, “al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione alla presenza del figlio”.
3 Con il decreto di fissazione dell'udienza del 13 novembre 2024, il Presidente relatore disponeva, fra l'altro, che i Servizi Sociali competenti per il luogo di residenza del minore trasmettessero una relazione in merito alla situazione personale e familiare dei genitori e del figlio minore delle parti e ciò al fine di Persona_2
adottare i provvedimenti più rispondenti agli interessi del medesimo in termini di affidamento, collocamento e frequentazione con i genitori.
Si costituiva tardivamente il convenuto, il quale affermava che se era vero che entrambi i genitori erano stati messi a dura prova a seguito della diagnosi a carico del figlio, non era vero che il padre a quel punto aveva deciso di far mancare il suo sostegno emotivo e pratico e che era di primaria importanza che padre e figlio ritornassero gradualmente a frequentarsi posto che, come riconosciuto anche dalla ricorrente, la figura paterna era indefettibile per uno sviluppo del bambino che fosse il migliore possibile. aggiungeva di essersi costituito “al solo scopo di potersi CP_1
riavvicinare al figlio” e “non per difendersi dalle ricostruzioni in fatto rassegnate da controparte”, e dichiarava che intendeva adeguarsi alle richieste della ricorrente, “al solo scopo di portare al più presto ad un graduale riavvicinamento fra ed il Per_1
padre ”, che soffriva “moltissimo a causa del totale allontanamento dal figlio”. CP_1
Alla prima udienza di comparizione venivano sentiti la ricorrente ed il resistente di persona ed era raggiunto un accordo per la formulazione di conclusioni comuni, per perfezionare il quale i difensori chiedevano un differimento dell'udienza. Alla successiva udienza del 18 marzo 2025, i difensori rassegnavano conclusioni comuni ed il Presidente relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Osserva il Collegio, quanto alle conclusioni congiunte formulate dalla ricorrente e dal resistente, che le pattuizioni concordate da e e Parte_1 CP_1
riportate in dispositivo non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a
4 disposizioni di ordine imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore della coppia, al quale appare garantito un equilibrato apporto di entrambe le figure genitoriali.
Va rilevato, in particolare, che fra le condizioni concordate è prevista anche la modifica del cognome del minore in “ Persona_2 Persona_2
. Tale modifica era stata richiesta dalla ricorrente nella memoria depositata
[...]
il 13 febbraio 2025 e ad essa ha prestato il proprio espresso consenso. CP_1
Il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto dai genitori anche in ordine all'aggiunta, nel cognome del figlio minore, del cognome materno a quello paterno, con anteposizione del primo al secondo. Tale concorde modifica dovrà essere richiesta ed attuata attraverso il procedimento previsto dall'art. 89 del d.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396, non potendo l'autorità giudiziaria sostituirsi a quella amministrativa (cfr. al riguardo Cass., sez. I, ord. 30 marzo 2025, n. 8369).
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente dalla ricorrente e dal resistente.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) omologa l'accordo raggiunto da e da , dando Parte_1 CP_1
atto che la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
“a) il figlio viene affidato in via esclusiva e rafforzata unicamente Persona_1
alla madre SI , con attribuzione dell'esercizio esclusivo della Parte_1
responsabilità genitoriale e del potere di adottare, anche senza l'accordo dell'altro, le decisioni di maggior interesse per il figlio, anche in ordine ai profili sanitari, scolastici e amministrativi. Il IGnor potrà vedere e tenere con sé il figlio per CP_1
due volte a settimana per non più di quattro ore, compatibilmente con le terapie e le abitudini di che devono essere mantenute. Si precisa che Per_1 Persona_1
5 è ad oggi, tendenzialmente libero il sabato e la domenica. Le visite del padre saranno graduali e rispettose delle indicazioni mediche;
b) il figlio viene collocato presso la residenza della madre, in Persona_1
RG (BO), Via Passo Suore, n. 23, con facoltà della IG.ra , ove Parte_1
lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio
; Persona_1
c) il IGnor si impegna ad intraprendere il percorso di sostegno e di CP_1
educazione con lo staff medico del piccolo , indispensabile per un Persona_1
corretto approccio con il bambino e non vanificare così le terapie attualmente in corso.
Tale percorso sarà prodromico rispetto alle visite al figlio per consentirne un'adeguata e necessaria gestione;
d) il IG. si obbliga a versare alla ricorrente un assegno di CP_1
mantenimento in favore del figlio minore pari ad euro 1.000,00# Persona_1
mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come stabilito dal Protocollo del
Tribunale di Bologna;
e) il IGnor si impegna a mantenere un contegno di rispetto e di serena CP_1
comunicazione con la SI , al fine di garantire un rapporto Parte_1
equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione alla presenza del figlio”;
f) i genitori concordano sulla “modifica del cognome del minore in Persona_2
;
[...]
B) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 22 aprile
2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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