Versione
22 dicembre 1977
22 dicembre 1977
Art. 13. Delega al Governo
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1978, con uno o piu' decreti e sentito il parere di una commissione speciale composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive, disposizioni aventi valore di legge intese a:
raccogliere in un testo unico le norme relative alle pensioni di guerra dirette e indirette;
procedere alla revisione del vigente sistema di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sia diretti che indiretti;
introdurre le integrazioni e le modifiche che, in armonia agli altri settori della pensionistica, si rendessero opportune per il loro organico coordinamento e per il perfezionamento dei criteri di classificazione delle invalidita';
dare un definitivo assetto economico e giuridico alla materia; semplificare e snellire le procedure di liquidazione e di pagamento anche mediante razionali sistemi di conglobamento dei vari assegni attualmente esistenti.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1978, con uno o piu' decreti e sentito il parere di una commissione speciale composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive, disposizioni aventi valore di legge intese a:
raccogliere in un testo unico le norme relative alle pensioni di guerra dirette e indirette;
procedere alla revisione del vigente sistema di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sia diretti che indiretti;
introdurre le integrazioni e le modifiche che, in armonia agli altri settori della pensionistica, si rendessero opportune per il loro organico coordinamento e per il perfezionamento dei criteri di classificazione delle invalidita';
dare un definitivo assetto economico e giuridico alla materia; semplificare e snellire le procedure di liquidazione e di pagamento anche mediante razionali sistemi di conglobamento dei vari assegni attualmente esistenti.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 01/02/2021, n. 11Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ITALIANA 11/2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA IL GIUDICE Paolo Gargiulo ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio in materia di pensioni di guerra iscritto al n. 14439 del registro di segreteria, INTRODOTTO con ricorso, depositato l'8 luglio 2020, proposto da G. M., nato a omissis il omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Grippo (p.e.c.: gerardo.grippo@ordineavvocatiravenna.eu) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Ravenna, via Meucci, n. 7, scala D; CONTRO il Ministero dell'economia e delle finanze, costituito in proprio; …Leggi di più...
- nesso causale·
- illegittimità costituzionale·
- maggiorenne·
- compensazione spese·
- pensione di guerra·
- presunzione assoluta·
- dati personali·
- capacità di agire·
- fatto di guerra·
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