Art. 13. Delega al Governo
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1978, con uno o piu' decreti e sentito il parere di una commissione speciale composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive, disposizioni aventi valore di legge intese a:
raccogliere in un testo unico le norme relative alle pensioni di guerra dirette e indirette;
procedere alla revisione del vigente sistema di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sia diretti che indiretti;
introdurre le integrazioni e le modifiche che, in armonia agli altri settori della pensionistica, si rendessero opportune per il loro organico coordinamento e per il perfezionamento dei criteri di classificazione delle invalidita';
dare un definitivo assetto economico e giuridico alla materia; semplificare e snellire le procedure di liquidazione e di pagamento anche mediante razionali sistemi di conglobamento dei vari assegni attualmente esistenti.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1978, con uno o piu' decreti e sentito il parere di una commissione speciale composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive, disposizioni aventi valore di legge intese a:
raccogliere in un testo unico le norme relative alle pensioni di guerra dirette e indirette;
procedere alla revisione del vigente sistema di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sia diretti che indiretti;
introdurre le integrazioni e le modifiche che, in armonia agli altri settori della pensionistica, si rendessero opportune per il loro organico coordinamento e per il perfezionamento dei criteri di classificazione delle invalidita';
dare un definitivo assetto economico e giuridico alla materia; semplificare e snellire le procedure di liquidazione e di pagamento anche mediante razionali sistemi di conglobamento dei vari assegni attualmente esistenti.