Articolo 1 della Legge 9 aprile 1949, n. 208
Versione
1 giugno 1949
Art. 1. Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1753 , e' modificato come segue:
"Per i lavori riguardanti la costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e le stazioni radiotelegrafiche, i quali richiedano una prestazione continuativa e per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, nonche' per il servizio automezzi e per i lavori di pulizia, di facchinaggio e di operaio, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafici e' autorizzata ad avvalersi, nei limiti delle effettive necessita' dei servizi, di operai temporanei con l'osservanza delle norme relative allo stato giuridico di tale categoria di salariati e col trattamento economico loro spettante in rapporto alla rispettiva, categoria di inquadramento.
"La presente disposizione vale, per quanto applicabile, anche per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici".

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Entrata in vigore il 1 giugno 1949