TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/10/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa BA Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 690/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SPLENDIDO JOSEPH e dell'avv. PITTA GIUSEPPE, con elezione di domicilio presso e nello studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 06/08/1997, con il patrocinio dell'avv. SPARANO ROBERTO e dell'avv. GROSSI GONDI
DANIELE, con elezione di domicilio presso e nello studio dei difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Data della decisione: 10.10.2025
1 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Per : Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. Con ricorso depositato in data 29.2.2024 chiedeva che fosse Parte_1 regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alla figlia minore Per_1
[...
, nata dalla relazione more uxorio instaurata con - Controparte_1 residente in [...]la cui paternità era stata accertata a seguito della sentenza definitiva del
2.10.2023 emessa da Tribunale Distrettuale di Neuss (Germania); la ricorrente domandava nel merito l'assunzione da parte della figlia del cognome paterno, l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché la determinazione in € 170.000 del contributo mensile da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento indiretto della prole, oltre al 100% delle spese straordinarie alla stessa riferibili e agli arretrati come meglio indicati nell'atto introduttivo.
2. Con memoria difensiva si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 eccepiva in via preliminare la nullità della notifica del ricorso introduttivo, con richiesta di rimessione in termine del resistente, nonché il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore dell'Autorità giurisdizionale tedesca, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del presente giudizio;
nel merito, in via subordinata, chiedeva di determinare l'assegno di mantenimento per la minore da porsi a proprio carico nella misura di € 5.000 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, di stabilire un piano genitoriale compatibile con i propri impegni lavorativi, nonché il rigetto della richiesta avversaria di attribuzione del cognome paterno alla figlia minore.
3. All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. dell'1.4.2025, il resistente non compariva a causa di impegni lavorativi;
sentita la sola ricorrente -la quale meglio illustrava la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico-, il Giudice concedeva termine al resistente per depositare la documentazione economica richiesta con decreto di fissazione udienza del 15.3.2024 e alla ricorrente per replicare alle eccezioni preliminari avversarie, rinviando il procedimento all'udienza del 2.10.2025 per l'audizione del resistente.
2 4. A detta udienza veniva ampiamente sentito il resistente;
i difensori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi, insistendo nelle domande, anche preliminare, in atti;
il difensore della ricorrente domandava la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, domanda a cui la controparte si opponeva. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione alla luce dell'eccezione formulata in via preliminare dal resistente.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio rileva che la notifica al resistente
è stata regolarmente effettuata nel luogo di lavoro. Quanto alle restanti eccezioni osserva quanto segue.
a) SULLA GIURISDIZIONE
In via preliminare, il resistente ha sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice tedesco, individuando il criterio della residenza abituale della minore come parametro ai fini della determinazione della competenza dell'Autorità giurisdizionale a decidere nel merito delle questioni relative alla responsabilità genitoriale, rilevando invero che la norma di riferimento ha una logica intrinseca che è proprio quella di consentire al tribunale del luogo di residenza della parte tutelata di valutare anche la congruità dell'importo del mantenimento rapportato esattamente alle esigenze connesse al territorio. La difesa della ricorrente si è viceversa opposta a tale eccezione, sottolineando, in particolare, che il legislatore individua il luogo della residenza abituale della minore come criterio indicativo della giurisdizione per favorire un agevole accesso alla giustizia alla parte debole, che è appunto la minore, e non potrà essere utilizzata strumentalmente un'eccezione di giurisdizione, prescelta proprio dalla parte debole e che favorisca gli interessi della controparte, in quanto è stato prescelto il foro del resistente, ossia il suo luogo di residenza (cfr. verbale d'udienza del
2.10.2025).
Sul punto deve premettersi che l'eccezione di difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio; in particolare, il Regolamento UE 1111/2019, applicabile nelle controversie in materia di responsabilità genitoriale, prevede espressamente all'art. 18 che L'autorità giurisdizionale di uno
Stato membro investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza a conoscere del merito e per la quale un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
Tanto premesso, è noto che in merito alle statuizioni inerenti alla responsabilità genitoriale deve trovare applicazione il Regolamento UE n. 1111/2019 il quale, ai sensi dell'art. 7, recita espressamente che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le
3 domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite. Derogano a tale principio le disposizioni contenute nei successivi articoli 8, 9 e 10, i quali regolamentano rispettivamente i casi di trasferimento lecito e illecito della residenza di un minore da uno Stato membro a un altro, che diventa residenza abituale del medesimo, nonché il caso di scelta del foro competente su accordo delle parti.
Detto principio, come emerge dal “ventesimo” considerando del Regolamento (“Al fine di salvaguardare l'interesse superiore del minore, la competenza dovrebbe essere determinata in primo luogo in base al criterio di prossimità. Di conseguenza, la competenza giurisdizionale dovrebbe appartenere allo Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo in determinate situazioni di cui al presente regolamento, ad esempio ove si verifichi un cambiamento della residenza del minore o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale”) è ispirato dall'interesse superiore del minore stesso e dal criterio della vicinanza.
Tale criterio determinativo della giurisdizione trova fondamento nel superiore e preminente interesse del minore a che i provvedimenti che lo riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo della sua residenza effettiva, nonché nell'esigenza di realizzare la concentrazione di tutte le azioni giudiziarie ad esso relative (Cass. civ. Sez. U n. 24608/2019, Corte di Giustizia UE,
Causa C-393/18 PPU, UD, 17 ottobre 2018; Corte di Giustizia UE, Causa C-497/10 PPU, 22 dicembre 2010).
Orbene, nel caso di specie, rileva il Collegio che debba applicarsi il caso previsto dall'art. 7 sopra citato, ovvero che la giurisdizione debba essere determinata in base alla residenza abituale della minore, non trovando applicazione alla fattispecie concreta le deroghe previste dal Regolamento
UE.
L'accertamento della residenza abituale del minore deve essere compiuto in conformità alla nozione di residenza abituale recepita dalla giurisprudenza di legittimità in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. (Corte Giustizia U. E. del 2 aprile 2009 nella causa C-523/2007 e dell'8 giugno 2017 nella causa C111/2017).
È noto infatti che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la residenza abituale del minore coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale (Cass. civ.
S.U. n. 5438 del 18 marzo 2016) che, con il trascorrere del tempo, viene a identificarsi con il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha consolidato la sua rete di affetti e relazioni (Cass. civ. sez. I ordinanza n. 30123 del 14 dicembre 2017). La residenza abituale integra pertanto una situazione di fatto il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e
4 logicamente motivato (Cass. civ. n. 30123/2017) senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei (Cass. civ. sez. VI-1 ordinanza n.
27358 del 17 novembre 2017) (Cass. civ. S.U. n. 24231/2018, Cass. civ sez. I n. 22022/2023).
E ancora, la residenza abituale del minore corrisponde al luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in detta località della sua quotidiana vita di relazione (Cass. SU n.
28329 del 2019, n. 8042 e 32359 del 2018, n. 5418 del 2016) (Cass. civ S.U. n. 10243/2021).
Il Giudice adito, nel valutare quale sia la residenza abituale del minore, deve identificare il luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, rilevando, ai fini di detto accertamento, una serie di circostanze che vanno valutate in relazione alla peculiarità del caso concreto: la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro, la cittadinanza del minore, la frequenza scolastica e, in generale, le relazioni familiari e sociali
(Cass. civ. S.U. n. 3555/2017, Corte giustizia, 2 aprile 2009, A., in causa 523/2007).
Orbene, nel caso di specie è pacifico che la minore vive e ha sempre vissuto con la Per_1 madre in Germania dov'è nata e ove la coppia genitoriale si è conosciuta e frequentata, e ivi è rimasta a vivere. La bambina, infatti, risiede unitamente alla madre a AR (Germania) in un appartamento concesso in locazione (cfr. contratto di locazione) ed è iscritta alla scuola dell'infanzia del luogo, come da piano genitoriale depositato dalla madre in atti e da sue dichiarazioni rese in udienza. Anche la famiglia d'origine della ricorrente (nonni materni) risultano residenti, come la figlia, a AR in Germania (cfr. verbale d'udienza dell'1.4.2025).
Alla luce di tutto quanto esposto, deve inequivocabilmente affermarsi che la minore ha consolidato in Germania una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psico-fisico della medesima;
pertanto, la residenza abituale della minore è da individuarsi in
Germania.
Ne consegue che, in base al menzionato criterio di collegamento, in virtù della residenza abituale della minore in Germania, si ravvisa il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale sulle statuizioni inerenti alla responsabilità genitoriale relativamente alla figlia minore della coppia.
Anche prendendo ad esame la mera richiesta di mantenimento della figlia minore, la stessa si pone come accessoria rispetto alle ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente relative all'esercizio della responsabilità genitoriale (da ultimo quella formulata all'udienza del 2.10.2025 di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sulla figlia).
E invero, trovando applicazione il Regolamento CE 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, ai sensi dell'art. 3 lett. d), è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli
Stati membri l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di
5 un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.
La domanda formulata dalla ricorrente in punto economico deve dunque intendersi assorbita alla domanda principale, ovvero quella vertente le statuizioni in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore, e dunque radicata nel luogo di residenza abituale della minore (sul punto, cfr. Cass. Civ., Sez I, 17 febbraio 2021, n. 4222).
Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, deve essere accolta l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione dell'Autorità giurisdizionale italiana in favore di quella tedesca, come formulata dal resistente, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 1111/2019 e dell'art. 3 lett. d) del
Regolamento CE 4/2009.
b) PROVVEDIMENTI PROVVISORI
Lo stesso Regolamento UE 1111/2019 all'art. 15 prevede che In casi d'urgenza, anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, che possono essere previsti dalla legge di tale Stato membro relativamente: a) a un minore presente in quello Stato membro;
o b) ai beni di un minore che si trovano in quello Stato membro.
E ancora, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari sancisce che I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giudiziarie di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
Tanto premesso, rileva il Collegio l'opportunità di regolamentare in via provvisoria gli aspetti economici relativi al mantenimento della figlia minore della coppia, allo stato lasciati alla discrezionalità delle parti, al fine di assegnargli carattere obbligatorio e vincolante fino all'intervento dell'A.G. tedesca competente (ancorché il padre stia adempiendo allo stato mensilmente e spontaneamente ai propri doveri genitoriali nei confronti della figlia minore).
Il resistente, in particolare, sta già versando per la figlia minore l'assegno mensile di € 5.000 a titolo di mantenimento indiretto.
Detto importo appare idoneo, a giudizio del Collegio, a regolamentare in via meramente provvisoria e alimentare le esigenze di vita della figlia minore, demandando ogni più equa e congrua valutazione nel merito all'autorità giurisdizionale competente.
c) SPESE PROCESSUALI
6 Si ritiene che le spese giudiziali possano essere compensate alla luce della natura della causa e dell'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in ordine alle domande proposte, indicando quale giudice competente l'Autorità giurisdizionale tedesca, presso il luogo di residenza abituale della minore;
2. ONERA la parte interessata alla riassunzione nei termini di legge innanzi all'A.G. tedesca;
3. PONE in via provvisoria, fino all'intervento dell'A.G. tedesca, a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di
[...] Parte_1 mantenimento della figlia minore , l'importo mensile di € 5.000,00 -somma da Per_1 versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
4. COMPENSA le spese di lite
Così deciso in Como in data 10.10.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del
TRIBUNALE ORDINARIO di Como.
Il Presidente rel.
Dott.ssa BA Cao
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa BA Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 690/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SPLENDIDO JOSEPH e dell'avv. PITTA GIUSEPPE, con elezione di domicilio presso e nello studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 06/08/1997, con il patrocinio dell'avv. SPARANO ROBERTO e dell'avv. GROSSI GONDI
DANIELE, con elezione di domicilio presso e nello studio dei difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Data della decisione: 10.10.2025
1 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Per : Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. Con ricorso depositato in data 29.2.2024 chiedeva che fosse Parte_1 regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alla figlia minore Per_1
[...
, nata dalla relazione more uxorio instaurata con - Controparte_1 residente in [...]la cui paternità era stata accertata a seguito della sentenza definitiva del
2.10.2023 emessa da Tribunale Distrettuale di Neuss (Germania); la ricorrente domandava nel merito l'assunzione da parte della figlia del cognome paterno, l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché la determinazione in € 170.000 del contributo mensile da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento indiretto della prole, oltre al 100% delle spese straordinarie alla stessa riferibili e agli arretrati come meglio indicati nell'atto introduttivo.
2. Con memoria difensiva si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 eccepiva in via preliminare la nullità della notifica del ricorso introduttivo, con richiesta di rimessione in termine del resistente, nonché il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore dell'Autorità giurisdizionale tedesca, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del presente giudizio;
nel merito, in via subordinata, chiedeva di determinare l'assegno di mantenimento per la minore da porsi a proprio carico nella misura di € 5.000 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, di stabilire un piano genitoriale compatibile con i propri impegni lavorativi, nonché il rigetto della richiesta avversaria di attribuzione del cognome paterno alla figlia minore.
3. All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. dell'1.4.2025, il resistente non compariva a causa di impegni lavorativi;
sentita la sola ricorrente -la quale meglio illustrava la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico-, il Giudice concedeva termine al resistente per depositare la documentazione economica richiesta con decreto di fissazione udienza del 15.3.2024 e alla ricorrente per replicare alle eccezioni preliminari avversarie, rinviando il procedimento all'udienza del 2.10.2025 per l'audizione del resistente.
2 4. A detta udienza veniva ampiamente sentito il resistente;
i difensori delle parti si riportavano ai propri scritti difensivi, insistendo nelle domande, anche preliminare, in atti;
il difensore della ricorrente domandava la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, domanda a cui la controparte si opponeva. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione alla luce dell'eccezione formulata in via preliminare dal resistente.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio rileva che la notifica al resistente
è stata regolarmente effettuata nel luogo di lavoro. Quanto alle restanti eccezioni osserva quanto segue.
a) SULLA GIURISDIZIONE
In via preliminare, il resistente ha sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice tedesco, individuando il criterio della residenza abituale della minore come parametro ai fini della determinazione della competenza dell'Autorità giurisdizionale a decidere nel merito delle questioni relative alla responsabilità genitoriale, rilevando invero che la norma di riferimento ha una logica intrinseca che è proprio quella di consentire al tribunale del luogo di residenza della parte tutelata di valutare anche la congruità dell'importo del mantenimento rapportato esattamente alle esigenze connesse al territorio. La difesa della ricorrente si è viceversa opposta a tale eccezione, sottolineando, in particolare, che il legislatore individua il luogo della residenza abituale della minore come criterio indicativo della giurisdizione per favorire un agevole accesso alla giustizia alla parte debole, che è appunto la minore, e non potrà essere utilizzata strumentalmente un'eccezione di giurisdizione, prescelta proprio dalla parte debole e che favorisca gli interessi della controparte, in quanto è stato prescelto il foro del resistente, ossia il suo luogo di residenza (cfr. verbale d'udienza del
2.10.2025).
Sul punto deve premettersi che l'eccezione di difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio; in particolare, il Regolamento UE 1111/2019, applicabile nelle controversie in materia di responsabilità genitoriale, prevede espressamente all'art. 18 che L'autorità giurisdizionale di uno
Stato membro investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza a conoscere del merito e per la quale un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
Tanto premesso, è noto che in merito alle statuizioni inerenti alla responsabilità genitoriale deve trovare applicazione il Regolamento UE n. 1111/2019 il quale, ai sensi dell'art. 7, recita espressamente che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le
3 domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite. Derogano a tale principio le disposizioni contenute nei successivi articoli 8, 9 e 10, i quali regolamentano rispettivamente i casi di trasferimento lecito e illecito della residenza di un minore da uno Stato membro a un altro, che diventa residenza abituale del medesimo, nonché il caso di scelta del foro competente su accordo delle parti.
Detto principio, come emerge dal “ventesimo” considerando del Regolamento (“Al fine di salvaguardare l'interesse superiore del minore, la competenza dovrebbe essere determinata in primo luogo in base al criterio di prossimità. Di conseguenza, la competenza giurisdizionale dovrebbe appartenere allo Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo in determinate situazioni di cui al presente regolamento, ad esempio ove si verifichi un cambiamento della residenza del minore o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale”) è ispirato dall'interesse superiore del minore stesso e dal criterio della vicinanza.
Tale criterio determinativo della giurisdizione trova fondamento nel superiore e preminente interesse del minore a che i provvedimenti che lo riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo della sua residenza effettiva, nonché nell'esigenza di realizzare la concentrazione di tutte le azioni giudiziarie ad esso relative (Cass. civ. Sez. U n. 24608/2019, Corte di Giustizia UE,
Causa C-393/18 PPU, UD, 17 ottobre 2018; Corte di Giustizia UE, Causa C-497/10 PPU, 22 dicembre 2010).
Orbene, nel caso di specie, rileva il Collegio che debba applicarsi il caso previsto dall'art. 7 sopra citato, ovvero che la giurisdizione debba essere determinata in base alla residenza abituale della minore, non trovando applicazione alla fattispecie concreta le deroghe previste dal Regolamento
UE.
L'accertamento della residenza abituale del minore deve essere compiuto in conformità alla nozione di residenza abituale recepita dalla giurisprudenza di legittimità in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. (Corte Giustizia U. E. del 2 aprile 2009 nella causa C-523/2007 e dell'8 giugno 2017 nella causa C111/2017).
È noto infatti che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la residenza abituale del minore coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale (Cass. civ.
S.U. n. 5438 del 18 marzo 2016) che, con il trascorrere del tempo, viene a identificarsi con il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha consolidato la sua rete di affetti e relazioni (Cass. civ. sez. I ordinanza n. 30123 del 14 dicembre 2017). La residenza abituale integra pertanto una situazione di fatto il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e
4 logicamente motivato (Cass. civ. n. 30123/2017) senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei (Cass. civ. sez. VI-1 ordinanza n.
27358 del 17 novembre 2017) (Cass. civ. S.U. n. 24231/2018, Cass. civ sez. I n. 22022/2023).
E ancora, la residenza abituale del minore corrisponde al luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in detta località della sua quotidiana vita di relazione (Cass. SU n.
28329 del 2019, n. 8042 e 32359 del 2018, n. 5418 del 2016) (Cass. civ S.U. n. 10243/2021).
Il Giudice adito, nel valutare quale sia la residenza abituale del minore, deve identificare il luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, rilevando, ai fini di detto accertamento, una serie di circostanze che vanno valutate in relazione alla peculiarità del caso concreto: la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro, la cittadinanza del minore, la frequenza scolastica e, in generale, le relazioni familiari e sociali
(Cass. civ. S.U. n. 3555/2017, Corte giustizia, 2 aprile 2009, A., in causa 523/2007).
Orbene, nel caso di specie è pacifico che la minore vive e ha sempre vissuto con la Per_1 madre in Germania dov'è nata e ove la coppia genitoriale si è conosciuta e frequentata, e ivi è rimasta a vivere. La bambina, infatti, risiede unitamente alla madre a AR (Germania) in un appartamento concesso in locazione (cfr. contratto di locazione) ed è iscritta alla scuola dell'infanzia del luogo, come da piano genitoriale depositato dalla madre in atti e da sue dichiarazioni rese in udienza. Anche la famiglia d'origine della ricorrente (nonni materni) risultano residenti, come la figlia, a AR in Germania (cfr. verbale d'udienza dell'1.4.2025).
Alla luce di tutto quanto esposto, deve inequivocabilmente affermarsi che la minore ha consolidato in Germania una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psico-fisico della medesima;
pertanto, la residenza abituale della minore è da individuarsi in
Germania.
Ne consegue che, in base al menzionato criterio di collegamento, in virtù della residenza abituale della minore in Germania, si ravvisa il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale sulle statuizioni inerenti alla responsabilità genitoriale relativamente alla figlia minore della coppia.
Anche prendendo ad esame la mera richiesta di mantenimento della figlia minore, la stessa si pone come accessoria rispetto alle ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente relative all'esercizio della responsabilità genitoriale (da ultimo quella formulata all'udienza del 2.10.2025 di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sulla figlia).
E invero, trovando applicazione il Regolamento CE 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, ai sensi dell'art. 3 lett. d), è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli
Stati membri l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di
5 un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.
La domanda formulata dalla ricorrente in punto economico deve dunque intendersi assorbita alla domanda principale, ovvero quella vertente le statuizioni in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore, e dunque radicata nel luogo di residenza abituale della minore (sul punto, cfr. Cass. Civ., Sez I, 17 febbraio 2021, n. 4222).
Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, deve essere accolta l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione dell'Autorità giurisdizionale italiana in favore di quella tedesca, come formulata dal resistente, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 1111/2019 e dell'art. 3 lett. d) del
Regolamento CE 4/2009.
b) PROVVEDIMENTI PROVVISORI
Lo stesso Regolamento UE 1111/2019 all'art. 15 prevede che In casi d'urgenza, anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, che possono essere previsti dalla legge di tale Stato membro relativamente: a) a un minore presente in quello Stato membro;
o b) ai beni di un minore che si trovano in quello Stato membro.
E ancora, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari sancisce che I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giudiziarie di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
Tanto premesso, rileva il Collegio l'opportunità di regolamentare in via provvisoria gli aspetti economici relativi al mantenimento della figlia minore della coppia, allo stato lasciati alla discrezionalità delle parti, al fine di assegnargli carattere obbligatorio e vincolante fino all'intervento dell'A.G. tedesca competente (ancorché il padre stia adempiendo allo stato mensilmente e spontaneamente ai propri doveri genitoriali nei confronti della figlia minore).
Il resistente, in particolare, sta già versando per la figlia minore l'assegno mensile di € 5.000 a titolo di mantenimento indiretto.
Detto importo appare idoneo, a giudizio del Collegio, a regolamentare in via meramente provvisoria e alimentare le esigenze di vita della figlia minore, demandando ogni più equa e congrua valutazione nel merito all'autorità giurisdizionale competente.
c) SPESE PROCESSUALI
6 Si ritiene che le spese giudiziali possano essere compensate alla luce della natura della causa e dell'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in ordine alle domande proposte, indicando quale giudice competente l'Autorità giurisdizionale tedesca, presso il luogo di residenza abituale della minore;
2. ONERA la parte interessata alla riassunzione nei termini di legge innanzi all'A.G. tedesca;
3. PONE in via provvisoria, fino all'intervento dell'A.G. tedesca, a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di
[...] Parte_1 mantenimento della figlia minore , l'importo mensile di € 5.000,00 -somma da Per_1 versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
4. COMPENSA le spese di lite
Così deciso in Como in data 10.10.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del
TRIBUNALE ORDINARIO di Como.
Il Presidente rel.
Dott.ssa BA Cao
7