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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/11/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa AI SC Presidente dott.ssa EN MI Giudice rel. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2285 del Ruolo Generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Varrella ( e dell'Avv. Paolo Cutini Email_1
, che la rappresentano e difendono in forza di procura Email_2 speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo;
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Controparte_1 CodiceFiscale_2 in Perugia, Via del Cashmere n.6, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano
ET ( che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_3 calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
22.10.2025 le parti si riportavano all'istanza di anticipazione udienza depositata il 25.9.2025 e alle conclusioni congiunte ivi rassegnate, i cui termini di seguito si riportano;
per la ricorrente: “A) pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di
[...]
Perugia; B) stabilire che i coniugi, indipendenti economicamente, siano esentati da reciproci obblighi di mantenimento;
C) con compensazione delle spese giudiziali”; per il resistente: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Dare atto dell'assenza di reciproci obblighi di mantenimento;
3) Compensare le spese di lite”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati trasmessi in data
23.10.25, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO IN FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 24.6.2025 la sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge Ha al fine esposto: di aver contratto Controparte_1 matrimonio con il resistente il 13.07.2000 a l'AN (Cuba), in regime di comunione dei beni e che dall'unione è nata, il 18.05.2001, la figlia che la famiglia ha vissuto Persona_1 insieme a Perugia presso la casa di proprietà dei genitori del e che la relazione si è CP_1 progressivamente sfaldata, fino alla decisione comune di vivere separati;
che dal maggio del
2009 la sig.ra si è trasferita con la figlia e la figlia maggiore, nata da una Parte_1 Per_1 precedente relazione, in altre abitazioni condotte via via in locazione, sostenendo in via esclusiva le relative spese, senza che il marito contribuisse al mantenimento suo e della figlia.
La ricorrente ha poi riferito di avere in passato gestito una lavanderia, e di essere poi stata assunta presso una stireria (Centro snc di Furiani e Jashari), ove tuttora lavora, mentre il marito risulta dipendente a tempo indeterminato presso una azienda che realizza e installa infissi. Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, dichiarando la reciproca esenzione da obblighi di mantenimento, con vittoria di spese in caso di opposizione del resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.09.2025, si è costituito in giudizio il sig. il quale ha integralmente aderito alle domande della ricorrente. Controparte_1
In data 25.09.2025, i difensori delle parti hanno depositato istanza congiunta di anticipazione dell'udienza, rinunciando espressamente alla partecipazione e chiedendone la trattazione scritta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., per rassegnare conclusioni congiunte.
All'udienza del 22.10.2025, sulle conclusioni coincidenti di cui alle note di trattazione scritta depositate, come sopra riportate, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio.
**** Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione chiesta da entrambe le parti, apparendo chiaro che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti. Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c. Del resto, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, interrotta di fatto almeno da maggio dell'anno 2009, emerge sia dal contenuto del ricorso, sia dal tenore delle domande rispettivamente avanzate, risultando palese che è ormai irrimediabilmente venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vi è accordo tra le parti, dichiaratesi economicamente indipendenti, nel senso che nessuna statuizione accessoria debba essere adottata. Nulla osta a che si provveda in conformità, anche dato atto che l'unica figlia nata dal matrimonio, è ormai maggiorenne e, secondo quanto Per_1 riferito in ricorso, economicamente autonoma.
In considerazione degli interessi coinvolti, della condotta processuale e dell'accordo raggiunto anche sul punto dalle parti, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 22.8.1977, e nato a [...] il [...], autorizzandoli per l'effetto a Controparte_1 vivere separati, serbandosi reciproco rispetto.
2) Manda al competente Ufficiale dello stato civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
EN MI AI SC
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa AI SC Presidente dott.ssa EN MI Giudice rel. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2285 del Ruolo Generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Varrella ( e dell'Avv. Paolo Cutini Email_1
, che la rappresentano e difendono in forza di procura Email_2 speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo;
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Controparte_1 CodiceFiscale_2 in Perugia, Via del Cashmere n.6, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano
ET ( che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_3 calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
22.10.2025 le parti si riportavano all'istanza di anticipazione udienza depositata il 25.9.2025 e alle conclusioni congiunte ivi rassegnate, i cui termini di seguito si riportano;
per la ricorrente: “A) pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di
[...]
Perugia; B) stabilire che i coniugi, indipendenti economicamente, siano esentati da reciproci obblighi di mantenimento;
C) con compensazione delle spese giudiziali”; per il resistente: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Dare atto dell'assenza di reciproci obblighi di mantenimento;
3) Compensare le spese di lite”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati trasmessi in data
23.10.25, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO IN FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 24.6.2025 la sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge Ha al fine esposto: di aver contratto Controparte_1 matrimonio con il resistente il 13.07.2000 a l'AN (Cuba), in regime di comunione dei beni e che dall'unione è nata, il 18.05.2001, la figlia che la famiglia ha vissuto Persona_1 insieme a Perugia presso la casa di proprietà dei genitori del e che la relazione si è CP_1 progressivamente sfaldata, fino alla decisione comune di vivere separati;
che dal maggio del
2009 la sig.ra si è trasferita con la figlia e la figlia maggiore, nata da una Parte_1 Per_1 precedente relazione, in altre abitazioni condotte via via in locazione, sostenendo in via esclusiva le relative spese, senza che il marito contribuisse al mantenimento suo e della figlia.
La ricorrente ha poi riferito di avere in passato gestito una lavanderia, e di essere poi stata assunta presso una stireria (Centro snc di Furiani e Jashari), ove tuttora lavora, mentre il marito risulta dipendente a tempo indeterminato presso una azienda che realizza e installa infissi. Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, dichiarando la reciproca esenzione da obblighi di mantenimento, con vittoria di spese in caso di opposizione del resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.09.2025, si è costituito in giudizio il sig. il quale ha integralmente aderito alle domande della ricorrente. Controparte_1
In data 25.09.2025, i difensori delle parti hanno depositato istanza congiunta di anticipazione dell'udienza, rinunciando espressamente alla partecipazione e chiedendone la trattazione scritta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., per rassegnare conclusioni congiunte.
All'udienza del 22.10.2025, sulle conclusioni coincidenti di cui alle note di trattazione scritta depositate, come sopra riportate, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio.
**** Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione chiesta da entrambe le parti, apparendo chiaro che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti. Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c. Del resto, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, interrotta di fatto almeno da maggio dell'anno 2009, emerge sia dal contenuto del ricorso, sia dal tenore delle domande rispettivamente avanzate, risultando palese che è ormai irrimediabilmente venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vi è accordo tra le parti, dichiaratesi economicamente indipendenti, nel senso che nessuna statuizione accessoria debba essere adottata. Nulla osta a che si provveda in conformità, anche dato atto che l'unica figlia nata dal matrimonio, è ormai maggiorenne e, secondo quanto Per_1 riferito in ricorso, economicamente autonoma.
In considerazione degli interessi coinvolti, della condotta processuale e dell'accordo raggiunto anche sul punto dalle parti, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 22.8.1977, e nato a [...] il [...], autorizzandoli per l'effetto a Controparte_1 vivere separati, serbandosi reciproco rispetto.
2) Manda al competente Ufficiale dello stato civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
EN MI AI SC